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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/1262
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1262/2024 promosso da:
IN PERSONA DEL Parte_1 CURATORE AVV. MATTEO BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 RIGNANESE MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio
2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******
La Curatela in persona del Curatore fallimentare adiva il Tribunale Parte_1 di Foggia:
a) per la declaratoria di inefficacia della rinunzia all'eredità relitta dalla sig.ra Controparte_2 effettuata da e di cui all'atto per notar rep. n. 458, raccolta 355 del Controparte_1 Per_1
13.11.2023;
b) in subordine, per autorizzare la Curatela attrice ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
c) per l'effetto ed in ogni caso dichiarare acquisiti alla massa fallimentare i diritti ereditari spettanti al convenuto – nella misura di 1/3 sui beni ereditari relitti dalla sig.ra Controparte_1 CP_2
.
[...]
d) proponeva, altresì, subprocedimento cautelare teso ad ottenere il sequestro conservativo, limitato alla somma di euro 11.583,95, pari ad 1/3 di quanto spettante alla de cuius a seguito Controparte_2 della vendita di ½ dell'immobile esecutato – giusta progetto di distribuzione in data 10.1.2024, somma non acquisita al patrimonio di in ragione della rinuncia all'eredità. Controparte_1 e) Con provvedimento 8 novembre 2024 veniva accolto il ricorso per sequestro conservativo nella contumacia di Controparte_1
La Curatela attrice riportava in premessa che:
1) con provvedimento autorizzativo di sequestro conservativo del 19 febbraio 2016 del Tribunale delle Imprese di Bari, in accoglimento della domanda proposta dalla
[...] con ricorso in riassunzione notificato in data Parte_2
12.12.2015, autorizzava il sequestro conservativo – fino alla concorrenza della somma di euro 1.236.408,25- degli immobili di proprietà di Controparte_1 CP_3
e ; tale provvedimento veniva trascritto in data 4.3.16 presso la
[...] CP_4
Conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso – Reg. gen. 1971, Reg. part. 1460 (doc. 3) –sull'immobile sito in Campomarino, alla Via Benedetto Croce, catastalmente censito nel N.C.E.U. del Comune di Campomarino al foglio 4, p.lla 485, sub 19, piano T, cat. A/4, classe 4 cons. 5,5 vani per la proprietà per ½ del sig. Controparte_1
2) con sentenza n. 1178/2019 Tribunale di Bari condannava al pagamento Controparte_1 in favore della Curatela attrice della somma di euro 841.689,78 oltre interessi legali dalla domanda, e condannava, altresì, e , in solido tra loro Controparte_3 CP_4
e con al pagamento della minor somma di euro 802.823,89 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda e spese di lite liquidate in euro 6.000,00 per il giudizio cautelare ed euro 12.000,00 per il giudizio di merito, sentenza annotata presso la conservatoria dei RR II di Campobasso in data 30.4.2019; 3) Veniva quindi incardinata, a seguito di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, la procedura esecutiva immobiliare n.25/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Larino, per la vendita di un mezzo dell'immobile innanzi descritto in danno di in comunione con , come da certificazione notarile;
Controparte_1 Controparte_2
4) Il Tribunale di Larino disponeva procedersi alla divisione ex art. 600 c.c. dell'immobile pignorato in danno di Controparte_1
5) L'immobile detto in data 20.6.23 veniva aggiudicato per il prezzo di € 86.000,00 e, in data 17.11.23 veniva spiegato, nel procedimento esecutivo, intervento da parte di Parte_3
, , e , nella loro qualità di eredi della madre e
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_2 quindi proprietari del 50% dell'immobile venduto, giusta accettazione espressa della eredità con atto per notar rep. N. 458, raccolta 355 del 13.11.2023, dal quale atto Persona_2 si evinceva la rinunzia alla eredità della moglie da parte di Controparte_2 CP_1
[...]
6) La procedura esecutiva di cui sopra giungeva all'assegnazione delle somme in favore dei germani , , e , comprensive anche del terzo che Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 di spettanza del chiamato, rinunziante, con evidente ed irrimediabile Controparte_1 pregiudizio per le ragioni della curatela.
Su questi presupposti la domanda di impugnazione ex art.524 c.c., unitamente all' accolto sequestro conservativo che qui si conferma, è fondata e sussistono, in assenza di tempestive contrarie contestazioni, le ragioni affinchè la Curatela attrice possa accettare l'eredità in nome e conto del rinunziante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato.
“L'azione promossa dal creditore dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo”; nella fattispecie il debitore, non costituendosi in giudizio non ha opposto ragioni contrarie. Del resto, il credito vantato dalla Curatela nei confronti del rinunziante è certo, liquido ed esigibile in quanto portato da sentenza divenuta definitiva.
