Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1510
CASS
Sentenza 2 febbraio 2001

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Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi.

Il committente che paga, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., i dipendenti dell'appaltatore, fino alla concorrenza del credito di questi, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione.

Il debitore ceduto ha l'onere, per l'efficacia liberatoria dell'adempimento al cessionario, di verificare, usando la normale diligenza, l'esistenza e la validità della cessione, se non comunicatagli dal cedente. A tal fine non è tuttavia necessaria la piena intellegibilità della sottoscrizione di questi, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché abbia un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità, e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza obbligo di aggiungere questa specificazione.

Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall' accettazione o dalla notifica di questo negozio - che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi - l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.

Il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli articoli 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall' esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengono ad esistenza se i crediti sono futuri o se per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione è necessario trasmettere i crediti con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1510
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1510
Data del deposito : 2 febbraio 2001

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