TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 11/12/2025, n. 1468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1468 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Prima sezione persone e famiglia CIVILE
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa ED LI Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 3197/2024 pendente
TRA (C.F. , nato a [...] il [...], residente in Città della Parte_1 C.F._1 Pieve (PG), Fraz. Ponticelli, Via Strada di Salci n. 36/C, rappresentato e difeso dall'Avv. MASSIMILIANO BARBANERA (pec: , Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Chiusi (SI), Via Santa Caterina n. 7, RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata ad [...] il [...], residente in Controparte_1 C.F._2
Città della Pieve (PG), Fraz. Ponticelli, Via Strada di Salci n. 36/C, rappresentata e difesa dall'avv. RITA SOFIA TIENGO (pec: , elettivamente domiciliata presso lo Email_2 studio del difensore in Rovigo, Viale Trieste n. 23, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: separazione giudiziale pagina 1 di 6 Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza del 18.11.2025
SINTETICA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi nato a [...] il [...] e , nata ad [...] il Parte_1 Controparte_1 19.06.1970, hanno contratto matrimonio civile a Città della Pieve (PG) in data 3.05.2008 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo Comune all'Anno 2008, Numero 2, Parte 1, serie Ufficio 1) in regime di separazione dei beni. Dall'unione è nato il figlio il 13.10.1996, maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Il nucleo familiare ha fissato la Per_1 residenza in abitazione di proprietà esclusiva del ricorrente in Fraz. Ponticelli, Via Strada di Salci n. 36/C.
con ricorso al Tribunale di Perugia ha chiesto pronunciarsi la separazione personale Parte_1 dalla coniuge. Ha esposto che negli ultimi anni il rapporto coniugale si è deteriorato e che la convivenza è diventata intollerabile, pur continuando i coniugi a vivere sotto lo stesso tetto;
che i tentativi di addivenire ad una separazione consensuale non sono andati a buon fine per le eccessive
“pretese” avanzate dalla moglie. Ha inoltre rappresentato che i coniugi sono economicamente indipendenti, essendo lui ispettore della Guardia di Finanza e lei operaia presso la “The Club House”. Con riferimento agli altri aspetti economici, ha dichiarato di essere proprietario esclusivo della casa familiare, di un'automobile Mazda 5, di due motoveicoli e di essere titolare di un conto corrente presso la banca Monte dei Paschi di Siena;
ha riferito che la coniuge è proprietaria di una quota di un immobile sito in Cavarzere (VE), fraz. Boscochiaro, di un'automobile Peugeot ed è titolare di un conto corrente postale. Ha quindi chiesto pronuncia di separazione dei coniugi, senza riconoscimento di contributo al mantenimento, data l'autonomia economica di entrambi, con assegnazione a sé dell'abitazione familiare di cui è proprietario esclusivo, rimanendo con lui e a suo esclusivo carico anche il cane detenuto dalla coppia di nome Sky, con condanna alle spese del giudizio della resistente.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio , la sig.ra , che non si è opposta alla CP_1 domanda di separazione, ma ha contestato il ricorso introduttivo quanto agli aspetti economici. Ha sostenuto che tra i coniugi esiste “asimmetria occupazionale” dichiarando di essere al momento disoccupata, di aver contribuito in costanza di matrimonio al pagamento del mutuo per l'acquisto della casa familiare e di essere comproprietaria del cane Sky, pur risultando formalmente il coniuge quale suo padrone, chiedendone la “restituzione ad oneri esclusivi del marito”. Ha altresì dichiarato di essere rimasta spiazzata dall'iniziativa giudiziaria del marito, essendo di poco precedenti le trattative per la presentazione di un ricorso congiunto, non andate a buon fine per la condotta poco collaborativa del marito. Ha quindi concluso aderendo alla richiesta di pronuncia di separazione personale, ma con riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore di euro 600,00 mensili, anche in considerazione della mancata assegnazione a lei della casa familiare, oltre ad euro 100,00 mensili per il sostentamento del cane Sky, da collocarsi presso di lei con possibilità per il ricorrente di tenerlo a settimane alternate.
Con memoria integrativa il ricorrente ha eccepito in via preliminare la tardività della comparsa di costituzione e la conseguente decadenza della domanda di assegno di mantenimento, ha contestato la richiesta di “ affidamento” del cane Sky, stante l'intervenuto decesso dell'animale di affezione risalente già al mese di settembre del 2024. Ha negato che la moglie avrebbe contribuito al pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare di sua esclusiva proprietà. Quanto alla domanda di assegno di mantenimento ha sostenuto che la moglie ha sempre svolto attività lavorativa e si è volontariamente licenziata, dando così seguito al contenuto di messaggi telefonici inviati al coniuge pagina 2 di 6 nei quali lo ha “ avvisato” della sua intenzione di licenziarsi per poter poi chiedere, in sede giurisdizionale, mantenimento a suo carico. Ha sostenuto che sia poco credibile che il licenziamento consegua ad una scelta del datore di lavoro che già nel mese di agosto del 2024 ha esposto annuncio di ricerca di personale con il profilo professionale ricoperto dalla ricorrente. Ha contestato dunque anche nel merito la domanda di assegno di mantenimento.
