Sentenza 2 febbraio 2001
Massime • 5
Il cedente è litisconsorte necessario nella controversia tra debitore ceduto e cessionario se il debitore contesta la sostituzione del creditore originario e chiede una pronuncia sulla titolarità del credito con effetti vincolanti nei confronti di questi.
Il committente che paga, ai sensi dell'art. 1676 cod. civ., i dipendenti dell'appaltatore, fino alla concorrenza del credito di questi, dopo che gli è stata comunicata la relativa cessione ad un terzo, non è liberato dalla sua obbligazione.
Il debitore ceduto ha l'onere, per l'efficacia liberatoria dell'adempimento al cessionario, di verificare, usando la normale diligenza, l'esistenza e la validità della cessione, se non comunicatagli dal cedente. A tal fine non è tuttavia necessaria la piena intellegibilità della sottoscrizione di questi, essendo valida anche la firma abbreviata o la sigla, purché abbia un'individualità grafica che non ne consente l'automatica riproducibilità, e consenta invece di attribuirla ad una determinata persona, evidenziandone la volontà di rendersene autore, agendo sia in proprio sia nella qualità di rappresentante di un altro soggetto, senza obbligo di aggiungere questa specificazione.
Dal momento in cui si verifica l'effetto traslativo dei crediti del cedente (fornitore) al cessionario (factor), questi può pretendere l'adempimento dal debitore ceduto, che però può liberarsi pagando al creditore originario, se non ha comunque conoscenza della cessione. Invece dall' accettazione o dalla notifica di questo negozio - che può avvenire con qualsiasi mezzo idoneo a fargli conoscere la mutata titolarità attiva del rapporto, senza necessità di trasmettergli l'originale o la copia autentica della cessione, purché possa conoscerne gli elementi identificativi e costitutivi - l'adempimento al cedente non ha più efficacia liberatoria.
Il contratto di factoring, anche dopo l'entrata in vigore della disciplina contenuta nella legge 21 febbraio 1991, n. 52, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli articoli 1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, pro solvendo o pro soluto, della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall' esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore (factor), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengono ad esistenza se i crediti sono futuri o se per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione è necessario trasmettere i crediti con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) e cessionario (factor), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto.
Commentari • 4
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Il “factoring” è una figura contrattuale di matrice anglosassone, ma oggi largamente diffusa anche nel nostro Paese, in forza del quale un imprenditore specializzato (factor), a fronte di una commissione variabile a seconda dell'entità degli obblighi assunti, si impegna a fornire all'impresa cliente (cedente) una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti da tale ultima impresa vantati nei confronti della propria clientela e derivanti dalla sua attività patrimoniale[1]. La cessione dei crediti, però, non rappresenta il fine ultimo dell'accordo bensì lo strumento attraverso il quale è possibile l'erogazione dei servizi da parte del factor. Peraltro, attraverso le cessione …
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“… Il debitore ceduto, in tal caso l'opponente, può liberarsi pagando al debitore originario solo se dimostra di non aver avuto conoscenza della cessione, poiché l'accettazione della cessione ovvero la sua notifica (che può avvenire con qualsiasi mezzo) privano di efficacia liberatoria qualsiasi adempimento eseguito in favore del cedente (Ex multis: v. Cass., 2/2/2001, n. 1510, Cass., 15/11/1984, n. 5786. Cfr, Cass., 5/11/2009, n. 23463; Cass., 16/6/2006, n. 13954). …” (cfr. TRIBUNALE DI NAPOLI, Sentenza n. 3202/2023 del 27-03-2023)” É questo quanto deciso dal Tribunale di Napoli con la recente sentenza n. 3202/2023, intervenuta a definizione di un giudizio di opposizione a decreto …
Leggi di più… - 4. Processo civile, estensione della lite ad un soggetto a cui la causa è comuneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 27 novembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/02/2001, n. 1510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1510 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE VARRONE - Presidente -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FLLI BRANCA DISTILLERIE SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tepore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SILLA 3 SC A INT 8, presso lo studio dell'avvocato CARLO FERZI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati FABRIZIO FABBRI, CARLO CARDILLO, giusta procura speciale per Notar Claudia OL di Milano del 21/04/98 rep. n. 19812;
- ricorrente -
contro
I.FI.S. IST FINANZIAMENTO & SCONTO SPA, con sede in Venezia - Mestre, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO VACIRCA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LEOPOLDO CONTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 35/98 della Corte d'Appello di GENOVA, emessa il 23/10/97 e depositata il 23/01/98 (R.G. 1107/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/00 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Carlo FERZI;
udito l'Avvocato Sergio VACIRCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.p.a. EL NC IE ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di lire 33.906.292 emessa dal presidente del tribunale di Genova in favore dell'istituto di finanziamento e sconto (IS) s.p.a..