-il patrimonio del rinunciante è costituito dal solo 50% dell'immobile venduto nell'ambito del giudizio divisionale incardinato presso il Tribunale di Larino per il prezzo di aggiudicazione di euro 86.000,00 e dunque per un valore di competenza del sig. di euro 34.751,86, a fronte CP_1 del credito vantato dalla Curatela di euro 841.689,78 oltre interessi legali dalla domanda;
-l'eredità relitta dalla sig.ra presenta un attivo pari – per l'intero - alla metà Controparte_2 dell'immobile venduto;
- il valore dell'attivo ereditario oggetto di rinuncia è, dunque, pari a un terzo di detta somma ai sensi dell'art. 581 c.c. per un valore di euro 11.583,95.
In definitiva la somma di euro 11.583,95 depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 314/2020 del Tribunale Larino (di spettanza del rinunziante), oggetto di sequestro conservativo, conferisce alla Curatela attrice il diritto di soddisfarsi sui beni del rinunziante.
Non spiega alcun effetto in questa fase la tardiva costituzione di Controparte_1
pqm
Il tribunale di Foggia, in persona del giudice monocratico Giacoma Fanizza, pronunciando sulla domanda ex art.524 c.c. proposta dalla Curatela attrice:
- CONFERMA il sequestro conservativo concesso;
- ACCOGLIE la domanda ed autorizza la Curatela attrice ad accettare l'eredità in nome e conto del rinunziante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
- DICHIARA ACQUISITI, per l'effetto, alla massa fallimentare i diritti ereditari spettanti al convenuto – nella misura di 1/3 sui beni ereditari relitti dalla sig.ra Controparte_1 CP_2
, per il valore di euro 11.583,95.
[...]
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali, anche del sub Controparte_1 procedimento, che quantifica in € 3.482,00 oltre 15% forfetario, borsuali ed IVA e CAP come per legge.
Foggia,17.02.2025
Giacoma Fanizza
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 1262/2024 promosso da:
IN PERSONA DEL Parte_1 CURATORE AVV. MATTEO BRUNO (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 RIGNANESE MATTEO
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio
2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
******
La Curatela in persona del Curatore fallimentare adiva il Tribunale Parte_1 di Foggia:
a) per la declaratoria di inefficacia della rinunzia all'eredità relitta dalla sig.ra Controparte_2 effettuata da e di cui all'atto per notar rep. n. 458, raccolta 355 del Controparte_1 Per_1
13.11.2023;
b) in subordine, per autorizzare la Curatela attrice ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
c) per l'effetto ed in ogni caso dichiarare acquisiti alla massa fallimentare i diritti ereditari spettanti al convenuto – nella misura di 1/3 sui beni ereditari relitti dalla sig.ra Controparte_1 CP_2
.
[...]
d) proponeva, altresì, subprocedimento cautelare teso ad ottenere il sequestro conservativo, limitato alla somma di euro 11.583,95, pari ad 1/3 di quanto spettante alla de cuius a seguito Controparte_2 della vendita di ½ dell'immobile esecutato – giusta progetto di distribuzione in data 10.1.2024, somma non acquisita al patrimonio di in ragione della rinuncia all'eredità. Controparte_1 e) Con provvedimento 8 novembre 2024 veniva accolto il ricorso per sequestro conservativo nella contumacia di Controparte_1
La Curatela attrice riportava in premessa che:
1) con provvedimento autorizzativo di sequestro conservativo del 19 febbraio 2016 del Tribunale delle Imprese di Bari, in accoglimento della domanda proposta dalla
[...] con ricorso in riassunzione notificato in data Parte_2
12.12.2015, autorizzava il sequestro conservativo – fino alla concorrenza della somma di euro 1.236.408,25- degli immobili di proprietà di Controparte_1 CP_3
e ; tale provvedimento veniva trascritto in data 4.3.16 presso la
[...] CP_4
Conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso – Reg. gen. 1971, Reg. part. 1460 (doc. 3) –sull'immobile sito in Campomarino, alla Via Benedetto Croce, catastalmente censito nel N.C.E.U. del Comune di Campomarino al foglio 4, p.lla 485, sub 19, piano T, cat. A/4, classe 4 cons. 5,5 vani per la proprietà per ½ del sig. Controparte_1
2) con sentenza n. 1178/2019 Tribunale di Bari condannava al pagamento Controparte_1 in favore della Curatela attrice della somma di euro 841.689,78 oltre interessi legali dalla domanda, e condannava, altresì, e , in solido tra loro Controparte_3 CP_4
