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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 19/11/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. LV La LE, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 19 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 3114/2023
R.G. promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Email_1 C.F._1
Locri, via Marconi n. 25, presso lo studio dell'avvocato Maria Giovanna SERAFINO che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avvocato Meri PIZZATA, giusta procura in atti, pec: Email_2
Email_3
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via CP_1
Ciro il Grande, elettivamente domiciliato in Locri, via Matteotti n. 48, con l'avvocato Lilia
BONICIOLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, a rogito del notaio in Fiumicino;
pec: t;
Per_1 Email_4
CONVENUTO
Oggetto: riconoscimento del rapporto di lavoro- iscrizione elenchi lavoratori agricoli
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.09.2023, ha esposto che ha prestato Parte_1
attività lavorativa, quale bracciante agricola, negli anni 2015, 2016 e 2020, alle dipendenze della DI per 102 giornate lavorative, in particolare: dal 10.04.2015 Controparte_2
al 31.08.2015, dal 07.07.2016 al 30.11.2016 e dal 27.06.2020 al 30.11.2020; che ha lavorato
Pag. 1 a 14 sui terreni agricoli in disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di AR e AL, adibiti a colture di vario tipo;
che la DI si occupa anche dell'allevamento di circa 60/70 capi di bovino;
che ha lavorato dal lunedì al sabato, per circa 7 ore giornaliere, rispettando l'orario imposto dal datore di lavoro, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 15.00 con pausa pranzo dalle ore
11.00 alle ore 12.00, mentre nel mese di agosto dalle 06.00 alle 14.00, con pausa pranzo dalle
11.00 alle 12.00; che ha guadagnato circa €45,00 giornalieri, corrisposti con cadenza generalmente quindicinale;
che si è occupata della pulizia e della preparazione del terreno, della stesura delle ale gocciolanti, della posa del telo pacciamante, della coltivazione, raccolta e incassettamento dei prodotti;
che a seguito della notifica dei provvedimenti di disconoscimento ha promosso, in data 20.01.2023, ricorso alla Commissione Integrazione
Salariale Operai Agricoli, che non ha ricevuto l'esito auspicato;
che ha regolarmente prestato attività lavorativa alle dipendenze della DI . Ha, pertanto, Controparte_2
rassegnato le seguenti conclusioni:”1) Accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto lavoro subordinato in agricoltura presso l'azienda di nel 2015-2016-2020 Parte_2 per un totale di 102 giornate lavorative annue o in quello minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
2) ritenere e dichiarare che, per il lavoro svolto, la ricorrente ha diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno 2015-2016-2020 per 102 giornate lavorative annue o per quelli che dovessero risultare in corso di causa;
3) ritenere e dichiarare illegittima, inammissibile, comunque, priva di efficacia giuridica, la cancellazione effettuata dall' perché tardiva CP_1
e, comunque, in violazione di legge;
4) condannare l' , in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell' Avvocato, procuratore antistatario, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
preliminarmente eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione ex art. 22 comma 1 l.n.83/1970, nel merito l'infondatezza del ricorso e all'omesso assolvimento dell'onere della prova, riportandosi alle risultanze di cui al verbale ispettivo n. 2022004795/DDL del 28.10.2022 emesso nei confronti della DI . Ha pertanto concluso:” In via Controparte_2
preliminare e assorbente: dichiarare l'intervenuta decadenza della ricorrente ai sensi di legge e conseguentemente dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
in via subordinata e nel
Pag. 2 a 14 merito: rigettare ogni domanda proposta da contro l' siccome infondata Parte_1 CP_1
in fatto ed in diritto e non provata. Vinte le spese di lite”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del 09.05.2025.
RAGIONI DELLE DECISIONI
Parte ricorrente agisce per il riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni 2015, 2016 e 2020 a seguito dell'avvenuta cancellazione.
Nel caso in esame, infatti, si apprende dagli atti di causa che l'Istituto, all'esito delle verifiche, ha disconosciuto, con verbale ispettivo del 28.10.2022, i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda . Controparte_2
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto.
L'eccezione è infondata.
