Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7454/2024 promossa con ricorso congiunto in data
12.11.2024 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Anna Roberta Ripoli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Tiziana Trovò che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Dichiarare la separazione personale dei signori e coniugi Parte_1 Parte_2 coniugati con rito civile in data 16/07/1988 nel Comune di Milano;
ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali e omologhi le seguenti condizioni della separazione
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale sita in Monza via Romagna n. 59 (così censita al Catasto Fabbricati del Comune di Monza: foglio 95, mappale 109, subalterno 7) di proprietà comune dei coniugi, rimane assegnata
- unitamente all'autorimessa di pertinenza - alla NO che continuerà a viverci, con gli Pt_1 arredi e suppellettili dei quali è attualmente dotata, fino a quando non verrà venduta.
4) Con la sottoscrizione del presente ricorso il signor si impegna a lasciare la casa Pt_2 coniugale entro il 30/09/2024 allorquando provvederà ad asportare i propri effetti ed oggetti personali.
5) I coniugi manifestano fin da ora la volontà di vendere la casa coniugale sita in Monza via Romagna n. 59 descritta al punto 2) che precede;
a tale fine i signori e - in Parte_1 Parte_2 data successiva all'omologazione della separazione e comunque una volta decorso il termine previsto ex lege per poter vendere l'appartamento e l'autorimessa pertinenziale senza perdere le agevolazioni fiscali conseguenti alla misura del “super bonus 110%” - conferiranno mandato congiunto ad un'agenzia immobiliare di comune fiducia, al fine di porre in vendita la casa familiare, unitamente all'autorimessa di pertinenza. L'unità immobiliare e il box pertinenziale rimarranno in vendita per un anno al valore di mercato che sarà indicato dall'agenzia immobiliare e che sarà approvato dai coniugi. Una volta trascorso il predetto periodo di un anno, qualora l'immobile dovesse rimanere ancora invenduto, i coniugi – di comune accordo – potranno deprezzarne il valore per consentire una più rapida cessione. Resta inteso che il ricavato della vendita verrà equamente suddiviso tra i signori e in parti uguali (50%). Pt_1 Pt_2
6) Al momento della vendita i mobili e gli arredi presenti nella casa coniugale verranno equamente ripartiti tra i signori e Pt_1 Pt_2
7) Il signor contribuirà al mantenimento della moglie mediante Parte_2 Parte_1 versamento di un assegno mensile di € 1.800,00 (milleottocento/00) per dodici mensilità. Detto importo – rivalutabile di anno in anno in base agli indici ISTAT – verrà versato entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, a mezzo assegno e/o bonifico bancario alle coordinate bancarie che la NO comunicherà al marito. Pt_1
8) L'autovettura Lexus Tg. FK461MI intestata a nome del marito, ma acquistata in regime di comunione legale, rimarrà attribuita in via definitiva al signor Pt_2
9) Il motoveicolo intestato a nome del marito, ma acquistato in regime di comunione legale, rimarrà attribuito in via definitiva al signor Pt_2
10) Il c/c intestato a nome del signor presso la banca la banca Parte_2 Controparte_1 e dal predetto accesso in regime di comunione legale, verrà chiuso e l'importo a saldo ivi presente verrà equamente suddiviso tra i signori e in parti uguali (50%). Pt_1 Pt_2
Si dà atto che alla data della sottoscrizione del presente ricorso il c/C presenta un saldo pari a € 45.125,56.
11) Le azioni/obbligazioni intestate a nome del signor e da quest'ultimo acquistate in Pt_2 regime di comunione legale, verranno vendute/svincolate e il ricavato verrà equamente diviso tra i signori e in parti uguali (50%). Si dà atto che alla data di sottoscrizione del Pt_1 Pt_2 presente ricorso le azioni/obbligazioni intestate a nome del signor hanno un valore pari a Pt_2
€ 92.092,05.
12) Ciascuno dei coniugi provvederà al pagamento delle spese legali dei rispettivi difensori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
16.7.1988 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con atto trasmesso il 17.12.2024 per l'udienza del 18.12.2024 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto relative a diritti disponibili. III. Ai sensi dell'art. 191 c.c. si dà atto che è cessato l'eventuale regime di comunione legale dei beni a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma cod. civ. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Milano per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi