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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Macerata, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Macerata |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TR AR, Relatore
CC MA RI, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata - Via Santa Maria Della Porta N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO ANN.CAR n. 06320030022684874002 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento. Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 13.12.2024 (n°786/2024 R.G.) il sig.Ricorrente_1, attualmente residente in [...]ed assistito dal Rag.Difensore_2 con studio professionale in Luogo_2, ha impugnato nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche il diniego di annullamento in autotutela formulato con riguardo alla presunta avvenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalla cartella di pagamento n.06320030022684874002, per importo all'origine di Euro
6.761.432,69 (oggi saliti ad oltre 13,7 mil.).
2.1 Parte ricorrente sostiene che la cartella fu notificata il 05.05.2004 e che successivamente non ha più ricevuto alcuna notifica che possa avere interrotto la prescrizione decennale, oramai maturata da molto tempo. Chiede quindi declaratoria di sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari per cui è causa, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione delle Marche, tramite funzionario delegato, rilevando di avere negato l'autotutela indicando espressamente gli atti interruttivi intervenuti nel tempo.
Ritiene inammissibile il ricorso poiché l'autotutela facoltativa è meramente discrezionale e quindi non impugnabile. Entrando comunque nel merito, produce le due intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto il decorso della prescrizione nel 2008 e 2015, ricordando anche le proroghe dei termini dovute alla disciplina emergenziale sul Covid-19. Chiede inammissibilità o rigetto del ricorso, con il carico delle spese di lite.
4.1 La causa è stata trattata all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'istanza di autotutela, avanzata dalla parte ricorrente con
PEC del 31.05.2024 e finalizzata all'annullamento della cartella di pagamento del 2003 a seguito di intervenuta prescrizione del credito tributario, introduce all'evidenza una ipotesi di autotutela facoltativa, disciplinata dall'art.10 quinquies dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). La fattispecie non presenta infatti alcuno dei requisiti propri dell'autotutela obbligatoria, come delineati nelle lettere da -a- sino a -g- del primo comma dell'art.10 quater dello Statuto stesso. Pertanto ha ragione l'Ufficio resistente quando sostiene che la risposta dell'amministrazione è nella fattispecie del tutto discrezionale, e quindi per sua natura non impugnabile.
5.2 Tuttavia la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi a sezioni unite con riguardo al rimedio che il contribuente possa esperire per ottenere il riconoscimento immediato degli effetti della mancata notifica di un atto impositivo tributario, ha riconosciuto che il contribuente non possa ritenersi vincolato alla sopravvenienza di un atto successivo a sua volta impugnabile, ma possa attivare la giustizia tributaria in qualsiasi momento attraverso un'azione che sostanzialmente assume la natura di accertamento negativo
(così Cass.,Sez.Un., n.19704/2015, cui hanno fatto seguito pronunce conformi delle sezioni semplici come
Cass. n.3990/2020). Ne consegue che la domanda proposta in questa sede dal ricorrente, diretta ad ottenere il riconoscimento della prescrizione decennale intervenuta a carico di una cartella di pagamento risalente a circa 20 anni prima, deve comunque essere esaminata e decisa pur in assenza nell'attualità di un qualche atto autonomamente impugnabile.
6.1 Entrando nel merito della questione, e rilevato che non è contestato che la prescrizione di cui si discute sia decennale, bisogna verificare se i due atti interruttivi allegati dall'Ufficio siano stati regolarmente notificati al contribuente, o meno.
6.2 L'intimazione di pagamento n.06320079000783906 risulta notificata dall'Ufficiale di Riscossione in data
16.01.2008 personalmente al Ricorrente_1, che rifiutava nell'occasione di ricevere l'atto : la notifica è quindi valida, e si è verificata una prima interruzione del termine prescrizionale.
6.3 L'intimazione di pagamento n.06320159002903245 risulta consegnata dall'Ufficiale di Riscossione direttamente in mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata in data 25.06.2015. Pertanto a tale data si è verificata una nuova interruzione della prescrizione. Il termine è ripartito dal 25.06.2015 e quindi alla data della richiesta di autotutela (31.05.2024), come pure alla data del ricorso introduttivo della presenta causa (13.12.2024), esso termine decennale non era ancora spirato. Si deve quindi concludere che la prescrizione decennale non è mai maturata, nel caso di specie, ante causam;
ed ovviamente neanche dopo l'inizio della causa, atteso che con l'atto introduttivo parte ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del credito tributario, interrompendo di nuovo la prescrizione.