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: - l'IS ha azionato i crediti vantati nei confronti dell'opponente dalla s.r.l. COGESE e dalla stessa cedutigli nell'ambito di un rapporto di factoring;
- a seguito del fallimento della società cedente il contratto di factoring si è sciolto (art. 78 L.F.) e l'istituto cessionario ha perduto il titolo per riscuotere i crediti ceduti;
- ai sensi dell'art. 5 L. 52/1991 le cessioni - se valide - sarebbero state opponibili al fallimento a condizione dell'avvenuto pagamento - totale o parziale - del relativo corrispettivo, purché di data certa;
- il decreto opposto non poteva essere confermato se non in contraddittorio con il fallimento;
- mancava la prova di una valida cessione (non è stata dimostrata l'identità del firmatario della stessa, una sua veste rappresentativa, l'autenticità della firma illeggibile apposta sotto il timbro COGESE); - alla debitrice ceduta è stata notificata la dichiarazione unilaterale del cessionario, ma non pure l'atto di cessione;
- la società cedente non ha adempiuto gli obblighi esistenti anche nei confronti della debitrice ceduta, essendo "sparito" il suo vertice e non avendo pagato i dipendenti. La società opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, subordinatamente, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta con accessori, rilevando: - ai fini dell'opponibilità della cessione del credito al debitore ceduto è sufficiente una notizia obiettivamente idonea a porlo in grado di apprendere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio, mentre non è necessaria la trasmissione di uno specifico atto o l'osservanza di particolari forme, peraltro rispettate nella specie, essendo stata la cessione notificata a mezzo di ufficiale giudiziario;
- il debitore ceduto difetta di interesse a proporre eccezioni in ordine alla validità della cessione;
- a norma dell'art. 2914, 2^ comma, c.c. la cessione è opponibile al fallimento in quanto notificata anteriormente alla dichiarazione di esso;
- l'opponente non ha dedotto la mancata esecuzione dei servizi contrattualmente pattuiti, ma ha sollevato questioni estranee al sinallagma.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione ed il rigetto è stato confermato dalla Corte d'Appello di Genova con sentenza resa il 23.10.1997, motivando come segue. Il cedente non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione ad ingiunzione di pagamento proposto dal debitore ceduto nei confronti del cessionario e, ammesso che rivesta la qualità di litisconsorte facoltativo, è nella discrezionalità del giudice disporne la chiamata in causa, sicché non è censurabile il rigetto della relativa richiesta;
pur potendo il debitore ceduto eccepire l'inesistenza o la nullità della cessione del credito, va escluso che nella specie ricorra alcuna causa di invalidità della medesima in quanto, se la sottoscrizione del rappresentante della COGESE è illeggibile, essa presenta, tuttavia, una inconfondibile caratterizzazione;
non vertendosi in tema di disconoscimento in senso tecnico, la prova della provenienza (dall'amministratore unico della COGESE) della sigla, con la quale risultano sottoscritti gli atti di cessione, è libera ed è concretamente desumibile da una serie di dati;
se è vero che la sigla apposta sugli atti di cessione non è identica a quella apposta sul contratto di appalto, è pur vero che presenta "somiglianze"; la cessione ha efficacia nei confronti del debitore ceduto purché gliene sia data comunicazione dal cedente o dal cessionario e la comunicazione, qualunque forma assuma, sia idonea a consentire la conoscenza della cessione nei suoi elementi costitutivi ed identificativi;
secondo dottrina e giurisprudenza la funzione qualificante del contratto di factoring non è l'aspetto gestorio del monte crediti, bensì lo scambio tra credito ceduto e corrispettivo, sicché la qualificazione del rapporto fornitore - factor in termini di mandato è impropria ed il fallimento del fornitore non produce scioglimento ex art. 78 L.F.; l'art. 5 L. 52/1991 richiama la normativa del codice civile per quanto concerne l'opponibilità della cessione, con la conseguenza che essa è opponibile al fallimento ove, come nella specie, ne sia data comunicazione al debitore ceduto;
la cessione del credito, purché notificata al committente anteriormente alla proposizione della domanda dei dipendenti dell'appaltatore, è opponibile agli stessi. La s.p.a. EL NC IE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque mezzi di annullamento, cui la FI ha resistito con controricorso, illustrato con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 354, 112 c.p.c., 1260 ss. c.c., 42 - 45, 78 L.F. in relazione all'art. 360, n. 3, C.P.C., nonché vizi di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).
Sostiene che la Corte di merito ha escluso che nella specie sia ravvisabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario perché non ha considerato che, pure per effetto della contestazione di insussistenza di una cessione valida ed efficace, come tale opponibile al fallimento della cedente, è in discussione se la titolarità del diritto di credito competa al cessionario o, viceversa, al fallimento, e se, quindi, la debitrice ceduta debba pagare all'uno o all'altro; situazione nella quale la sentenza pronunciata senza il contraddittorio del fallimento sarebbe "inutiliter data".
Aggiunge che nella richiesta di revoca dell'ingiunzione e di rigetto della domanda dell'IS è implicita la domanda di affermazione del diritto di credito del fallimento della cedente e l'averlo negato è evidente frutto di inammissibile formalismo nell'interpretazione della domanda.
Il mezzo non può trovare accoglimento.
Il contratto di factoring, pur potendo presentare nella prassi commerciale una serie di varianti e di clausole finalizzate alle particolari esigenze dei contraenti, si caratterizza come convenzione, il cui nucleo centrale è costituito dall'obbligo assunto da un imprenditore (cedente o fornitore) di cedere ad un altro imprenditore (factor) la titolarità dei crediti derivati o derivandi dall'esercizio della sua impresa (cfr. Cass. 10.1.1992 n. 198). Il factor acquista generalmente i crediti pro soluto (assumendosi il rischio dell'insolvenza dei debitori), ma può anche acquistarli pro solvendo ed in questo caso saranno accreditate all'imprenditore le sole somme recuperate.
Lo strumento formale utilizzato è l'istituto della cessione dei crediti regolato dagli artt. 1260 ss. C.C..
La struttura del factoring può essere di cessione unica e globale dei crediti presenti e futuri oppure di operazione che si attua attraverso una sequenza contrattuale articolata in una convenzione iniziale ed in una o più cessioni di credito attuative;
in ogni caso la disciplina della, cessione è integrativa di quella delle singole fattispecie contrattuali.
Nella risalente sentenza 18.4.1969, n. 1250, questa Corte ha affermato che non sussiste litisconsorzio necessario nel caso di cessione del credito in quanto non vi è un rapporto plurisoggettivo e, cioè, un rapporto unico con pluralità di parti dal lato attivo o passivo, bensì un rapporto nel cui lato attivo viene sostituito un terzo al creditore originario, il quale esce dal rapporto, perdendo la qualità di parte.