Va ricordato che ai sensi dell'art. 22 D.L. 7/70, le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sono le seguenti: 1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi CP_1 in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Parte ricorrente ha ricevuto la comunicazione di disconoscimento in data 13 gennaio
2023 ed ha proposto ricorso in prima istanza alla competente commissione CISOA in data
20.01.2023 rigettato con decreto del 02.05.2023. Conseguentemente, ha tempestivamente depositato il presente ricorso in data 18 settembre, ovvero entro il termine di 120 giorni.
Non vi è dubbio, dunque, che il termine previsto dall'art. 22 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modifiche dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica del provvedimento di iscrizione o mancata iscrizione negli
Pag. 3 a 14 elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, è stato rispettato.
Non appare inutile ricordare che tale termine, inoltre si configura come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973, e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. Att. c.p.c.
Pare inoltre opportuno chiarire in questa sede che il rapporto giuridico assicurativo nei confronti dell'ente previdenziale sorge, di regola, come diretta conseguenza di un'attività di lavoro subordinata od autonoma svolta da un determinato soggetto. Talvolta, tuttavia, per la nascita del rapporto la legge esige la presenza di ulteriori presupposti, come avviene, ad esempio, quando è richiesta l'iscrizione dell'interessato in determinati elenchi o albi professionali: in questi casi la nascita del rapporto giuridico previdenziale è subordinata all'esistenza, oltre che dell'elemento essenziale, costituito dallo svolgimento dell'attività lavorativa, anche di altri elementi, ugualmente necessari, e l'obbligo dell'assicuratore, al verificarsi dell'evento protetto, è condizionato dall'esistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge.
Nello specifico, secondo quanto dispone il R.D. 24 settembre 1940 n.1949 per l'instaurarsi di un valido rapporto assicurativo nei confronti dei braccianti agricoli, con conseguente diritto alle prestazioni dell'assicurazione ed iscrizione nei relativi elenchi anagrafici, è necessario che il lavoratore dedichi ai lavori agricoli più di 51 giornate all'anno
(art.3, comma 4). Pertanto, in virtù di tali disposizioni, il diritto all'iscrizione negli elenchi può essere rivendicato soltanto da coloro che abbiano svolto nell'anno un'attività di lavoro per il numero di giorni previsto dalla legge.
Appare, inoltre, opportuno delineare il percorso amministrativo che conduce alla compilazione degli elenchi.
Ebbene, qui va chiarito che le iscrizioni, per previsione normativa (l. n. 608/996), avvengono in base alle denunce trimestrali con cui il datore di lavoro denuncia all le CP_1 giornate effettivamente lavorate dal bracciante alle proprie dipendenze. Dunque, in difetto di meccanismi di controllo (che possono peraltro attivarsi anche successivamente), l'iscrizione avviene semplicemente in base al contenuto della dichiarazione del terzo datore di lavoro.
Rilevante, dunque è l'attività di accertamento degli operai agricoli e delle categorie assimilate, le cui modalità, ai fini della loro iscrizione negli elenchi nominativi, hanno subito nel tempo una notevole evoluzione.
Pag. 4 a 14 Il presupposto necessario per il riconoscimento del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi nominativi resta pronunciato nel d.lgs. lgt. n. 212 del 1946, che richiede, per il conseguimento delle prestazioni previdenziali correlate, la sussistenza di un valido ed effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, pari a 51 (come già indicato nel R.D. 24 settembre 1940 n.1949).
Da ultimo, con la legge 28 novembre 1996, n. 608 recante “Disposizioni urgenti in materia di collocamento, di lavoro e previdenza nel settore agricolo, di disciplina degli effetti della soppressione del Se. per i contributi agricoli unificati (SC.), nonché di promozione dell'occupazione” si è venuto a delineare l'attuale sistema relativo al complesso procedimento che porta all'iscrizione negli elenchi la cui caratteristica principale è sicuramente la presenza ed il controllo costante ad opera dell . Si tratta, infatti, di un sistema (artt.
9-ter, 9-quater CP_1
e 9-quinques) in cui se da un lato è vero che gli elenchi vengono compilati sulla base delle dichiarazioni trimestrali inviate all' , dall'altro è vero che l stesso, CP_1 CP_3 nell'assolvimento dei suoi compiti, è tenuto ad un continuo controllo della procedura.
