Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00536/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 536 del 2022, proposto dal rag. LO RL, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Teresa Stringola ed Eleonora Pala, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. mariateresastringola@pec.ordineavvocativiterbo.it;
contro
XV Comunità montana “Valle del Liri”, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Beniamino Di Bona, presso il cui studio è domiciliata in Atina (FR), via della Vandra 42 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. studiodibona@pec.avvocaticassino.it;
nei confronti
MO NN, non costituito in giudizio;
per
A) l’annullamento
1) della deliberazione del commissario della Comunità montana “Valle del Liri” n. 13 del 16 maggio 2022, pubblicata sull’albo pretorio al n. 163 dal successivo giorno 23 sino al 7 giugno 2022, con cui il controinteressato è stato nominato revisore contabile dell’ente pubblico essendo venuto a scadenza il mandato del ricorrente, nominato revisore con deliberazione consiliare n. 3 dell’11 aprile 2019;
2) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa la nota prot. 1020 dell’11 aprile 2022 con cui è stata richiesta alla Prefettura di Frosinone la nomina del nuovo revisore;
B) il risarcimento dei danni patrimoniali, e non, subiti dal ricorrente in conseguenza dell’illegittima revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della XV Comunità montana “Valle del Liri”;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Riferisce il ricorrente di essere stato nominato revisore dei conti della XV Comunità montana “Valle del Liri” con deliberazione del consiglio dell’ente locale n. 3 dell’11 aprile 2019 per un periodo di tre anni. Con successiva delibera commissariale n. 13 del 16 maggio 2022, adottata coi poteri del consiglio comunitario e pubblicata sull’albo pretorio al n. 163 dal successivo giorno 23 sino al 7 giugno 2022, la suddetta comunità montana ha nominato il dott. MO NN quale organo di revisione economica dell’ente per il triennio 2022/2024, sul presupposto dell’intervenuta scadenza del mandato professionale del ricorrente in data 11 aprile 2022.
Con diffida del 25 maggio 2022, il rag. LO RL ha diffidato l’amministrazione dal proseguire il procedimento di nomina del nuovo revisore, facendo presente che l’art. 3, commi 127 e 130, l. reg. 31 dicembre 2016 n. 17, nel testo introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. a), l. reg. 20 maggio 2019 n. 8, prevede una proroga dell’organo di revisione in carica “ fino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione ” ovvero fino all’effettiva cessazione della comunità montana. L’ente locale con nota prot. n. 1543 del 6 giugno 2022 ha riscontrato tale diffida, rappresentando di aver approvato il bilancio finale di liquidazione con delibera commissariale n. 5 del 17 maggio 2021 e pertanto, ai fini della nomina del nuovo organo di revisione, di aver rispettato la citata legge regionale.
Con il ricorso all’esame, notificato il 6 settembre 2022 e depositato il successivo giorno 26, il rag. M.P. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe lamentando:
I) violazione dell’art. 3, commi 127 e 130, l. reg. n. 17 del 2016, nel testo introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. a), l. reg. n. 8 del 2019, oltre ad eccesso di potere, perché il suo incarico revisionale sarebbe stato prorogato sino all’approvazione, da parte della Regione Lazio, del bilancio finale di liquidazione della comunità montana, non ancora avvenuta;
II) violazione degli artt. 7, 13 e 21- quinquies , l. 7 agosto 1990 n. 241, oltre che del principio di leale collaborazione, perché l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento di rimozione del ricorrente dall’incarico affidatogli;
III) eccesso di potere per difetto di motivazione, perché non corrisponde al vero che l’incarico del ricorrente fosse venuto meno l’11 aprile 2022, essendo stato prorogato per legge;
IV) violazione dell’art. 1, comma 2- bis , l. n. 241 del 1990, dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, oltre che dell’affidamento riposto dal ricorrente nella legittimità dell’operato dell’ente locale resistente.
A sostegno delle proprie ragioni, M.P. ha chiesto il risarcimento del danno patito per effetto dell’adozione dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la comunità montana resistente, la quale ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività, atteso che M.P. avrebbe avuto percezione dell’esistenza e della lesività del provvedimento in data anteriore alla sua pubblicazione sull’albo pretorio. Inoltre, nel merito, ha eccepito l’infondatezza della tesi del ricorrente, posto che l’invocata proroga avrebbe potuto trovare applicazione solo nel caso in cui la regione, a seguito dell’invio del bilancio finale di liquidazione, avesse inteso decretare la soppressione definitiva dell’ente resistente, il che non è mai avvenuto, con la conseguenza che l’incarico del revisore è venuto a scadere con il triennio o, al più con l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, a termini dell’art. 10, comma 1, l. reg. n. 8 cit., che è stato approvato con la citata delibera commissariale del 17 maggio 2021, pubblicata al n. 157 dell’albo pretorio dal 17 maggio 2021 al 1° giugno 2021.
In vista della discussione del merito del ricorso, M.P. ha ribadito la propria tesi, quantificando in euro 12.890,00 annui, oltre IVA e cassa professionale, l’ammontare del danno subito, da liquidare sino alla data della delibera di giunta regionale di approvazione del bilancio finale di liquidazione della comunità montana.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è fondato e da accogliere.
2.1 In primo luogo, va rigettata l’eccezione preliminare di irricevibilità del ricorso proposta dall’amministrazione resistente.
Infatti, anche a voler ritenere che la diffida del 25 maggio 2022 implichi conoscenza dell’esistenza e della lesività dell’impugnata deliberazione commissariale del 17 maggio 2022, il che non è affatto provato, resta che quest’ultima è stata pubblicata al n. 163 dell’albo pretorio a far data dal successivo giorno 23, quindi due giorni prima della data della diffida, ove è rimasta affissa sino al 7 giugno 2022. Pertanto, considerato che, ai sensi dell’art. 41, comma 1, cod. proc. amm., il termine decadenziale ad impugnandum decorre “ dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge ” e, venendo in questione un atto mai portato individualmente a conoscenza del ricorrente, l’esistenza di detta diffida è palesemente irrilevante ai fini del computo del termine de quo , che decorre in ogni caso dal 7 giugno 2022. Ciò implica che il presente gravame, notificato martedì 6 settembre 2022, è pienamente tempestivo, essendo questo l’ultimo giorno utile rispetto alla decorrenza del termine impugnatorio a partire dal 7 giugno 2022.
2.2 Sono, dunque, fondati il primo ed il terzo ordine di censure, non essendo venuto a scadenza il 10 aprile 2022 l’incarico professionale dell’odierno ricorrente.
Si premette che l’art. 3, commi 127 e ss., l. reg. n. 17 cit., ha previsto un articolato procedimento per la liquidazione delle comunità montane del Lazio e la loro sostituzione con unioni di comuni, il cui atto di avvio è costituito dalla nomina, da parte del presidente della giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali e le commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e affari costituzionali, di un commissario straordinario liquidatore, scelto anche tra i presidenti delle comunità montane, e di un sub -commissario per la liquidazione della medesima comunità. Detti commissari operano fino alla data di estinzione della comunità montana cui sono preposti, svolgendo le funzioni dei cessati organi esecutivi e deliberativi. A mente dell’art. 3, comma 129, l. reg. n. 17 cit., i commissari liquidatori “svolgono la loro attività nel rispetto dei principi previsti dall’ordinamento in materia di enti locali ed esercitano ogni potere finalizzato alla soppressione della comunità, adottando gli atti amministrativi necessari a garantire la prosecuzione dell’attività e delle funzioni della stessa ivi inclusi quelli concernenti la gestione associata dei servizi, fino alla chiusura della procedura di liquidazione ” provvedendo, entro novanta giorni della nomina, tra l’altro, alla redazione del “ bilancio iniziale di liquidazione ” sulla base della situazione dei conti successiva all’ultimo rendiconto approvato e trasmettendolo alla giunta regionale. Soggiunge il comma 130 che entro i sessanta giorni successivi alla trasmissione del bilancio iniziale de quo i commissari liquidatori “ redigono il bilancio finale di liquidazione e lo trasmettono alla giunta regionale che, con propria deliberazione, lo approva in via definitiva entro i successivi dieci giorni ”.
Sempre il comma 130 citato prevede che entro dieci giorni dall’adozione della deliberazione con cui la giunta regionale individua gli ambiti territoriali ottimali per la costituzione delle unioni di comuni montani “ e comunque entro il 30 giugno 2022 ”, il presidente della giunta regionale “ provvede all’estinzione della comunità montana per trasformazione in unione di comuni montani tenendo conto degli ambiti territoriali ottimali ” o, in mancanza, delle zone omogenee istituite ai sensi della l. reg. 22 giugno 1999 n. 9 (Legge sulla montagna). Il medesimo comma 130 conclude poi che l’estinzione “ha effetto dalla data di insediamento degli organi della nuova unione di comuni montani subentrante alla comunità montana soppressa. Dalla data di estinzione della comunità montana, l’unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta e i commissari straordinari e liquidatori cessano di operare con l’estinzione della stessa ”.
Nel contesto del suddetto procedimento, l’art. 3, comma 127, ultimo periodo, l. reg. n. 17 cit., prevede che “ I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione di cui al comma 130 ”; formulazione quest’ultima che, in pendenza del giudizio, è stata sostituita dall’art. 8, comma 1, lett. a), l. reg. 3 novembre 2023 n. 18, con “ I revisori dei conti, ove presenti, restano in carica fino alla data della effettiva estinzione della comunità montana ai sensi del comma 130 ”.
Per effetto di quanto sopra, il mandato professionale del ricorrente è stato prorogato ope legis sino all’approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 3, commi 127, ultimo periodo, 130, l. reg. n. 17 cit., circostanza questa che non consta essersi ancora verificata ad oggi, dato che la parte pubblica non ha mai depositato la relativa deliberazione di giunta regionale e che, più in generale, la XV Comunità montana “Valle del Liri” risulta essere ancora esistente ed operativa. In tal senso, né parte ricorrente né l’amministrazione resistente diretta interessata hanno comprovato in atti, o anche soltanto dedotto, l’avvenuta estinzione del suddetto ente locale associativo, che risulta avere un sito internet istituzionale (https://cmvalledelliri.it/) pienamente funzionante e addirittura privo di qualunque immediata informazione al pubblico circa il fatto che l’ente sarebbe in liquidazione.
Non può, dunque, in alcun modo accogliersi la ricostruzione giuridica propugnata dall’ente resistente, per la quale il bilancio finale di liquidazione sarebbe stato da essa stessa regolarmente approvato ai fini della nomina di un nuovo revisore dei conti, posto che l’art. 3, comma 130, l. reg. n. 17 cit., ne demanda la definitiva approvazione all’esclusiva competenza della giunta regionale e non certo alle determinazioni dell’organo commissariale, il quale consta aver redatto, come previsto dalla legge, il bilancio finale della liquidazione da sottoporre ad approvazione regionale, giusta la citata deliberazione commissariale del 17 maggio 2022.
2.3 Anche il secondo motivo di ricorso appare ad ogni buon conto fondato, dato che l’eventuale revoca del mandato professionale ex lege prorogato avrebbe dovuto essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, il che non è pacificamente avvenuto.
2.4 In conseguenza di quanto sopra, l’ultimo ordine di censure è pure utilmente valutabile, sussistendo un affidamento giuridicamente tutelabile del ricorrente al mantenimento del proprio incarico revisionale, a termini dell’art. 3, commi 127 e 130, l. reg. n. 17 cit.
2.5 Va, quindi, pacificamente accolta anche la domanda risarcitoria, non essendovi dubbi in ordine alla sussistenza di un illecito risarcibile causalmente ricollegabile alla condotta illegittima dell’amministrazione resistente, sia pur nella misura della metà soltanto del compenso professionale che il ricorrente avrebbe percepito nel corso degli anni ove non fosse stato nominato un nuovo revisore, facendo così applicazione analogica dei principi elaborati dalla giurisprudenza per il risarcimento del danno da omessa o ritardata assunzione del pubblico dipendente.
Infatti, tale tipologia di danno, cui è concettualmente assimilabile quello patito dal rag. M.P., cui è stato impedito di svolgere un incarico di durata presso un ente pubblico, va calcolata tenendo conto del fatto che l’interessato, per il periodo di mancata prestazione del servizio, non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’interesse dell’amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura di ogni altro interesse, sia sul piano occupazionale che del perfezionamento culturale e professionale, eventualmente per potere accedere ad altre attività remunerate (TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 7 luglio 2021 nn. 8060 e 8078; TAR Piemonte, sez. I, 24 gennaio 2019 n. 81; TAR Campania, Napoli, sez. III, 18 ottobre 2018 n. 6098).
In assenza di certezze in ordine all’ aliunde perceptum da parte del ricorrente nel periodo di interesse, nel caso di specie si ritiene equo stimare, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ., l’entità dei danni, patrimoniali e non, complessivamente patiti da M.P. e da risarcire, in ragione del cinquanta per cento del compenso professionale che egli avrebbe ottenuto dall’amministrazione resistente dal 10 aprile 2022 sino al deposito della presente sentenza. Infatti, per effetto dell’annullamento della nomina del controinteressato, il mandato revisionale del ricorrente rivive dal giorno di deposito della presente decisione fino alla data della effettiva estinzione della comunità montana, come ormai previsto dall’art. dall’art. 8, comma 1, lett. a), l. reg. n. 18 del 2023.
La qualificazione del comportamento di cui è causa come illecito civile giustifica la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento di una somma di denaro che, dovendo essere qualificata come debito di valore, impone, il cumulo tra interessi e rivalutazione (TAR Lazio, Roma, sez. I stralcio, 7 luglio 2021 nn. 8060 e 8078; in termini v.: Cons. Stato, sez. VI, 14 novembre 2014 n.5600; sez. V, 25 giugno 2014 n. 3220; TAR Lazio, Roma, sez. II, 1° ottobre 2020 n. 10025).
3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; accoglie la domanda risarcitoria e, conseguentemente, condanna l’amministrazione al risarcimento del danno nella misura indicata in parte motiva.
Condanna la XV Comunità montana “Valle del Liri” al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre ad accessori di legge e rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
DO AL, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
RI RA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | DO AL |
IL SEGRETARIO