7.1 Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente che si liquidano in Euro 18.000,00 per compensi, salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 19.12.2025
Il relatore Carlo Strinati Il Presidente Leide Polci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MACERATA Sezione 2, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
POLCI LEIDE, Presidente
TR AR, Relatore
CC MA RI, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Macerata - Via Santa Maria Della Porta N. 1 62100 Macerata MC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO ANN.CAR n. 06320030022684874002 TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 274/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il Ricorrente conclude come in ricorso e insiste per l'accoglimento. Resistente: L'Ufficio conclude come in comparsa e insiste per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 13.12.2024 (n°786/2024 R.G.) il sig.Ricorrente_1, attualmente residente in [...]ed assistito dal Rag.Difensore_2 con studio professionale in Luogo_2, ha impugnato nei confronti della Agenzia delle Entrate-Riscossione delle Marche il diniego di annullamento in autotutela formulato con riguardo alla presunta avvenuta prescrizione dei crediti tributari portati dalla cartella di pagamento n.06320030022684874002, per importo all'origine di Euro
6.761.432,69 (oggi saliti ad oltre 13,7 mil.).
2.1 Parte ricorrente sostiene che la cartella fu notificata il 05.05.2004 e che successivamente non ha più ricevuto alcuna notifica che possa avere interrotto la prescrizione decennale, oramai maturata da molto tempo. Chiede quindi declaratoria di sopravvenuta prescrizione dei crediti tributari per cui è causa, con il carico delle spese.
3.1 Si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate-Riscossione delle Marche, tramite funzionario delegato, rilevando di avere negato l'autotutela indicando espressamente gli atti interruttivi intervenuti nel tempo.
Ritiene inammissibile il ricorso poiché l'autotutela facoltativa è meramente discrezionale e quindi non impugnabile. Entrando comunque nel merito, produce le due intimazioni di pagamento che avrebbero interrotto il decorso della prescrizione nel 2008 e 2015, ricordando anche le proroghe dei termini dovute alla disciplina emergenziale sul Covid-19. Chiede inammissibilità o rigetto del ricorso, con il carico delle spese di lite.
4.1 La causa è stata trattata all'udienza del 19.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.1 Il ricorso non è meritevole di accoglimento. L'istanza di autotutela, avanzata dalla parte ricorrente con
PEC del 31.05.2024 e finalizzata all'annullamento della cartella di pagamento del 2003 a seguito di intervenuta prescrizione del credito tributario, introduce all'evidenza una ipotesi di autotutela facoltativa, disciplinata dall'art.10 quinquies dello Statuto del Contribuente (L.212/2000). La fattispecie non presenta infatti alcuno dei requisiti propri dell'autotutela obbligatoria, come delineati nelle lettere da -a- sino a -g- del primo comma dell'art.10 quater dello Statuto stesso. Pertanto ha ragione l'Ufficio resistente quando sostiene che la risposta dell'amministrazione è nella fattispecie del tutto discrezionale, e quindi per sua natura non impugnabile.
5.2 Tuttavia la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi a sezioni unite con riguardo al rimedio che il contribuente possa esperire per ottenere il riconoscimento immediato degli effetti della mancata notifica di un atto impositivo tributario, ha riconosciuto che il contribuente non possa ritenersi vincolato alla sopravvenienza di un atto successivo a sua volta impugnabile, ma possa attivare la giustizia tributaria in qualsiasi momento attraverso un'azione che sostanzialmente assume la natura di accertamento negativo
(così Cass.,Sez.Un., n.19704/2015, cui hanno fatto seguito pronunce conformi delle sezioni semplici come
Cass. n.3990/2020). Ne consegue che la domanda proposta in questa sede dal ricorrente, diretta ad ottenere il riconoscimento della prescrizione decennale intervenuta a carico di una cartella di pagamento risalente a circa 20 anni prima, deve comunque essere esaminata e decisa pur in assenza nell'attualità di un qualche atto autonomamente impugnabile.
6.1 Entrando nel merito della questione, e rilevato che non è contestato che la prescrizione di cui si discute sia decennale, bisogna verificare se i due atti interruttivi allegati dall'Ufficio siano stati regolarmente notificati al contribuente, o meno.
6.2 L'intimazione di pagamento n.06320079000783906 risulta notificata dall'Ufficiale di Riscossione in data
16.01.2008 personalmente al Ricorrente_1, che rifiutava nell'occasione di ricevere l'atto : la notifica è quindi valida, e si è verificata una prima interruzione del termine prescrizionale.
6.3 L'intimazione di pagamento n.06320159002903245 risulta consegnata dall'Ufficiale di Riscossione direttamente in mani del destinatario, che ha sottoscritto la relata in data 25.06.2015. Pertanto a tale data si è verificata una nuova interruzione della prescrizione. Il termine è ripartito dal 25.06.2015 e quindi alla data della richiesta di autotutela (31.05.2024), come pure alla data del ricorso introduttivo della presenta causa (13.12.2024), esso termine decennale non era ancora spirato. Si deve quindi concludere che la prescrizione decennale non è mai maturata, nel caso di specie, ante causam;
ed ovviamente neanche dopo l'inizio della causa, atteso che con l'atto introduttivo parte ricorrente ha sostanzialmente riconosciuto l'esistenza del credito tributario, interrompendo di nuovo la prescrizione.
7.1 Per quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato, con spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Ufficio resistente che si liquidano in Euro 18.000,00 per compensi, salvi accessori ove dovuti.
Macerata li 19.12.2025
Il relatore Carlo Strinati Il Presidente Leide Polci