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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2023 R.G. di appello alla sentenza n.1502/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in Sava (TA) presso l'Avv. Meri Nunzia Maggi Parte_1
dalla quale è rappresentato e difeso;
appellante contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e quale rappresentante in Italia di Controparte_2
domiciliata in Brindisi presso l'Avv. Antonio Caiulo dal quale è
[...]
rappresentata e difesa;
appellata nonché
contumace; CP_3
appellato
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha appellato la sentenza Parte_1
n. 1502/2023, emessa dal Tribunale di Taranto a definizione del giudizio introdotto dal nei confronti di e di per il ristoro dei danni subiti in Pt_1 CP_1 CP_3
occasione del sinistro occorsogli in Sava in data 18.05.2019, sentenza con la quale il
Tribunale ha condannato in solido le parti convenute al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 33.961,70 pari al 50% dei danni non patrimoniali (alla persona) e patrimoniali (spese mediche) subiti per il sinistro, oltre agli interessi legali dall'evento al soddisfo e alle spese di lite.
, secondo la sua versione dei fatti, alla guida del ciclomotore Piaggio Parte_1
50, assicurato per la r.c.a. con l e di proprietà di , CP_4 Parte_2 percorreva Via Leonardo da Vinci in Sava allorquando, giunto all'incrocio con Via
Venezia, veniva urtato dalla vettura CX-5 Mazda Tg. FV687ZB di proprietà e condotta da il quale, provenendo dalla destra, non rispettava il segnale di STOP, CP_3
investendo il ciclomotore e provocandone la caduta, causando all'attore lesioni personali da cui sarebbero derivati inabilità temporanea e postumi permanenti.
Rimasto contumace il , si è costituita in primo grado la compagnia di CP_3
assicurazione convenuta, adducendo una diversa ricostruzione dell'occorso e sostenendo che l'attore avrebbe concorso a causare il sinistro guidando ad altissima velocità e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Al termine dell'istruttoria, espletate consulenza meccanica e consulenza medica, con la sentenza appellata il Tribunale ha ritenuto di attribuire ad entrambi i conducenti una pari corresponsabilità nella causazione del sinistro e ha condannato i convenuti al ristoro in solido dei danni alla persona e patrimoniali (spese mediche) subiti dal nella Pt_1
misura del 50%.
Con atto di citazione notificato il 28.07.2023 e il 17.08.2023 ha Parte_1
proposto appello. Rimasto contumace il , si è costituita la compagna di CP_3 assicurazione contestando la fondatezza dell'appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega il difetto di motivazione della sentenza e il travisamento delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nell'accertamento delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. A suo dire, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistere il concorso di colpa di entrambi i conducenti a causa dell'omessa valutazione - da parte del tribunale - di tutte le risultanze istruttorie, avendo posto a fondamento della sua decisione solo la relazione dei Carabinieri e omesso di considerare le ulteriori evidenze probatorie acquisite, in particolare la consulenza meccanica del prof. , contenente l'esatta ricostruzione Per_1
dei luoghi del sinistro e quella dinamica dell'evento, elementi oggettivi, a dire dello appellante, completamente ignorati dal Tribunale. Il giudice di prime cure, sempre secondo l'appellante, non avrebbe altresì esposto il percorso logico giuridico che lo ha condotto ad aderire acriticamente alle valutazioni di “un soggetto, l'agente delle forze dell'ordine, privo di alcuna competenza a stabilire l'esatta velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Posto che il , proveniente da Via Venezia, non aveva concesso la precedenza al CP_3
ciclomotore e arrestato la marcia della sua vettura pur in presenza di segnaletica orizzontale e verticale di STOP, posto che la velocità del ciclomotore (come stimata dal consulente meccanico) era di circa 30 km/h come si desume dalla circostanza (pure accertata dal consulente meccanico) che il mezzo “non ha avuto scarrocciamenti significativi ma cadeva e batteva contro la Mazda, senza evoluzioni e proiezioni” (v. relazione della consulenza meccanica), la dinamica del sinistro, così come desumibile dalla consulenza meccanica, avrebbe dovuto (secondo l'appellante) indurre (il tribunale)
a sostenere la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura.
Rilevato in via preliminare che nessun motivo di appello è stato proposto avverso il capo della sentenza contenente la quantificazione dei danni che, pertanto, deve ritenersi ormai coperta da giudicato, si ritiene il primo motivo di appello non fondato.
Premesso brevemente in generale che nel caso di scontro tra veicoli la colpa accertata di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di cui all'art.2054
c. II c.c. se l'altro conducente non prova di aver tenuto una condotta di guida corretta e aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez.
