Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 10/12/2025, n. 2337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2337 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02337/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00151/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 151 del 2024, proposto da
AT LA ET OT & Figli S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Balzani, Federica Castegnaro, Ilaria Bolzon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio TO Sartori in Venezia, San Polo 2988;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Romano Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI EW S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Trissino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ezio Zanon, con con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ARPAV, Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza, EN S.p.A. in Fallimento, Mitsubishi Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Mitsubishi Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Teodora Marocco, Biagio, Daniele Fraudatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento della Provincia di Vicenza prot. n. GE 2023/0051584 del 28.11.2023 avente ad oggetto “Sito ex EN s.p.a. in località Colombara n. 91 in comune di Trissino (VI). Diffida ai sensi dell'art. 245 del d.lgs. 152/2006 s.m.i. Integrazione soggettiva dei responsabili ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990”;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Vicenza, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Veneto, del Comune di Trissino, di International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l., di NI EW S.p.A. e visto l’atto di intervento ad opponendum di Mitsubishi Corporation;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. EA ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe indicato viene impugnato il provvedimento della Provincia di Vicenza 28 novembre 2023 prot. n. 51584 adottato ai sensi degli artt. 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cod. amb.), con cui la società AT LA ET OT & Figli s.p.a. (di seguito, anche “AT OT” ) è stata individuata tra i soggetti responsabili della contaminazione del sito su cui insiste lo stabilimento EN a Trissino, in località Colombara n. 91, attivo dal 1967 al 2018.
La vicenda amministrativa e processuale si è dipanata nei termini che si vanno ora a descrivere.
2. Il sito industriale di Trissino, ora comunemente denominato “EN”, si è sviluppato a partire dall’originario edificio produttivo edificato nel 1966 dalla AT OT, su terreno da essa acquistato dal conte NI OT, consigliere delegato della stessa AT.
Lo stabilimento, una volta sorto, è stato sin da subito – dal 1967 - utilizzato dalla società AR S.p.A., il cui oggetto consisteva nella gestione e nell’amministrazione di stabilimenti per la lavorazione di prodotti chimici.
La società AR (acronimo di Ricerche OT) è stata costituita il 23 agosto 1963, con una partecipazione paritaria, dal conte NI OT e dalla Finanziaria Tessile S.p.A., il cui capitale era interamente detenuto dalla AT OT, la quale quindi aveva in AR una partecipazione indiretta (nel 1966 ridottasi dal 50% al 47,5% - doc. 41 di ICI 3.)
Inizialmente la AR aveva operato presso un’ala della villa OT sita in via IV Novembre a Trissino, finché il Sindaco, con ordinanza del 22 agosto 1966, aveva ordinato la sospensione dell’attività perché dannosa per la salute e per la pubblica incolumità (in particolare, si erano verificate fuoriuscite di liquidi e gas, che avevano causato irritazioni oculari e alle vie respiratorie e provocato danni alla vegetazione.)
Successivamente, la Provincia di Vicenza, con provvedimento 25 gennaio 2021 prot. 50541, aveva ritenuto la AT OT responsabile della contaminazione del sito AR di Trissino via IV Novembre dovuta al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nei terreni per i parametri idrocarburi pesanti, tetracloroetilene, tricloroetilene e dovuta alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS).
Il provvedimento era stato ritenuto legittimo con la sentenza del T.A.R. Veneto n. 340 del 2023, che è stata riformata dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7203 del 2025, con salvezza del riesercizio dal potere da parte della Provincia.
La AT OT ha dismesso la propria partecipazione indiretta nella AR nell’aprile del 1970 e ha ceduto alla stessa AR la proprietà del sito in questione l’8 giugno 1971 (doc. 10 di parte ricorrente e doc. 42 di ICI 3.)
3. Nel corso degli anni l’attività della AR si è diversificata in tre filoni: nel 1975 la ricerca tecnico-scientifica nel campo meccanico o chimico applicati al tessile è stata affidata alla AR Meccanica, nel 1981 incorporata nella Sperotto AR S.p.A.; nel 1980 le attività di studio, di progettazione e di ricerca tecnico-scientifica, nonché la fornitura e la realizzazione di impianti nel settore chimico sono state affidate alla AR Engineering; sempre nel 1980, la produzione e il commercio nel settore chimico sono stati affidati, tramite conferimento di ramo d’azienda, alla AR IM S.p.A..
4. Nel 1988 il sito è stato acquisito dalla società EN s.r.l., che aveva incorporato AR IM.
La società EN (successivamente trasformata in S.p.A.) è sorta nell’ambito di una joint venture tra Mitsubishi Italia S.p.A., appartenente al gruppo di cui è holding Mitsubishi Corporation, ed NIchem Syntesis S.p.A., nei cui rapporti è ora subentrata NI EW S.p.A..
5. Il Gruppo Mitsubishi ha acquisito il controllo azionario della EN dall’aprile 1997 al febbraio 2009, quando ha ceduto la totalità delle proprie partecipazioni al gruppo International Chemical Investors (d’ora in poi “Gruppo ICI”).
6. Il Gruppo ICI ha detenuto il controllo di EN S.p.A. sino al fallimento di quest’ultima, dichiarato dal Tribunale di Vicenza con la sentenza 9 novembre 2018 n. 126.
Il Tribunale di Vicenza, con successivo provvedimento del 4 aprile 2019, ha autorizzato la curatela a non apprendere all’attivo fallimentare il compendio immobiliare di cui si compone lo stabilimento di Trissino e ne ha ordinato la derelizione, ai sensi dell’art. 104- ter , comma 8, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, con conseguente ritorno dei beni nella disponibilità della società EN.
7. Il 4 giugno 2019 la società EN ha ceduto alla controllante International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l, (ICI 3) la proprietà dello stabilimento.
8. Lo stabilimento sorge in una zona di ricarica degli acquiferi, in adiacenza all’argine del torrente Poscola e sopra una falda, che scorre lungo l’asse principale dello stabilimento medesimo e che ha una soggiacenza di pochi metri rispetto al piano del sito.
9. Alla fine degli anni Settanta, nell’ambito di un procedimento penale a carico degli amministratori della AR, venne accertato l’inquinamento della falda acquifera dovuto a sostanze chimiche (nitrofluoroderivati) provenienti dagli scarichi degli impianti produttivi.
10. La Regione commissionò quindi all’Istituto Regionale di Studi e Ricerche Economico-Sociali del Veneto (IRSEV) uno studio geologico e chimico dell’inquinamento della falda acquifera a valle dello stabilimento, redatto nel 1979 che stimò in un tempo non inferiore a cinquant’anni i tempi minimi per un processo autodepurativo naturale legato ai deflussi del bacino del Poscola e affermò che “ qualsiasi tentativo di intervento di bonifica diverso dall’autodepurazione naturale è estremamente complesso ed oneroso e deve comunque essere orientato alla eliminazione non tanto del mezzo fluido, quanto del sedimento che trattiene la sostanza” (cfr. studio IRSEV, pag. 144 – doc. 18 di Mitsubishi).
