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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2364 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6701/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Luigi Lorusso) CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione e contestuale richiesta di sospensione degli avvisi di addebito n.
34320250000428360000 per il pagamento di complessivi €.4.116,39 a titolo di indebita percezione maternità (periodo 10/2022 - 01/2023) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260583; n. 34320250000428158000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 3.350,51 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 06/2021 - 12/2021) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260635; n. CP_2
34320250000427754000 per il pagamento di complessivi €. 2.426,66 a titolo di indebita percezione della DS agr. (periodo 01/2020 - 12/2020) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260635; n. 34320250000428259000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 3.259,40 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 08/2022 - 10/2022) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260636; n. CP_2
34320250000427956000 per il pagamento di complessivi €. 2.692,22 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 05/2020 - 07/2020) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634; n. 34320250000428057000 per il pagamento CP_2
1 di complessivi €. 4.036,28 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 07/2020 - 10/2020)
a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634; n. CP_2
34320250000427653000 per il pagamento di complessivi €. 4.023,91 a titolo di indebita percezione della DS AGR (periodo 01/2019 - 12/2019) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634 e n. 34320250000427855000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 2.679,34 a titolo di indebita percezione DS agr. (periodo 01/2021 - 12/2021), a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260636, tutti notificati CP_2 in data 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 34320250000428360000; 34320250000428158000;
34320250000427754000; 34320250000428259000; 34320250000427956000;
34320250000428057000; 34320250000427653000 e 34320250000427855000 notificati dall' CP_2
Sede di Foggia in data 13.05.2025, relativi a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD (indennità di disoccupazione agricola, ANF e indennità di maternità).
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto: che le pretese contributive scaturiscono dal Pt_1 provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro asseritamente espletato negli anni dal 2019 al 2022, da cui è discesa l'indebita percezione della disoccupazione agricola, della maternità e delle prestazioni strettamente connesse alla sussistenza del requisito contributivo;
che pendono i giudizi inter partes n. 740/2024 R.G. (avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD anni dal 2019 al 2022) e n. 4544/2024 R.G. (avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola riferita all'anno 2022 e l'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro in relazione al periodo 1/03/2023 - 29/05/2023).
Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n.
46/1999, per essere gli avvisi di addebito stati formati (e notificati) in assenza di un provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, essendo ancora in corso il giudizio di impugnazione avverso l'accertamento ispettivo presupposto.
Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza delle pretese rivendicate dall' , concludendo CP_2 per l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva.
In particolare, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) previa sospensione dell'esecuzione, annullare i seguenti avvisi di addebito: • n. 34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000428158000 notificato CP_2 dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000427754000 notificato dall' CP_2 CP_3
2
[...] Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia CP_2 in data 13.5.2025. • n. 34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data CP_2
13.5.2025. • n. 34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025. • n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025. • n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025 NEL MERITO B) CP_2 previa sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare l'illegittimità dei seguenti avvisi di addebito: n. 34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428158000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427754000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025, per tutti i motivi di CP_2 cui alla narrativa del presente atto. C) per l'effetto, annullare e/o revocare gli avvisi di addebito n.
34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428158000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427754000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025, per tutti i motivi di CP_2 cui alla narrativa del presente atto;
D) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario...”.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dei suddetti avvisi di addebito ed instauratosi il CP_ contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 617 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione;
2) in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello con R.G.L. 740/24; 3) sempre in via preliminare, dichiarare la ricorrente decaduta da opposizione, domande, eccezioni e/o contestazioni ai sensi dell'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e/o dell'art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità, improcedibilità e/o rigetto del ricorso e delle sue opposizioni, domande, eccezioni e contestazioni;
4)
3 rigettare il ricorso e tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
5) condannare parte ricorrente o chi ha generato la controversia alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa in favore dell' ”. CP_1
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. – Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, si osserva che l'eventuale fondatezza dell'eccezione ex art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999 non esimerebbe il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018). CP_ Infondate sono, poi, le eccezioni, spiegate dall' di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, c.
5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 617 c.p.c.
A tal proposito, è opportuno chiarire che il contribuente ha le seguenti possibilità di tutela: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del D.Lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di
4 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma I, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e 61-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo (o di cinque giorni, nel caso in cui trovi applicazione la precedente formulazione della norma in esame) o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento , anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del
27/07/2017, in senso conforme, v. Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010).
Orbene, nel caso di specie, risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati in data
13.05.2025 (v. doc. 2 - 4 – 6 – 8 - 10 – 12 – 14 e 16 allegati al ricorso introduttivo del giudizio), mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.06.2025, ovvero nel termine ex art. 24, comma
5 del D.lgs. n. 46/1999.
