Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 7077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7077 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07077/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06743/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6743 del 2023, proposto da
CO VI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti E Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, piazza San Salvatore in Lauro n. 10;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di VI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Cesare Cardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Gracchi n. 209;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale e degli Assessori della Regione Lazio del 4 novembre 2022, n. 995, pubblicata nel B.U.R.L. n. 93 del 10 novembre 2022, avente ad oggetto “Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 456 del 21/06/2022 e alla D.G.R. n. 239 del 18/04/2022, concernente l'approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di discarica - ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e dell'articolo 208 del D.lgs. n. 152/2006”;
- del documento tecnico Allegato A, denominato “garanzie finanziarie a copertura dell'attività di discarica”;
- di tutti gli ulteriori allegati; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Comune di VI;
Vista la memoria depositata in data 5.3.2026 con la quale parte ricorrente ha dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente, successivamente alla proposizione del presente giudizio, ha dichiarato, con memoria depositata in data 5.3.2026, “ il sopravvenuto difetto di interesse di CO VI SR alla definizione del presente giudizio ”;
Considerato che parte ricorrente nulla ha chiesto in ordine alle spese di lite e che le resistenti non si sono opposte né hanno presentato alcuna formale richiesta in tal senso;
Visto l’art. 74 c.p.a., secondo cui “ Nel caso in cui ravvisi la manifesta […] improcedibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme ”;
Ritenuto che il giudizio deve conseguentemente essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite attese le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC VO, Presidente
CO LE, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO LE | IC VO |
IL SEGRETARIO