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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/11/2025, n. 5397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5397 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3865/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2022 promossa da:
CONCESSIONI (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PIVA GIUSEPPE e dell'avv. BEGHIN MAURO ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace e
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. QUAGGIO ANNALISA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“-accertare l'infondatezza delle richieste di pagamento del per il tramite di Controparte_3 concessionario del servizio di esazione del canone Cosap, fatte valere con gli avvisi di CP_2 accertamento esecutivi con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nn. 62 del 25/03/2022 (per l'anno 2016), 44 del 25/03/2022 (per l'anno 2017), 24 del
25/03/2022 (per l'anno 2018), 11 del 25/03/2022 (per l'anno 2019) e 1 del 25/03/2020 (per l'anno
2020), alla luce delle molteplici ragioni di fatto e di diritto dedotte, compreso il giudicato esterno formatosi tra parte attrice e parti convenute (sent. CTP di Treviso, n. 58/03/11, depositata il
10/06/2011), con conseguente pronuncia di annullamento degli atti medesimi, nonché con
pagina 1 di 6 annullamento e/o dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti con cui il , anche Controparte_1 tramite il suddetto concessionario, ha esatto o esigerà le proprie pretese Cosap;
- accertare in ogni caso che il suddetto canone Cosap non è dovuto da in quanto non può Parte_1 ritenersi il soggetto obbligato al pagamento dello stesso, poiché non è proprietario Parte_1 dell'infrastruttura viaria né concessionario della stessa;
- condannare il alla restituzione dei canoni Cosap eventualmente versato da Controparte_1 [...] oltre interessi da corrispondersi dal giorno in cui tale canone sia stato eventualmente versato a Pt_1 quello in cui sarà restituito;
- spese di lite rifuse ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.”; per parte convenuta CP_2
“Previa dichiarazione della cessata materia del contendere con riferimento alle somme richieste con
l'avviso di accertamento 62 del 25.3.2022 per Cosap 2016, oggetto di annullamento in autotutela da parte di , e preso atto, parimenti, dell'annullamento in autotutela, da parte di , CP_2 CP_2 delle pretese creditorie fatte valere in relazione al sottopasso di , via Toscanigo, respingere le CP_1 domande avversarie relativamente agli avvisi di accertamento Cosap impugnati inerenti gli anni dal2017 al 2020 in quanto infondate e, per l'effetto, confermarsi la conseguente pretesa creditoria di
, così come quantificata con la comunicazione di di cui all'All.23 della comparsa CP_2 CP_2 di costituzione e pari:
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 44 del 25/03/2022 Cosap anno 2017, ad Euro 6.349,28 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 19);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 24 del 25/03/2022 Cosap anno 2018, ad Euro 6.231,61 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc 20);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 11 del 25/03/2022 Cosap anno 2019, ad Euro 6113,96 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc 21);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 1 del 25/03/2022 Cosap anno 2020, ad Euro 5.960,25 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 22).
Spese di lite rifuse ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento Parte_1 pagina 2 di 6 esecutivi di seguito specificati, emessi da quale concessionario per l'accertamento e CP_2 riscossione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) per il Comune di , con CP_1 riferimento alle occupazioni afferenti all'infrastruttura viaria c.d. “Passante di Mestre” a mezzo sottopassi sul corrispondente suolo comunale in Via Villetta, Via Cavino e Via Toscanigo: n. 62 del
25/03/2022 notificato il 28/03/2022 relativo a Cosap anno 2016; n. 44 del 25/03/2022 notificato il
28/03/2022 relativo a Cosap anno 2017; n. 24 del 25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2018; n. 11 del 25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2019; n. 1 del
25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2020.
Part Con il suddetto atto di citazione ventilando un preteso giudicato esterno tra le stesse parti, eccepiva: 1) la decadenza relativamente all'accertamento del Cosap inerente l'anno 2016; 2) l'assenza di legittimazione passiva al canone Cosap a proprio carico;
3) l'assenza del presupposto impositivo della sottrazione all'uso pubblico;
4) l'applicabilità alla fattispecie dell'esenzione di cui all'art. 49 D.
Lgs. n. 507/1993; 5) il difetto di motivazione in ordine all'individuazione delle occupazioni e all'assenza di riferibilità all'infrastruttura del Passante di Mestre del sottopasso di via Toscanigo.
Con la comparsa di risposta, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere CP_2 con riferimento all'avviso di accertamento n.62 del 25.03.2022 per Cosap 2016, stante il previo annullamento in autotutela dello stesso per tardiva notifica, nonché chiedendo la reiezione delle domande avversarie relativamente agli altri avvisi di accertamento impugnati, con conferma della conseguente pretesa creditoria di al netto dell'occupazione di via Toscanigo, così come CP_2 quantificata con la comunicazione di di cui all'All.23 della comparsa di costituzione e pari: CP_2
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 44 del 25/03/2022 Cosap anno 2017, ad Euro
6.349,28 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 19 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 24 del 25/03/2022 Cosap anno 2018, ad Euro
6.231,61 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 20 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 11 del 25/03/2022 Cosap anno 2019, ad Euro
6113,96 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 21 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 1 del 25/03/2022 Cosap anno 2020, ad Euro
5.960,25 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
pagina 3 di 6 Occupazioni allegata quale doc 22 della comparsa).
Svolta la prima udienza, il G.I. dichiarava la contumacia del ed assegnava Controparte_1 alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; decorsi i quali, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, in cui le parti precisavano le conclusioni come riportato nelle premesse;
la causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 23.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Decorsi detti termini, si deve dichiarare, in primis la cessazione della materia del contender,e con riguardo all'avviso di accertamento, n.62 del 25.03.2022, per Cosap 2016, già oggetto di annullamento, in via di autotutela, da parte della convenuta.
Con riguardo ai residui avvisi, l'opposizione risulta infondata.
Circa l'asserito difetto di legittimazione passiva in capo a in quanto mero gestore Pt_1 della struttura, mentre il proprietario sarebbe il Demanio Pubblico dello Stato (Ramo strade) ed il Part concessionario sarebbe ANAS, si rileva, invero, che il canone risulta applicato, correttamente, a in forza della sua occupazione di fatto del suolo comunale, proprio in qualità di gestore (di diritto privato e ad evidente scopo di lucro) della struttura (“L'obbligo di corrispondere il COSAP sorge a carico dell'occupante di fatto di spazi ed aree pubbliche, a prescindere dall'abusività dell'occupazione.
Pertanto, il concessionario di un'opera pubblica, che trae un'utilità economica dalla gestione dell'opera stessa, è tenuto al pagamento del canone.” Cass. sent. 25/07/2024, n. 20708).
Peraltro, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 32408/2024 (emessa proprio in un procedimento tra ed i Comuni e , in materia di AP): Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_1
“la possibilità di utilizzare una società a partecipazione pubblica per l'espletamento di un'attività di natura imprenditoriale non trova di per sé smentita né nel fatto che i profitti provenienti dalla gestione dell'impianto possano essere vincolati per Convenzione ad una prestabilita finalità di rilevanza pubblicistica (in ragione del contributo ai costi di costruzione quanto al socio Anas, e del concorso agli oneri della realizzazione di altre opere infraregionali quanto al socio Regione Veneto), né nelle Parte previsioni statutarie;
le quali anzi attribuiscono a come osservato dai giudici di merito, la facoltà di porre autonomamente in essere, alla stregua di qualsiasi altra società commerciale (nel cui tipo opera), un estesissimo ed indeterminato ventaglio di operazioni contrattuali ed Pt_1 extracontrattuali (commerciali, finanziarie, di garanzia, di partecipazione societaria) finalizzate al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, se del caso anche mediante l'emanazione di prestiti pagina 4 di 6 obbligazionari. La circostanza che la società sia stata costituita nell'osservanza della legge n.244/07 non la rende per ciò solo in toto equiparabile e sovrapponibile allo Stato ai fini dell'esenzione ex art.
49 cit. . E ciò quand'anche si voglia attribuire al socio Anas, pur dopo la trasformazione da ente pubblico economico a società di diritto privato, disposta dall'art. 7 del dl. n. 138 del 2002 convertito nella legge n. 178 del 2002, la natura di organismo pubblico titolare di poteri pubblicistici (Cass. SU
n. 23452/24 anche con richiamo a Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n.