Innanzitutto, è lo stesso che concede il registro d'impresa all'imprenditore agricolo e CP_3
fa ciò sulla base di una verifica preventiva della documentazione prodotta (relativa ai terreni, al tipo di coltura); in tale fase l'istituto è già in grado di operare una verifica previsionale sul numero di giornate necessarie. A titolo esemplificativo basterà notare come l'art 9-ter della citata legge stabilisce che “qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione determinato sulla base della stima tecnica è significativamente superiore alle giornate risultanti dalle dichiarazioni trimestrali, l diffida il datore di lavoro a fornirne CP_1 motivazione entro il termine di quaranta giorni. Nel caso in cui non venga fornita adeguata motivazione e non siano stati individuati i lavoratori utilizzati e le relative giornate di occupazione, l' procede all'imposizione dei contributi da liquidare sulla base delle CP_1
retribuzioni medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, e successive, modificazioni ed integrazioni”. I poteri d'intervento dell'istituto sono notevoli e, se ben esercitati, consentono di tenere costantemente sotto controllo l'operato dei datori di lavoro, intervenendo laddove vengano rilevate disfunzioni.
Anche all'interno di questo sottosistema spetta dunque al lavoratore agricolo di provare la sussistenza degli elementi tipici del rapporto.
Pag. 5 a 14 Il rapporto di lavoro subordinato, per quanto connotato dalle peculiarità di settore, trova il suo riferimento normativo nell'art. 2094 c.c., per il quale “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
In ragione del dettato normativo, i presupposti del vincolo di subordinazione, anche in materia di lavoro agricolo, sono: la prestazione in favore del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva di quest'ultimo e l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. sul punto Cassazione n. 3975/2001).
Come costantemente confermato dalla giurisprudenza di legittimità l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., a fronte del disconoscimento, grava sul lavoratore e la prova sul punto deve essere rigorosa, anche al fine di contrastare l'eventuale disconoscimento (v. Cass. n. 13677/2018).
In particolare, l'articolo 2697 c.c. ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Pertanto, la norma in esame pone un criterio di riparto dell'onere probatorio di natura processuale, nella misura in cui fa riferimento ai fatti giuridici che ciascuna parte, l'attore ed il convenuto, hanno allegato, con la conseguenza che l'oggetto dell'onere probatorio di ciascuna parte discende dalle specifiche allegazioni poste in essere dalle stesse.
Dall'articolo 2697 c.c. si ricava una regola formale di giudizio, in forza della quale, qualora le risultanze istruttorie non offrano elementi idonei per l'accertamento pieno dei fatti, va dichiarata la soccombenza della parte che aveva l'onere di fornire la prova.
Nel caso in esame detta prova non è stata fornita. All'esito dell'istruttoria non si è formata infatti la prova per i periodi in esame relativi agli anni dal 2015, 2016 e 2020.
A tal fine, anche la documentazione prodotta (lettera di assunzione e denuncia aziendale) non è idonea a ritenere fondate le richieste della parte ricorrente.
È noto che nel caso in cui venga contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione
Pag. 6 a 14 proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (cfr. Cass. n.
10529/1996, n. 9290/2000).
Tale carattere indiziario non ha, inoltre, trovato conferme nelle risultanze processuali, che sono risultate insufficienti a confermare le allegazioni della ricorrente per come si dirà più diffusamente appresso.
Ed invero, il quadro probatorio in tema di iscrizione dei lavoratori agricoli negli elenchi nominativi, ai fini della prova dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa a favore di un'azienda agricola non può essere limitato alla produzione della copia del “foglio di assunzione” (ossia la ricevuta della comunicazione obbligatoria di assunzione) ed alle buste paga, occorrendo invece l'assunzione di prove testimoniali che possano consentire di affermare, in forza di affermazioni coerenti e puntuali, l'esistenza del rapporto di lavoro. In questo senso, le testimonianze raccolte devono essere valutate dal giudice in una logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa;
in particolare, detta valutazione non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni e dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco (sullo standard probatorio nella materia de qua v. anche Corte appello Catanzaro sez. lav., 07/02/2020, n.1527).