Quanto alla seconda delle richiamate eccezioni di decadenza, è sufficiente rilevare che nel ricorso in opposizione non si fanno valere vizi formali degli avvisi di addebito, ma unicamente motivi attinenti al merito degli avvisi stessi, risultando, pertanto, infondata la censura di parte resistente.
3. – Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, per un verso, è incontestato tra le parti che il requisito dell'iscrizione dell'odierna opponente negli elenchi OTD degli anni dal 2019 al 2022 è venuto meno per effetto delle cancellazioni totali disposte dall' ; per altro verso, la domanda di accertamento del diritto della CP_2 all'iscrizione negli elenchi OTD di tali anni (rilevanti ai fini del diritto al godimento delle Pt_1 prestazioni oggetto di avviso di addebito) è stata rigettata con sentenza resa in pari data da questo
Ufficio nel giudizio inter partes iscritto al n.740/2024 R.G. (cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 4544/2024 R.G.).
All'accertata inesistenza del diritto all'iscrizione consegue la legittimità della pretesa restitutoria dell' sottesa agli avvisi di addebito impugnati, essendo rimasto indimostrato il diritto CP_2 dell'opponente a trattenere quanto a suo tempo pacificamente ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola, ANF e di indennità di maternità/congedo parentale.
Invero, per effetto delle disposte cancellazioni, impugnate con esito sfavorevole all'odierna opponente, per quanto riguarda l'indennità di DS/Agr. e gli ANF, difetta il requisito dell'iscrizione negli elenchi OTD degli anni di riferimento di tali prestazioni previdenziali (2019, 2020, 2021) e, per
5 quanto riguarda l'indennità di maternità/congedo parentale, difetta il requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli dell'anno precedente l'evento/la richiesta del congedo per 51 giornate oppure negli elenchi dello stesso anno dell'evento/richiesta di congedo e dello svolgimento delle giornate di lavoro in agricoltura prima dell'evento/inizio del congedo.
4. – Infondato è anche il motivo di opposizione relativo alla nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e/o somme aggiuntive.
Invero, come condivisibilmente sostenuto dall' nella memoria di costituzione, dall'esame degli CP_2 avvisi di addebito impugnati risulta che i crediti dell'Istituto Previdenziale ineriscono ad indebiti, interessi legali e spese di notifica e non a sanzioni/somme aggiuntive.
5.- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta nella procura ad litem allegata al ricorso, possa considerarsi valida ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui va ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il CP_ giudizio in cui viene dedotta l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme erogate, a titolo di prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione, ritenute indebite a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in contestazione (in tal senso, si vedano Cass. n. 24365 del 2022 e Cassazione civile sez. VI, 06/03/2023, n. 6572).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6701/2025 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Bartolomeo Emilio Biuso Parte_1
RICORRENTE-OPPONENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Luigi Lorusso) CP_1
RESISTENTE-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione e contestuale richiesta di sospensione degli avvisi di addebito n.
34320250000428360000 per il pagamento di complessivi €.4.116,39 a titolo di indebita percezione maternità (periodo 10/2022 - 01/2023) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260583; n. 34320250000428158000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 3.350,51 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 06/2021 - 12/2021) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260635; n. CP_2
34320250000427754000 per il pagamento di complessivi €. 2.426,66 a titolo di indebita percezione della DS agr. (periodo 01/2020 - 12/2020) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260635; n. 34320250000428259000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 3.259,40 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 08/2022 - 10/2022) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260636; n. CP_2
34320250000427956000 per il pagamento di complessivi €. 2.692,22 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 05/2020 - 07/2020) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634; n. 34320250000428057000 per il pagamento CP_2
1 di complessivi €. 4.036,28 a titolo di indebita percezione della maternità (periodo 07/2020 - 10/2020)
a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634; n. CP_2
34320250000427653000 per il pagamento di complessivi €. 4.023,91 a titolo di indebita percezione della DS AGR (periodo 01/2019 - 12/2019) a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260634 e n. 34320250000427855000 per il pagamento di complessivi CP_2
€. 2.679,34 a titolo di indebita percezione DS agr. (periodo 01/2021 - 12/2021), a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. 3100.21/06/2023.0260636, tutti notificati CP_2 in data 13.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 23.06.2025, la ricorrente in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 34320250000428360000; 34320250000428158000;
34320250000427754000; 34320250000428259000; 34320250000427956000;
34320250000428057000; 34320250000427653000 e 34320250000427855000 notificati dall' CP_2
Sede di Foggia in data 13.05.2025, relativi a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD (indennità di disoccupazione agricola, ANF e indennità di maternità).
