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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 18/12/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 642/2025 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, via F. Aprile n. 52, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tranchida (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Marsala, via Quintino Sella, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Dario
AT (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 14 aprile 2025, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala il 12 luglio 1986, e ha Controparte_1 esposto che:
- dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), entrambi economicamente autosufficienti;
1 - quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, di percepire una pensione pari a €
2.500 al mese e di essere comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Marsala, via Stefano Pellegrino, n. 1 (attualmente abitato da ), Controparte_1 dell'immobile sito in Marsala, contrada Berbaro, n. 631 (attualmente abitato dal ricorrente), e dell'immobile sito in Marsala, via Giovanni Ferro, n. 7 (attualmente abitato dal figlio ). Di Per_1 contro, la resistente percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari a circa €
2.000 al mese e, oltre ad essere comproprietaria degli immobili di cui sopra, è proprietaria dell'immobile ad uso di civile abitazione sito in Marsala, contrada Cardilla.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale, con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 9 giugno 2025, si è costituita che ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione dei coniugi ma, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito al ricorrente autorizzando i coniugi a fissare le rispettive residenze e concedendo al figlio di Per_1 fissare la propria residenza presso l'abitazione sita in Marsala, contrada Berbaro. Ha chiesto, inoltre, disporre, a carico di entrambi i coniugi, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e pari a € 400 mensili, nella misura del 50% tra le parti e con Per_1 Per_2 versamento diretto sul conto corrente dei figli, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 10 luglio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa, con ordinanza depositata in data 7 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti che hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle allegazioni delle parti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 10 luglio
2025).
3. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente, avendovi quest'ultima rinunciato espressamente all'udienza del 10 luglio
2025 (cfr. verbale d'udienza del 10 luglio 2025).
4. La resistente ha chiesto di porre a carico di entrambi i coniugi un assegno pari a € 400 al mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e nella misura pari al Per_1 Per_2
50% ciascuno e con versamento diretto sul conto corrente dei figli.
Riguardo al contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, va osservato che, secondo il più
2 recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17183 del 2020), l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età. Da quel momento subentra la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, la Corte ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, quest'ultimo ha l'onere di provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma che il figlio abbia curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
3 La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quanto l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
Venendo al caso di specie, all'udienza del 10 luglio 2025, il ricorrente ha dichiarato che entrambi i figli, e , non risiedono più con la madre («Mio figlio (37 anni) è sposato e Per_2 Per_1 Per_2 convive ed è domiciliato altrove. Mio figlio convive in un'altra abitazione che si trova in via Per_1
Giovanni Ferro, n. 7, a Marsala, sempre in comunione legale con mia moglie» cfr. verbale d'udienza del 10 luglio 2025). La resistente, alla medesima udienza, non ha specificamente contestato la predetta circostanza (art. 115 c.p.c.).
Pertanto, la resistente è priva della legittimazione attiva alla domanda di contributo al mantenimento in favore dei figli e , non avendo provato che quest'ultimi convivono stabilmente con Per_2 Per_1
4 lei.
Da tanto consegue il rigetto della domanda formulata dalla resistente.
5. È inammissibile la domanda proposta dalla resistente di autorizzare i coniugi a fissare ciascuno la propria residenza e il figlio a fissare la propria residenza «presso la casa adibita a residenza Per_1 estiva della famiglia sita in Marsala nella C/da Berbaro» poiché, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, va esclusa la sussistenza di una connessione forte della predetta domanda con quella di separazione, tale da consentire il simultaneus processus. È stato infatti stabilito che
«l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi» (arg. ex Cass. civ.,
n. 11828/2009; Cass. civ., n. 20638/2004).
In ogni caso, quanto ai coniugi, con ordinanza depositata in data 10 luglio 2025 gli stessi sono stati già autorizzati a vivere separati.
6. Le spese processuali vanno poste interamente a carico della resistente stante la sua soccombenza e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione e pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rinviata per la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ., n. 10206/2021).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il 19 agosto Parte_1
1960) e (nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Marsala, il 12 luglio 1986, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo
Comune, al n. 123, parte II, serie A, dell'anno 1986.
2) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1
5 formulata dalla resistente. Persona_2
3) Dichiara inammissibile la domanda della resistente di autorizzare i coniugi e il figlio Per_1
a fissare ciascuno la propria residenza.
[...]
4) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 2.906 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 642/2025 R.G., promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, via F. Aprile n. 52, presso lo studio dell'Avv. Roberta Tranchida (indirizzo pec: , che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_1
ricorrente nei confronti di nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Marsala, via Quintino Sella, n. 10, presso lo studio dell'Avv. Dario
AT (indirizzo pec: , che la rappresenta e difende per Email_2 mandato in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 14 aprile 2025, ha premesso Parte_1 di avere contratto matrimonio concordatario con , in Marsala il 12 luglio 1986, e ha Controparte_1 esposto che:
- dal matrimonio sono nati i figli (nato il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]), entrambi economicamente autosufficienti;
1 - quanto alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti, di percepire una pensione pari a €
2.500 al mese e di essere comproprietario, insieme alla moglie, dell'immobile adibito a casa coniugale, sito in Marsala, via Stefano Pellegrino, n. 1 (attualmente abitato da ), Controparte_1 dell'immobile sito in Marsala, contrada Berbaro, n. 631 (attualmente abitato dal ricorrente), e dell'immobile sito in Marsala, via Giovanni Ferro, n. 7 (attualmente abitato dal figlio ). Di Per_1 contro, la resistente percepisce un reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato, pari a circa €
2.000 al mese e, oltre ad essere comproprietaria degli immobili di cui sopra, è proprietaria dell'immobile ad uso di civile abitazione sito in Marsala, contrada Cardilla.