Il principio è stato ribadito da numerose sentenze: tra esse da quella (15.12.1987 n. 9295) richiamata dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato che la cessione dà luogo ad una serie di rapporti autonomi ed indipendenti (cedente - cessionario;
cessionario - debitore ceduto;
cedente - debitore ceduto) , e più recentemente dalla sentenza 30.1.1995, n. 1110, che ha derivato dalla posizione di estraneità del debitore ceduto al rapporto di cessione che non rimane coinvolto alcun suo interesse nel giudizio di revoca della cessione.
Il cedente può, tuttavia, assumere la qualità di litisconsorte necessario se il debitore ceduto contesti che la titolarità del credito spetta al cessionario e chieda una pronuncia con effetti vincolanti nei confronti del cedente, poiché in questo caso la pronuncia emessa senza la partecipazione dello stesso sarebbe "inutiliter data" (Cass. 27.6.1994 n. 6156; Cass. 15.2.1980 n. 1145). Senonché la ricorrenza di una tale ipotesi è stata esclusa dalla corte di merito con valutazione, che risulta censurata solo sotto il profilo dell'erronea interpretazione, sicché il controllo di legittimità va limitato alla congruità e correttezza logico - giuridica della motivazione e, così limitato il controllo, l'infondatezza della censura è palese, avendo la corte ritenuto che non è stato chiesto l'accertamento della titolarità del credito in rapporto alla cedente con corretto e completo esame delle risultanze processuali.
Precede per ragioni di ordine logico l'esame del terzo mezzo di annullamento, con il quale la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1264, 1265, 2704 c.c., 42 - 45 L. F. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.; omessa motivazione su punti decisivi (art. 360 n. 5 c.p.c.). Secondo la società ricorrente la corte di merito ha ritenuto che è sufficiente che il cessionario dia notizia della cessione al debitore ceduto perché si produca l'effetto traslativo, mentre a questo fine occorre che gli trasmetta l'atto di cessione ed il contratto di factoring in modo che possa verificare l'esistenza e la validità della cessione.
Inoltre la corte non ha considerato che nel frattempo il vertice della società cedente è scomparso, per cui è divenuto impossibile qualsiasi interpello in ordine alla cessione, e che l'art. 7 del contratto di factoring prescrive che la comunicazione sia data dal cedente a mezzo di appositi moduli.
Le censure sono infondate tranne quella concernente l'art. 7, che è inammissibile in quanto introduce questione nuova coinvolgente accertamenti di fatto.
Anche dopo la legge 52/1991 sulla cessione dei crediti di impresa il contratto di factoring rimane un contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione dei crediti di un'impresa, attuata mediante lo strumento formale della cessione dei crediti, con due possibili varianti costituite dal finanziamento in favore dell'impresa e dall'assunzione del rischio dell'insolvenza del debitore (Cass. 18.10.1994 n. 8497, in motivazione). I tempi di realizzazione del trasferimento della titolarità dei crediti al cessionario factor dipendono dalla costruzione dei modelli contrattuali.