A sostegno dell'opposizione la ha dedotto: che le pretese contributive scaturiscono dal Pt_1 provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro asseritamente espletato negli anni dal 2019 al 2022, da cui è discesa l'indebita percezione della disoccupazione agricola, della maternità e delle prestazioni strettamente connesse alla sussistenza del requisito contributivo;
che pendono i giudizi inter partes n. 740/2024 R.G. (avente ad oggetto l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD anni dal 2019 al 2022) e n. 4544/2024 R.G. (avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola riferita all'anno 2022 e l'indennità di maternità per astensione facoltativa dal lavoro in relazione al periodo 1/03/2023 - 29/05/2023).
Tanto esposto in punto di fatto, la ricorrente ha eccepito la violazione dell'art. 24, comma 3, D.lgs. n.
46/1999, per essere gli avvisi di addebito stati formati (e notificati) in assenza di un provvedimento giurisdizionale avente efficacia esecutiva, essendo ancora in corso il giudizio di impugnazione avverso l'accertamento ispettivo presupposto.
Nel merito, l'opponente ha contestato la fondatezza delle pretese rivendicate dall' , concludendo CP_2 per l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati, previa sospensione della loro efficacia esecutiva.
In particolare, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) previa sospensione dell'esecuzione, annullare i seguenti avvisi di addebito: • n. 34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000428158000 notificato CP_2 dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000427754000 notificato dall' CP_2 CP_3
2
[...] Sede di Foggia in data 13.5.2025; • n. 34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia CP_2 in data 13.5.2025. • n. 34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data CP_2
13.5.2025. • n. 34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025. • n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025. • n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025 NEL MERITO B) CP_2 previa sospensione dell'esecuzione, accertare e dichiarare l'illegittimità dei seguenti avvisi di addebito: n. 34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428158000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427754000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025, per tutti i motivi di CP_2 cui alla narrativa del presente atto. C) per l'effetto, annullare e/o revocare gli avvisi di addebito n.
34320250000428360000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428158000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427754000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428259000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427956000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000428057000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427653000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025; n. CP_2
34320250000427855000 notificato dall' Sede di Foggia in data 13.5.2025, per tutti i motivi di CP_2 cui alla narrativa del presente atto;
D) con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario...”.
Disattesa l'istanza di sospensione dell'esecutività dei suddetti avvisi di addebito ed instauratosi il CP_ contraddittorio, si è costituito in giudizio l' che, preliminarmente, ha eccepito l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 617 c.p.c. e, nel merito, ha dedotto l'infondatezza delle avverse pretese, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via cautelare, dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione;
2) in via preliminare, disporre la riunione del presente procedimento a quello con R.G.L. 740/24; 3) sempre in via preliminare, dichiarare la ricorrente decaduta da opposizione, domande, eccezioni e/o contestazioni ai sensi dell'art. 24, c. 5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e/o dell'art. 617 c.p.c., con conseguente inammissibilità, improcedibilità e/o rigetto del ricorso e delle sue opposizioni, domande, eccezioni e contestazioni;
4)
3 rigettare il ricorso e tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
5) condannare parte ricorrente o chi ha generato la controversia alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa in favore dell' ”. CP_1
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti.
2. – Procedendo in ordine logico all'esame delle eccezioni sollevate dalla parte opponente, si osserva che l'eventuale fondatezza dell'eccezione ex art. 24, comma 3, D.lgs. n. 46/1999 non esimerebbe il giudicante dall'affrontare il merito della controversia, posto che l'opposizione a ruolo introduce una causa di cognizione sul rapporto e non riguarda la sola legittimità dell'atto opposto.
Soccorre, in proposito, l'insegnamento di legittimità, secondo cui “nel caso di opposizione alla cartella di pagamento (o, come nel caso in esame, all'avviso di addebito) ricorrono gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto che
l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (arti. 633, 644 e segg. cod. proc. civ.) si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.) con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte "ex adverso" ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (Cass. 6 agosto 2012 n.14149); l'Istituto assicuratore è, infatti, attore in senso sostanziale, ed ha proposto la propria domanda sostanziale con il provvedimento che è stato oggetto dell'opposizione ragione per cui non è tenuto a proporre una domanda riconvenzionale di minor somma eventualmente dovuta, ma può limitarsi, così come è avvenuto, a chiedere la conferma, anche soltanto parziale, del provvedimento opposto;
la condanna al pagamento della minor somma dovuta dal debitore, anzi, non richiede la formulazione di una apposita domanda nuova in tale senso per essere la stessa già ricompresa in quella di conferma della cartella, e di riconoscimento dell'intera pretesa contributiva (Cass. 15 giugno 2007 n. 13982)” (Cass. Sez. Lav. n. 6969/2018). CP_ Infondate sono, poi, le eccezioni, spiegate dall' di intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24, c.