11. Successivamente le conseguenze ambientali dell’attività dello stabilimento sono tornate all’attenzione delle autorità amministrative e sanitarie, quando, in data 24 luglio 2013, EN, dichiarandosi non responsabile della contaminazione, ha comunicato agli enti pubblici ai sensi dell’art. 245 cod. amb. che, a seguito di campionamenti delle acque sotterranee eseguiti presso il proprio stabilimento di Trissino, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per i parametri di cui alla tabella 2 dell’Allegato 5 Parte quarta, cod. amb., oltre che la presenza di sostanze non ricomprese nella predetta tabella (nella specie, nitroalogenoderivati e acidoperfluoroottanoico – PFOA, rientrante nelle sostanze perfluoroalchiliche).
12. L’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (d’ora in poi ARPAV), con una relazione del 14 agosto 2017, ha comunicato alla Provincia di avere sin dal 2013 attivato un monitoraggio ambientale su pozzi e piezometri fino a 45 km a valle dello stabilimento EN, di avere così riscontrato la presenza di sostanze perfluoroalchiliche, di ritenere verosimile che la fonte dell’inquinamento sia lo stabilimento EN di Trissino.
13. Della vicenda si è interessata anche l’Autorità giudiziaria penale, che ha delegato le indagini al Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente – Nucleo Operativo Ecologico di Treviso (d’ora in poi “NOE”), che ha prodotto una relazione datata 13 giugno 2017 prot. n. 42588, inviata anche alle Autorità amministrative competenti (doc. 32 della Provincia.)
La Corte d’Assise di Vicenza, con sentenza 26 giugno 2025, ha ritenuto responsabili del reato di disastro ambientale doloso e di avvelenamento delle acque alcuni dirigenti e tecnici delle società che, dalla compagine EN in avanti, hanno gestito lo stabilimento.
14. Il procedimento amministrativo per individuare i responsabili della contaminazione e adottare i provvedimenti previsti dagli artt. 244 e ss. cod. amb. è stato avviato dalla Provincia di Vicenza con atto 19 agosto 2018 prot. 56573.
Per istruire il procedimento, la Provincia si è avvalsa delle indagini svolte dall’ARPAV, della relazione del NOE del 13 giugno 2017 e della relazione tecnica commissionata ad uno studio di consulenza per ricostruire le vicende societarie.
15.1. La Provincia, con il provvedimento 7 maggio 2019 prot. n. 25406 ha individuato quali responsabili dell’inquinamento, per avere condotto nel sito l’attività alla quale è imputabile l’origine o l’aggravamento della contaminazione riscontrata, non solo la EN, ma anche le società che nel tempo ne hanno avuto il controllo (Mitsubishi e le società del Gruppo ICI) e le persone fisiche che hanno svolto il ruolo di legali rappresentanti o di delegati ambientali per le predette società.
Con successivo provvedimento, la Provincia ha individuato la società NI EW S.p.A quale ulteriore responsabile dell’inquinamento (provvedimento 5 ottobre 2020 prot. n. 41448).
15.2. Questo Tribunale ha respinto i ricorsi proposti avverso gli anzidetti provvedimenti di individuazione dei soggetti responsabili dell’inquinamento (sentenze del T.A.R. Veneto, verso le quali tutte pende appello, n. 896 del 2024 per i ricorsi proposti dalle società del Gruppo ICI, n. 1192 del 2024 per il ricorso della Mitsubishi, n. 3066 del 2024 per quello di NI EW, nonché n. 1879 del 2024, n. 1902 del 2024, n. 186 del 2025, n. 187 del 2025, n. 189 del 2025, n. 190 del 2025, n. 191 del 2025 e n. 193 del 2025 per i ricorsi proposti da dirigenti e tecnici con responsabilità ambientali che hanno operato nel sito.)
16.1. In tale contesto la Provincia di Vicenza, con atto 12 maggio 2023 prot. 20845, ha avviato anche nei confronti della AT OT il procedimento per l’identificazione del soggetto responsabile al fine di dar corso agli interventi di bonifica.
La comunicazione di avvio del procedimento prospettava la tesi del controllo societario della AT OT sulla AR, valorizzava il contenuto della sentenza del T.A.R. Veneto n. 340 del 2023 sui rapporti tra tali due società e dava rilievo al ruolo della AT OT nella costruzione dello stabilimento in località Colombara.
16.2. Con memoria del 2 ottobre 2023 la AT OT ha puntualmente contestato le argomentazioni sottese alla comunicazione di avvio del procedimento e ne ha chiesto l’archiviazione.
In particolare la società ha sostenuto di non avere mai operato nel sito AR di Colombara, ha evidenziato di avere detenuto una mera partecipazione azionaria indiretta in AR, ha sostenuto che la genesi della contaminazione risalirebbe a due incidenti avvenuti nello stabilimento nel 1974 e nel 1976 e che l’attuale situazione di inquinamento del sito sarebbe dovuta allo sviluppo industriale dei decenni successivi al periodo qui di interesse, che va dal 1967 al 1970.
16.3. La Provincia, con provvedimento 28 novembre 2023 prot. n. 51584, non ha ritenuto fondati gli argomenti sottesi alla richiesta di archiviazione del procedimento e ha individuato la AT OT quale ulteriore responsabile della contaminazione del sito EN in località Colombara.
17.1. Con ricorso notificato il 26 gennaio 2024 e depositato l’8 febbraio 2024, la società AT OT ha impugnato il provvedimento provinciale del 28 novembre 2023 con il quale le è stata attribuita la corresponsabilità della contaminazione.
Il ricorso si affida ai seguenti motivi:
“1) Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio “chi inquina paga” – art. 191 TFUE, artt. 3 ter e 239 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 244 e 245 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dei principi civilistici della personalità giuridica della società di capitali e della responsabilità della stessa. Eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Erroneità nella motivazione.”
La ricorrente premette di non avere mai operato nel sito in questione e di avere solo detenuto indirettamente una quota di minoranza della AR limitatamente al periodo dal settembre 1967 al gennaio 1970.
Nel motivo si sostiene che il provvedimento impugnato non farebbe riferimento ad atti con cui la società AT OT avrebbe interferito nella gestione delle scelte assunte dagli amministratori della AR, né sotto il profilo dell’attività produttiva, né sotto il profilo della modalità tecniche di gestione degli scarichi industriali o di gestione dei presidi ambientali.
Si sostiene che nessuna norma vigente all’epoca dei fatti in materia di “gruppo societario” avrebbe consentito di traslare in capo alla AT OT la responsabilità per condotte degli amministratori della AR.
La ricorrente sostiene che il principio comunitario “chi inquina paga” non era vigente tra il 1967 e il 1970 (perché introdotto con l’Atto Unico Europeo del 1987) e sostiene che la Corte di Giustizia non avrebbe mai applicato il concetto sostanzialistico di impresa nell’ambito della responsabilità ambientale.
Anche a volere applicare la normativa sopravvenuta dopo il 1970 (e cioè dopo che era venuta meno la partecipazione indiretta della AT OT in AR), sostiene che la nozione sostanzialistica di impresa non sarebbe sufficiente a traslare la responsabilità in capo a un soggetto giuridico rispetto al quale difetti la prova di avere compiuto atti di ingerenza di rilievo ambientale nei confronti della società la cui attività produttiva sarebbe stata fonte di inquinamento.
Sostiene che nella fattispecie mancherebbero sia elementi che comproverebbero una carenza di autonomia della AR nella gestione operativa degli aspetti “ambientali” della propria attività, sia elementi che dimostrerebbero un’ingerenza della AT OT attraverso condotte specifiche e puntuali.
