TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI in composizione monocratica, nella persona del giudice NA LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 229/2025 P.U., promosso
DA
P.I. ), n. REA PA - Parte_1 P.IVA_1
156726, con sede in Palermo, Via Emilia n. 41 H, in persona del legale rappresentante pro tempore nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
ed ivi residente in [...]C.F._1
n. 4, rappresentata e difesa dall'Avv. ET OL ( per Email_1
procura in calce al ricorso introduttivo
PROPONENTE
OGGETTO: concordato minore
❖❖❖
Letta la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss. CCII depositata da in data 1°agosto 2025; Parte_1
visto il provvedimento di assegnazione del procedimento emesso in data
1°agosto 2025; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27, commi 2
e 3, CCII, posto che il centro degli interessi principali della debitrice si trova a Palermo;
rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 75, comma 1, CCII;
letta la relazione del professionista nominato dall'OCC dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo, quale gestore della crisi, dott. contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 76, Persona_1
commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 75, comma 2, CCII;
letti i chiarimenti depositati – su sollecitazione dell'Ufficio – dall'Avv.
ET OL e dal dott. n.q. nelle date rispettivamente del Persona_1
26 e del 28 agosto 2025;
considerato che
appare dimostrata la sussistenza, in capo alla proponente, sia della qualifica di impresa minore (cfr. art. 2, comma 1, lett. d) CCII), sia dello stato di sovraindebitamento (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); rilevato che la proposta consente alla ricorrente di proseguire la propria attività di impresa;
osservato che, con decreto del 23 settembre 2025, rilevata l'assenza (allo stato) di alcuna delle ipotesi di inammissibilità della domanda previste dall'art. 77 CCII, è stata dichiarata l'apertura della procedura di concordato minore, disponendo:
a) la nomina di un commissario giudiziale, avv. Daniele Papa;
b) la pubblicazione del decreto medesimo (eliminati i dati sensibili), a cura del commissario giudiziale, sul sito www.tribunale.palermo.it;
c) la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;
d) il deposito da parte della proponente, entro quindici giorni dalla comunicazione, della somma di € 2.500,00 a titolo di fondo spese (con avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e 2, CCII);
e) la comunicazione del decreto, a cura del commissario giudiziale, a tutti i creditori, con assegnazione a questi ultimi del termine di trenta giorni per trasmettere al commissario – a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) – la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;
2
f) il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, sino alla definitività del provvedimento di omologazione;
g) l'onere per il commissario di redigere, all'esito della votazione, una relazione (inserendovi i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti nonché l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti) e di depositarla in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto, allegando – su supporto informatico – la documentazione relativa all'espressione dei voti;
considerato che
, con decreto del 6 ottobre 2025 - in accoglimento dell'istanza depositata dalla proponente in data 1°ottobre 2025 e a parziale modifica del decreto di apertura del 23 settembre 2025 – è stato disposto “che la proponente depositi in Cancelleria, entro il termine già fissato con il decreto di apertura del 23 settembre 2025, la somma di € 1.250,00 e la restante parte, pari ad
€ 1.250,00, entro il giorno 8 novembre 2025, tramite assegni circolari non trasferibili in favore della procedura, che il commissario giudiziale provvederà a versare su un conto corrente intestato alla medesima, con l'avvertimento che, decorsi inutilmente detti termini, il commissario giudiziale procederà a norma dell'art. 106, commi 1 e
2, CCII”; evidenziato che la proponente ha provveduto a versare, il giorno 8.10.205, la prima parte della somma e, in data 7.11.2025, la seconda parte della somma;
rilevato che, in data 11 novembre 2025, il commissario giudiziale ha trasmesso la documentazione relativa all'effettuazione dei prescritti adempimenti, unitamente alla relazione sull'esito del voto (con i relativi allegati);
3
considerato, in particolare, che il commissario giudiziale ha comunicato la proposta ai seguenti creditori:
1. Controparte_1
2. Controparte_2
3. Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Palermo dp.palermo;
4. ; Controparte_3
5. Controparte_4
6. ; Controparte_5
7. di Palermo;
Controparte_6
evidenziato – come emerge dalla relazione del commissario giudiziale – che la proponente, a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di €
290.694,57, ha offerto di versare l'importo di € 89.077,78 in un arco temporale di 113 mesi;
rilevato che la proposta prevede «il mantenimento di tutti i rapporti con gli istituti bancari e finanziari nel loro ammortamento contrattuale, realizzato integralmente con finanza esterna data dal terzo assuntore sig. socio Parte_2
accomandante e fideiussore per pressoché tutti i rapporti in essere. La proposta prevede altresì il mantenimento della linea di credito in conto corrente a revoca con fido accordato di euro 5.000,00 presso , Controparte_2
con impegno del terzo, sig. , ad intervenire integralmente con risorse Parte_2
proprie a copertura del dovuto in caso di revoca del fido»; considerato, nel dettaglio, che il piano prevede la ripartizione del debito attraverso diverse modalità di soddisfazione, supportate da finanza esterna, nelle misure e secondo le modalità previste nel prospetto riportato nelle pagine 13, 14, 15 e 16 della Relazione particolareggiata del gestore della crisi
[cfr. all. 2 al ricorso introduttivo]; rilevato che la proposta è articolata come segue:
PREDEDUZIONE
I compensi previsti per l'OCC sono quantificati in € 6.507,50 comprensivi di IVA come da preventivo accettato;
il pagamento avverrà in prededuzione
4
(art. 6 CCII), salvo il previsto accantonamento e la successiva liquidazione da parte del Tribunale. Si prevede il pagamento dei compensi per il legale avv. ET OL per € 2.901,74 comprensivi di accessori.
CREDITORI PRIVATI – ISTITUTI BANCARI
Si prevede il mantenimento di tutti i rapporti con gli istituti bancari e finanziari nel loro ammortamento contrattuale, realizzato integralmente con finanza esterna data dal terzo assuntore sig. , socio Parte_2
accomandante e fideiussore per pressoché tutti i rapporti in essere. La proposta prevede altresì il mantenimento della linea di credito in conto corrente a revoca con fido accordato di € 5.000,00 presso
[...]
, con impegno del terzo, sig. , Controparte_2 Parte_2
ad intervenire integralmente con risorse proprie a copertura del dovuto in caso di revoca del fido.
CREDITRICE IN PRIVILEGIO GENERALE – AGENZIA DELLE
ENTRATE
In favore della creditrice Agenzia delle Entrate, sia per le poste iscritte al ruolo dell'Agente della ON che per quelli in fase amministrativa, è previsto il pagamento nella misura del 44,57%.
CREDITORE IN PRIVILEGIO GENERALE – COMUNE DI
PALERMO:
In favore del , per le somme privilegiate sia iscritte al Controparte_3
ruolo dell'Agente della ON che in fase amministrativa, è previsto il pagamento nella misura del 39,92%.
CREDITORI IN CHIROGRAFO:
Per i creditori chirografari si prevede una soddisfazione del 16,55%; considerato che - al netto del mantenimento di tutti i rapporti con gli istituti bancari e finanziari nel loro ammortamento contrattuale realizzato, come detto, integralmente con finanza esterna fornita dal terzo assuntore sig.
– il restante ceto creditorio riceverà la somma complessiva di Parte_2
€ 77.674,46 la cui soddisfazione varia in base al privilegio e si attua secondo
5
la cd. relative priority rule, poiché l'alternativa liquidatoria viene giudicata incapiente per questi creditori e, segnatamente:
Amministrazione Finanziaria (privilegiata): 44,57%.
Comune di Palermo Ufficio Tributi (privilegiato): 39,92%.
Creditori Chirografari (inclusi i debiti chirografari di Amministrazione
Finanziaria, e Camera di Commercio, oltre ad Controparte_3 [...]
): 16,55%; CP_7
rammentato che l'art. 79, comma 1, CCII dispone: “Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi”; precisato che, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 79, “in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa”; evidenziato, quindi, che la votazione ha dato il seguente esito, riassunto dal commissario giudiziale nella citata relazione come segue: “il 21.10.2025,
l'Agenzia delle Entrate – ON ha espresso voto sfavorevole all'omologa, perché – in estrema sintesi – ritiene la crisi e il sovraindebitamento della proponente non incolpevole ed esigua la percentuale offerta … L'ammontare dei crediti dissenzienti è pari ad € 157.919,15 corrispondente al 54,35% dei voti”;
rilevato che nessun altro creditore ha espresso il proprio voto, per cui l'ammontare dei crediti su cui si è formato il silenzio assenso alla proposta è pari ad € 132.775,42, corrispondente al 45.65% dei voti.
considerato, pertanto, che la proposta concordataria non ha ottenuto la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto, in conseguenza del
6
diniego espresso dall'Agenzia delle Entrate, che da sola risulta creditrice per un importo ben superiore al 50% del totale;
osservato, a questo punto, che l'art. 80, comma 3, CCII dispone: “Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata” (cd. “cram down fiscale e contributivo”);
rilevato che, nel caso in esame, la norma in questione è certamente suscettibile di applicazione, atteso che una eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria dissenziente sarebbe stata decisiva per il raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 79, comma 1, CCII;
considerato che
, in ordine al requisito della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, appaiono senz'altro condivisibili le considerazioni svolte, alle pagine 17 e 18 della Relazione particolareggiata del 30 luglio 2025, dal dott. n.q. di OCC;
Persona_1
considerato che meritano di essere, del pari, condivise le seguenti considerazioni svolte dal commissario giudiziale nella citata relazione (pag.
3 e 4): “Nell'ipotesi liquidatoria, la proponente espone che il valore netto liquidabile
(stimato in € 43.445,85) sarebbe interamente destinato al parziale pagamento del per i rapporti garantiti e il restante ceto creditorio Controparte_8
riceverebbe lo 0,00%. La proposta, invece, destina complessivamente € 77.674,46 al
7
restante ceto creditorio, poiché tali rapporti sono pagati integralmente con risorse esterne nel concordato”; considerato che, alla luce delle argomentazioni che precedono, va ravvisata la sussistenza delle condizioni per procedere all'omologazione del concordato minore proposto dalla Parte_1
evidenziato, da ultimo, che la somma prevista a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'OCC e al commissario giudiziale dovrà essere versata sul conto corrente aperto per il fondo spese e rimanervi accantonata fino alla completa esecuzione del piano (ferma restando la possibilità di richiedere la liquidazione di eventuali acconti), atteso che l'art. 81, comma 4, CCII dispone: “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento”;
P.Q.M.
visti gli artt. 74-81 CCII;
OMOLOGA il concordato minore proposto dalla Parte_1
(P.I. , n. REA PA - 156726, con sede in Palermo, Via
[...] P.IVA_1
Emilia n. 41 H, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
nata a [...] il [...] (C.F. . C.F._1
DISPONE che la debitrice compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
DISPONE che la somma prevista nel piano a titolo di compenso unitario spettante al professionista nominato dall'OCC e al commissario giudiziale venga versata sul conto corrente già aperto per il fondo spese e vi rimanga accantonata fino alla completa esecuzione del piano;
8
DISPONE che il commissario giudiziale vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà e, ove necessario, le sottoponga a questo giudice;
DISPONE che il commissario giudiziale:
a) riferisca per iscritto ogni sei mesi sullo stato di esecuzione del piano;
b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano);
c) terminata l'esecuzione, sentita la debitrice, presenti al giudice una relazione finale;
DISPONE che il commissario giudiziale curi la pubblicazione della presente sentenza sul sito www.tribunale.palermo.it e provveda a comunicarla ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, nei modi di legge, a cura del commissario giudiziale;
PONE le spese del procedimento a carico della debitrice;
DICHIARA la chiusura della procedura;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alla debitrice, al professionista nominato dall'OCC quale gestore della crisi dott. Per_1
, nonché al commissario giudiziale avv. Daniele Papa.
[...]
Palermo, 23 novembre 2025
IL GIUDICE NA LU
9
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice NA LU, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
10