5, D.Lgs. n. 46 del 1999 e dell'art. 617 c.p.c.
A tal proposito, è opportuno chiarire che il contribuente ha le seguenti possibilità di tutela: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del D.Lgs. n. 46/1999, ovverosia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di
4 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma I, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e 61-bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo (o di cinque giorni, nel caso in cui trovi applicazione la precedente formulazione della norma in esame) o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento , anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (v., ex plurimis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del
27/07/2017, in senso conforme, v. Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010).
Orbene, nel caso di specie, risulta che tutti gli avvisi di addebito sono stati notificati in data
13.05.2025 (v. doc. 2 - 4 – 6 – 8 - 10 – 12 – 14 e 16 allegati al ricorso introduttivo del giudizio), mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 23.06.2025, ovvero nel termine ex art. 24, comma
5 del D.lgs. n. 46/1999.
Quanto alla seconda delle richiamate eccezioni di decadenza, è sufficiente rilevare che nel ricorso in opposizione non si fanno valere vizi formali degli avvisi di addebito, ma unicamente motivi attinenti al merito degli avvisi stessi, risultando, pertanto, infondata la censura di parte resistente.
3. – Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Ed invero, per un verso, è incontestato tra le parti che il requisito dell'iscrizione dell'odierna opponente negli elenchi OTD degli anni dal 2019 al 2022 è venuto meno per effetto delle cancellazioni totali disposte dall' ; per altro verso, la domanda di accertamento del diritto della CP_2 all'iscrizione negli elenchi OTD di tali anni (rilevanti ai fini del diritto al godimento delle Pt_1 prestazioni oggetto di avviso di addebito) è stata rigettata con sentenza resa in pari data da questo
Ufficio nel giudizio inter partes iscritto al n.740/2024 R.G. (cui è stato riunito il procedimento iscritto al n. 4544/2024 R.G.).
All'accertata inesistenza del diritto all'iscrizione consegue la legittimità della pretesa restitutoria dell' sottesa agli avvisi di addebito impugnati, essendo rimasto indimostrato il diritto CP_2 dell'opponente a trattenere quanto a suo tempo pacificamente ricevuto a titolo di indennità di disoccupazione agricola, ANF e di indennità di maternità/congedo parentale.
Invero, per effetto delle disposte cancellazioni, impugnate con esito sfavorevole all'odierna opponente, per quanto riguarda l'indennità di DS/Agr. e gli ANF, difetta il requisito dell'iscrizione negli elenchi OTD degli anni di riferimento di tali prestazioni previdenziali (2019, 2020, 2021) e, per
5 quanto riguarda l'indennità di maternità/congedo parentale, difetta il requisito dell'iscrizione negli elenchi agricoli dell'anno precedente l'evento/la richiesta del congedo per 51 giornate oppure negli elenchi dello stesso anno dell'evento/richiesta di congedo e dello svolgimento delle giornate di lavoro in agricoltura prima dell'evento/inizio del congedo.
4. – Infondato è anche il motivo di opposizione relativo alla nullità degli avvisi di addebito per omessa indicazione delle modalità di calcolo delle sanzioni e/o somme aggiuntive.
Invero, come condivisibilmente sostenuto dall' nella memoria di costituzione, dall'esame degli CP_2 avvisi di addebito impugnati risulta che i crediti dell'Istituto Previdenziale ineriscono ad indebiti, interessi legali e spese di notifica e non a sanzioni/somme aggiuntive.
5.- Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, si ritiene che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. contenuta nella procura ad litem allegata al ricorso, possa considerarsi valida ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui va ricondotto nel perimetro di applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. il CP_ giudizio in cui viene dedotta l'illegittimità del provvedimento dell' di ripetizione delle somme erogate, a titolo di prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione, ritenute indebite a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni in contestazione (in tal senso, si vedano Cass. n. 24365 del 2022 e Cassazione civile sez. VI, 06/03/2023, n. 6572).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede nel contraddittorio delle parti:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite.
Foggia, 19.11.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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