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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, EL
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1371/2022 depositato il 14/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003345853 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2184/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, annullando in tutto o in parte la cartella di pagamento n.
295 2018 00033458 53.
Si reclamano spese e compensi di causa.
Appellata Agenzia delle Entrate : il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate CO : Rigettare, perché infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile, il proposto appello confermando con ogni e qualunque idonea statuizione la sentenza n.2284/2021 resa inter partes dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez.1, in data 14.05.2021
e depositata il 12.07.2021, nel giudizio iscritto al n.429/2019 R.G. - Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre Spese Generali, CPA ed IVA come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 2184/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione
1, depositata il 12/07/2021 e non notificata, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 295 2018 00033458 53, notificata il 31/07/2018, contenente il ruolo n. 2017/250430, formato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Taormina, con cui è stato richiesto, ai sensi degli articoli 36 bis DPR
600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, il pagamento di € 20.588,72, per l'anno d'imposta 2013 in relazione al modello UNICO 2014 a titolo di Irpef, addizionale comunale, regionale Irpef e Iva, ivi comprese le relative sanzioni ed interessi, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio le appellate Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate CO controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo grado è stata confermata - con motivazione più che adeguata - la legittimità della cartella di pagamento impugnata (emessa ex art. 36 bis dpr 1973/600) sul presupposto che risultava rispettato il termine triennale previsto dall'art.36 bis DPR 600/73, dal momento che l'atto in esame risultava posto in essere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(notifica del 31.07.18, dichiarazione, riferita al 2013, ma presentata tardivamente il 27.01.16).Correttamente rilevava il primo giudice che non è prevista notifica di atti antecedenti a quello impugnato, per cui il ricorrente non poteva dolersi del mancato invio di un atto prodromico. L'obbligo di contraddittorio preventivo presume inoltre una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione;
situazione che sicuramente non ricorreva, si legge in sentenza, nel caso di specie.
Con i motivi di appello si reiterano i motivi dedotti in primo grado (compiutamente rigettati con la sentenza di primo grado) e si avanza quale primo motivo d'appello l'eccezione di sopravvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per confusione ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 159/2011.Si eccepisce a tal fine che, stante la definitività del sequestro della ditta individuale “Ricorrente_1”, che ha comportato il venir meno della pluralità di soggetti del rapporto obbligatorio, il credito erariale, recato dall'opposta cartella di pagamento, si è estinto per confusione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del
D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), il quale al comma 2 prevede che: “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Tale motivo d'appello, osserva la Corte, è manifestamente inammissibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 dlgs 1992 546, poichè costituisce un motivo nuovo non sollevato con i motivi di cui al ricorso di primo grado. La sentenza impugnata pertanto deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate CO, liquidate in complessivi
€ 3.171,00 per ciascuna.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA SE, EL
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1371/2022 depositato il 14/03/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2184/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 1 e pubblicata il 12/07/2021
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180003345853 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2184/2021 della
Commissione Tributaria Provinciale di Messina, annullando in tutto o in parte la cartella di pagamento n.
295 2018 00033458 53.
Si reclamano spese e compensi di causa.
Appellata Agenzia delle Entrate : il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Appellata Agenzia delle Entrate CO : Rigettare, perché infondato in fatto e diritto oltre che inammissibile, il proposto appello confermando con ogni e qualunque idonea statuizione la sentenza n.2284/2021 resa inter partes dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sez.1, in data 14.05.2021
e depositata il 12.07.2021, nel giudizio iscritto al n.429/2019 R.G. - Condannare l'appellante alle spese e compensi del presente grado del giudizio, oltre Spese Generali, CPA ed IVA come per legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello il signor Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza n. 2184/2021 della Commissione Tributaria Provinciale di Messina, Sezione
1, depositata il 12/07/2021 e non notificata, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 295 2018 00033458 53, notificata il 31/07/2018, contenente il ruolo n. 2017/250430, formato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Taormina, con cui è stato richiesto, ai sensi degli articoli 36 bis DPR
600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, il pagamento di € 20.588,72, per l'anno d'imposta 2013 in relazione al modello UNICO 2014 a titolo di Irpef, addizionale comunale, regionale Irpef e Iva, ivi comprese le relative sanzioni ed interessi, oltre diritti di notifica e compensi di riscossione.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Si costituivano in giudizio le appellate Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate CO controdeducendo rispetto a ciascun motivo di gravame.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto.
Con la sentenza di primo grado è stata confermata - con motivazione più che adeguata - la legittimità della cartella di pagamento impugnata (emessa ex art. 36 bis dpr 1973/600) sul presupposto che risultava rispettato il termine triennale previsto dall'art.36 bis DPR 600/73, dal momento che l'atto in esame risultava posto in essere entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
(notifica del 31.07.18, dichiarazione, riferita al 2013, ma presentata tardivamente il 27.01.16).Correttamente rilevava il primo giudice che non è prevista notifica di atti antecedenti a quello impugnato, per cui il ricorrente non poteva dolersi del mancato invio di un atto prodromico. L'obbligo di contraddittorio preventivo presume inoltre una situazione di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione;
situazione che sicuramente non ricorreva, si legge in sentenza, nel caso di specie.
Con i motivi di appello si reiterano i motivi dedotti in primo grado (compiutamente rigettati con la sentenza di primo grado) e si avanza quale primo motivo d'appello l'eccezione di sopravvenuta estinzione dell'obbligazione tributaria per confusione ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 159/2011.Si eccepisce a tal fine che, stante la definitività del sequestro della ditta individuale “Ricorrente_1”, che ha comportato il venir meno della pluralità di soggetti del rapporto obbligatorio, il credito erariale, recato dall'opposta cartella di pagamento, si è estinto per confusione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50 del
D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia), il quale al comma 2 prevede che: “nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Tale motivo d'appello, osserva la Corte, è manifestamente inammissibile ai sensi del secondo comma dell'articolo 57 dlgs 1992 546, poichè costituisce un motivo nuovo non sollevato con i motivi di cui al ricorso di primo grado. La sentenza impugnata pertanto deve essere interamente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate CO, liquidate in complessivi
€ 3.171,00 per ciascuna.
Messina 29 settembre 2025
L'Estensore La Presidente