Articolo 30 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 29Articolo 31
Versione
28 marzo 1989
Art. 30. Competenze del comitato amministratore della gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). 1. Il comitato amministratore di cui all'articolo 29 ha i seguenti compiti:
a) predisporre, in conformita' ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare le modalita' di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;
c) fare proposte in materia di contributi e prestazioni al consiglio di amministrazione, che le trasmette, con proprio motivato parere, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, proponendo con le modalita' di cui alla lettera c), i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 , e successive modificazioni e integrazioni, non attribuiti ad altro organo;
f) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per i trattamenti integrativi di previdenza;
g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo.
Nota all' art. 30, comma 1, lettera e):
Per la legge n. 1047/1957 si veda la precedente nota all'art. 28, comma 1.
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente