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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Art. 30. Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all' art. 30, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 1047/1957 si veda la precedente nota all'art. 28, comma 1.
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all' art. 30, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 1047/1957 si veda la precedente nota all'art. 28, comma 1.
Giurisprudenza • 2
- 1. Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 5970Provvedimento: […] Orbene, quanto all'eccezione sollevata dalla parte opponente in ordine alla intempestività dell'avviso di addebito notificato prima di attendere l'esito del ricorso amministrativo, va precisato che il complesso delle disposizioni normative che si sono susseguite nel tempo ovvero a partire dall'art. 30 della legge 88/1989 all'art. 24 Dlsg. 46/99 ed infine l'art. 7 comma 3 D.L. 70/2011 convertito in leggeLeggi di più...
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