Nell'ipotesi di cessione globale dei crediti presenti e futuri l'effetto traslativo si produce, a seconda che si tratti di crediti già esistenti o futuri, al momento della convenzione di factoring o, rispettivamente, al momento in cui vengono ad esistenza i crediti;
nell'ipotesi in cui la trasmissione dei crediti avviene attraverso una pluralità di distinti negozi di cessione il trasferimento della titolarità del credito si verifica con il perfezionamento di tali negozi mediante accordo distinto e successivo alla convenzione di factoring, se si tratta di crediti già esistenti, e al momento in cui vengono ad esistenza, se si tratta di crediti futuri. Insomma, la cessione si perfeziona con il consenso dei contraenti, ma al perfezionamento non segue necessariamente l'effetto traslativo, come nel caso in cui oggetto della cessione sia un credito futuro, nel quale tale effetto è rimandato al momento della nascita del credito, prima di allora il contratto svolgendo efficacia puramente obbligatoria (Cass. 17.3.1995 n. 3099). In qualunque momento si verifichi l'effetto traslativo si produce sulla base del solo consenso dei contraenti (cedente fornitore e cessionario factor) indipendentemente dalla volontà del debitore ceduto e dalla conoscenza che egli abbia della cessione. Fin dal momento in cui si produce l'effetto traslativo il cessionario factor può pretendere l'adempimento, ma il debitore può ancora liberarsi pagando al cedente fornitore in quanto non è venuto meno il suo diritto alla liberazione verso lo stesso, salvo che non abbia acquisito la conoscenza della cessione con mezzi diversi dalla comunicazione del cedente fornitore o del cessionario factor, configurandosi la conoscenza come causa di esclusione della liberatorietà del pagamento effettuato nei confronti del cedente. È solo con l'accettazione o la "notifica" della cessione che il debitore perde il diritto di liberarsi pagando al cedente fornitore e resta obbligato unicamente verso il cessionario factor (Cass. 16.6.1979 n. 3400), sicché l'onere della "notifica" è imposto nell'interesse del debitore al fine di ammettere o escludere la portata del pagamento fatto al cedente fornitore.
Sia che avvenga ad opera di quest'ultimo, come può essere previsto dal contratto di factoring, sia che avvenga ad opera del cessionario factor, la "notifica" è svincolata da ogni formalità, essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a porre il debitore in grado di conoscere la mutata titolarità del rapporto obbligatorio (Cass. 12.5.1998 n. 4774; Cass. 20.11.1976 n. 4372). Dottrina e giurisprudenza concordano nell'escludere che sia necessaria la trasmissione dell'originale o di una copia autentica della convenzione traslativa e nel ritenere sufficiente la comunicazione degli elementi costitutivi ed identificativi di essa (Cass. 15.5.1974 n. 1396; Cass. 20.11.1976 n. 4372). Nonostante la comunicazione il debitore è tenuto a verificare, usando la normale diligenza, l'esistenza e la validità della cessione prima di pagare al cessionario come condizione per ottenere la liberazione, tranne che la comunicazione non provenga dal cedente fornitore, nel qual caso presenta il massimo dell'affidabilità e dispensa dall'onere della verifica (Cass. 22.6.1972 n. 2055). Passando, quindi, all'esame del secondo mezzo di annullamento, va rilevato che con esso la società ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2729 ss. c.c., 115 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). La Corte di merito - sostiene - dopo avere bene esordito, affermando che il debitore ceduto è legittimato ad eccepire la nullità o l'inesistenza dell'atto di cessione, è incorsa in errori e contraddizioni allorquando 1) ha ritenuto che è valida la sottoscrizione dei contratti di cessione mediante sigla illeggibile recante le sole iniziali;
2) ha utilizzato come scrittura di comparazione documenti (la scheda con l'assetto sociale ed il contratto di appalto) privi di autenticità e di data certa;
3) ha riconosciuto che la sigla apposta sul contratto di appalto non è identica a quella degli atti cui si riferisce la causa, contraddittoriamente aggiungendo che "vi sono somiglianze"; 4) non ha considerato che la sottoscrizione dei contratti di cessione non è accompagnata dall'indicazione della fonte dei poteri rappresentativi. Le censure sono prive di fondamento.
La corte di merito ha correttamente ritenuto che il debitore ceduto, per quanto estraneo alla cessione, possa dedurne l'inesistenza o l'invalidità, ma ha inquadrato la questione nell'ambito delle eccezioni, mentre avrebbe dovuto inquadrarla nell'ambito del controllo, cui è tenuto il debitore in funzione dell'adempimento liberatorio.
Il tema centrale è, però, quello relativo alla validità ed autenticità della sottoscrizione dei contratti di cessione. In materia di sottoscrizione della scrittura privata alla tesi rigorista, che esige la scrittura per esteso del prenome e del cognome, si è affiancata, in armonia con lo svolgimento informale del commercio giuridico nella prassi normale, una tesi di intonazione liberale, che propende per la validità di firme siglate ed abbreviate, sempre che ne siano salvaguardate le capacità individualizzanti.
