Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 171
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Vizio di motivazione e mancata allegazione atti presupposti

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, accertando che l'avviso di accertamento impugnato non era corredato dagli atti presupposti né riproduceva il loro contenuto essenziale. Tale carenza di motivazione, non integrata dalla memoria di costituzione dell'Ufficio resistente, impedisce al contribuente di comprendere il computo dell'obbligazione tributaria e di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Inoltre, è emersa l'incertezza sulla notifica degli atti presupposti alle società, dichiarate fallite successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 171
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 171
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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