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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 1942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1942 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS DI
COSTANZA TETI DI nel procedimento per separazione consensuale n. 21449/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Paolo Cherubini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paolo Cherubini CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “ Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con elezione del domicilio e residenza dei minori presso l'abitazione della signora in via Moretto 9 di Calvisano (BS), con la quale abiteranno;
Parte_1
3. versamento alla moglie, da parte del sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_2 dei due figli, della somma mensile complessiva di euro 350,00 (175,00 euro per ogni figlio) rivalutabili secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese (a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato alla moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche,
1 come da Protocollo del Tribunale di Brescia, il tutto sino a quando i due figli saranno economicamente autosufficienti;
4. la casa coniugale sita in Via Moretto 9 di Calvisano (BS), cointestata al 50% ai coniugi, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, affinché Parte_1 vi abiti con la prole e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
5. il sig. procederà quanto prima, e comunque entro il 31.1.2026, a rilasciare la casa CP_1 coniugale, asportando dalla medesima i beni ed effetti personali di sua proprietà. I coniugi, dunque, si danno reciprocamente atto di acconsentire sin d'ora alla cessazione della convivenza;
6. il padre, sig. potrà vedere i figli minori presso la casa coniugale a semplice CP_1 richiesta e previo tempestivo contatto telefonico con la moglie, ciò compatibilmente con gli impegni della sig.ra nonché con quelli dei figli;
Pt_1
7. il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal venerdì (finito il lavoro e, comunque, dalle ore 18,30) sino alla domenica sera alle ore 21,30; il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni mercoledì dall'uscita di scuola in periodo scolastico, o dalle ore 9,00 negli altri periodi, con pernottamento presso di lui e accompagnamento dei minori a scuola il giorno successivo o, se in periodo non scolastico, con loro accompagnamento entro le ore 10 presso la casa coniugale;
8. i genitori dei minori trascorrano ogni anno, alternativamente, con i figli le festività di AL/S.
AN (l'uno) e Capodanno/Primo dell'anno (l'altro), con l'accordo che, per l'anno 2025, i giorni di AL e SA AN vengano trascorsi con la madre e poi in alternanza, mentre entrambi i giorni di Pasqua e Pasquetta spetteranno a ciascuno di loro, ad anni alterni. Durante le vacanze di AL il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi e durante quelle di Pasqua per tre giorni consecutivi, previo accordo con la madre, da raggiungere entro il 30 del mese precedente le Festività (e con l'alternanza di cui sopra quanto alle Festività). Il padre potrà altresì tenere con sé i figli per giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive, concordando con la madre, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo prescelto per le suddette vacanze estive, anche qualora non si allontani dalla propria residenza. Per altri e diversi affidi temporanei i genitori decideranno di buon accordo tra loro, nel prevalente interesse dei minori;
9. il sig. cederà alla moglie la propria quota del 50% della casa familiare di via CP_1
Moretto 9 di Calvisano - identificata ad NCT Comune di Calvisano, foglio 37, mappale 91, sub 3,
A/3, classe 4, z.c., piano T-1, vani 7,5, r.c. euro 325,37, con autorimessa ad NCT foglio 37, mappale
91, sub. 4, categoria C/6, classe 3, z.c., mg 17, r.c. euro 20,19 - al prezzo concordato di euro
105.000,00, con atto notarile da perfezionarsi entro e non oltre il 31.1.2026, con spese notarili sostenute a carico della sig.ra Pt_1
2 10. il veicolo VW. Passat tg. ER914VX, di proprietà della moglie, verrà ceduto gratuitamente dalla sig.ra al sig. con trasferimento di proprietà da effettuarsi Parte_1 CP_1 entro e non oltre il 31.1.2026, con relativi costi a carico del marito;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere così nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Dichiarano inoltre di aver già definito ogni altra questione qui non espressamente menzionata;
12. i coniugi si danno sin da ora reciproco assenso per l'espatrio, per i periodi di vacanza, e si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, compresi quelli per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 07.09.2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Calvisano (atto n. 7, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
AV NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE-
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
IC OS DI
