TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/12/2025, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico IA RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6320/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. Ettore Cappuccio che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Giacomo
Calderonio per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. , con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
CP_ elettivamente domiciliato a Messina presso la sede provinciale dell' , rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: indennità di accompagnamento – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'11 aprile 2022 , lamentando l'ingiusto rigetto della Parte_1 domanda presentata in via amministrativa, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento dell'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 2018/2022 r.g.). Nella resistenza dell' , veniva disposta CP_3 ed espletata c.t.u. che escludeva il suddetto requisito. La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, il 7 dicembre 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza dell'11 dicembre 2025 dal deposito telematico CP_1 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n. 30926/2022).
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che la ricorrente è affetta da “Poliartropatia a discreta incidenza funzionale in sogg. con Esiti di protesi al
Ginocchio sn. Declino cognitivo. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. , CP_4 escludendo che esse determinino la necessità di assistenza continua ma sulla scorta di una motivazione che è risultata inadeguata alla luce degli specifici rilievi sollevati da parte ricorrente.
Di contro, il perito nominato in sede di rinnovo, dr. esaminata la più recente Per_1 certificazione sanitaria prodotta, ha diagnosticato “Vasculopatia cerebrale cronica avanzata con declino cognitivo, deficit mnesici e comportamentali (segni di atrofia corticale diffusa alla TC del 28-
03-2024); Poliartropatia distrettuale a severa incidenza funzionale (articolare e motoria con protesizzazione totale ginocchio sx ed instabilità statico dinamica); Cardiopatia Ipertensiva sclerotica con insufficienza valvolare;
Broncopatia cronica ostruttiva di tipo enfisematoso grave, in soggetto con Rettocolite Ulcerosa e Stato clinico generale scadente” precisando che “Le patologie descritte sono gravi ed importanti ed esse, oltre a quantificare una percentuale invalidante del 100%, dimostrano che il soggetto non è più autosufficiente nell'espletare i comuni atti della vita giornaliera in modo autonomo ed in sicurezza, poiché queste alterazioni strutturali provocano, in modo evidente, una ridotta autonomia motoria e funzionale generale degli organi interessati, con necessità del supporto costante di una terza persona che la possa accudire, anche a causa dell'età avanzata e per lo scadente stato clinico generale che esprime.
Per questo motivo ritengo che alla ricorrente di anni 86 possa essere concessa Parte_1 la possibilità di avvalersi di un Accompagnatore, poiché detta condizione clinica fa emergere in modo palese nella ricorrente una condizione limitativa nel potere provvedere in modo del tutto autonomo a quelle che sono le necessità di vita giornaliera.” e ciò “… fin da dieci mesi antecedenti la visita di
CTU da me eseguita, ovvero dal mese di Settembre 2024 (come risulta anche dalla visita neurologica, espletata dal Dott. , che ne certifica l'importante stato clinico riduttivo del soggetto Persona_2 richiedente).”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e sorretto Per_1 da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso e non è stato contestato.
Pertanto, può dirsi acclarata la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari in questione ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
3.- Tenuto conto dell'esito della lite e della decorrenza, successiva anche al deposito del ricorso in opposizione, è giusto compensare per intero le spese delle due fasi processuali;
vanno poste a definitivo carico dell' anche le spese della consulenza d'ufficio, liquidate separatamente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire dell'indennità di Parte_1 accompagnamento dal settembre 2024;
2) condanna l' a pagare le spese di ctu e compensa le altre spese processuali. CP_1
Messina, 12.12.2025
Il Giudice del lavoro
IA RO