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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/10/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona della dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa civile di primo grado, iscritta nel registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2017 al numero 5285 vertente tra
e rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE Parte_1 CP_1
SPAGNUOLO;
parte attrice
e quale procuratore di , in persona del legale Controparte_2 Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CATERINA ALFANO;
parte convenuta
CONCLUSIONI: come da note delle parti.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., anno chiesto all'adito Parte_1 CP_1
Tribunale di accertarsi l'illegittimità degli addebiti effettuati dalla banca Controparte_3 sul conto corrente n. 1923.35, con conseguente condanna a restituire le somme indebitamente riscosse.
Con memoria difensiva depositata in data 25.10.2018, la banca convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto delle avverse domande, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con ordinanza depositata in data 02.12.2020, il presente giudizio introdotto nelle forme del rito sommario di cognizione è stato mutato con applicazione del rito ordinario.
All'udienza dell'01.10.2025 (celebrata con lo scambio delle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.), le parti deducevano di aver accettato la proposta conciliativa formulata dal
Giudicante con ordinanza depositata in data 05.02.2025.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 Pertanto, alla luce dell'accoglimento della proposta conciliativa, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Ed invero, a tal riguardo, la giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere, quale evento preclusivo della pronunzia giudiziale, può configurarsi solo quando, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, facendo in tal modo venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda quale originariamente proposta in giudizio ed escludendo così sotto ogni profilo l'interesse delle parti ad ottenere l'accertamento, positivo o negativo, del diritto, o di alcuno dei diritti inizialmente dedotti in causa” (Cass. n. 12844 del 3.9.03).
Qualora, nel corso del processo, sopravvenga una situazione che elimini completamente ed in tutti i suoi aspetti la posizione di contrasto tra le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la necessità di una pronuncia giudiziale sulla domanda originariamente proposta.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
Le spese di lite sono regolate in conformità alla proposta conciliativa che, all'uopo, prevede che siano poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta la somma di €. 4.925,00
a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge.
Così deciso in data 22 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2