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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 206/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004931276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004931276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (dell'importo complessivo di € 779,10, relativo a tassa automobilistica 2013 e 2014), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione, della cartella sottesa (effettuata in data 6/6/2018) nonché delle intimazioni n. 03420199009423658000 (notificata il 31/3/2022) e n.
03420229002565257000 (notificato l'11/8/2022); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 4602/24 RGR.
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente contestava la notifica della cartella di pagamento per omesso invio e ricezione della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve ulteriormente precisarsi che il procedimento iscritto al n. 4602/24 RGR è già stato definito da questa
Corte con sentenza n. 5078/2025 e che, in ogni caso, il presente procedimento può essere definito separatamente in ragione della natura dei vizi dedotti, concernenti in via esclusiva la cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (sotto il duplice profilo dell'omessa notifica e della prescrizione della relativa pretesa).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica (in data
6/6/2018) della cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (con spedizione della raccomandata informativa a seguito della consegna dell'atto a familiare convivente), conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella).
Va poi rilevato che, in epoca successiva, è intervenuta la notifica (non contestata dal ricorrente) delle intimazioni n. 03420199009423658000 (il 31/3/2022) e n. 03420229002565257000 (l'11/8/2022).
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica delle intimazioni richiamate discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo)
e la decadenza/prescrizione dei crediti a titolo di tributi ed accessori.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale tra la notifica dell'intimazione n. 03420229002565257000 (risalente all'11/8/2022) e quella del preavviso n. 03476202400000021000 (effettuata il 26/3/2024).
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 250 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
IU CA
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAVA IU, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4607/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202400000021000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004931276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180004931276000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate - Riscossione la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202400000021000 (notificata in data 26/3/2024) nonché la cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (dell'importo complessivo di € 779,10, relativo a tassa automobilistica 2013 e 2014), deducendo l'illegittimità della comunicazione preventiva per omessa previa notifica della sottesa cartella di pagamento ed eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Concludeva per la dichiarazione di nullità dell'atto impugnato in relazione all'indicata cartella.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione si costituiva in giudizio, deducendo l'infondatezza del ricorso.
Produceva documentazione relativa alla notifica della comunicazione, della cartella sottesa (effettuata in data 6/6/2018) nonché delle intimazioni n. 03420199009423658000 (notificata il 31/3/2022) e n.
03420229002565257000 (notificato l'11/8/2022); con istanza del 18/3/2025 chiedeva disporsi la riunione del presente procedimento a quello iscritto al n. 4602/24 RGR.
Con memoria del 22/12/2025 il ricorrente contestava la notifica della cartella di pagamento per omesso invio e ricezione della raccomandata informativa.
La causa veniva trattata all'udienza del 13/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve premettersi che il thema decidendum del presente procedimento va individuato, secondo quanto espressamente precisato dal ricorrente, in relazione alle censure sollevate avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata con esclusivo riferimento alla cartella di pagamento indicata nell'atto introduttivo del giudizio.
Deve ulteriormente precisarsi che il procedimento iscritto al n. 4602/24 RGR è già stato definito da questa
Corte con sentenza n. 5078/2025 e che, in ogni caso, il presente procedimento può essere definito separatamente in ragione della natura dei vizi dedotti, concernenti in via esclusiva la cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (sotto il duplice profilo dell'omessa notifica e della prescrizione della relativa pretesa).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Agenzia delle Entrate - Riscossione ha prodotto documentazione comprovante l'intervenuta notifica (in data
6/6/2018) della cartella di pagamento n. 03420180004931276000 (con spedizione della raccomandata informativa a seguito della consegna dell'atto a familiare convivente), conseguendone - oltre all'infondatezza della censura concernente l'omessa notifica della cartella - l'inammissibilità ex artt. 19-21 d.lgs. n. 546/92 dell'eccezione di prescrizione relativa al periodo fino alla notifica della cartella stessa (che il ricorrente avrebbe dovuto sollevare impugnando tempestivamente la cartella).
Va poi rilevato che, in epoca successiva, è intervenuta la notifica (non contestata dal ricorrente) delle intimazioni n. 03420199009423658000 (il 31/3/2022) e n. 03420229002565257000 (l'11/8/2022).
La Suprema Corte (Cass n. 20476/2025; Cass. n. 6436/2025) ha di recente precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (la cui impugnazione non integra una mera facoltà ma un onere del contribuente), con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e la preclusione alla contestazione delle vicende anteriori alla sua notifica.
Dalla notifica delle intimazioni richiamate discende l'inammissibilità del ricorso ex art. 21 e 19 comma 3 del
D. Lgs. n. 546/92 con riferimento alle questioni concernenti la validità della notifica della cartella (dovendosi rammentare che la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, disposizione da riferirsi all'atto immediatamente successivo a quello la cui notifica sia stata omessa, non potendo consentirsi che l'interessato sia “rimesso in termini” ai fini dell'impugnazione ad ogni successiva notifica di un atto successivo)
e la decadenza/prescrizione dei crediti a titolo di tributi ed accessori.
Va poi soggiunto che l'eccezione di prescrizione per il periodo successivo è infondata, non essendo decorso il termine triennale tra la notifica dell'intimazione n. 03420229002565257000 (risalente all'11/8/2022) e quella del preavviso n. 03476202400000021000 (effettuata il 26/3/2024).
Alla luce dell'esito del ricorso, le spese del giudizio devono essere poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, II Sezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in € 250 oltre accessori di legge.
Cosenza, 13/1/2026
Il Giudice Monocratico
IU CA