III 19.12.2024 n. 33483, Cass. civ. sez. VI 26.05.2021 n. 14451, Cass. civ. sez. III
20.03.2020 n. 7479, Cass. civ. sez. VI 16.02.2017 n. 4130), premesso che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui si accerti che uno dei conducenti abbia violato l'obbligo di dare la precedenza (in tal senso Cass. civ. sez. VI 14.04.2015 n. 7447, Cass. civ. sez. III 12.06.2012 n. 9528), si ritiene (1) che nel caso in esame, ritenuta e non contestata con l'appello la corresponsabilità del per non aver arrestato il suo CP_3
veicolo allo STOP, non abbia dal canto suo provato di aver rispettato le norme Pt_1
sulla circolazione e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, (2) che - anzi - gli accertamenti compiuti dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro (v. relazione con i relativi allegati) inducano a ritenere provata anche la responsabilità del Pt_1
Rilevato dai Carabinieri (v. copie della relazione nei fascicoli di parte di primo grado di entrambe le parti costituite) e non contestato specificamente dall'appellante che il ciclomotore non ha lasciato alcuna traccia di frenata, tale circostanza, infatti, induce a ritenere che il non abbia neppure avuto il tempo di frenare per tentare di Pt_1 evitare l'impatto e che dunque viaggiasse ad una velocità eccessiva, tale da non consentirgli la frenata. Si desume che lo stesso non tenesse, cioè, una velocità e una condotta di guida tali da controllare il proprio veicolo e da permettergli l'arresto, in presenza di un ostacolo prevedibile in prossimità dell'ntersezione con un'altra strada. Il
è incorso dunque nelle violazioni dell'art.141 c. II e III Codice della Strada. Pt_1
I Carabinieri hanno altresì relazionato (v. relazione in atti) che, a seguito di controlli, il
è risultato positivo al test per l'accertamento dell'assunzione di sostanze Pt_1 stupefacenti. Tale circostanza, non contestata dall'appellante e costituente violazione dell'art.187 Codice della Starda, unita alla mancanza del tentativo di arrestare il ciclomotore, costituisce conferma del fatto che il suddetto non fosse nelle condizioni di arrestare il suo veicolo al passaggio della vettura del . CP_3
Le violazioni accertate a carico anche del inducono perciò a ritenere non Pt_1
superata ed anzi confermata la presunzione della sua pari responsabilità nella causazione del sinistro (art. 2054 c. II c.c.).
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'omessa regolamentazione da Pt_1
parte del tribunale delle spese della c.t.u. meccanica che avrebbero dovuto esser poste a carico dei convenuti, secondo soccombenza.
Il motivo di appello, con cui si allega in sintesi il vizio di omessa pronuncia, è condivisibile.
Pur essendo state espletate due consulenze d'ufficio (una medica e l'altra meccanica), il tribunale ha condannato i convenuti al rimborso delle spese di una sola c.t.u., da intendersi quella medica, avendo il tribunale nella motivazione della sentenza fatto riferimento solo a detta consulenza. Pur avendo (al contrario di quanto dedotto dallo appellante) nel corso di giudizio liquidato il compenso anche del consulente meccanico con decreto del 22.09.2023, ponendolo a titolo provvisorio a carico delle parti in solido, il tribunale non ha stabilito in sentenza la parte sulla quale il compenso della consulenza meccanica debba far carico definitivamente, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, stante in generale il dovere del giudice di regolamentare ex art. 91 c.p.c. tutte le spese del giudizio e stabilire la parte su cui facciano carico definitivamente le spese di c.t.u.
(per il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice non stabilisca a carico di quale parte graveranno in via definitiva le spese della consulenza d'ufficio, cfr. Cass. civ. sez.
III 5.06.2020 n. 10804).
Dovendo a tale omissione porre rimedio questa Corte stante la natura devolutiva e sostitutiva dell'appello, si ritiene di porre le spese della c.t.u. meccanica espletata in primo grado a carico delle parti contrapposte in quote eguali, poiché la detta consulenza disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti all'accertamento della dinamica del sinistro e alla ripartizione delle responsabilità dei conducenti.
Non va comunque disposto allo stato alcun rimborso (neppure della metà facente carico sui convenuti) del compenso dai convenuti al perché non risulta che costui Pt_1
abbia fin qui anticipato alcuna somma a favore del consulente meccanico.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento del secondo motivo di appello (di minima rilevanza economica, pari a poco più di 550 euro liquidate al consulente meccanico in primo grado) giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite di questo grado. Per gli altri quattro quinti, da liquidare nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55, le spese di lite, secondo soccombenza (art. 91 c,p.c.), vanno rimborsate dall'appellante alla compagnia di assicurazione.
Non ignora la Corte che la soccombenza dipende dall'esito finale e complessivo del giudizio. Tuttavia, nel caso in esame, in relazione al primo motivo di appello relativo alla somma pretesa in più dal rispetto a quella riconosciutagli in primo grado, Pt_1 il per detta ulteriore somma costituente l'oggetto dell'appello, è da ritenersi Pt_1
soccombente. Per tale primo motivo di appello, quello più rilevante sotto il profilo economico, essendo stato l'appellante a causare il prolungarsi del giudizio, le spese debbono far carico su di lui, secondo il principio causale che sta a fondamento della regola della soccombenza. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte vittoriosa in primo grado di prolungare ingiustificatamente il giudizio senza sopportare le spese di lite dei gradi successivi di giudizio causate alla controparte.
Nessun rimborso per i quattro quinti delle spese processuali di appello spetta al CP_3
essendo rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1502/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_3 [...]
