Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/03/2026, n. 32
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Accolto
    Danno patrimoniale per retribuzioni indebitamente percepite

    Le retribuzioni indebitamente percepite sono state accertate nella sentenza penale e costituiscono un danno certo per l'Amministrazione.

  • Rigettato
    Danno da disservizio

    Non è stata fornita prova del danno da disservizio, non essendo stato dimostrato che l'Amministrazione non abbia potuto sopperire alle assenze o che siano stati necessari interventi organizzativi straordinari.

  • Accolto
    Danno all'immagine

    La condotta del convenuto costituisce reato contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza penale passata in giudicato, e ha generato un rilevante clamor fori, integrando i presupposti per il danno all'immagine.

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La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, ha esaminato la domanda risarcitoria promossa dalla Procura Regionale nei confronti di C.P., agente scelto della Polizia Penitenziaria, per condannarlo al pagamento di euro 13.148,60 in favore del Ministero della Giustizia. La Procura ha agito in conseguenza della condanna definitiva del convenuto per i delitti di truffa e falso, accertati in relazione a condotte di assenteismo poste in essere tra maggio e settembre 2015, durante le quali il C.P. avrebbe simulato uno stato di malattia per usufruire indebitamente di congedo straordinario retribuito. Il requirente ha individuato tre tipologie di danno: patrimoniale (retribuzioni ed oneri riflessi) pari ad euro 2.716,20, danno da disservizio quantificato in euro 5.000,00, e danno all'immagine pari ad euro 5.432,40, corrispondenti al doppio delle utilità indebitamente percepite. Il convenuto non è comparso all'udienza.

La Corte dei Conti ha dichiarato la contumacia del convenuto, ritualmente notificato, e ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto pacifici i fatti accertati nei giudizi penali, in virtù dell'efficacia di giudicato ex art. 651 c.p.p., confermando il carattere doloso della condotta del convenuto. Per quanto concerne il danno patrimoniale, ha accolto la richiesta di euro 2.716,20, coperta dal giudicato penale. Invece, ha rigettato la domanda relativa al danno da disservizio, ritenendo che la Procura non avesse fornito prova sufficiente del pregiudizio all'organizzazione amministrativa, al di là della mera retribuzione indebitamente erogata, e che la quantificazione equitativa richiedesse una prova nell'an del danno. Ha invece accolto la domanda per danno all'immagine, quantificato in euro 5.432,40, in applicazione dell'art. 1, comma 1-sexies, della legge n. 20/1994, dato il carattere di reato contro la pubblica amministrazione e il rilevante clamor fori generato dalla condotta. Pertanto, ha condannato il convenuto al pagamento complessivo di euro 8.148,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e alle spese di giudizio in favore dell'Erario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/03/2026, n. 32
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte
    Numero : 32
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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