Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1031
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, dato che l'intimazione del 2019 non è risultata essere stata notificata correttamente al destinatario. Pertanto, il termine prescrizionale è decorso.

  • Altro
    Mancata notifica di atti prodromici

    L'eccezione di prescrizione, essendo stata accolta con effetto assorbente, ha reso superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.

  • Altro
    Difetto di motivazione dell'atto

    L'eccezione di prescrizione, essendo stata accolta con effetto assorbente, ha reso superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso.

  • Altro
    Condanna in solido del riscossore e dell'impositore

    L'eccezione di prescrizione, essendo stata accolta con effetto assorbente, ha reso superfluo l'esame degli altri motivi di ricorso. Le spese sono state poste a carico del solo ente impositore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1031
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1031
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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