COSTANZA TETI DI nel procedimento per separazione consensuale n. 21449/2025 V.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. Paolo Cherubini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Paolo Cherubini CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: separazione a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “ Vita separata con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori con elezione del domicilio e residenza dei minori presso l'abitazione della signora in via Moretto 9 di Calvisano (BS), con la quale abiteranno;
Parte_1
3. versamento alla moglie, da parte del sig. a titolo di contributo al mantenimento CP_2 dei due figli, della somma mensile complessiva di euro 350,00 (175,00 euro per ogni figlio) rivalutabili secondo gli indici Istat da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese (a mezzo bonifico bancario su c.c. intestato alla moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche,
1 come da Protocollo del Tribunale di Brescia, il tutto sino a quando i due figli saranno economicamente autosufficienti;
4. la casa coniugale sita in Via Moretto 9 di Calvisano (BS), cointestata al 50% ai coniugi, viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi e suppellettili ivi esistenti, affinché Parte_1 vi abiti con la prole e fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli;
5. il sig. procederà quanto prima, e comunque entro il 31.1.2026, a rilasciare la casa CP_1 coniugale, asportando dalla medesima i beni ed effetti personali di sua proprietà. I coniugi, dunque, si danno reciprocamente atto di acconsentire sin d'ora alla cessazione della convivenza;
6. il padre, sig. potrà vedere i figli minori presso la casa coniugale a semplice CP_1 richiesta e previo tempestivo contatto telefonico con la moglie, ciò compatibilmente con gli impegni della sig.ra nonché con quelli dei figli;
Pt_1
7. il padre, inoltre, potrà tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dal venerdì (finito il lavoro e, comunque, dalle ore 18,30) sino alla domenica sera alle ore 21,30; il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé i figli ogni mercoledì dall'uscita di scuola in periodo scolastico, o dalle ore 9,00 negli altri periodi, con pernottamento presso di lui e accompagnamento dei minori a scuola il giorno successivo o, se in periodo non scolastico, con loro accompagnamento entro le ore 10 presso la casa coniugale;
8. i genitori dei minori trascorrano ogni anno, alternativamente, con i figli le festività di AL/S.
AN (l'uno) e Capodanno/Primo dell'anno (l'altro), con l'accordo che, per l'anno 2025, i giorni di AL e SA AN vengano trascorsi con la madre e poi in alternanza, mentre entrambi i giorni di Pasqua e Pasquetta spetteranno a ciascuno di loro, ad anni alterni. Durante le vacanze di AL il padre potrà tenere con sé i figli per sette giorni consecutivi e durante quelle di Pasqua per tre giorni consecutivi, previo accordo con la madre, da raggiungere entro il 30 del mese precedente le Festività (e con l'alternanza di cui sopra quanto alle Festività). Il padre potrà altresì tenere con sé i figli per giorni 15 consecutivi durante le vacanze estive, concordando con la madre, entro il 31 marzo di ogni anno, il periodo prescelto per le suddette vacanze estive, anche qualora non si allontani dalla propria residenza. Per altri e diversi affidi temporanei i genitori decideranno di buon accordo tra loro, nel prevalente interesse dei minori;
9. il sig. cederà alla moglie la propria quota del 50% della casa familiare di via CP_1
Moretto 9 di Calvisano - identificata ad NCT Comune di Calvisano, foglio 37, mappale 91, sub 3,
A/3, classe 4, z.c., piano T-1, vani 7,5, r.c. euro 325,37, con autorimessa ad NCT foglio 37, mappale
91, sub. 4, categoria C/6, classe 3, z.c., mg 17, r.c. euro 20,19 - al prezzo concordato di euro
105.000,00, con atto notarile da perfezionarsi entro e non oltre il 31.1.2026, con spese notarili sostenute a carico della sig.ra Pt_1
2 10. il veicolo VW. Passat tg. ER914VX, di proprietà della moglie, verrà ceduto gratuitamente dalla sig.ra al sig. con trasferimento di proprietà da effettuarsi Parte_1 CP_1 entro e non oltre il 31.1.2026, con relativi costi a carico del marito;
11. i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere così nulla a reciprocamente pretendere a titolo di mantenimento. Dichiarano inoltre di aver già definito ogni altra questione qui non espressamente menzionata;
12. i coniugi si danno sin da ora reciproco assenso per l'espatrio, per i periodi di vacanza, e si rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e rinnovo dei rispettivi passaporti, compresi quelli per i figli”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in data 07.09.2013 hanno contratto matrimonio, iscritto presso il registro dello stato civile del
Comune di Calvisano (atto n. 7, parte I).
Con ricorso congiunto depositato il 23.10.2025 i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione ed hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473 bis.51 c.p.c.:
-omologa la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 20/11/2025.
Il presidente estensore
AV NI
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