Il riferimento contenuto nel provvedimento impugnato ai “comuni organi amministrativi (e, in particolare, il conte NI OT)” non sarebbe idoneo a superare la presunzione di autonomia della AR sulle decisioni operative relative alla conduzione dell’attività industriale sotto il profilo ambientale.
La ricorrente sostiene che l’unico soggetto verso il quale avrebbe potuto estendersi la responsabilità ambientale derivante dall’attività della AR sarebbe il conte NI OT, in quanto socio di riferimento e presidente operativo.
Nel motivo si sostiene anche che non sarebbe significativo sotto il profilo dell’autonomia della AR nelle scelte in campo ambientale il fatto che essa si fosse trasferita dalla precedente sede di via IV Novembre nello stabilimento di via Colombara realizzato dalla AT OT;
“2) (sotto altro profilo) violazione e falsa applicazione di legge. Violazione del principio “chi inquina paga” – art. 191 TFUE, artt. 3 ter e 239 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 244 e 245 e 303-308 D.Lgs. n. 152/2006. Violazione degli artt. 2043 cc e 2947 cc. Eccesso di potere per carenza di istruttoria nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti. Erroneità nella motivazione.”
La ricorrente premette che successivamente al 1970 il sito di via Colombara ha subito un importante sviluppo dimensionale e produttivo, è stato gestito da una pluralità di soggetti e vi sono state prodotte o comunque utilizzate fino ai tempi recenti, e in quantità ben maggiore di quanto accaduto nei primissimi trenta mesi di attività embrionale della AR, le medesime sostanze (oltre ad altre aggiunte).
La ricorrente sostiene che la situazione di attuale inquinamento del sito dipenderebbe dall’attività produttiva svolta successivamente al 1970 e individua i primi contributi nella genesi della contaminazione in due incidenti avvenuti nel 1974 e nel 1976.
Sostiene che non avrebbe rilievo la circostanza per cui vi sarebbe corrispondenza tra le sostanze inquinanti rivenute nel sito di via IV Novembre e in quello di via Colombara: per quanto riguarda gli idrocarburi, si tratterebbe di forma di inquinamento del tutto comune, che non consentirebbe di collocare nel tempo o di riferire ad una specifica attività la fonte della contaminazione; per quanto riguarda i solventi clorurati (tetracloroetilene e tricloroetilene), sarebbero anch’esse sostanze del tutto comuni nelle attività produttive e, più probabilmente che non, derivanti dall’attività svolta nei decenni successivi al 1970; per quanto riguarda le sostanze PFAS, mancherebbe la prova per cui la contaminazione attualmente rilevata deriverebbe dall’attività svolta tra il 1967 e il 1970.
Sostiene che in quell’epoca non sarebbero state ancora vigenti la normativa che impone limiti agli scarichi né quella sulla gestione autorizzata e controllata dei rifiuti.
Evidenzia che nemmeno ora le sostanze PFAS sarebbero contemplate direttamente tra i parametri tabellari di legge in materia di scarichi e in materia di bonifica dei suoli o delle acque, con la conseguenza che non potrebbero costituire legittimo oggetto dell’ordine di bonifica.
Sostiene che tra il 1967 e il 1970 non vi era la consapevolezza sull’impatto ambientale correlabile a tali sostanze.
Lamenta di non essere stata coinvolta nel procedimento di accertamento dell’inquinamento né in quello riguardante il progetto di messa in sicurezza e/o bonifica.
Da questo secondo punto di vista, non sussisterebbero i presupposti per ritenere la società ricorrente tenuta a subentrare nelle operazioni di recupero ambientale in atto ad opera di altri soggetti.
Sostiene che le disposizioni amministrative in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotte nell’ordinamento dall’art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 2017, non sarebbero applicabili a fattispecie sorte in precedenza.
In ogni caso, l’illecito ambientale si sarebbe prescritto per il decorso del tempo, da computarsi a partire dalla commissione dei fatti.
Sostiene che il provvedimento sarebbe illegittimo perché non avrebbe individuato NI OT (e quindi le eredi dello stesso per successione) quale soggetto responsabile della contaminazione del sito.
Sostiene che la responsabilità ambientale sarebbe limitata all’effettivo contributo dato alla contaminazione, con la conseguenza che in materia non sarebbe applicabile l’istituto della responsabilità solidale;
“3) Sulla violazione dell’art. 191, par. 2, TFUE e del principio “chi inquina paga”. Sulla violazione degli artt. 1 e 17 e dei considerando n. 2 e 18 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Sulla violazione dei principi europei di certezza del diritto, legittimo affidamento, proporzionalità e irretroattività delle norme. Questione pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE.”
La ricorrente prospetta la possibile rimessione alla Corte di Giustizia UE di tre questioni pregiudiziali.
L’una riguarda la compatibilità con il diritto unionale dell’attribuzione, sulla base del diritto nazionale, della responsabilità ambientale fondata sull’applicazione del principio “chi inquina paga” e della concezione sostanzialistica di impresa per fatti maturati prima dell’introduzione di tali istituti nell’ordinamento.
La seconda riguarda la compatibilità con il diritto unionale dell’attribuzione, sulla base del diritto nazionale, della responsabilità ambientale a carico di un soggetto che indirettamente possiede quote di partecipazione non maggioritarie del soggetto che ha cagionato l’inquinamento in assenza di atti di direzione o di ingerenza nella gestione.
La terza riguarda la compatibilità con il diritto unionale dell’attribuzione, sulla base del diritto nazionale, della responsabilità ambientale ascritta sulla base dell’impiego di una nozione sostanzialistica di impresa;
“4) In subordine: eccezione di incostituzionalità dell’art. 244 D.Lgs. n. 152/2006 in relazione all’art. 2, 3, 23, 25, 41, c. 2 e 42 e 117 c. 1 Cost.”
La ricorrente deduce l’incostituzionalità dell’art. 244 cod. amb., così come interpretato e applicato dalla Provincia di Vicenza, per contrasto con il principio secondo cui l’attribuzione di responsabilità presuppone un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile.
17.2. Nella memoria depositata il 29 settembre 2025, la ricorrente ha valorizzato il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 7203/2025, che ha annullato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 340/2023, a sostegno della tesi dell’illegittimità del provvedimento impugnato con particolare riferimento a quanto argomentato nel primo motivo di ricorso.
Nella stessa memoria, a sostegno di quanto argomentato nel secondo motivo di ricorso, la società AT OT ha valorizzato il contenuto di una relazione tecnica di parte del settembre 2025 (doc. 48 di parte ricorrente) le cui conclusioni sono nel senso che “ in base agli atti, non risulta alcun elemento idoneo a comprovare che eventi accaduti nel Periodo di Interesse [tra il 1967 e il 1970 – n.d.r.] possano aver costituito una fonte/sorgente di inquinamento che persista ancora alla data odierna, poiché tutti gli eventi/incidenti storici menzionati nel carteggio che possono astrattamente avere una relazione, più o meno efficiente con la situazione di attuale contaminazione sono successivi al Periodo di Interesse” .
18. Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Vicenza, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, la Regione Veneto, il Comune di Trissino, International Chemical Investors Italia 3 Holding S.r.l. (di seguito “ICI 3” ) ed NI EW.