Va altresì ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'ispettorato del lavoro, mentre hanno valore di piena prova legale per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento dei contributi evasi, possono, nel giudizio di opposizione, essere contraddetti dalla prova contraria dell'interessato, degradando così al valore di indizi: tuttavia, tali atti, per le garanzie connesse alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, sono dotati di un grado di attendibilità che non può essere infirmato se non da una specifica prova contraria e, se questa non venga offerta o non sia raggiunta, possono costituire da soli prova sufficiente di tutte le circostanze ivi riferite dal pubblico ufficiale che li ha compilati (Cassazione civile, Sez. L., sent. n. 7178 del 29/11/1987).
Dal verbale ispettivo emesso nei confronti della DI sono Controparte_2 emerse delle peculiarità che appare utile mettere in evidenza.
Occorre anzitutto significare che, nonostante la formale richiesta, il titolare dell'azienda non ha esibito la richiesta documentazione fiscale e/o contabile, né si è reso disponibile a concordare una data per il sopralluogo sui fondi aziendali (cfr., pag. 2 del
Pag. 7 a 14 verbale), attività quest'ultima necessaria al fine di prendere contezza delle reali dimensioni della DI e delle caratteristiche dei fondi denunciati.
Gli ispettori hanno altresì accertato che l'attività dell'azienda ha avuto ad oggetto unicamente adempimenti di natura amministrativa e non attività tipiche dell'azienda agricola, tant'è che non è stata fornita nessuna documentazione contabile, né sono state esibite fatture.
Il datore ha prodotto, in sede ispettiva, il libro unico del lavoro relativo agli anni 2012-2022, la denuncia aziendale, le visure catastali del 2007 e la delega per i contributi associativi.
Lo stesso titolare, in sede di dichiarazioni, ha riferito di destinare il raccolto ai bisogni della famiglia e di vendere l'eventuale rimanenza ai privati, nonché- per quanto riguarda gli obblighi retributivi- che “(…) né io né mia IE abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni. Infatti, in considerazione dei miei problemi di salute e del covid, ho chiesto agli operai di avere fiducia in me e infatti conto di pagarli prossimamente mentre li ho messi in regola con i contributi e tutti hanno accettato le mie condizioni (…)”.
Quanto all'utilizzo dei fondi aziendali ha altresì dichiarato: “I terreni vengono coltivati da me con la mia azienda e da mia IE con la sua. Talvolta un terreno viene coltivato da mia IE e talvolta il medesimo terreno viene coltivato da me. Non c'è una distinzione netta ma una gestione comune dei terreni tant'è che non riusciamo a distinguere di anno in anno chi coltiva cosa” (cfr. pag. 5 verbale ispettivo DI ) nonché: ““(..) Controparte_2 faccio presente (..)di aver operato sempre sugli stessi terreni che si trovano nei comuni di
AL e di AR (..) Intendo precisare che questi terreni fanno parte anche dell'azienda di mia IE , li coltiviamo insieme e sono in comproprietà ad entrambi(..)”. Parte_2
Di non poco rilievo è altresì la circostanza che al titolare dell'azienda è attribuibile una
P.IVA unicamente per il periodo dal 2004 al 2011 (cfr. pagg. 6 e 7 del verbale).
Gli accertatori hanno pertanto concluso- anche in considerazione del reale fabbisogno aziendale e di quanto denunciato (cf. pag. 13 verbale) - per l'inesistenza dell'azienda di
[...]
istituita solo formalmente e con il precipuo scopo di costituire posizioni Controparte_2
assicurative fittizie finalizzate alla percezione di prestazioni previdenziali, con conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dal III trimestre del 2012 al II trimestre del
2022.
A prescindere dalle valutazioni che ne hanno tratto i pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale è certo che essi fanno fede del tempo e del luogo dell'ispezione, del tipo di
Pag. 8 a 14 documentazione consultata e del relativo contenuto, delle dichiarazioni rese agli ispettori dai soggetti presenti sul luogo ispezionato e di ogni altro atto o fatto oggetto della loro percezione
(Cass., 12.8.2024, n. 15702).
