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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/07/2025, n. 10883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10883 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41235/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41235/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
EF CO e dell'avv. STEFANUTTI FRANCESCA ( ) VIA A. C.F._2
BERTOLONI, 55 00197 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA A. BERTOLONI, 55 00197
ROMA presso il difensore avv. EF CO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. POMPEI DANILA e dell'avv. CAPANNI SILVIA ( ) VIA C.F._3
NOMENTANA 224 00162 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE TIBURTINA 341
00019 TIVOLI presso il difensore avv. POMPEI DANILA
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132
CPC (come novellato da L. 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
osservato che:
a) In primo luogo non può accogliersi l'eccezione di prescrizione in quanto gli oneri maturati, posti a carico dell'odierna opponente, sono stati oggetto di regolare e tempestiva approvazione da parte del consesso condominiale, anno per anno e non oggetto di impugnativa da parte del , quindi orami divenute irrevocabili ed CP_2 efficaci nonché vincolanti per tutti i condomini;
b) In secondo luogo, si deve necessariamente dare atto dell'intervenuto pagamento parziale dell'importo da parte dell'odierna opponente, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
c) Detti pagamenti devono essere imputati secondo la legge ex art. 1193 CC agli oneri maturati più antichi;
il opposto ha provato di avere operato, sin dall'origine CP_2 dell'azione monitoria, l'imputazione in esame e la conseguente decurtazione dal totale delle somme versate;
d) Quale ulteriore conseguenza, l'opponente è tenuto a versare la residua somma atteso che non vi sono ragioni ostative alla prova di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con il conseguente rigetto dell'opposizione;
e) Come noto, al parziale pagamento della parte debitrice, consegue la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che, conclusosi il procedimento di opposizione ed accertata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico della parte opponente, la sentenza che ne accerta l'ammontare, costituisce titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima.
f) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9449/2018, emesso dal Tribunale di Roma il
20.04.2018;
2) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, condanna la opponente, , nella CP_1 qualità di coerede di , a corrispondere in favore del Persona_1 [...]
la residua somma di € 17.105,57 per le causali di cui al Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
ROMA, 19 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 41235/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
EF CO e dell'avv. STEFANUTTI FRANCESCA ( ) VIA A. C.F._2
BERTOLONI, 55 00197 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA A. BERTOLONI, 55 00197
ROMA presso il difensore avv. EF CO
OPPONENTE / ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. POMPEI DANILA e dell'avv. CAPANNI SILVIA ( ) VIA C.F._3
NOMENTANA 224 00162 ROMA;
elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE TIBURTINA 341
00019 TIVOLI presso il difensore avv. POMPEI DANILA
OPPOSTO / CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette la descrizione degli elementi di fatto e di diritto della domanda ai sensi dell'art. 132
CPC (come novellato da L. 2009 / 69).
Letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni rassegnate dalle parti;
osservato che:
a) In primo luogo non può accogliersi l'eccezione di prescrizione in quanto gli oneri maturati, posti a carico dell'odierna opponente, sono stati oggetto di regolare e tempestiva approvazione da parte del consesso condominiale, anno per anno e non oggetto di impugnativa da parte del , quindi orami divenute irrevocabili ed CP_2 efficaci nonché vincolanti per tutti i condomini;
b) In secondo luogo, si deve necessariamente dare atto dell'intervenuto pagamento parziale dell'importo da parte dell'odierna opponente, successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo;
c) Detti pagamenti devono essere imputati secondo la legge ex art. 1193 CC agli oneri maturati più antichi;
il opposto ha provato di avere operato, sin dall'origine CP_2 dell'azione monitoria, l'imputazione in esame e la conseguente decurtazione dal totale delle somme versate;
d) Quale ulteriore conseguenza, l'opponente è tenuto a versare la residua somma atteso che non vi sono ragioni ostative alla prova di certezza, liquidità ed esigibilità del credito, con il conseguente rigetto dell'opposizione;
e) Come noto, al parziale pagamento della parte debitrice, consegue la revoca del decreto ingiuntivo, atteso che, conclusosi il procedimento di opposizione ed accertata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento a carico della parte opponente, la sentenza che ne accerta l'ammontare, costituisce titolo esecutivo nei confronti di quest'ultima.
f) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo tenuto conto del valore della domanda e della media complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 2 di 3 1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 9449/2018, emesso dal Tribunale di Roma il
20.04.2018;
2) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, condanna la opponente, , nella CP_1 qualità di coerede di , a corrispondere in favore del Persona_1 [...]
la residua somma di € 17.105,57 per le causali di cui al Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, oltre al rimborso delle spese di lite, che si liquidano in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e per spese generali.
ROMA, 19 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonella Zanchetta
pagina 3 di 3