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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1031/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6102/2025 depositato il 30/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00356804 29 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, quale ente riscossore e l'ATOME 1 S.p.
A. in liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento n. 295 2024 00356804 29
000, notificata in data 16.07.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2011 e 2012, con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 456,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento e la mancata notifica di atti prodromici, la mancata allegazione e il difetto di motivazione dell'atto, la condanna in solido del riscossore e dell'impositore. A tale ultimo fine, richiamava tra altre la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione civile sez. VI - 23/04/2019, n. 11157, che statuiva che “Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione c.d. esattoriale, iniziata o minacciata (nella specie, si trattava di opposizione a cartella di pagamento), la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato non Banca_1 ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né, di per sé sola considerata, di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione.”
Si costituiva ATOME 1 in liquidazione rilevando l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 c. 1 dlgs 546/92,
l'infondatezza dei motivi eccepiti e, a tal proposito, depositava prova della notifica delle fatture nonché stante il mancato pagamento, degli atti interruttivi della prescrizione. Precisamente in data 20/12/2016, risulta recapitata e consegnata l'intimazione n. 024651/16 del 05/12/2016 e in data 19/09/2019 è stata inviata l'intimazione n. 271845 da cui trae origine la cartella oggetto di impugnazione. Alla luce di tale produzione riteneva non decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 15.1.2026, in assenza delle parti, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Con effetto assorbente sui residui motivi si rileva la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Premesso che trattandosi di Tassa Rifiuti il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c., va rilevato che nel caso di specie si tratta di tributi maturati negli anni 2011-2012 per i quali il pagamento veniva richiesto con l'atto che qui si impugna in data 16.7.2025.
Ato Me1 in liquidazione, costituendosi in giudizio, forniva prova della notifica delle fatture nonché dell'intimazione n. 024651/16 notificata in data 05/12/2016.
Nessun valore probatorio può essere dato all'allegata e presunta prova della notifica di una ulteriore intimazione in data 19/09/2019 atteso che essa risulta non recapitata per “destinatario sconosciuto”.
Sebbene parte resistente rilevi che tale ultima intimazione veniva notificata presso il medesimo indirizzo in cui erano state notificate le precedenti comunicazioni è evidente che la notifica non è andata a buon fine e l'atto avrebbe dovuto essere notificato tramite procedure più complesse (es. 143 c.p.c.) mediante affissione dell'atto tramite deposito comunale (avviso in bacheca comunale).
Nel caso di specie, non vi è traccia di nulla di tutto questo essendosi l'ufficiale giudiziario limitato a rilevare l'assenza del destinatario.
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione risulta decorso e il ricorso, va pertanto, accolto.
Stante le ragioni dell'accoglimento del ricorso si ritiene necessario condannare al pagamento delle spese esclusivamente l'ente impositore e non l'ente di riscossione che peraltro non risulta neanche costituita.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente, con distrazione per il difensore, che si liquidano in euro 300,00 oltre iva e accessori.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6102/2025 depositato il 30/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00356804 29 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 294/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – OS, quale ente riscossore e l'ATOME 1 S.p.
A. in liquidazione, quale ente impositore impugnando la cartella di pagamento n. 295 2024 00356804 29
000, notificata in data 16.07.2025, ed i ruoli ivi contenuti avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2011 e 2012, con la quale veniva richiesto il pagamento di euro 456,88.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione e/o decadenza della richiesta di pagamento e la mancata notifica di atti prodromici, la mancata allegazione e il difetto di motivazione dell'atto, la condanna in solido del riscossore e dell'impositore. A tale ultimo fine, richiamava tra altre la sentenza della Suprema Corte di
Cassazione civile sez. VI - 23/04/2019, n. 11157, che statuiva che “Nella controversia con cui il debitore contesta l'esecuzione c.d. esattoriale, iniziata o minacciata (nella specie, si trattava di opposizione a cartella di pagamento), la circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia da ascrivere all'ente creditore interessato non Banca_1 ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, né, di per sé sola considerata, di compensazione delle stesse, nei confronti dell'agente della riscossione.”
Si costituiva ATOME 1 in liquidazione rilevando l'inammissibilità del ricorso ex artt. 19 e 21 c. 1 dlgs 546/92,
l'infondatezza dei motivi eccepiti e, a tal proposito, depositava prova della notifica delle fatture nonché stante il mancato pagamento, degli atti interruttivi della prescrizione. Precisamente in data 20/12/2016, risulta recapitata e consegnata l'intimazione n. 024651/16 del 05/12/2016 e in data 19/09/2019 è stata inviata l'intimazione n. 271845 da cui trae origine la cartella oggetto di impugnazione. Alla luce di tale produzione riteneva non decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Il ricorrente depositava memoria di replica con cui insisteva nei motivi di ricorso.
All'udienza del 15.1.2026, in assenza delle parti, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato, pertanto, va accolto.
Con effetto assorbente sui residui motivi si rileva la fondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione.
Premesso che trattandosi di Tassa Rifiuti il termine di prescrizione è quinquennale ex art. 2948 c.c., va rilevato che nel caso di specie si tratta di tributi maturati negli anni 2011-2012 per i quali il pagamento veniva richiesto con l'atto che qui si impugna in data 16.7.2025.
Ato Me1 in liquidazione, costituendosi in giudizio, forniva prova della notifica delle fatture nonché dell'intimazione n. 024651/16 notificata in data 05/12/2016.
Nessun valore probatorio può essere dato all'allegata e presunta prova della notifica di una ulteriore intimazione in data 19/09/2019 atteso che essa risulta non recapitata per “destinatario sconosciuto”.
Sebbene parte resistente rilevi che tale ultima intimazione veniva notificata presso il medesimo indirizzo in cui erano state notificate le precedenti comunicazioni è evidente che la notifica non è andata a buon fine e l'atto avrebbe dovuto essere notificato tramite procedure più complesse (es. 143 c.p.c.) mediante affissione dell'atto tramite deposito comunale (avviso in bacheca comunale).
Nel caso di specie, non vi è traccia di nulla di tutto questo essendosi l'ufficiale giudiziario limitato a rilevare l'assenza del destinatario.
Alla luce di quanto sopra il termine di prescrizione risulta decorso e il ricorso, va pertanto, accolto.
Stante le ragioni dell'accoglimento del ricorso si ritiene necessario condannare al pagamento delle spese esclusivamente l'ente impositore e non l'ente di riscossione che peraltro non risulta neanche costituita.
Spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, annulla l'atto impugnato e condanna ATOME 1 in liquidazione al pagamento delle spese in favore del ricorrente, con distrazione per il difensore, che si liquidano in euro 300,00 oltre iva e accessori.