In merito, pare opportuno specificare che con il ricorso in esame non si invochi una pronuncia demolitoria del provvedimento amministrativo posto alla base del caso in esame, ovvero il verbale ispettivo.
Del resto, tale attività non solo è preclusa al giudice ordinario in ragione di quanto disposto dalla L.A.C. e dal d.lgs. 104/2010, ma, inoltre, è del tutto estranea alla finalità del presente giudizio, che si configura quale giudizio di accertamento della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi di pertinenza. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa.
Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto.
L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice ordinario pertanto, non è, né può esserlo, l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
Ciò chiarito, e premesso quanto già affermato in tema di valore probatorio del verbale ispettivo, occorre dare atto che nel caso di specie, l'istruttoria processuale, unitamente alle allegazioni in atti, non ha reso un compendio probatorio tale da superare quanto accertato in sede ispettiva.
É opportuno in merito dare conto delle risultanze testimoniali.
Appare opportuno iniziare con la deposizione del teste la quale Testimone_1 ha dichiarato: “(…) Conosco la ricorrente da una vita perché è una lontana parente di mio marito. ADR Io ho lavorato con lei nel 2013 nel comune di AR per l'azienda di
[...]
, io ho lavorato con la azienda di questa persona alternandomi con quella del di Parte_2
lei marito ininterrottamente dal 2002 al 2021, e già avevo lavorato per loro CP_2 negli anni '90. Alternando la mia attività ora per un'azienda ora per un'altra non ricordo di preciso per chi ho lavorato in quale anno. ADR Posso dire di averla vista negli anni 2014,
2015, 2016, 2019 e nei terreni adiacenti. Posso riferire che nel 2013 abbiamo lavorato insieme alternandoci con l'uso della macchina per andare a lavoro, per gli anni successivi
Pag. 9 a 14 confermo la sola circostanza che io ricordi, ovvero di averla qualche volta vista sui terreni aziendali. ADR Era sempre la signora che ci diceva cosa fare. ADR Noi abbiamo Pt_2 guadagnato 40-43 euro al giorno per otto ore di lavoro, dalle 7 alle 15. ADR Abbiamo lavorato nel comune di AR località Arone in direzione di Platì. ADR Io ho subito il disconoscimento delle giornate agricole del 2013 e non ho fatto causa. Specifico che mi è stato disconosciuto l'intero periodo 2012-2021. ADR Non ho fatto causa per nessuno di questi anni. ADR Gli anni precedenti non sono stati disconosciuti. ADR All'inizio i pagamenti erano puntuali, alla fine i datori avevano difficoltà a pagare”, per proseguire con Tes_2
che ha riferito: “(…) Conosco la ricorrente perché è mia sorella. Abbiamo lavorato
[...] insieme nell'azienda agricola di negli anni 2015, 2016 e 2020. ADR Controparte_2
Abbiamo fatto sempre 102 giornate annue, da luglio a dicembre. ADR I terreni si trovano a
AL e AR. ADR abbiamo lavorato da lunedì a sabato, dalle 7 alle 15 con un'ora di pausa pranzo, erano circa 7 ore di lavoro. ADR SO che mia sorella è stata pagata perché il datore di lavoro ci pagava in contanti, io l'ho vista essere pagata. ADR Noi ci siamo occupati di pulizia di terreni, di piantagioni di insalate, di cavoli, peperoncini, lattughe. ADR Ci siamo occupati anche della piantagione di ulivi e della vigna. ADR. I terreni erano molti estesi.