È intervenuta ad opponendum Mitsubishi Corporation.
Tutte le parti costituite hanno chiesto il rigetto nel ricorso.
La Provincia ne ha anche eccepito l’inammissibilità per la genericità della procura alle liti, la quale non recherebbe alcun riferimento al provvedimento impugnato, non indicherebbe la controparte resistente e non conterrebbe alcun altro elemento idoneo a rendere identificabile la specifica controversia cui il mandato si riferisce.
19. All’udienza pubblica del 30 ottobre 2025, esaurita la discussione, il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione, come da separato verbale.
DIRITTO
20. Giunge in decisione il ricorso a mezzo del quale la società AT LA ET OT & Figli s.p.a. ha impugnato il provvedimento della Provincia di Vicenza 28 novembre 2023 prot. n. 51584 a mezzo del quale è stata individuata tra i soggetti responsabili della contaminazione del sito EN di Trissino, località Colombara.
21. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dalla Provincia per genericità della procura alle liti.
Al riguardo, il Collegio condivide e intende dare continuità all’orientamento giurisprudenziale secondo cui “Vi è procura speciale, necessaria per proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo, non solo qualora in essa la parte abbia indicato gli elementi essenziali del giudizio, come le parti ovvero, per i gradi di impugnazione, la sentenza da impugnare, o anche l'autorità giudiziaria da adire, ma anche, pur in assenza di alcun specifico riferimento al giudizio da instaurare, per il solo fatto che la procura sia apposta a margine o in calce al ricorso, poiché tale collegamento documentale è idoneo ad esprimere la volontà del conferente di adire il giudice stesso. La specialità della procura può ricavarsi anche dalla circostanza che sia stata allegata al ricorso e notificata unitamente all'atto cui accedeva, risultando così idonea a conferire certezza circa la provenienza del potere di rappresentanza e a generare la presunzione di riferibilità della stessa procura al giudizio cui accede, in assenza di elementi incoerenti con tale giudizio, a condizione che la trasmissione della copia informatica autenticata con firma digitale sia inviata telematicamente per il deposito contestuale di ricorso e procura.” (Consiglio di Stato, sez. VII, 8 ottobre 2024, n. 8099.)
Nel caso di specie, la procura alle liti era stata allegata al ricorso e notificata unitamente all'atto cui accedeva.
22. Passando al merito, il ricorso non è fondato.
23.1. In ordine al primo motivo di ricorso, a mezzo del quale la deducente sostiene di essere stata estranea alle vicende che hanno interessato il sito EN di Trissino in località Colombara, il Collegio osserva quanto segue.
23.2. Va innanzitutto premesso che la Provincia, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto la AT OT corresponsabile della gestione ambientale del sito tra il 1967 e il 1970 quando vi operava la AR facendo leva su una pluralità di argomenti.
In particolare, alla fine della seconda pagina del provvedimento impugnato si legge che la ricostruzione operata dalla Provincia si incentra “innanzitutto” (e quindi non in via esclusiva) sul collegamento tra le società AR e AT OT, ritenuto sussistente alla luce della concezione sostanzialistica di impresa.
Il provvedimento dà altresì rilievo a specifiche condotte riguardanti le vicende sottese alla costruzione e all’avvio dello stabilimento in località Colombara, valorizzate anche in via autonoma, e quindi non solo per dimostrare l’esistenza un unico centro di imputazione di interessi riconducibile al “gruppo” OT.
23.3a. Tali specifiche condotte, ad avviso del Collegio, sono suscettibili di dimostrare una “unità di intenti” tra le società AT OT e AR, a prescindere dalla partecipazione dell’una nell’altra a mezzo della Finanziaria Tessile S.p.A..
23.3b. Da questo punto di vista, è possibile soprassedere dall’esame delle censure incentrate sull’argomento difensivo che contesta l’applicazione alla fattispecie del concetto sostanzialistico di impresa, mutuato dalla disciplina antitrust e qui declinato in ambito ambientale.
Il provvedimento è infatti plurimotivato e, come tale, è in grado di reggere sulla sola base delle ulteriori ragioni giustificative ivi contenute a sostegno della tesi della rilevanza delle condotte della AT OT sulla gestione ambientale del sito nel periodo di interesse.
23.4. Osserva al riguardo il Collegio che il provvedimento impugnato inferisce la responsabilità ambientale della AT OT a partire dalle vicende che hanno condotto all’apertura dello stabilimento AR in località Colombara.
In particolare, il provvedimento dà rilievo:
- alla posizione del conte NI OT, presidente di AR nonché consigliere delegato e dal 1968 presidente della AT OT;
- alla posizione di RL ED, amministratore di AR e al contempo direttore generale della AT OT;
- ai problemi ambientali prodotti dallo stabilimento AR di via IV Novembre, culminati con l’adozione dell’ordinanza sindacale di sospensione dell’attività del 22 agosto 1966;
- al fatto che il 20 settembre 1966 la AT OT ha acquistato la proprietà dell’area in questione dal conte NI OT, avendo il consiglio di amministrazione deliberato a quella stessa data che la società “avrebbe un particolare interesse in funzione di un suo programma industriale” ;
- al fatto che già il 15 settembre 1966 (e poi il 29 settembre 1966) la AT OT aveva chiesto al Comune di Trissino la licenza edilizia per realizzare uno stabilimento, rilasciata il 2 novembre 1966, alla quale ha fatto seguito il rilascio del collaudo statico del 14 dicembre 1967;
- al fatto che AR si è trasferita nel nuovo stabilimento edificato da AT OT nel gennaio 1967, inizialmente senza che fosse stipulato alcun contratto e senza corresponsione di canone di affitto;
- al fatto che le su indicate pratiche edilizie non facevano riferimento a sistemi di trattamento dei reflui industriali;
- al fatto che dalla corrispondenza tra il Comune di Trissino e la AR risalente alla metà degli anni Settanta si deduce che i reflui industriali venivano inviati direttamente nel torrente Poscola e nel sottosuolo previa neutralizzazione con idrossido di calcio.
23.5. Ad avviso dal Collegio, non può dirsi frutto di mere congetture la ricostruzione operata dalla Provincia circa la condotta della AT OT e circa il nesso di causalità (da accertarsi in materia ambientale secondo il criterio del “più probabile che non”) tra tale condotta e il verificarsi dell’inquinamento prodotto dall’attività della AR.
23.6. A tale riguardo, ad avviso del Collegio, la Provincia ha dato giusto rilievo alla comunanza delle figure apicali delle società AR e AT OT, alla stretta successione cronologica tra l’ordinanza sindacale del 22 agosto 1966, all’acquisto del terreno di Colombara da parte della AT OT (20 settembre 1966) e alla presentazione della pratica edilizia (già il 15 settembre 1966).
Va aggiunto che la domanda di rilascio della licenza edilizia protocollata il 15 settembre 1966 indicava che “i lavori avranno inizio entro il corrente mese di settembre” , a testimonianza della premura della AT OT di realizzare il proprio “programma industriale” .
Dalla lettura delle tavole di progetto allegate alla pratica edilizia si evince inequivocabilmente che tale “programma industriale” consisteva nella realizzazione di uno stabilimento per la produzione di sostanze chimiche, come dimostra la descrizione dei principali vani che lo componevano, così denominati: “impianti chimici” , “autoclave” , “sala celle” , “laboratori” , “sala macchine” (doc. 69, tav. 2, 29_09_1966, della Provincia.)
