Articolo 8 della Legge 12 agosto 1962, n. 1340
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 settembre 1962
Art. 8.
Le spese relative al personale di cui alla presente legge, escluso quello di cui all'articolo 9, sono erogate dal Ministero dell'interno e rimborsate dall'A.A.I.
Nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono istituiti appositi capitoli sui quali vengono eseguiti i pagamenti delle spese suddette.
Nello stato di previsione dell'entrata e' istituito un apposito capitolo con lo stanziamento corrispondente al complesso degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa, al quale l'A.A.I. versera' i previsti rimborsi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 26 settembre 1962