ADR Penso che il prodotto dell'attività agricola fosse destinato alla vendita. ADR era il datore di lavoro a dirci cosa fare. ADR Eravamo circa 18 persone a lavorare per questa azienda negli anni indicati. ADR Ho subìto il disconoscimento delle giornate agricole di questi stessi anni. ADR Ho fatto causa, e so che ancora non si è conclusa. ADR Tra i colleghi ricordo i nomi di , , , altri non ricordo. ADR Ricordo che Pt_3 Per_2 Persona_3 venivamo pagate 43-45 euro circa” e concludere con “(…) Testimone_3
Conosco la ricorrente da tanto tempo perché abbiamo lavorato insieme nell'azienda agricola di negli anni 2015, 2016 e 2020. ADR Abbiamo fatto sempre 102 Controparte_2
giornate annue. Io ho lavorato nel 2015 da luglio a dicembre e da agosto a dicembre nel
2106 e 2020, mentre la era già lì che lavorava ed ha finito qualche mese prima di Pt_1
me. Questa circostanza si è ripetuta in tutti e tre gli anni. ADR I terreni si trovano a AL
e AR. ADR abbiamo lavorato da lunedì a sabato, dalle 7 alle 15 con un'ora di pausa pranzo dalle 12 alle 13 nel periodo invernale;
invece, si lavorava dalle 6 alle 14 con pausa pranzo dalle 11 alle 12 in quello invernale. ADR So che è stata pagata in contanti, il datore ci pagava ogni 15 giorni. ADR Noi guadagnavamo 43-45 euro al giorno. ADR Noi ci siamo
Pag. 10 a 14 occupati di pulizia e preparazione dei terreni, stesa del telo pacciamante, ogni periodo aveva un lavoro ben specifico, come la raccolta dell'uva e delle olive ADR Ci siamo occupate anche di coltivazioni di ortaggi. I terreni erano di 165 ettari, tra AL e AR. ADR Eravamo circa 18 persone a lavorare. ADR Noi pesavamo il raccolto e lo mettevamo nelle cassette, non so dire il destino del raccolto, io non faccio domande, non so altro. ADR era il datore di lavoro che la mattina ci diceva cosa fare, poi lui si allontanava per il resto della giornata, ogni tanto veniva. ADR Ho subìto anche io il disconoscimento delle giornate agricole di questi stessi anni. ADR Ho fatto causa, e da quel che so ancora non si è conclusa. ADR Tra
i colleghi ricordo i nomi di , , , , Testimone_2 Parte_4 Per_4 Persona_5
ed ”. Persona_3 Persona_6 Persona_7
Va considerato che la valutazione delle risultanze istruttorie deve essere effettuata in un'ottica complessiva delle deposizioni acquisite e non può prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni e della disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni.
A tal proposito occorre evidenziare che non è stata in grado di Testimone_1
identificare con esattezza il datore di lavoro, precisando di aver lavorato “ ora per un'azienda ora per un'altra non ricordo di preciso per chi ho lavorato in quale anno”; inoltre ha riferito di aver visto lavorare la ricorrente negli anni 2014, 2015, 2016 e 2019 “nei terreni adiacenti”, senza altro specificare rispetto alle caratteristiche degli stessi, nonché che nel 2013, anno non oggetto di disconoscimento, ha lavorato unitamente alla parte ricorrente “alternandoci con
l'uso della macchina per andare a lavoro” e che “per gli anni successivi confermo la sola circostanza che io ricordi, ovvero di averla qualche volta vista sui terreni aziendali”.
Nessun riferimento è stato fatto con riguardo alle mansioni e ai periodi dell'anno in cui l'attività lavorativa è stata prestata. Inoltre, la teste ha identificato “la signora ” quale Pt_2
soggetto che “ci diceva cosa fare”, ma datore di lavoro della ricorrente è stato il di lei coniuge
. Non da ultimo, va considerato che la teste ha ammesso di aver Controparte_2
subito il disconoscimento delle giornate agricole prestate anche negli anni di causa, e di aver prestato acquiescenza alla determinazione dell' senza aver proposto impugnazione. CP_1
Conseguentemente, tale testimonianza è radicalmente destituita di attendibilità, non potendo in alcun modo validamente apportare elementi asseritamente acquisiti in prima persona nei terreni aziendali, la cui assenza sugli stessi è, invece, un elemento di fatto incontrovertibile.
Pag. 11 a 14 Esaminando la testimonianza resa da ella, seppur ha Testimone_3
affermato di essere stata collega di lavoro della ricorrente per gli anni oggetto di causa, non è stata in grado di collocare temporalmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Difatti, per l'anno 2015 ha sostenuto di aver lavorato da luglio a dicembre, mentre la ricorrente ha lavorato da aprile ad agosto, e in relazione agli anni 2016 e 2020 da agosto a dicembre, mentre la ricorrente ha allegato di aver prestato attività lavorativa, rispettivamente, da luglio a novembre e da giungo a novembre.
