Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 09/03/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 32/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco ER Presidente Alessandra OLESSINA Consigliere Cristiano BA Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 24485 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
C.P., nato ad omissis il omissis, residente a omissis, in Via
omissis, cod. fisc. omissis
Uditi, nella pubblica udienza del 25 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario d’udienza, il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (PM); nessuno presente per il convenuto.
Ritenuto in fatto
La Procura regionale, con atto di citazione del 20 ottobre 2025, agisce nei confronti di C.P. per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, dell’importo di euro 13.148,60, in relazione alle condotte antigiuridiche di assenteismo poste in essere in danno dell’Amministrazione di appartenenza.
Come esposto dal requirente, il convenuto C.P., agente scelto della Polizia Penitenziaria in servizio ratione temporis presso la Casa di Reclusione di Asti, veniva condannato in via definitiva (sentenza n. 5212/2020 del 3.12.2020 della Corte d’Appello di Torino – IV Sezione penale, divenuta definitiva per inammissibilità del ricorso in Cassazione, come da ordinanza n. 28482/2022) per i delitti di cui agli artt. 81 cpv., 640 c. 1 e c. 2, 61 n. 9 e l 1 c.p., nonché 81 cpv., 479 - 48, 61 nn. 2 e 9 c.p.: in particolare, nel periodo compreso tra maggio e settembre del 2015, simulando un inesistente stato di malattia, e ingannando sulle proprie reali condizioni di salute i medici convenzionati con il SSN, usufruiva indebitamente della retribuzione stipendiale relativa al congedo straordinario ottenuto con l'inganno.
Premessi tali fatti, la Procura regionale ha richiamato l’articolo 651 c.p.p. e, ritenuta la natura dolosa della responsabilità, ha individuato tre tipologie di danno:
a) danno patrimoniale pari ai costi sostenuti dall’Amministrazione a titolo di retribuzione ed oneri riflessi nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione lavorativa, pari ad euro 2.716,20, oltre accessori;
b) danno da disservizio, quantificato in euro 5.000,00 (tenendo conto dell’apprezzabile arco temporale di indebita assenza dal lavoro, nel periodo estivo, di regola critico in termini di provvista di dipendenti in servizio ed in un’Amministrazione notoriamente carente di personale);
c) danno all’immagine, quantificato in euro 5.432,40, corrispondenti al doppio delle utilità indebitamente percepite.
Nella pubblica udienza il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.
Nessuno è comparso per parte convenuta.
Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.
Considerato in diritto
1. La domanda deve essere accolta nei seguenti limiti.
2. Preliminarmente, stante la ritualità della notifica dell’atto di citazione (compiuta giacenza ex art. 140 c.p.c.), va dichiarata la contumacia del convenuto C.P.
3. Venendo al merito, la domanda risarcitoria merita accoglimento e ciò alla luce dei fatti come accertati dalla sentenza del Tribunale di Asti n. 1503/2017, emessa con rito dibattimentale, e della successiva sentenza n. 5212/2020 della Corte di Appello di Torino, IV Sezione Penale (definitiva per inammissibilità del successivo ricorso in Cassazione).
Occorre ricordare, infatti, che ai sensi dell’articolo 651 c.p.p. la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento “ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso” nel conseguente giudizio risarcitorio.
3.1 Ciò posto devono ritenersi pacifici i fatti accertati nei giudizi penali e, in particolare, la condotta fraudolenta posta in essere dal convenuto C.P.
diretta a falsificare le proprie condizioni di salute, ingannando sia i medici del SSN che la propria Amministrazione e così indebitamente ottenendo non spettanti giorni di congedo straordinario retribuito.
4. Anche sotto il profilo soggettivo, non possono esserci dubbi sul carattere doloso della condotta, essendo questa chiaramente preordinata ad ottenere l’indebito vantaggio sopra descritto, con piena consapevolezza e volontà in capo al convenuto non solo della condotta ma anche del danno da essa derivante.
5. In ordine alle conseguenze pregiudizievoli, come sopra ricordato, la Procura regionale ha enucleato tre distinte poste di danno: un danno patrimoniale relativo alle retribuzioni indebitamente erogate, un danno da disservizio ed un danno all’immagine.
5.1 Con riferimento al danno patrimoniale, le retribuzioni indebitamente percepite dal convenuto risultano accertate nella sentenza penale di condanna in euro 2.716,20 e tale dato resta coperto dal giudicato.