2829), e tuttavia nemmeno esso identificabile nello Stato o in altro ente tra quelli beneficiati ex art. 49 cit.. E non dirimente ai presenti fini deve ritenersi la richiamata classificazione di da parte Pt_1 del giudice contabile, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, una cosa essendo la classificazione categoriale della società all'interno della mano pubblica ai fini Istat, ed altra la sua identificazione organica con lo Stato ex art. 49”; in aggiunta, nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha sottolineato come “né l'effettiva sussistenza di un 'controllo analogo' da parte dei soci pubblici né
l'assoggettamento della società, per fondamentali aspetti, all'ordinamento pubblicistico (in primo luogo nel campo degli appalti e delle aggiudicazioni ad evidenza pubblica di forniture e servizi alle quali sono tenuti gli organismi di diritto pubblico) bastino di per sé a sottrarre in toto le società in questione all'applicazione di istituti prettamente privatistici propri del tipo societario prescelto.”, ciò in quanto “il controllo pubblico dominante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, “non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un.,
n. 7759/17; n. 21299/17; n. 7222/18 e, in particolare, Cass. n. 5346/19, nonché, tra le ultime, Cass. n.
21658/21)”.
Dunque, a nulla rileva che sia soggetto interamente partecipato da ANAS e Regione Pt_1
Veneto, essendo, comunque, un soggetto giuridico (spa) distinto da queste e, in particolare, da qualsivoglia ente pubblico, le cui funzioni istituzionali richiamate dall'art. 25 del Regolamento
Comunale e dell'art. 49 lett. a) D.L.gs. 507/1993 integrano la ratio dell'esenzione invocata;
norma, peraltro, di diritto eccezionale, evidentemente non applicabile in favore della società attrice (cfr. Cass.
n. 16395/2021: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla pagina 5 di 6 società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa.”).
D'altro canto, non può dirsi nemmeno che il presupposto applicativo del canone difetti, perché
l'occupazione perpetrata sarebbe di natura irreversibile, in forza di richiamo alla Giurisprudenza formatasi in materia di AP, per cui questa opererebbe esclusivamente con riguardo alle occupazioni reversibili, che integrano un utilizzo del suolo pubblico tale da non modificarne la natura o comprometterne la destinazione (Cassazione civile sez. VI, 01/06/2016, n.11449): la ratio di detto principio è quella di escludere l'applicabilità del tributo alle ipotesi di stabile modificazione ed acquisizione del suolo pubblico, integranti occupazioni di tipo appropriativo, del tutto opposte a quella in esame.
Infine, in merito alla pretesa erroneità degli accertamenti, con particolare riguardo alla Via
Toscanigo, si rileva che la stessa è stata espunta dalla contribuzione, giusto provvedimento di CP_2 allegato quale doc 23 della comparsa di risposta.
Quanto alla questione circa l'efficacia di giudicato esterno, che sarebbe rappresentata dalla sentenza n. 58/03/2011 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, resa in materia di tributo
AP (doc. 13 attoreo), si evidenzia che essa non ha il medesimo oggetto di questo giudizio, in quanto riguarda differenti annualità rispetto a quelle oggetto di causa e verte in materia tributaria, ossia con riguardo alla AP (per il periodo 2008-09).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di accertamento opposto n. 62 del 25.03.2022, per Cosap 2016, già oggetto di annullamento, in via di autotutela, da parte della convenuta e rigetta integralmente tutte le residue domande attoree;
CP_2
2. compensa le spese di lite tra l'attrice ed il , convenuto contumace, e Controparte_1 condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si CP_2 liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2022 promossa da:
CONCESSIONI (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PIVA GIUSEPPE e dell'avv. BEGHIN MAURO ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 contumace e
(C.F. ), CP_2 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. QUAGGIO ANNALISA CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Per parte attrice:
“-accertare l'infondatezza delle richieste di pagamento del per il tramite di Controparte_3 concessionario del servizio di esazione del canone Cosap, fatte valere con gli avvisi di CP_2 accertamento esecutivi con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nn. 62 del 25/03/2022 (per l'anno 2016), 44 del 25/03/2022 (per l'anno 2017), 24 del
25/03/2022 (per l'anno 2018), 11 del 25/03/2022 (per l'anno 2019) e 1 del 25/03/2020 (per l'anno
2020), alla luce delle molteplici ragioni di fatto e di diritto dedotte, compreso il giudicato esterno formatosi tra parte attrice e parti convenute (sent. CTP di Treviso, n. 58/03/11, depositata il
10/06/2011), con conseguente pronuncia di annullamento degli atti medesimi, nonché con
pagina 1 di 6 annullamento e/o dichiarazione di inefficacia di tutti gli atti con cui il , anche Controparte_1 tramite il suddetto concessionario, ha esatto o esigerà le proprie pretese Cosap;
- accertare in ogni caso che il suddetto canone Cosap non è dovuto da in quanto non può Parte_1 ritenersi il soggetto obbligato al pagamento dello stesso, poiché non è proprietario Parte_1 dell'infrastruttura viaria né concessionario della stessa;
- condannare il alla restituzione dei canoni Cosap eventualmente versato da Controparte_1 [...] oltre interessi da corrispondersi dal giorno in cui tale canone sia stato eventualmente versato a Pt_1 quello in cui sarà restituito;
- spese di lite rifuse ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.”; per parte convenuta CP_2
“Previa dichiarazione della cessata materia del contendere con riferimento alle somme richieste con
l'avviso di accertamento 62 del 25.3.2022 per Cosap 2016, oggetto di annullamento in autotutela da parte di , e preso atto, parimenti, dell'annullamento in autotutela, da parte di , CP_2 CP_2 delle pretese creditorie fatte valere in relazione al sottopasso di , via Toscanigo, respingere le CP_1 domande avversarie relativamente agli avvisi di accertamento Cosap impugnati inerenti gli anni dal2017 al 2020 in quanto infondate e, per l'effetto, confermarsi la conseguente pretesa creditoria di
, così come quantificata con la comunicazione di di cui all'All.23 della comparsa CP_2 CP_2 di costituzione e pari:
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 44 del 25/03/2022 Cosap anno 2017, ad Euro 6.349,28 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 19);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 24 del 25/03/2022 Cosap anno 2018, ad Euro 6.231,61 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc 20);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 11 del 25/03/2022 Cosap anno 2019, ad Euro 6113,96 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc 21);
- Con riferimento all'avviso di accertamento n. 1 del 25/03/2022 Cosap anno 2020, ad Euro 5.960,25 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata alla comparsa di costituzione e risposta sub doc. 22).
Spese di lite rifuse ovvero, in subordine, con compensazione delle spese di lite.”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, proponeva opposizione avverso gli avvisi di accertamento Parte_1 pagina 2 di 6 esecutivi di seguito specificati, emessi da quale concessionario per l'accertamento e CP_2 riscossione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) per il Comune di , con CP_1 riferimento alle occupazioni afferenti all'infrastruttura viaria c.d. “Passante di Mestre” a mezzo sottopassi sul corrispondente suolo comunale in Via Villetta, Via Cavino e Via Toscanigo: n. 62 del
25/03/2022 notificato il 28/03/2022 relativo a Cosap anno 2016; n. 44 del 25/03/2022 notificato il
28/03/2022 relativo a Cosap anno 2017; n. 24 del 25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2018; n. 11 del 25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2019; n. 1 del
25/03/2022 notificato il 29/03/2022 relativo a Cosap anno 2020.
Part Con il suddetto atto di citazione ventilando un preteso giudicato esterno tra le stesse parti, eccepiva: 1) la decadenza relativamente all'accertamento del Cosap inerente l'anno 2016; 2) l'assenza di legittimazione passiva al canone Cosap a proprio carico;
3) l'assenza del presupposto impositivo della sottrazione all'uso pubblico;
4) l'applicabilità alla fattispecie dell'esenzione di cui all'art. 49 D.
Lgs. n. 507/1993; 5) il difetto di motivazione in ordine all'individuazione delle occupazioni e all'assenza di riferibilità all'infrastruttura del Passante di Mestre del sottopasso di via Toscanigo.
