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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 26/11/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Alessandro Petronzi Presidente rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
Dott. Alessandro D'Aniello G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 23 aprile 2025, da
1) Parte_1
Nata a Rabat (Marocco) il 06 ottobre 1975 cittadina: Marocchina;
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni FORMISANO
e
2) Controparte_1
Nato a Cantù (Co) il 19 maggio 1975
cittadino: Italiano;
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Igor DI MARIA
i quali hanno contratto matrimonio in data 16 febbraio 2019, in Alserio
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alserio
(anno 2019, atto n.1, parte I)
1 con i seguenti figli
[...]
nata a [...] il [...] Persona_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi, nelle more del giudizio di separazione, all'esito della prima udienza di comparizione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei seguenti termini:
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) Nella prosecuzione del rapporto genitoriale mantenere un comportamento corretto e collaborativo nell'interesse della minore;
3) Assegnarsi la casa coniugale alla moglie (la quale ne è già proprietaria esclusiva) in uno all'arredamento dello stesso;
4) Disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione principale presso la madre Per_1 stabilendo il calendario delle visite periodiche del padre;
ed in particolare il padre potrà tenere presso di sé la figlia a fine settimana alterni prelevandola presso il domicilio materno dopo piscina e riportandola presso il domicilio materno entro le ore 18,30 della domenica, precisando il fine settimana del padre partirà dal venerdì. Tenere la piccola il pomeriggio infrasettimanale del Per_1 mercoledi. Per le vacanze estive, previo accordo da raggiungere entro il 30 maggio di ciascun anno, avere presso di sé la figlia per un periodo continuo di 15 giorni. Per le vacanze Natalizie, ad anni alterni, avere la minore dal 24.12 al 26.12 o dal 30.12 al 01.01; per le vacanze Pasquali sempre ad anni alterni il giorno di Pasqua ed il giorno successivo del Lunedì dell'Angelo.
5) Assegnare un assegno di concorso nel mantenimento della figlia minore nella misura di €. 300,00 mensili, rivalutato agli indici ISTAT annualmente;
6) Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema: - Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/ o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/ o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo
2 è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/ o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/ o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/ o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto. – Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: baby sitter, solo se reso necessario dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) La signora rinuncia ad assegno di mantenimento;
Parte_1
8) L'integrale importo dell'assegno unico a favore della ricorrente collocataria della minore
**** sentito il relatore;
viste le conclusioni del Pubblico Ministero, che non si è opposto all'accoglimento della domanda;
OSSERVA il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
3 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como definitivamente pronunciando sulle domande proposte: il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
che hanno contratto matrimonio in data 16 febbraio 2019, in Alserio
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Alserio
(anno 2019, atto n.1, parte I)
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Alserio perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 26.11.2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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