La AT OT così agiva mentre l’attività dello stabilimento AR di via IV Novembre era non solo sospesa per via dell’ordinanza sindacale del 22 agosto 1966, ma era - alla luce degli accadimenti successivi - addirittura in via di cessazione per riprendere nel nuovo sito in località Colombara.
23.7. In tale contesto, va escluso che l’avvio dell’attività industriale chimica della AR nel sito di Colombara sia da ritenersi causalmente indipendente dalla condotta della AT OT.
Sotto connesso profilo, va altresì escluso che la AT OT si sia limitata a dare un sostegno finanziario alla propria partecipata, risultando piuttosto evidente l’ingerenza nella progettazione di dettaglio dello stabilimento, “più probabilmente che non” destinato sin da subito alla AR, che – come detto - nel precedente sito di via IV Novembre non poteva operare e che dal gennaio 1967 si era spostata nel nuovo stabilimento, avendo essa stessa chiesto sin dal novembre 1966 il nulla osta ministeriale per trasferirvisi (doc. 11 del Comune di Trissino).
Una possibile ricostruzione alternativa plausibile, che fa leva sulla dicitura delle tavole del progetto presentato dalla AT OT ( “AT LA G. OT & F. Nuovo reparto G.M.F. Copertificio Trissino” ), condurrebbe alla conclusione che, nel periodo di interesse, AR era un vero e proprio reparto della AT OT, con evidente esclusione - anche da questa diversa prospettiva - di qualsivoglia rottura del nesso di causalità tra la condotta della AT OT e l’avvio della produzione chimica della AR nel nuovo stabilimento.
23.8. Rispetto alla corresponsabilità ambientale della AT OT nella conduzione del nuovo stabilimento in cui operava la AR, il provvedimento dà altresì conto che l’impianto è stato progettato e costruito senza prevedere presidi ambientali e che i reflui industriali venivano scaricati nel torrente Poscola.
Non risulta che gli spazi esterni dello stabilimento, per come edificato nel 1966, fossero pavimentati.
Non risulta che AT LA avesse previsto un sistema di gestione dei rifiuti alternativo a quello impiegato dalla AR nel sito di via IV Novembre nello svolgimento della medesima attività, rispetto al quale nella matrice terreno è stato riscontrato il superamento delle CSC per alcune sostanze.
Detto ciò, nel provvedimento impugnato si afferma che il sito di Colombara risulta inquinato, tra le altre, delle medesime sostanze che risultano aver cagionato l’inquinamento in via IV Novembre, e si richiama documentazione tecnica che fa risalire l’inquinamento sin dalla fine degli anni Sessanta (relazione ARPAV del 5 giugno 2017, relazione dei Carabinieri NOE del 7 giugno 2017 – docc. 32 e 33 della Provincia.)
Su quest’ultimo specifico aspetto ci si soffermerà ora, affrontando il secondo motivo di ricorso.
24.0. Nel secondo motivo di ricorso viene innanzitutto dedotta l’assenza di responsabilità ambientale della AT OT sotto un profilo “oggettivo”.
In particolare, la deducente sostiene che difetterebbe la prova che la contaminazione del sito avrebbe avuto inizio già nel periodo qui di interesse (dal 1967 al 1970) e che comunque difetterebbero i presupposti per imputarle la responsabilità ambientale per fatti avvenuti a quell’epoca, alla luce del quadro normativo allora vigente, delle conoscenze tecnologiche di quel tempo e della prescrizione che sarebbe maturata.
24.1. Prima di procedere allo scrutinio del gruppo di censure così sintetizzate, il Collegio ritiene preliminarmente opportuno richiamare i consolidati indirizzi della giurisprudenza nazionale maturati in accordo con la giurisprudenza eurounitaria, ai quali intende dare continuità, in materia di accertamento della responsabilità della contaminazione delle matrici ambientali.
Va innanzitutto ricordato che l’autorità amministrativa, nel condurre procedimenti riguardanti casi di inquinamento ambientale e dovendo quindi risolvere questioni tecniche di particolare complessità dispone di una discrezionalità tecnica molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi, o comunque manifestamente illogici (Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424; Consiglio di Stato, Sez. II, 7 settembre 2020 n.5379; Consiglio di Stato, Sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36.)
Sotto ulteriore fondamentale profilo, la nozione di “ causa ” rilevante ai fini della concreta attuazione del principio secondo cui “ chi inquina paga ” rileva in termini di aumento del rischio, nel senso di contribuzione al rischio di verificarsi dell’inquinamento (C.G.U.E. in causa C-188/07.)
È poi unanimemente condiviso l’indirizzo secondo cui “ l’accertamento del nesso fra una determinata presunta causa di inquinamento ed i relativi effetti - accertamento che evidentemente rileva per decidere se determinati interventi per eliminarlo siano giustificati –si basa sul criterio del ‘più probabile che non’, ovvero richiede che il nesso eziologico ipotizzato dall’autorità competente sia più probabile della sua negazione ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 26 settembre 2025, n. 7565; 25 giugno 2025, n. 5506; 18 dicembre 2023, n. 10964.)
In materia ambientale, nell’accertamento del nesso di causalità non trova quindi applicazione il criterio penalistico dell’“ oltre ogni ragionevole dubbio ”.
Nel corso del procedimento, di individuazione del soggetto responsabile la prova della responsabilità della contaminazione può essere data “in via diretta o indiretta, ossia, in quest'ultimo caso, l'amministrazione pubblica preposta alla tutela ambientale può avvalersi anche di presunzioni semplici di cui all'art. 2727 c.c.” (Consiglio di Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3885, richiamata da Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5506.)
Al riguardo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che “ l’autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell’impianto dell’operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l’inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all’art. 4, n. 5, delladirettiva2004/35, un’ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione ” (C.G.U.E., 4 marzo 2015, resa in causa C- 534/13.)
Sotto il profilo del regime probatorio in relazione a contaminazioni provocate nell’esercizio di attività pericolose, è stato affermato che “il consapevole svolgimento di un’attività per sua natura pericolosa, quale la produzione su scala industriale di prodotti di tipo chimico (art. 2050 c.c.), rende, infatti, il relativo autore responsabile della lesione, compromissione, degradazione o, comunque, messa in pericolo del bene ambiente che ne sia conseguita, salva la prova liberatoria di aver, già all’epoca, posto in essere ogni esigibile accorgimento idoneo a prevenire in radice tale contaminazione.
Del resto, l’ambiente è oggetto di protezione costituzionale diretta (art. 9) ed indiretta (art.32), in virtù di norme non meramente programmatiche, ma precettive, che, pertanto, impongono l’ascrizione all’area dell’illecito giuridico di ogni condotta lesiva del bene protetto, tanto più se posta in essere:
- nello svolgimento di attività già per loro natura intrinsecamente pericolose;
- nell’ambito di un’iniziativa imprenditoriale, che, in quanto costituzionalmente conformata dal canone del rispetto della “utilità sociale” (art. 41), è inter alia vincolata alla salvaguardia della salubrità dell’ambiente, la cui compromissione è evidentemente contraria alla “utilità sociale”.” (Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2020, n. 2195.)