All'udienza di comparizione si è proceduto all'audizione delle parti comparse personalmente. Il ricorrente ha dichiarato: “Confermo la mia volontà di separarmi. Voglio chiarire che mia moglie ha lavorato in costanza di matrimonio quasi sempre, salvo qualche breve parentesi, con contratti a termine o con contratti a tempo indeterminato. Ha poi deciso di licenziarsi volontariamente per quanto mi ha comunicato con messaggi telefonici. Il matrimonio è entrato in crisi perché nel tempo non c'era più dialogo tra noi e il rapporto si è esaurito. Dal mese di agosto non abitiamo più insieme. Il mio stipendio medio mensile, comprensivo di indennità etc., è all'incirca di 2000,00 euro al mese. Specifico che non tutti i mesi prendo le indennità e quindi lo stipendio base di euro 1600,00 euro. L'abitazione familiare è di mia proprietà ed è stata acquistata prima del matrimonio”.
La resistente ha dichiarato: “Il rapporto con mio marito si è esaurito nel tempo e non c'è possibilità di riconciliazione. Nel corso del matrimonio io ho svolto diversi lavori, chiarisco che prima del matrimonio io e mio marito abbiamo convissuto sin dal 1994. Ho svolto vari lavori e da ultimo lavoravo in una lavanderia di un ristorante con uno stipendio netto mensile di euro 1200,00. Non è vero che mi sono licenziata ma è l'azienda che mi ha licenziata. Ho preso la NASPI fino ad aprile. Sono stata licenziata il 21.8.2024 ed ho la lettera di licenziamento. Ho provato a ricercare lavoro avendo qualche difficoltà anche per motivi di salute. Ho giramenti di testa con qualche svenimento. Ho qualche foglio scritto da un medico con il quale sono stata in cura. Attualmente abito nella casa familiare ma poi dovrò trovarmi una casa in affitto”.
Ha pertanto richiesto in via provvisoria il riconoscimento di assegno di mantenimento, stante il proprio stato di disoccupazione e la circostanza di dover lasciare l'abitazione familiare.
All'esito, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato ha disposto l'autorizzazione dei coniugi a vivere separati, ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di assegnazione dell'abitazione familiare in favore del ricorrente, trattandosi di questione estranea al procedimento in mancanza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, ed ha rigettato la domanda di assegno provvisorio in favore della resistente, dovendosi procedere alla valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti dell'assegno di mantenimento anche alla luce della non dimostrata causale del licenziamento. In assenza di richieste di prove orali delle parti ha fissato l'udienza per la remissione della causa in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis nr. 28 c.p.c.
La causa, previo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione
2. In via preliminare va dichiarata la tempestività della costituzione di parte resistente e delle relative domande formulate. L'originario decreto di fissazione di udienza recava infatti quale data “ originaria” quella del 10.6.2025 che, peraltro, è stata confermata in corso di causa quale data di prima comparizione senza che, peraltro, ne sia conseguito alcun pregiudizio per il ricorrente che ha potuto prendere posizione sulle deduzioni ed istanze della controparte.
pagina 3 di 6 3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta. E ciò perché i fatti riportati sia nel ricorso introduttivo, sia nella comparsa di costituzione e risposta dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, infatti, le parti concordano nel richiedere la separazione personale adducendo il venir meno di ogni affectio coniugalis e la irreversibilità della crisi in atto. Anche dalle dichiarazioni rese in udienza emerge l'interruzione della convivenza dal mese di agosto del 2024 e la comune volontà dei partners di non riconciliarsi. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
4. Va dichiarata l'inammissibilità della domanda di assegnazione dell'abitazione familiare formulata dal ricorrente. In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass. Civ., sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione neanche in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento» (ex multis, v. Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 dicembre 2012, est. Laura Cosmai). L'assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano peraltro dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione» (Cass. Civ., sez. I, sentenza 1°agosto 2013 n. 18440, Pres. Salmè, rel. Dogliotti) laddove sussistano controversie o contestazioni. Nel caso di specie, non essendovi prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente, ogni richiesta relativa all'immobile adibito a casa familiare, compresa la richiesta di fissazione di termine alla resistente, è da ritenersi inammissibile ed estranea al “ thema decidendum” proprio del giudizio di separazione.
