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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 171/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, all'AdE DP di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 7.1.22, relativo ai maggiori redditi di capitale imponibili per € 65.299,00 accertati sulla base di due avvisi di accertamento presupposti (indicati nell'atto impugnato) emessi nei confronti delle società Società_1 SRL e Società_2 SRL, in ciascuna delle quali per l'anno 2015 il ricorrente deteneva una quota di partecipazione qualificata pari al 31%.
In particolare, venivano redatti due PVC in data 24.5.21 a carico delle società all'esito di una verifica fiscale condotta dalla GdF Tenenza di Fidenza e accertati maggiore utile/reddito societario, imputato ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 al socio, odierno ricorrente in misura proporzionale alla quota di partecipazione, quale utile occultamente distribuito ai soci attesa la ristretta base societaria.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in forza dei seguenti motivi: 1) intervenuta decadenza dal potere di accertamento ex art. 43 DPR 600/73; -2) vizio di sottoscrizione e violazione dell'art. 42 DPR
600/73; -3) inesistenza della notificazione;
-4) violazione del principio di contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione;
-5) inesistenza dell'obbligazione tributaria e violazione degli artt. 44 e 47 TUIR nonché dell'art. 53 della Costituzione.
L'AdE resistente si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento, chiedendo il rigettao del ricorso siccome infondato.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in data 19.1.26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
In punto di fatto è emerso attraverso un attento esame della documentazione allegata alle produzioni delle parti, che l'avviso di accertamento impugnato contiene un richiamo ai due avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società (sopra meglio indicati), ma non è corredato dall'allegazione di tali avvisi di accertamento presupposti.
Poi, va rilevato che l'avviso impugnato indica soltanto nella motivazione che in forza dei due avvisi di accertamento presupposti e dell'accertamento di maggiore utile/reddito societario, tale reddito è stato imputato ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 al socio, odierno ricorrente, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
L'atto impugnato spiega le ragioni di fatto e giuridiche in forza delle quali l'utile non dichiarato dalle due società si deve considerare occultamente distribuito ai soci in considerazione del fatto che trattasi di società
a ristretta base societaria.
Tuttavia, nessun riferimento è contenuto nell'atto impugnato alle ragioni di fatto e giuridiche in forza delle quali sono stati accertati nei confronti delel due società maggiori utili non dichiarati. In altre parole non è stato riprodotto il contenuto essenziale degli atti presupposti. Nè, come sopra chiarito, tali atti sono stati allegati a quello impugnato.
Ebbene, ad avviso della Cortee, la motivazione suindicata è una motivazione apparente, di mero stile. Infatti, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti e dei criteri in forza dei quali con riferimento alle due società è stato determinato il maggiore reddito non dichiarato, la motivazione non consente l'esercizio del diritto di difesa. Infatti, non indica tutte le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato e tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al contribuente per comprendere il computo dell'obbligazione tributaria oggetto della pretesa impositiva.
Poi, va sottolineato che tale carenza di motivazione non risulta integrata con la memoria di costituzione in giudizio, con cui l'Ufficio resistente non ha fornito le indicazioni di cui l'atto impugnato è carente. La difesa della resistente fondata sul fatto che tale ragioni siano contenute nel PVC della GdF, sopra indicato, è priva di pregio, in quanto trattasi di atto non notificato al ricorrente.
A ciò si aggiunga che non v'è la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e/o che tali atti siano divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Nell'atto impugnato si legge che tali avvisi di accertamento erano in corso di notificazione. Tuttavia, è emerso che le due società sono state dichirate fallite con due sentenze emesse dal Tribunale di Foggia: depositate nei mesi maggio e settembre 2022 (cfr. sentenze allegate alle memorie illustrative di parte ricorrente). Tale circostanza rende ancora più incerta la questione della notifica degli atti presupposti, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (7.1.22) non erano stati ancora notificati alle società.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che l'obbligo di motivazione è fissato, in via generale, per tutti gli atti amministrativi e tributari da molteplici disposizioni di legge: l'art. 3 l. 241/90, l'art. 7 l. 212/2000 e l'art. 42 DPR 600/73.
E' noto che l'art. 7 L. 212/00 prevede espressamente che se nella motivazione di un atto impositivo si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama. Inoltre, l' art. 42 DPR
600/73 prevede che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Invero, in base ad un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione l'obbligo di l'allegazione dell'atto indicato nella motivazione tende a realizzare l'effettività del contraddittorio e a garantire il diritto di difesa.
Ciò comporta che non è sufficiente la mera astratta conoscibilità dell'atto, ma è necessario che l'atto richiamato sia effettivamente conosciuto o che l'atto che effettua il richiamo ne riproduca il contenuto in maniera tale da garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. 2014/9452; Cass. 2010/18532; CTP Cuneo 51/1/14 del 10.2.14).
Alla luce degli esposti principi e delle risultanze istruttorie in atti, va rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento, conseguentemente va annullato l'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, attesa la complessità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
CIANCIULLI TERESA, TO
EPIFANI REMO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1568/2022 depositato il 26/10/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK050101711-2021 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, all'AdE DP di Foggia, il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificato il 7.1.22, relativo ai maggiori redditi di capitale imponibili per € 65.299,00 accertati sulla base di due avvisi di accertamento presupposti (indicati nell'atto impugnato) emessi nei confronti delle società Società_1 SRL e Società_2 SRL, in ciascuna delle quali per l'anno 2015 il ricorrente deteneva una quota di partecipazione qualificata pari al 31%.