In tale contesto, il soggetto individuato come responsabile non può limitarsi a ventilare genericamente il dubbio circa una possibile responsabilità di terzi ma deve provare e documentare con pari analiticità la reale dinamica degli avvenimenti e indicare a quale altra impresa, in virtù di una specifica e determinata causalità, debba addebitarsi la condotta causativa dell'inquinamento (Consiglio di Stato, sez. IV, 25 giugno 2025, n. 5506.)
24.2. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato abbia correttamente fatto risalire al periodo di interesse (tra il 1967 e 1970) l’inizio della contaminazione del sito.
È pur vero che, nei decenni successivi al periodo di interesse, lo stabilimento EN ha avuto un importante sviluppo dimensionale e produttivo e che è stato gestito da una pluralità di soggetti, dei quali è stata acclarata la responsabilità ambientale.
Tuttavia, è pacifico che la AR ha proseguito nel nuovo stabilimento in località Colombara la stessa produzione di sostanze perfluoroalchiliche che aveva iniziato nel sito di via IV Novembre ed è è pacifico che si tratta di sostanze definite, per la loro persistenza nelle matrici ambientali, “ forever chemicals” .
Per la produzione di tali sostanze, venivano impiegati derivati del fluoro dei quali era nota la forte tossicità (cfr. la missiva del 3 luglio 1965 del Sindaco di Trissino alla AR nella quale si faceva riferimento alla “forte tossicità dell’acido fluoridrico, unico elemento chimico che finora per nostra conoscenza viene usato nel laboratorio RI.MAR.” e nella quale già veniva paventato il rischio di inquinamento della falda freatica - doc. 60 della Provincia.)
24.3. Da questo punto di vista, lo svolgimento di un’attività pericolosa mediante l’utilizzo di sostanze notoriamente tossiche depotenzia l’argomento difensivo che fa leva sul cd. “ignoto tecnologico”, atteso che la pericolosità delle sostanze con le quali venivano prodotti i PFAS mediante il processo di elettrofluorazione impiegato dalla AR poteva – e doveva – fare sospettare della possibile pericolosità del prodotto finito (successivamente acclarata dagli anni Novanta), qualora disperso nell’ambiente.
24.4. Per la stessa ragione, è depotenziato anche l’argomento difensivo fondato sulla mancanza, negli anni Sessanta del Novecento, della normativa sulla gestione autorizzata e controllata dei rifiuti e di quella che impone limiti agli scarichi, con - peraltro - l’ulteriore precisazione che nel periodo di interesse già vigeva l’obbligo di munirsi di autorizzazione per lo scarico di reflui industriali nelle acque superficiali, in base a quanto disposto dall’art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987.
24.5. Avuto riguardo alla natura pericolosa dell’attività da svolgersi (e poi in concreto svolta) nello stabilimento in località Colombara, la ricorrente non ha dimostrato – ai sensi dell’art. 2050 cod. civ. – che lo stabilimento chimico da essa progettato come tale fosse dotato di tutte le misure idonee a evitare la contaminazione del terreno, pacifico invece essendo l’inquinamento delle acque del torrente Poscola mediante scarico diretto dei reflui industriali.
Anzi, come detto, dalle planimetrie del progetto del 1966 (doc. 69 della Provincia), risulta evidente che l’area esterna allo stabilimento era priva di pavimentazione, e cioè del più elementare presidio di contenimento del rischio di percolazione di contaminante nel suolo.
24.6. Alla luce di tali considerazioni, non valgono a integrare la prova liberatoria dell’assenza di responsabilità ambientale della ricorrente le considerazioni svolte nella perizia da essa prodotta sub doc. 48, argomentatamente contestata dalle altre parti.
In particolare, nelle memorie di replica, ICI 3 e Mitsubishi hanno eccepito che le aree di sedime del primo impianto realizzato da AT OT sono le più gravemente contaminate da PFOA e altri PFAS di tutto lo stabilimento: l’argomento trova in effetti conferma dall’esame delle tavole dell’analisi di rischio prodotte dalla parte ricorrente sub doc. 48, all. 20.
Circa il volume della produzione di sostanze PFAS nel periodo di interesse, nella relazione di ARPAV del 4 giugno 2018 è indicato che “già nel 1970 l'azienda aveva approntato impianti che consentivano di produrre oltre dodici tonnellate annue di acido perfluoroottanoico (PFOA)” (doc. 28 di ICI 3, pagina 7): ciò non consente di accedere alla tesi esposta nella perizia di parte della AT OT secondo cui la produzione di tali sostanze, nel periodo di interesse, si sarebbe limitata a soli 3.230 kg all’anno, dato estrapolato dal documento “Budget 1967” elaborato all’epoca dalla AR (doc. 48, allegato 7, di parte ricorrente), in effetti inidoneo a dimostrare i quantitativi prodotti nello stabilimento.
Ancora, avuto riguardo alla specifica eccezione opposta dalla Mitsubishi, tale perizia di parte non consente di escludere che lo scarico di acque reflue prive di trattamento abbia impattato, a sua volta, sui terreni del sito.
Inoltre, rispetto alla tesi prospettata nella perizia di parte secondo cui la contaminazione del sito avrebbe avuto inizio solo successivamente al periodo di interesse, pare più verosimile l’opposta tesi della Provincia, fondata - in estrema sintesi - sull’assenza di presidi ambientali nonostante la pericolosità delle sostanze impiegate e prodotte sin dall’apertura dello stabilimento, e sulla considerazione secondo cui la contaminazione del sito EN è da intendersi come fenomeno “unico”, persistente e continuo, iniziato dal 1967, lungo vari decenni, senza significative soluzioni di continuità, per quanto possibilmente variabile in intensità.
24.7a. Svolte tali considerazioni sulla condotta causativa del danno ambientale che la Provincia ha attribuito alla AT OT, ritiene il Collegio che non possano essere valorizzati a favore della ricorrente nemmeno gli argomenti difensivi che, facendo leva sull’assenza della consapevolezza, nel periodo di interesse, della pericolosità delle sostanze PFAS, impingono l’elemento soggettivo sotteso all’anzidetta condotta.
24.7b. In proposito, ritiene il Collegio che, rispetto alle attività pericolose (quale l’attività chimica industriale svolta presso il sito di Trissino, per come sopra argomentato), vada esclusa la necessità dell’accertamento del dolo e/o della colpa circa la condotta alla base di una compromissione ambientale, venendo in rilievo un’ipotesi di responsabilità oggettiva.
Infatti, l’art. 298- bis cod. amb. prevede che la responsabilità in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, che normalmente deve avvenire in forma specifica, trova applicazione: “ a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; b) al danno ambientale causato da un’attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte sesta e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo ” (l’Allegato alla Parte sesta del cod. amb. comprende, ai nn. 3,4 e 5, l’attività di scarichi nelle acque e al n. 7, lett. a) e b), la fabbricazione, l’uso, lo stoccaggio, il trattamento, l’interramento, il rilascio nell'ambiente e il trasporto sul sito di sostanze pericolose definite nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 67/548/Cee del Consiglio, del 27 giugno 1967, e di preparati pericolosi definiti nell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999. Si tratta di fattispecie nelle quali è compresa l’attività da sempre svolta nello stabilimento in questione.)
Inoltre l’art. 311, comma 2, cod. amb. prevede che “ quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente Parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima Parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa ”.
