Art. 331.
(Deroga al divieto di pagamento).
Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalita' nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.
(Deroga al divieto di pagamento).
Con decreto del Duce, di concerto con il Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni per autorizzare i pagamenti necessari per mantenere in vigore, nel territorio nemico o in quello occupato dalle forze armate nemiche, o nei confronti di persone di nazionalita' nemica, le patenti, i modelli, i marchi di fabbrica, i contratti di assicurazione e riassicurazione e ogni altro diritto.