5. L'art. 156 c.c. prevede che il giudice, pronunziando la separazione, stabilisca a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto sia necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. La giurisprudenza ha chiarito che l'assegno di mantenimento per il coniuge, ai sensi del citato art. 156 c.c., possa essere concesso in presenza dei seguenti presupposti: occorre che al richiedente non sia addebitabile la separazione, che lo stesso non fruisca di redditi propri idonei a fargli mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione e che vi sia una situazione di disparità economica trai coniugi (Cass., Sez. I, ordinanza 3 maggio 2025, n. 11611; Cass. 14.08.1997 n. 7630; Cass. 27.06.1997 n. 5762; Cass. 26.06.1996 n. 5916). La giurisprudenza di legittimità ha precisato, inoltre, che tra le circostanze che il Giudice deve valutare ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento assumono rilievo la concreta ed effettiva possibilità di svolgere un lavoro, rapportata all'età alla sua pregressa esperienza lavorativa e professionale, nonché alle condizioni di salute e al grado di istruzione (Cass., Sez. I, ordinanza, 11 febbraio 2025, n. 3551). Nella ricorrenza degli altri presupposti l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi ( Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2186 e 2187 (Pres. Carnevale, rel. . Per_2 Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che in corso di causa è emerso che la resistente nel corso della vita matrimoniale ha svolto svariati lavori in modo continuativo, percependo, dunque, pagina 4 di 6 redditi da lavoro dipendente fissi con uno stipendio medio sino all'anno 2023 pari a circa 1200,00 euro netti mensili ( cfr. modelli 730 depositati in giudizio). Risulta, inoltre, dal tenore dei messaggi scambiati via telefono con il coniuge ( cfr. allegazioni alla memoria integrativa), che ha manifestato la volontà di licenziarsi in periodo coincidente con la manifestata volontà del coniuge di separarsi e in corso di giudizio non ha documentato, diversamente da quanto sostenuto anche nel corso dell'audizione, di essere stata licenziata per decisione del datore di lavoro sicchè è di tutta evidenza che la valutazione comparativa delle condizioni economiche tra le parti debba essere fatta sulla base della documentata capacità reddituale mantenuta costante nel corso della convivenza matrimoniale e sino ad epoca precedente al licenziamento che si presume “ volontario” ( alla luce sia del contenuto dei messaggi telefonici inoltrati al coniuge, sia della dimostrata ricerca da parte dell'azienda datrice di lavoro, nel mese di agosto del 2024, di personale con profilo professionale analogo a quello della ricorrente). Quanto alle condizioni economiche del ricorrente è stato documentato che lo stesso, nell'ultimo triennio, ha goduto di un reddito mensile netto pari ad oltre 2000,00 euro mensili ( cfr. modelli 730 : per l'anno 2021, euro 28.426 con reddito complessivo di euro 39.542 e imposta lorda di euro 11.116; per l'anno 2022, euro 30.282 con reddito complessivo di euro 41.494 e imposta lorda di euro 11.212,00; per l'anno 2023 euro 30.628con reddito complessivo di euro 42.026 e imposta lorda di euro 11.398. E' emerso, inoltre, che la resistente non è titolare di beni immobili in piena disponibilità mentre il ricorrente risulta proprietario esclusivo dell'abitazione familiare. Sussiste dunque un divario reddituale tra le parti che evidenzia, pur a fronte dell'accertata capacità lavorativa della resistente, la non piena disponibilità di somme per mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio garantito dai maggiori redditi del coniuge, ispettore della Guardia di Finanza a fronte del più modesto reddito da operaia della resistente. Si ritiene, pertanto, che sussista un divario reddituale tra le parti ( del tutto indipendente dal licenziamento “ volontario” che, come tale, non può assumere alcuna rilevanza ai fini della decisione) che giustifica il riconoscimento di assegno di mantenimento che si stima equo determinare, in ragione dell'accertata capacità reddituale della resistente e dell'entità del divario reddituale, in misura pari ad euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con decorrenza a far data dalla domanda.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e della parziale reciproca soccombenza, possono essere dichiarate integralmente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede :
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata ad [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Controparte_1 Città della Pieve (PG) in data 3.05.2008 (atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Città della Pieve all'Anno 2008, Numero 2, Parte 1, serie Ufficio 1)
2) Dichiara inammissibile la domanda di assegnazione dell'abitazione familiare formulata da parte ricorrente e di indicazione di termine per il rilascio per le ragioni indicate in motivazione
3) Dispone a carico di con effetti a far data dalla domanda, assegno di Parte_1 mantenimento in favore della moglie di euro 200,00 mensili, oltre Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT.
pagina 5 di 6 4) Dispone che la Cancelleria provveda a trasmettere copia autentica del presente dispositivo (limitatamente al capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Città della Pieve (PG) per le annotazioni di legge.
Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti per le ragioni di cui in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 10.12.2025 Il Presidente
ED LI
pagina 6 di 6