Inoltre, le ultime due testi hanno riferito la controversa circostanza di essere state sempre tempestivamente pagate dal datore di lavoro, senza alcuna eccezione e precisazione
(“So che è stata pagata in contanti, il datore ci pagava ogni 15 giorni. ADR Noi guadagnavamo 43-45 euro al giorno”… “So che mia sorella è stata pagata perché il datore di lavoro ci pagava in contanti, io l'ho vista essere pagata”). Ebbene, tale riferita contingenza risulta per vero smentita dallo stesso datore, che, in sede ispettiva, ha dichiarato: “né io né mia IE abbiamo pagato gli operai negli ultimi due anni. Infatti, in considerazione dei miei problemi di salute e del covid, ho chiesto agli operai di avere fiducia in me e infatti conto di pagarli prossimamente mentre li ho messi in regola con i contributi e tutti hanno accettato le mie condizioni”.
L'attendibilità delle testimonianze esaminate appare quindi significativamente fragile, destinata a cedere al primo controllo estrinseco, e pertanto, non idonea a consentire la formazione della prova.
Inoltre, anche le ultime due testi hanno dichiarato di aver subito il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura instaurato con la DI anche per gli CP_2 CP_2 anni oggetto di causa.
Non può dunque non rilevarsi che i lavoratori, giacché coinvolti nel medesimo accertamento ispettivo, nutrono un naturale interesse alla risoluzione della controversia in senso favorevole alla ricorrente, essendo titolari di una posizione assimilabile a quella de qua.
È dunque prevedibile siano interessati a confutare l'esito dell'accertamento ispettivo e ad affermare, come hanno fatto, la costanza e regolarità delle prestazioni lavorative rese insieme all'odierna ricorrente, anche al fine di proseguire un mutuo conforto probatorio, sia pure indiretto.
Pag. 12 a 14 Parrebbe logica l'obiezione che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile del ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa e che, trattandosi di attività elementare e ripetitiva, si presta ad essere descritta solo nei termini altrettanto elementari e ripetitivi con cui essi l'hanno fatto.
Ma altrettanto logica appare la replica che proprio quei connotati delle fonti dichiarative, accomunate dal medesimo interesse, e quelle caratteristiche del contenuto testimoniale, stereotipate e interscambiabile, si dimostrano impalpabili, e, all'esito, insufficienti.
Per di più, il teste è legato alla ricorrente da un rapporto di parentela Testimone_2 in linea collaterale, dunque, pur non ravvisandosi un'ipotesi di incapacità a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c., la sua dichiarazione è ulteriormente inficiata sul versante dell'attendibilità proprio in ragione del rapporto di parentela che intercorre tra le stesse.
è infine la ricerca di elementi di riscontro estrinseci, capaci di avvalorare le loro Pt_5 deposizioni, a causa della inaffidabilità della documentazione proveniente dal datore di lavoro a ciò dovendosi aggiungere gli elementi di forte contraddizione messi in luce nel verbale ispettivo e di cui si è già dato conto.
La conclusione è che le risultanze testimoniale non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Per quanto sino ad ora affermato, ne consegue che la parte ricorrente non ha assolto l'onere della prova su di essa gravante, così come indicato dall'art. 2697 cod. civ., per il quale
“Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Il ricorso, pertanto è rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, visto il D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, considerata la materia previdenziale trattata e lo scaglione di riferimento correlato al valore dichiarato della causa, esse vengono liquidate in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed €400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Si precisa inoltre che non può farsi ricorso all'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., posto che, come di recente riaffermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 4/8/2020
Pag. 13 a 14 n. 16676 “il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento” (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli)”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. - rigetta il ricorso formulato da Parte_1
2. - condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell' che si liquidano in complessivi €3.100,00, di cui €2.700,00 per compensi ed CP_1
€400,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge.
Locri, 19 novembre 2025
Il Giudice
LV La LE
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