Articolo 11 della Legge 28 dicembre 1993, n. 549
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1994
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Versione
25 giugno 1997
Art. 11. (Campagne di informazione e di educazione) 1. Il Ministro dell'ambiente, sentite le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 , nonche' le associazioni dei consumatori, dei produttori e degli utilizzatori delle sostanze lesive maggiormente rappresentative, predispone campagne di informazione ai cittadini finalizzate:
a) alla conoscenza delle proprieta' dell'ozonosfera in relazione all'ambiente e alla salute umana;
b) all'incentivazione dell'uso di prodotti che non contengano e non prevedano per la loro produzione l'impiego delle sostanze lesive;
c) alla conoscenza e alla promozione delle corrette modalita' di smaltimento e di riciclo dei prodotti che contengono le sostanze lesive;
d) alla conoscenza di idonee sostanze sostitutive non dannose per la salute e per l'ambiente.
2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la RAI e con la Federazione italiana editori giornali.
3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, predispone altresi' campagne di educazione nelle scuole di ogni ordine e grado ((, rientranti nei programmi tecnici e scientifici )) .
Entrata in vigore il 25 giugno 1997