In questa linea di pensiero questa Corte (sentenza 29.1.1964 n. 230; 26.11.1991 n. 12656) ha affermato che la sottoscrizione mediante firma abbreviata o semplice sigla è valida, se possiede una precisa individualità grafica che ne permetta l'attribuzione ad una persona determinata, considerando che nella rapida trattazione degli affari che caratterizza i rapporti economici l'osservanza di determinate forme, quale la piena intelliggibilità della sottoscrizione, è divenuta esigenza sempre meno sentita.
Ha precisato che l'intelleggibilità non incide sulla validità della sottoscrizione, se il relativo segno grafico sia tale da non consentire l'automatica riproducibilità ad opera di chiunque e da evidenziare la volontà del soggetto di rendersene autore (Cass. 11.9.1979 n. 4746). Ora, la Corte di merito, adeguandosi alla richiamata giurisprudenza, che si conferma, ha ritenuto che la sigla "de qua" non costituisce un segno informe, ma possiede una precisa individualità che ne permette l'attribuzione all'amministratore unico della società COGESE e ha, così, compiuto un accertamento di fatto, che si sottrae alle censure che vengono mosse. In particolare, non sussiste contraddizione nell'avere la corte ritenuto che la sigla apposta sugli atti di cessione è autentica perché, pur non essendo identica a quella apposta sul contratto di appalto, presenta somiglianza con essa.
La questione, poi, che la sottoscrizione degli atti di cessione non sia accompagnata dalla precisazione che il sottoscrittore è l'amministratore della società cedente è stata giustamente trascurata dalla sentenza impugnata in quanto nessun obbligo ha l'amministratore di una società, che stipuli un contratto per conto della medesima, di aggiungere alla sottoscrizione l'indicazione della qualità di rappresentante.
Con il quarto mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 42 - 45, 78 L.F., 1362, 1363, 1703 ss. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 C.P.C.).
La Corte di merito - sostiene - è partita dall'idea che il contratto di factoring ha causa di scambio, mentre secondo recente giurisprudenza ha causa "mandati"; per effetto di ciò ha limitato l'esame ad alcune delle clausole contrattuali che fanno riferimento al mandato, omettendo proprio la valutazione delle clausole 1 e 14, nelle quali la "causa mandati" risulta meglio indicata, e ha negato applicazione all'art. 78 L.F., che prevede lo scioglimento del mandato in corso, con la conseguenza dell'illegittimità degli incassi del factor successivi alla dichiarazione di fallimento e della caducazione dei titoli delle riscossioni del medesimo. Neppure questo mezzo di annullamento può ricevere accoglimento. Per quanto non sia posta la questione della qualificazione del contratto di factoring, sembra opportuno evidenziare che occorre prendere a base gli effetti giuridici e non quelli pratico - economici.
In questo ambito è il contratto o meglio l'intento negoziale delle parti a rivelare quale risultato sia stato in concreto perseguito e, in particolare, se le parti abbiano optato per la causa "vendendi" o per quella "mandati".
Occorre, peraltro, avvertire che non è consentito all'interprete sovrapporre le proprie personali opzioni teoriche agli atti decisionali delle parti, anche se apparissero tecnicamente più rispondenti dei meccanismi effettuali implicati dalla volontà delle stesse parti.
Ora la Corte di merito ha ritenuto che nella fattispecie concreta sia prevalente la funzione di scambio e ha aggiunto che le clausole contrattuali che si richiamano al mandato presentano carattere eventuale o sono compatibili con la detta funzione, con la conseguenza che non risultano violate le regole legali di ermeneutica e particolarmente quella dell'interpretazione complessiva, alla quale sembra richiamarsi la società ricorrente, e la motivazione è appagante.
La questione dell'applicabilità dell'art. 78 L. F. è strettamente dipendente da quella della riconduzione del contratto nell'ambito del mandato e rimane superata, una volta esclusa la causa "mandati" e ritenuta la causa di scambio.
