CASS
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 31/10/2025, n. 35730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35730 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VI RA IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35730 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 30/05/2025 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Verbania il 12 gennaio 2022, con la quale ES MA IG era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Baceno il 26 ottobre 2018. Rilevato che l'impugnazione è stata affidata a due motivi, concernenti, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Preso atto che, in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente ha trasmesso a questa Corte certificazione anagrafica, da cui risulta che IS è deceduto in data 17 febbraio 2025 nel Comune di Busto Arsizio. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025. ti
udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35730 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 30/05/2025 Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Torino del 30 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Verbania il 12 gennaio 2022, con la quale ES MA IG era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006; fatto commesso in Baceno il 26 ottobre 2018. Rilevato che l'impugnazione è stata affidata a due motivi, concernenti, rispettivamente, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, e la mancata sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Preso atto che, in vista dell'udienza, la difesa del ricorrente ha trasmesso a questa Corte certificazione anagrafica, da cui risulta che IS è deceduto in data 17 febbraio 2025 nel Comune di Busto Arsizio. Ritenuto pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato estinto per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso in Roma il 30 maggio 2025. ti