e con al pagamento della minor somma di euro 802.823,89 oltre Controparte_1 interessi legali dalla domanda e spese di lite liquidate in euro 6.000,00 per il giudizio cautelare ed euro 12.000,00 per il giudizio di merito, sentenza annotata presso la conservatoria dei RR II di Campobasso in data 30.4.2019; 3) Veniva quindi incardinata, a seguito di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, la procedura esecutiva immobiliare n.25/2019 pendente dinanzi al Tribunale di Larino, per la vendita di un mezzo dell'immobile innanzi descritto in danno di in comunione con , come da certificazione notarile;
Controparte_1 Controparte_2
4) Il Tribunale di Larino disponeva procedersi alla divisione ex art. 600 c.c. dell'immobile pignorato in danno di Controparte_1
5) L'immobile detto in data 20.6.23 veniva aggiudicato per il prezzo di € 86.000,00 e, in data 17.11.23 veniva spiegato, nel procedimento esecutivo, intervento da parte di Parte_3
, , e , nella loro qualità di eredi della madre e
[...] CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_2 quindi proprietari del 50% dell'immobile venduto, giusta accettazione espressa della eredità con atto per notar rep. N. 458, raccolta 355 del 13.11.2023, dal quale atto Persona_2 si evinceva la rinunzia alla eredità della moglie da parte di Controparte_2 CP_1
[...]
6) La procedura esecutiva di cui sopra giungeva all'assegnazione delle somme in favore dei germani , , e , comprensive anche del terzo che Parte_3 CP_5 CP_6 CP_7 di spettanza del chiamato, rinunziante, con evidente ed irrimediabile Controparte_1 pregiudizio per le ragioni della curatela.
Su questi presupposti la domanda di impugnazione ex art.524 c.c., unitamente all' accolto sequestro conservativo che qui si conferma, è fondata e sussistono, in assenza di tempestive contrarie contestazioni, le ragioni affinchè la Curatela attrice possa accettare l'eredità in nome e conto del rinunziante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato.
“L'azione promossa dal creditore dell'erede che abbia rinunciato all'eredità, disciplinata dall'art. 524 c.c., presuppone che la rinunzia abbia comportato un danno al creditore in ragione del fatto che il patrimonio del debitore rinunciante non sia sufficiente a soddisfare il credito e invece l'eredità rinunziata presenti un attivo”; nella fattispecie il debitore, non costituendosi in giudizio non ha opposto ragioni contrarie. Del resto, il credito vantato dalla Curatela nei confronti del rinunziante è certo, liquido ed esigibile in quanto portato da sentenza divenuta definitiva.
-il patrimonio del rinunciante è costituito dal solo 50% dell'immobile venduto nell'ambito del giudizio divisionale incardinato presso il Tribunale di Larino per il prezzo di aggiudicazione di euro 86.000,00 e dunque per un valore di competenza del sig. di euro 34.751,86, a fronte CP_1 del credito vantato dalla Curatela di euro 841.689,78 oltre interessi legali dalla domanda;
-l'eredità relitta dalla sig.ra presenta un attivo pari – per l'intero - alla metà Controparte_2 dell'immobile venduto;
- il valore dell'attivo ereditario oggetto di rinuncia è, dunque, pari a un terzo di detta somma ai sensi dell'art. 581 c.c. per un valore di euro 11.583,95.
In definitiva la somma di euro 11.583,95 depositata nella procedura esecutiva immobiliare n. 314/2020 del Tribunale Larino (di spettanza del rinunziante), oggetto di sequestro conservativo, conferisce alla Curatela attrice il diritto di soddisfarsi sui beni del rinunziante.
Non spiega alcun effetto in questa fase la tardiva costituzione di Controparte_1
pqm
Il tribunale di Foggia, in persona del giudice monocratico Giacoma Fanizza, pronunciando sulla domanda ex art.524 c.c. proposta dalla Curatela attrice:
- CONFERMA il sequestro conservativo concesso;
- ACCOGLIE la domanda ed autorizza la Curatela attrice ad accettare l'eredità in nome e conto del rinunziante allo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza del credito vantato;
- DICHIARA ACQUISITI, per l'effetto, alla massa fallimentare i diritti ereditari spettanti al convenuto – nella misura di 1/3 sui beni ereditari relitti dalla sig.ra Controparte_1 CP_2
, per il valore di euro 11.583,95.
[...]
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali, anche del sub Controparte_1 procedimento, che quantifica in € 3.482,00 oltre 15% forfetario, borsuali ed IVA e CAP come per legge.
Foggia,17.02.2025
Giacoma Fanizza