Con l’introduzione di tali norme tramite l’art. 25 della legge n. 97 del 2013, rubricato “Modifiche alla Parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679 ”, è stato recepito nell’ordinamento il principio di derivazione eurounitaria della responsabilità oggettiva per le attività pericolose, che costituiscono un numerus clausus , di cui al menzionato allegato 5 della Parte sesta del cod. amb., che corrisponde all’allegato III della direttiva 2004/35/CE.
Da questo punto di vista, il Collegio richiama, facendole proprie, le statuizioni di questo stesso Tribunale di cui alla sentenza n. 458 del 2024, secondo cui: “La giurisprudenza è concorde nell’ammettere l’esistenza di […] forme di responsabilità oggettiva negli obblighi di bonifica (oltre alla menzionata pronuncia C.G.U.E. Grande Corte, 9 marzo 2010, resa in causa C-378/08, R.M.E. s.p.a., punto 65 della motivazione e terzo punto del dispositivo, cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen. ord.25 settembre 2013, n. 21, punti 19, 20 e 25; Cass. Sez. Un. 1 febbraio 2023, n. 3077, punti 13 e 15 in diritto; per una chiara distinzione del diverso titolo di imputazione per le attività pericolose cfr. T.A.R. Toscana, Sez. II, 13 marzo 2023, n. 270, punto4.5 in diritto; cfr. altresì Consiglio di Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2023, n.11208, punto 2.4 indiritto; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 luglio 2023, n. 1879, punto 11.6 indiritto). 6.5 Pertanto laddove gli articoli 242 e 244 del D. Lgs. n. 152 del 2006, individuano il soggetto obbligato alla bonifica dei siti contaminati nel “responsabile” dell'inquinamento, devono essere integrati coni criteri di imputazione di derivazione comunitaria recepiti dalla Parte sesta del D. Lgs. n. 152 del 2006 i quali implicano la necessaria distinzione tra attività pericolose ed attività non pericolose. Alla luce di tali premesse, ai fini della legittima adozione di un ordine di bonifica di un sito inquinato, si può affermare che: - in caso di attività pericolose è sufficiente che l'Amministrazione accerti in termini oggettivi la responsabilità di un operatore nella contaminazione di un sito, provando l'evento della contaminazione e, secondo il principio del "più probabile che non", l'esistenza di un nesso causale tra la condotta attiva o omissiva dell'operatore e l'inquinamento riscontrato, senza essere tenuta a dimostrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa […]”.
24.7c. Da questo punto di vista, avuto riguardo a quanto già sopra rilevato circa la pericolosità sia dei composti chimici impiegati nel processo produttivo delle sostanze PFAS, sia circa la ragionevole prevedibilità dell’impatto dello stesso prodotto finito qualora disperso nell’ambiente, l’argomento difensivo della mancata consapevolezza, nel periodo di interesse, del comportamento ambientale delle sostanze PFAS non integra la prova liberatoria alla quale fa riferimento l’art. 308, commi 4 e 5, cod. amb. (il comma 4 prevede che non sono a carico dell’operatore i costi di ripristino, qualora lo stesso, con un’inversione dell’onere della prova, possa “ provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno: a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee; b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica, diversi da quelli impartiti a seguito di un'emissione o di un incidente imputabili all'operatore; in tal caso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta le misure necessarie per consentire all'operatore il recupero dei costi sostenuti ”. Il comma 5 prevede invece che non sono a carico dell’operatore i costi di ripristino, qualora lo stesso sia in grado di dimostrare, anche in questo caso con un’inversione dell’onere della prova, due distinti presupposti, ovvero “ che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari recanti attuazione delle misure legislative adottate dalla Comunità europea di cui all'allegato 5 della Parte sesta del presente decreto, applicabili alla data dell'emissione o dell'evento e in piena conformità alle condizioni ivi previste; b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività ”.)
24.7d. Va peraltro rimarcato che la contaminazione della quale la Provincia ha ritenuto corresponsabile la AT OT non dipende solo dalla dispersione nell’ambiente di sostanze PFAS, ma anche di idrocarburi, tetracloroetilene e tricloroetilene, le cui potenzialità inquinanti è incontestato fossero note anche nel periodo di interesse.
24.8. A tanto, va aggiunto sia che l’intervento di bonifica mira a rimediare a una condizione di illecito permanente qual è il danno ambientale (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2019, n. 10), sia che “le norme in materia di obblighi di bonifica non sanzionano ora per allora, la (risalente) condotta di inquinamento, ma pongono attuale rimedio alla (perdurante) condizione di contaminazione dei luoghi” (Cons. Stato, sez. IV, 28 gennaio 2022 n. 622; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2024, n. 10516.)
Da questo punto di vista, va escluso che l’azione amministrativa intrapresa dalla Provincia di Vicenza tenda all’applicazione di sanzioni.
Non venendo in rilievo l’applicazione di misure sanzionatorie, non si può quindi fondatamente sostenere che le cd. contaminazioni storiche, tra le quali ricade quella del sito in località Colombara di Trissino, siano investite dalla prescrizione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 febbraio 2023, n. 1397.)
24.9. Va disattesa anche la doglianza secondo cui la normativa del decreto legislativo n. 152 del 2006 non sarebbe applicabile per fattispecie inquinanti generatesi prima della sua entrata in vigore.
Osserva al riguardo il Collegio che l’applicazione della normativa del codice dell'ambiente trova ragione nella responsabilità derivante dal perdurare degli effetti della contaminazione, nei confronti dei quali occorre adottare misure di ripristino ambientale.
Non viene quindi in rilievo un’ipotesi di applicazione retroattiva della legge.
In proposito, il Collegio condivide e intende dare continuità all’orientamento secondo cui “ Se una situazione di inquinamento si mantiene al momento dell'entrata in vigore della normativa che impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l'alterazione ambientale, viene imposto un obbligo di intervento, in quanto l'evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, sino a quando le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse. Si concretizza, dunque, non un'applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di facere derivanti dall'inquinamento ambientale, ma l'applicazione di nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica” (Consiglio di Stato, sez. IV, 18 novembre 2021, n. 7690. Cfr. anche Consiglio di Stato, sez. IV, 17 marzo 2025, n. 2186.)
25. Sempre a mezzo del secondo motivo di ricorso, la deducente sostiene di non essere tenuta alla bonifica perché non sarebbe stata coinvolta nel procedimento di accertamento della contaminazione né in quello finalizzato al recupero ambientale.
La doglianza va disattesa.
Rileva al riguardo il Collegio che, dalla comunicazione di avvio del procedimento del 12 maggio 2023, si evince che la Provincia ha avuto contezza delle complesse vicende gestionali che hanno interessato lo stabilimento solo dopo avere ricevuto la relazione tecnica del 22 maggio 2018 commissionata allo Studio Vescogiaretta nella quale per la prima volta veniva identificato nella AR il primo soggetto che ha operato sul sito.
Il legame tra la AR e la AT OT è invece stato accertato in occasione del procedimento per l’individuazione del soggetto responsabile della contaminazione del sito di Trissino via IV Novembre, conclusosi con il provvedimento del 25 gennaio 2021 (e ora, come detto, riaperto in conseguenza di quanto statuito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7203 del 2025.)