Tale importo, stante la natura indebita delle assenze dal lavoro del convenuto, rappresenta un danno certo ed immediato a carico dell’Amministrazione penitenziaria, che ha erogato una retribuzione non spettante senza ricevere la corrispettiva prestazione lavorativa.
5.2 Venendo al danno da disservizio, com’è noto, esso si configura “in presenza di un comportamento che genera un pregiudizio all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa. Tale danno travalica la mera violazione di obblighi di servizio e si sostanzia in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici”, risultando “correlato al minore risultato raggiunto dall’apparato organizzativo, da cui deriva un pregiudizio all’utilità, all’efficacia, all’efficienza e all’economicità dell’azione amministrativa” (Corte dei Conti, Terza Sezione giur. centrale d'Appello, sent. n. 8/2024).
Tale danno, la cui quantificazione, avendo carattere “diffuso”, non può che essere equitativa, deve comunque essere provato in punto di fatto.
Quanto affermato dalla Procura (carenza d’organico dell’Amministrazione penitenziaria, periodo prolungato dell’assenza, collocazione temporale nel periodo estivo), se potrebbe assumere valore indicativo per rendere un’eventuale quantificazione equitativa non arbitraria, non integra la prova nell’an del danno azionato, imprescindibile prius rispetto alla successiva quantificazione equitativa.
Ebbene, al netto della retribuzione indebitamente erogata, che costituisce il danno certo, non vi è prova che l’Amministrazione non sia stata in grado di sopperire alle indebite assenze del convenuto, né che si siano resi necessari particolari interventi organizzativi (sul punto, la Procura non ha svolto alcuna attività istruttoria).
In difetto di qualunque elemento probatorio a sostegno, e ricordato che la responsabilità erariale, al di fuori dei casi tassativamente previsti, non ha carattere sanzionatorio, la domanda non può essere accolta.
5.3 Fondata, invece, la domanda relativa al danno all’immagine.
In proposito, va ricordato che ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009 “Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l’azione per il risarcimento del danno all’immagine nei soli casi e nei modi previsti dall’articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97”.
Nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti per la configurabilità di un danno all’immagine, costituendo il comportamento contestato al convenuto un reato contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato, ed essendosi certamente determinato, in proposito, un rilevante clamor fori.
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, va ricordato che la lesione dell’immagine pubblica “opera su un duplice piano, interno ed esterno: all’esterno, per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica o in quei settori in cui l’Amministrazione danneggiata opera principalmente, e all’interno, per l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che lavorano al suo servizio” (Sezione II Appello, sentenza n. 183/2020),
5.3.1 Nella fattispecie in esame, la condotta penalmente rilevante posta in essere dal convenuto, in spregio dei più elementari doveri di correttezza, non può non avere avuto una rilevante eco all’interno dell’Amministrazione di appartenenza ed altresì, come correttamente rilevato dal requirente, nell’ambiente giudiziario in cui si sono consumati i processi a carico del C.
5.3.2 Con riferimento alla quantificazione del danno, appare ragionevole il richiamo all’articolo 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994, a mente del quale “nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”.
5.3.3 Va quindi accolta la domanda attorea e quantificato il danno all’immagine in euro 5.432,40, corrispondenti al doppio delle utilità indebitamente percepite.
6. Conclusivamente, il convenuto C.P. va condannato al pagamento dell’importo complessivo di euro 8.148,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi, sull’importo di euro 2.716,20, dalla data dell’indebita erogazione, ed oltre i medesimi accessori da calcolarsi, sull’importo di euro 5.432,40, dalla pubblicazione della presente sentenza.
7. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, Condanna C.P. al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, del complessivo importo di euro 8.148,60 (ottomilacentoquarantotto/60), oltre interessi e rivalutazione monetaria da calcolarsi, quanto all’importo di euro 2.716,20, dalla data dell’indebita erogazione, ed oltre i medesimi accessori da calcolarsi, quanto all’importo di euro 5.432,40, dalla pubblicazione della presente sentenza.
Condanna C.P. al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, spese liquidate in euro 535,29 (cinquecentotrentacinque/29).
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Marco Pieroni Presidente Alessandra Olessina Consigliere Cristiano Baldi Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente Cristiano BA Marco ER
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 09/03/2026
per Il Direttore della Segreteria Il funzionario: Francesca CAMPANA
AT LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco ER
Firmato digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 09/03/2026
per Il Direttore della Segreteria Il funzionario: Francesca CAMPANA
AT LI
F.to digitalmente
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