Con la comparsa di risposta, chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere CP_2 con riferimento all'avviso di accertamento n.62 del 25.03.2022 per Cosap 2016, stante il previo annullamento in autotutela dello stesso per tardiva notifica, nonché chiedendo la reiezione delle domande avversarie relativamente agli altri avvisi di accertamento impugnati, con conferma della conseguente pretesa creditoria di al netto dell'occupazione di via Toscanigo, così come CP_2 quantificata con la comunicazione di di cui all'All.23 della comparsa di costituzione e pari: CP_2
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 44 del 25/03/2022 Cosap anno 2017, ad Euro
6.349,28 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 19 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 24 del 25/03/2022 Cosap anno 2018, ad Euro
6.231,61 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 20 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 11 del 25/03/2022 Cosap anno 2019, ad Euro
6113,96 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
Occupazioni allegata quale doc 21 della comparsa);
- con riferimento all'avviso di accertamento n. 1 del 25/03/2022 Cosap anno 2020, ad Euro
5.960,25 comprensivo di Cosap, sanzione, interessi, spese e oneri di riscossione (come da relativa Lista
pagina 3 di 6 Occupazioni allegata quale doc 22 della comparsa).
Svolta la prima udienza, il G.I. dichiarava la contumacia del ed assegnava Controparte_1 alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c.; decorsi i quali, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di p.c., sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte, in cui le parti precisavano le conclusioni come riportato nelle premesse;
la causa, quindi, veniva trattenuta in decisione con ordinanza pubblicata il 23.04.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
Decorsi detti termini, si deve dichiarare, in primis la cessazione della materia del contender,e con riguardo all'avviso di accertamento, n.62 del 25.03.2022, per Cosap 2016, già oggetto di annullamento, in via di autotutela, da parte della convenuta.
Con riguardo ai residui avvisi, l'opposizione risulta infondata.
Circa l'asserito difetto di legittimazione passiva in capo a in quanto mero gestore Pt_1 della struttura, mentre il proprietario sarebbe il Demanio Pubblico dello Stato (Ramo strade) ed il Part concessionario sarebbe ANAS, si rileva, invero, che il canone risulta applicato, correttamente, a in forza della sua occupazione di fatto del suolo comunale, proprio in qualità di gestore (di diritto privato e ad evidente scopo di lucro) della struttura (“L'obbligo di corrispondere il COSAP sorge a carico dell'occupante di fatto di spazi ed aree pubbliche, a prescindere dall'abusività dell'occupazione.
Pertanto, il concessionario di un'opera pubblica, che trae un'utilità economica dalla gestione dell'opera stessa, è tenuto al pagamento del canone.” Cass. sent. 25/07/2024, n. 20708).
Peraltro, secondo la sentenza della Corte di Cassazione n. 32408/2024 (emessa proprio in un procedimento tra ed i Comuni e , in materia di AP): Pt_1 CP_2 Pt_2 CP_1
“la possibilità di utilizzare una società a partecipazione pubblica per l'espletamento di un'attività di natura imprenditoriale non trova di per sé smentita né nel fatto che i profitti provenienti dalla gestione dell'impianto possano essere vincolati per Convenzione ad una prestabilita finalità di rilevanza pubblicistica (in ragione del contributo ai costi di costruzione quanto al socio Anas, e del concorso agli oneri della realizzazione di altre opere infraregionali quanto al socio Regione Veneto), né nelle Parte previsioni statutarie;
le quali anzi attribuiscono a come osservato dai giudici di merito, la facoltà di porre autonomamente in essere, alla stregua di qualsiasi altra società commerciale (nel cui tipo opera), un estesissimo ed indeterminato ventaglio di operazioni contrattuali ed Pt_1 extracontrattuali (commerciali, finanziarie, di garanzia, di partecipazione societaria) finalizzate al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, se del caso anche mediante l'emanazione di prestiti pagina 4 di 6 obbligazionari. La circostanza che la società sia stata costituita nell'osservanza della legge n.244/07 non la rende per ciò solo in toto equiparabile e sovrapponibile allo Stato ai fini dell'esenzione ex art.
49 cit. . E ciò quand'anche si voglia attribuire al socio Anas, pur dopo la trasformazione da ente pubblico economico a società di diritto privato, disposta dall'art. 7 del dl. n. 138 del 2002 convertito nella legge n. 178 del 2002, la natura di organismo pubblico titolare di poteri pubblicistici (Cass. SU
n. 23452/24 anche con richiamo a Consiglio di Stato 24 febbraio 2011, n. 1230, e 24 maggio 2013, n.