Il fatto che la AT OT non sia stata coinvolta nelle indagini tecniche è quindi dovuto al fatto che, al momento di svolgimento delle stesse, l’Amministrazione non aveva ancora elementi per considerare la ricorrente legittimata a parteciparvi.
Osserva inoltre il Collegio che la Provincia ha rispettato la scansione procedimentale prevista dall’art. 244, comma 2, cod. proc. amm., finalizzata all’adozione del provvedimento di individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento.
In particolare la Provincia, prima di adottare nei confronti della AT OT il qui gravato provvedimento del 28 novembre 2023, ha attivato il contraddittorio procedimentale con la sopra indicata comunicazione di avvio del 12 maggio 2023 e ha atteso quasi cinque mesi prima che la AT OT presentasse le proprie osservazioni con la memoria procedimentale del 3 ottobre 2023.
Ritiene quindi il Collegio che, nel procedimento in questione, la Provincia abbia rispettato le dovute garanzie procedimentali nei confronti della AT OT.
26. Non può essere positivamente apprezzata nemmeno la censura, pure veicolata con il secondo mezzo di gravame, secondo cui l’obbligo di bonifica non potrebbe essere imposto in via solidale ai soggetti tenuti a darvi corso.
Al riguardo, il Collegio richiama quanto già statuito dal Tribunale con le sentenze n. 896/2024 (cfr. in particolare il paragrafo n. 12 in diritto) n.1192/2024 (cfr. in particolare il paragrafo n. 23 in diritto) e n. 3066/2024 (paragrafo n. 23.1 in diritto), che hanno riaffermato la natura solidale e non parziaria della responsabilità ambientale.
Osserva al riguardo il Collegio che la disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 311 cod. amb., in forza della quale “nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale ”, non deve essere intesa nel senso di sancire, in deroga all’art. 2055 cod. civ., il regime della responsabilità parziaria pur a fronte di un medesimo evento inquinante, bensì nel senso di riaffermare – secondo quanto già evincibile dalla disciplina generale della responsabilità aquiliana – la diversità degli obblighi ripristinatori e risarcitori per distinti e separatamente individuabili danni-conseguenza (cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. III, 10 giugno 2022 n.1352 .)
Avuto riguardo alla sostanziale coincidenza tra le misure di riparazione ambientale previste dal Titolo quinto della Parte quarta cod. amb. e gli interventi necessari al risarcimento in forma specifica del danno ambientale al quale si riferisce la Parte sesta cod. amb., ritiene il Collegio che, sia che si verta nell’ambito di bonifica imposta ai sensi della Parte quarta, sia che si verta nell’ambito dell’azione risarcitoria in forma specifica di cui alla Parte sesta, i responsabili della contaminazione sono obbligati in solido.
Vale quindi anche per la ricorrente quanto già statuito da questo Tribunale Amministrativo con riferimento alle società del gruppo ICI: “L’individuazione delle ricorrenti come responsabili dell’inquinamento e soggetti tenuto ad adempiere agli obblighi di bonifica risultano pertanto immuni dai vizi dedotti, perché gli adempimenti imposti con il provvedimento impugnato non sono in alcun modo idonei ad escludere l’imputabilità degli oneri di bonifica ad altri soggetti corresponsabili della contaminazione già individuati, o da individuare successivamente, nei cui confronti le ricorrenti potranno eventualmente agire in regresso” (T.A.R. Veneto n. 896/2024, paragrafo n. 11.)
27. Nemmeno è fondata la tesi secondo cui non potrebbe richiedersi al soggetto individuato quale responsabile dell’inquinamento la bonifica anche per la contaminazione da PFOA, trattandosi di sostanza non indicata nella Tabella di cui all’allegato 5 al Titolo V della parte IV cod. amb..
Infatti, la non inclusione di una sostanza all’interno del suddetto elenco non assume rilievo dirimente per escludere l’obbligo del responsabile dell’inquinamento di procedere alla bonifica del sito anche per sostanze che siano da ritenersi pericolose per la salute umana e l’ambiente, in applicazione del principio di precauzione.
La bonifica, infatti, è definita come “l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento” (cfr. art. 240, comma 1, lett. p), cod. amb.), nella cui nozione rientrano le “sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi” (cfr. art. 5, comma 1, lett. i -ter ) cod. amb. (cfr. T.A.R. Veneto n. 896/2024, paragrafo 6.1 in diritto e T.A.R. Veneto n. 1192/2024, paragrafi 25 e 29b, in diritto.)
28. Va disattesa anche l’ultima delle doglianze proposte a mezzo del secondo motivo di ricorso, secondo la quale il provvedimento impugnato sarebbe viziato per non avere la Provincia indagato la responsabilità ambientale del conte NI OT e quindi agito nei confronti delle sue eredi.
Infatti la Provincia di Vicenza ha svolto un’indagine in tal senso, che si è conclusa in senso negativo con un provvedimento del 3 aprile 2024, impugnato dalla AT OT con ricorso tutt’ora pendente presso questo TAR del Veneto e rubricato al RG n. 710/2024.
29. Quanto alle richieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE formulate con il terzo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che non siano meritevoli di condivisione.
Infatti, sotto un primo profilo, sono ininfluenti ai fini del decidere le questioni che fanno leva sulla compatibilità del diritto unionale con una disciplina nazionale che dà rilievo alla nozione sostanziale di impresa ai fini dell’accertamento della responsabilità ambientale.
Da questo punto di vista, per quanto sopra esposto in ordine al contenuto del provvedimento qui gravato, osserva il Collegio che la AT OT sia da ritenersi corresponsabile della contaminazione del sito di Trissino località Colombara a prescindere dalla sua partecipazione indiretta nella AR.
Sotto un secondo profilo, il principio chi inquina paga, come costantemente interpretato dalla Corte di giustizia, non osta all’applicazione dell’obbligo di bonifica anche alle c.d. contaminazioni storiche, né un tale divieto si rinviene nella direttiva 2004/35/CE (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17 marzo 2025, n. 2186, paragrafo 29.)
30. Va parimenti disattesa la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 244 cod. amb. per contrasto con il principio secondo cui l’attribuzione di responsabilità presuppone un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile.
Infatti, la questione è manifestamente infondata alla luce della natura non sanzionatoria, ma riparatoria degli obblighi di ripristino ambientale (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 dicembre 2024, n. 10516, paragrafo 12.3.)
31. In conclusione, il ricorso va respinto alla luce dell’infondatezza dei motivi ai quali si affida.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo in favore della Provincia di Vicenza, della Regione Veneto, del Comune di Trissino, mentre vanno integralmente compensate sia nei confronti del Ministero, costituitosi con atto di mero stile, sia nei confronti delle società International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l, NI EW S.p.A. e Mitsubishi Corporation, le quali, essendo individuate come corresponsabili dell’inquinamento, rispetto ai provvedimenti impugnati rivestono una posizione sostanziale non dissimile da quella della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società AT LA ET OT & Figli s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare a ciascuna delle parti Provincia di Vicenza, Regione del Veneto e Comune di Trissino la somma di euro 4.000,00# (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese tra la ricorrente e le società International Chemical Investors Italia 3 Holding s.r.l, NI EW S.p.A. e Mitsubishi Corporation.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
EA ND, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA ND | Ida IO |
IL SEGRETARIO