Ciò posto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e nulla disporre a titolo di assegno di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale, con vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 9 giugno 2025, si è costituita che ha Controparte_1 aderito alla domanda di separazione dei coniugi ma, in via riconvenzionale, ha chiesto l'addebito al ricorrente autorizzando i coniugi a fissare le rispettive residenze e concedendo al figlio di Per_1 fissare la propria residenza presso l'abitazione sita in Marsala, contrada Berbaro. Ha chiesto, inoltre, disporre, a carico di entrambi i coniugi, un assegno a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e pari a € 400 mensili, nella misura del 50% tra le parti e con Per_1 Per_2 versamento diretto sul conto corrente dei figli, con vittoria delle spese processuali.
Con ordinanza depositata in data 10 luglio 2025, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti, ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
La causa, con ordinanza depositata in data 7 dicembre 2025, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti che hanno insistito nei rispettivi atti difensivi.
2. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dal ricorrente, cui la resistente ha aderito, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il contrasto che traspare dal tenore delle allegazioni delle parti, nonché il loro dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 10 luglio
2025).
3. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente, avendovi quest'ultima rinunciato espressamente all'udienza del 10 luglio
2025 (cfr. verbale d'udienza del 10 luglio 2025).
4. La resistente ha chiesto di porre a carico di entrambi i coniugi un assegno pari a € 400 al mese a titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e nella misura pari al Per_1 Per_2
50% ciascuno e con versamento diretto sul conto corrente dei figli.
Riguardo al contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, va osservato che, secondo il più
2 recente orientamento della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17183 del 2020), l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età. Da quel momento subentra la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c. che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuovo orientamento giurisprudenziale, la Corte ha chiarito che l'onere di provare la sussistenza delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne
è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, quest'ultimo ha l'onere di provare non soltanto la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma che il figlio abbia curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
3 La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quanto l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
Venendo al caso di specie, all'udienza del 10 luglio 2025, il ricorrente ha dichiarato che entrambi i figli, e , non risiedono più con la madre («Mio figlio (37 anni) è sposato e Per_2 Per_1 Per_2 convive ed è domiciliato altrove. Mio figlio convive in un'altra abitazione che si trova in via Per_1
Giovanni Ferro, n. 7, a Marsala, sempre in comunione legale con mia moglie» cfr. verbale d'udienza del 10 luglio 2025). La resistente, alla medesima udienza, non ha specificamente contestato la predetta circostanza (art. 115 c.p.c.).
Pertanto, la resistente è priva della legittimazione attiva alla domanda di contributo al mantenimento in favore dei figli e , non avendo provato che quest'ultimi convivono stabilmente con Per_2 Per_1
4 lei.
Da tanto consegue il rigetto della domanda formulata dalla resistente.
5. È inammissibile la domanda proposta dalla resistente di autorizzare i coniugi a fissare ciascuno la propria residenza e il figlio a fissare la propria residenza «presso la casa adibita a residenza Per_1 estiva della famiglia sita in Marsala nella C/da Berbaro» poiché, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, va esclusa la sussistenza di una connessione forte della predetta domanda con quella di separazione, tale da consentire il simultaneus processus. È stato infatti stabilito che
«l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi» (arg. ex Cass. civ.,
n. 11828/2009; Cass. civ., n. 20638/2004).
In ogni caso, quanto ai coniugi, con ordinanza depositata in data 10 luglio 2025 gli stessi sono stati già autorizzati a vivere separati.
6. Le spese processuali vanno poste interamente a carico della resistente stante la sua soccombenza e vanno liquidate nell'importo indicato in dispositivo, in base ai parametri dettati dal D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022.
In particolare, deve rilevarsi - quanto alla determinazione del valore della controversia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.M. citato - che trattasi di giudizio di cognizione davanti al Tribunale di valore indeterminabile e di complessità bassa.
Quanto ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dall'art. 4 D.M. citato - valutate le caratteristiche e la natura dell'attività prestata, il modesto numero delle questioni di fatto e di diritto trattate e la loro modesta difficoltà e complessità, si ritiene congruo liquidare un compenso ai valori minimi con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale) con esclusione della fase istruttoria poiché, dopo la prima udienza di comparizione e pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, la causa è stata rinviata per la decisione senza il compimento di nessuna ulteriore attività (cfr. Cass. civ., n. 10206/2021).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il 19 agosto Parte_1
1960) e (nata a [...] il [...]), i quali hanno contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Marsala, il 12 luglio 1986, trascritto nei registri dello Stato civile del medesimo
Comune, al n. 123, parte II, serie A, dell'anno 1986.
2) Rigetta la domanda di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e Persona_1
5 formulata dalla resistente. Persona_2
3) Dichiara inammissibile la domanda della resistente di autorizzare i coniugi e il figlio Per_1
a fissare ciascuno la propria residenza.
[...]
4) Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali che liquida in € 2.906 oltre ad una somma per rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.
5) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al d.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 dicembre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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