2829), e tuttavia nemmeno esso identificabile nello Stato o in altro ente tra quelli beneficiati ex art. 49 cit.. E non dirimente ai presenti fini deve ritenersi la richiamata classificazione di da parte Pt_1 del giudice contabile, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, una cosa essendo la classificazione categoriale della società all'interno della mano pubblica ai fini Istat, ed altra la sua identificazione organica con lo Stato ex art. 49”; in aggiunta, nella medesima pronuncia, la Suprema Corte ha sottolineato come “né l'effettiva sussistenza di un 'controllo analogo' da parte dei soci pubblici né
l'assoggettamento della società, per fondamentali aspetti, all'ordinamento pubblicistico (in primo luogo nel campo degli appalti e delle aggiudicazioni ad evidenza pubblica di forniture e servizi alle quali sono tenuti gli organismi di diritto pubblico) bastino di per sé a sottrarre in toto le società in questione all'applicazione di istituti prettamente privatistici propri del tipo societario prescelto.”, ciò in quanto “il controllo pubblico dominante, per quanto svolto attraverso strumenti derogatori rispetto agli ordinari meccanismi di funzionamento sociale, “non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica, in quanto la società in house rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche soggettive diverso dall'ente partecipante (Cass., sez. un.,
n. 7759/17; n. 21299/17; n. 7222/18 e, in particolare, Cass. n. 5346/19, nonché, tra le ultime, Cass. n.
21658/21)”.
Dunque, a nulla rileva che sia soggetto interamente partecipato da ANAS e Regione Pt_1
Veneto, essendo, comunque, un soggetto giuridico (spa) distinto da queste e, in particolare, da qualsivoglia ente pubblico, le cui funzioni istituzionali richiamate dall'art. 25 del Regolamento
Comunale e dell'art. 49 lett. a) D.L.gs. 507/1993 integrano la ratio dell'esenzione invocata;
norma, peraltro, di diritto eccezionale, evidentemente non applicabile in favore della società attrice (cfr. Cass.
n. 16395/2021: “Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o eccezionale) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sicché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non assumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla pagina 5 di 6 società nello svolgimento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa.”).
D'altro canto, non può dirsi nemmeno che il presupposto applicativo del canone difetti, perché
l'occupazione perpetrata sarebbe di natura irreversibile, in forza di richiamo alla Giurisprudenza formatasi in materia di AP, per cui questa opererebbe esclusivamente con riguardo alle occupazioni reversibili, che integrano un utilizzo del suolo pubblico tale da non modificarne la natura o comprometterne la destinazione (Cassazione civile sez. VI, 01/06/2016, n.11449): la ratio di detto principio è quella di escludere l'applicabilità del tributo alle ipotesi di stabile modificazione ed acquisizione del suolo pubblico, integranti occupazioni di tipo appropriativo, del tutto opposte a quella in esame.
Infine, in merito alla pretesa erroneità degli accertamenti, con particolare riguardo alla Via
Toscanigo, si rileva che la stessa è stata espunta dalla contribuzione, giusto provvedimento di CP_2 allegato quale doc 23 della comparsa di risposta.
Quanto alla questione circa l'efficacia di giudicato esterno, che sarebbe rappresentata dalla sentenza n. 58/03/2011 della Commissione tributaria provinciale di Treviso, resa in materia di tributo
AP (doc. 13 attoreo), si evidenzia che essa non ha il medesimo oggetto di questo giudizio, in quanto riguarda differenti annualità rispetto a quelle oggetto di causa e verte in materia tributaria, ossia con riguardo alla AP (per il periodo 2008-09).
Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza:
1. dichiara cessata la materia del contendere con riguardo all'avviso di accertamento opposto n. 62 del 25.03.2022, per Cosap 2016, già oggetto di annullamento, in via di autotutela, da parte della convenuta e rigetta integralmente tutte le residue domande attoree;
CP_2
2. compensa le spese di lite tra l'attrice ed il , convenuto contumace, e Controparte_1 condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si CP_2 liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.p.A..
Venezia, 12 novembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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