Con il quinto ed ultimo mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1263, 1264, 1265, 1676, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.;
omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo;
censura la sentenza impugnata 1) per avere disatteso l'exceptio inadimpleti contractus", sostenendo che avrebbe dovuto, invece, accoglierla, tenuto conto che il mancato pagamento di quanto dovuto dalla società cedente ai propri dipendenti oltre a legittimare la richiesta da costoro proposta a norma dell'art. 1676 c.c., concreta inadempimento di obbligazione direttamente assunta nei confronti del committente, debitore ceduto;
2) per avere ritenuto che sia opponibile ai dipendenti la cessione del credito da parte dell'appaltatore notificata anteriormente alla notifica della domanda di costoro, senza considerare che tale domanda può essere stragiudiziale e, soprattutto, che la cessione del credito dell'appaltatore è inefficace nei confronti dei dipendenti. Le censure sono prive di fondamento.
L'art. 1676 C.C. accorda ai dipendenti dell'appaltatore per la tutela delle loro ragioni di credito un'azione diretta, fondata su un titolo autonomo e, quindi, sottratta alle vicende economiche di segno negativo dell'appaltatore, che, pur rientrando nel vasto quadro della sostituzione in senso ampio, nettamente si differenzia dall'ordinaria azione surrogatoria (Cass. 10.7.1984 n. 4051). Come è stato chiarito, l'azione determina più che la sostituzione di un creditore all'altro, l'aggiunta di un altro debitore, fermo restando il diritto dei dipendenti di rivolgersi anche contro l'appaltatore (Cass.
6.3.1985 n. 1857). Come risulta dall'art. 1676 l'azione nasce sul presupposto dell'esistenza del debito verso l'appaltatore ed è proprio questo presupposto che viene meno per effetto della cessione del credito, che sia portata a conoscenza del committente con la notificazione o altro mezzo equipollente in modo da acquistare efficacia nei suoi confronti.
In sostanza, una volta che la cessione sia portata a conoscenza del committente debitore, lo stesso non può che rifiutare il pagamento che gli venga richiesto a norma dell'art. 1676 dai dipendenti dell'appaltatore, in quanto a questo punto per liberarsi deve pagare al cessionario e se paga, invece, ai dipendenti, rimane esposto al pericolo di dovere nuovamente pagare al cessionario. In altri termini, il committente, cui il cessionario del credito dell'appaltatore (nella specie factor) chieda il pagamento dopo che egli o il cedente (fornitore) gli abbiano comunicato la cessione, non può sottrarsi al pagamento eccependo che successivamente alla comunicazione i dipendenti dell'appaltatore hanno avanzato domanda giudiziale o stragiudiziale ai sensi dell'art. 1676. In conclusione, si deve affermare che prima della comunicazione della cessione del credito dell'appaltatore il committente può pagare ai dipendenti dello stesso e dopo di essa è tenuto a pagare solo al cessionario (factor), perché il pagamento a favore dei dipendenti non ha effetti liberatori.
La Corte di merito ha ritenuto che l'inadempimento dell'appaltatore non ha recato pregiudizio al committente e ne ha concluso che l'"exceptio inadimpleti contractus" è infondata, esprimendo un giudizio di fatto che si sottrae ad ogni censura;
si è, pertanto, adeguata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la detta eccezione - alla stregua della ratio dell'art. 1460 c.c. di garantire il rispetto della corrispondenza contrattualmente prevista tra le opposte prestazioni - non opera quando l'inadempimento, in relazione alla sua obiettiva entità ed all'interesse della controparte, risulta di scarsa importanza, si da evidenziare la contrarietà a buona fede del rifiuto della propria prestazione (Cass.
5.8.1983 n. 5267). Il ricorso è, pertanto, infondato e va rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di L. 250.000=, oltre onorari liquidati in lire 4.000.000.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 maggio 2000. Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2001