Sentenza 19 giugno 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 28304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28304 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Di PR AL, nato il [...] a [...], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 14/07/2017; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 14/07/2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente accolto l'istanza di riconoscimento della continuazione, presentata da AL Di PR, tra il reato giudicato con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania del 16/06/2010 e i reati già unificati dalla continuazione con ordinanza della Corte di assise di appello di Catania del 24/10/2006 (accertati con sentenza del Pretore di Catania del 14/03/1996, della Corte di assise di appello di Catania del 23/11/2002 e della Corte di assise di appello di Catania in data 14/04/2003). Nel dettaglio, il giudice dell'esecuzione aveva dapprima individuato la pena base, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., in quella inflitta, per il reato di omicidio aggravato, con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 14/04/2003; ed aveva, quindi, applicato autonomi aumenti per i reati satellite in misura superiore al quantum determinato dal giudice della cognizione, sottolineando la gravità, contiguità temporale, modalità e sistematicità delle condotte illecite, nonché la ritenuta violazione, da parte dello stesso giudice della cognizione, del parametro legale minimo di aumento per la contestata recidiva qualificata, rideterminando, sulla base di tali premesse, in 30 anni di reclusione la complessiva pena espianda.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Di PR a mezzo del difensore fiduciario, avv. Valerio Vianello Accorretti, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen., 442 e 671 cod. proc. pen., poiché essendo stato giudicato il reato più grave con rito speciale, il giudice dell'esecuzione avrebbe immediatamente ridotto la pena, applicando la diminuente di cui all'art. 442 del codice di rito, procedendo poi alla determinazione dei singoli aumenti per continuazione, con una ulteriore riduzione solo per i reati definiti con un rito speciale, laddove, secondo il ricorrente, il giudice avrebbe dovuto procedere ad una riduzione totale delle pene.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cpv., 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, sul presupposto che l'aumento di pena applicato dal giudice dell'esecuzione, nella misura di 14 anni di reclusione, in relazione al reato satellite avvinto dalla continuazione interna accertato con sentenza della Corte di assise di appello di Catania in data 3/11/2002, sarebbe stato superiore a quello a suo tempo determinato dal giudice della cognizione, pari a cinque anni di reclusione.
3. In data 8/03/2018, il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione.
2. Il primo motivo di doglianza è infondato, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'applicazione in sede esecutiva J/jj della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri con il rito abbreviato comporta che soltanto a questi ultimi - siano essi reati satellite o violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 17890 del 14/02/2017, dep. 7/04/2017, Zagaria, Rv. 270012).
3. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte secondo il quale "il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna" (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 10/02/2017, Nocerino, Rv. 268735).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, nei limiti sopra ricordati, deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo esame dell'istanza di rideterminazione della pena in relazione agli aumenti compiuti per i reati satellite.
5. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.
PER QUESTI MOTIVI
annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania per nuovo esame. Così decis