Articolo 7 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 gennaio 1972
Art. 7. (Obbligo di iscrizione al Fondo)

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1° novembre 1967 o a quella di assunzione, se posteriore.
Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, e' iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.
E' escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di legge.
Sono altresi' esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1972
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