In particolare, venivano redatti due PVC in data 24.5.21 a carico delle società all'esito di una verifica fiscale condotta dalla GdF Tenenza di Fidenza e accertati maggiore utile/reddito societario, imputato ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 al socio, odierno ricorrente in misura proporzionale alla quota di partecipazione, quale utile occultamente distribuito ai soci attesa la ristretta base societaria.
Il ricorrente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato in forza dei seguenti motivi: 1) intervenuta decadenza dal potere di accertamento ex art. 43 DPR 600/73; -2) vizio di sottoscrizione e violazione dell'art. 42 DPR
600/73; -3) inesistenza della notificazione;
-4) violazione del principio di contraddittorio endoprocedimentale e difetto di motivazione;
-5) inesistenza dell'obbligazione tributaria e violazione degli artt. 44 e 47 TUIR nonché dell'art. 53 della Costituzione.
L'AdE resistente si costituiva ritualmente in giudizio, resistendo alla domanda di annullamento, chiedendo il rigettao del ricorso siccome infondato.
Il ricorrente depositava memoria illustrativa in data 19.1.26
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi che seguono.
In punto di fatto è emerso attraverso un attento esame della documentazione allegata alle produzioni delle parti, che l'avviso di accertamento impugnato contiene un richiamo ai due avvisi di accertamento emessi nei confronti delle società (sopra meglio indicati), ma non è corredato dall'allegazione di tali avvisi di accertamento presupposti.
Poi, va rilevato che l'avviso impugnato indica soltanto nella motivazione che in forza dei due avvisi di accertamento presupposti e dell'accertamento di maggiore utile/reddito societario, tale reddito è stato imputato ai sensi dell'art. 41 bis DPR 600/1973 al socio, odierno ricorrente, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
L'atto impugnato spiega le ragioni di fatto e giuridiche in forza delle quali l'utile non dichiarato dalle due società si deve considerare occultamente distribuito ai soci in considerazione del fatto che trattasi di società
a ristretta base societaria.
Tuttavia, nessun riferimento è contenuto nell'atto impugnato alle ragioni di fatto e giuridiche in forza delle quali sono stati accertati nei confronti delel due società maggiori utili non dichiarati. In altre parole non è stato riprodotto il contenuto essenziale degli atti presupposti. Nè, come sopra chiarito, tali atti sono stati allegati a quello impugnato.
Ebbene, ad avviso della Cortee, la motivazione suindicata è una motivazione apparente, di mero stile. Infatti, attesa la mancata allegazione degli atti presupposti e dei criteri in forza dei quali con riferimento alle due società è stato determinato il maggiore reddito non dichiarato, la motivazione non consente l'esercizio del diritto di difesa. Infatti, non indica tutte le ragioni dell'emissione dell'atto impugnato e tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al contribuente per comprendere il computo dell'obbligazione tributaria oggetto della pretesa impositiva.
Poi, va sottolineato che tale carenza di motivazione non risulta integrata con la memoria di costituzione in giudizio, con cui l'Ufficio resistente non ha fornito le indicazioni di cui l'atto impugnato è carente. La difesa della resistente fondata sul fatto che tale ragioni siano contenute nel PVC della GdF, sopra indicato, è priva di pregio, in quanto trattasi di atto non notificato al ricorrente.
A ciò si aggiunga che non v'è la prova della notifica degli avvisi di accertamento presupposti e/o che tali atti siano divenuti definitivi per omessa impugnazione.
Nell'atto impugnato si legge che tali avvisi di accertamento erano in corso di notificazione. Tuttavia, è emerso che le due società sono state dichirate fallite con due sentenze emesse dal Tribunale di Foggia: depositate nei mesi maggio e settembre 2022 (cfr. sentenze allegate alle memorie illustrative di parte ricorrente). Tale circostanza rende ancora più incerta la questione della notifica degli atti presupposti, atteso che al momento della notifica dell'atto impugnato (7.1.22) non erano stati ancora notificati alle società.
Orbene, in punto di diritto, giova osservare che l'obbligo di motivazione è fissato, in via generale, per tutti gli atti amministrativi e tributari da molteplici disposizioni di legge: l'art. 3 l. 241/90, l'art. 7 l. 212/2000 e l'art. 42 DPR 600/73.
E' noto che l'art. 7 L. 212/00 prevede espressamente che se nella motivazione di un atto impositivo si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato a quello che lo richiama. Inoltre, l' art. 42 DPR
600/73 prevede che se la motivazione dell'avviso di accertamento fa riferimento ad un atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Invero, in base ad un condivisibile orientamento della Corte di Cassazione l'obbligo di l'allegazione dell'atto indicato nella motivazione tende a realizzare l'effettività del contraddittorio e a garantire il diritto di difesa.
Ciò comporta che non è sufficiente la mera astratta conoscibilità dell'atto, ma è necessario che l'atto richiamato sia effettivamente conosciuto o che l'atto che effettua il richiamo ne riproduca il contenuto in maniera tale da garantire il diritto di difesa (cfr. Cass. 2014/9452; Cass. 2010/18532; CTP Cuneo 51/1/14 del 10.2.14).
Alla luce degli esposti principi e delle risultanze istruttorie in atti, va rilevato il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
In definitiva, per i motivi illustrati, il ricorso merita accoglimento, conseguentemente va annullato l'atto impugnato.
Sussistono gravi motivi per compensare le spese di lite, attesa la complessità delle questioni sottese alla decisione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Compensa le spese di lite.