(quale rappresentante in Italia della Controparte_5 [...]
con atto di citazione notificato il 28.07.2023 e il 17.08.2023, Controparte_2
così provvede: 1) rigetta il primo motivo di appello;
2) accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, pone le spese (liquidate con decreto del 22.09.2023) della consulenza meccanica espletata in primo grado per una metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
4) compensa tra tutte le parti per un quinto le spese di lite di appello e, per gli altri quattro quinti, condanna l'appellante a rimborsare a Controparte_6
la somma di € 5.556,80 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA
[...]
come per legge;
nulla per i quattro quinti delle spese di lite di appello nei confronti di
. CP_3
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce – sede distaccata di Taranto, sezione civile, in persona dei magistrati
1) dott. Pietro Genoviva Presidente
2) dott.ssa Anna Maria Marra Consigliere
3) dott. Michele Campanale Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 277/2023 R.G. di appello alla sentenza n.1502/2023 del
Tribunale di Taranto, pendente tra
domiciliato in Sava (TA) presso l'Avv. Meri Nunzia Maggi Parte_1
dalla quale è rappresentato e difeso;
appellante contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. e quale rappresentante in Italia di Controparte_2
domiciliata in Brindisi presso l'Avv. Antonio Caiulo dal quale è
[...]
rappresentata e difesa;
appellata nonché
contumace; CP_3
appellato
All'udienza del 4.04.2025 la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha appellato la sentenza Parte_1
n. 1502/2023, emessa dal Tribunale di Taranto a definizione del giudizio introdotto dal nei confronti di e di per il ristoro dei danni subiti in Pt_1 CP_1 CP_3
occasione del sinistro occorsogli in Sava in data 18.05.2019, sentenza con la quale il
Tribunale ha condannato in solido le parti convenute al pagamento, in favore dell'attore, della somma di € 33.961,70 pari al 50% dei danni non patrimoniali (alla persona) e patrimoniali (spese mediche) subiti per il sinistro, oltre agli interessi legali dall'evento al soddisfo e alle spese di lite.
, secondo la sua versione dei fatti, alla guida del ciclomotore Piaggio Parte_1
50, assicurato per la r.c.a. con l e di proprietà di , CP_4 Parte_2 percorreva Via Leonardo da Vinci in Sava allorquando, giunto all'incrocio con Via
Venezia, veniva urtato dalla vettura CX-5 Mazda Tg. FV687ZB di proprietà e condotta da il quale, provenendo dalla destra, non rispettava il segnale di STOP, CP_3
investendo il ciclomotore e provocandone la caduta, causando all'attore lesioni personali da cui sarebbero derivati inabilità temporanea e postumi permanenti.
Rimasto contumace il , si è costituita in primo grado la compagnia di CP_3
assicurazione convenuta, adducendo una diversa ricostruzione dell'occorso e sostenendo che l'attore avrebbe concorso a causare il sinistro guidando ad altissima velocità e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
Al termine dell'istruttoria, espletate consulenza meccanica e consulenza medica, con la sentenza appellata il Tribunale ha ritenuto di attribuire ad entrambi i conducenti una pari corresponsabilità nella causazione del sinistro e ha condannato i convenuti al ristoro in solido dei danni alla persona e patrimoniali (spese mediche) subiti dal nella Pt_1
misura del 50%.
Con atto di citazione notificato il 28.07.2023 e il 17.08.2023 ha Parte_1
proposto appello. Rimasto contumace il , si è costituita la compagna di CP_3 assicurazione contestando la fondatezza dell'appello.
Con il primo motivo di gravame l'appellante allega il difetto di motivazione della sentenza e il travisamento delle risultanze istruttorie in cui sarebbe incorso il tribunale nell'accertamento delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro. A suo dire, il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistere il concorso di colpa di entrambi i conducenti a causa dell'omessa valutazione - da parte del tribunale - di tutte le risultanze istruttorie, avendo posto a fondamento della sua decisione solo la relazione dei Carabinieri e omesso di considerare le ulteriori evidenze probatorie acquisite, in particolare la consulenza meccanica del prof. , contenente l'esatta ricostruzione Per_1
dei luoghi del sinistro e quella dinamica dell'evento, elementi oggettivi, a dire dello appellante, completamente ignorati dal Tribunale. Il giudice di prime cure, sempre secondo l'appellante, non avrebbe altresì esposto il percorso logico giuridico che lo ha condotto ad aderire acriticamente alle valutazioni di “un soggetto, l'agente delle forze dell'ordine, privo di alcuna competenza a stabilire l'esatta velocità dei veicoli coinvolti nel sinistro”.
Posto che il , proveniente da Via Venezia, non aveva concesso la precedenza al CP_3
ciclomotore e arrestato la marcia della sua vettura pur in presenza di segnaletica orizzontale e verticale di STOP, posto che la velocità del ciclomotore (come stimata dal consulente meccanico) era di circa 30 km/h come si desume dalla circostanza (pure accertata dal consulente meccanico) che il mezzo “non ha avuto scarrocciamenti significativi ma cadeva e batteva contro la Mazda, senza evoluzioni e proiezioni” (v. relazione della consulenza meccanica), la dinamica del sinistro, così come desumibile dalla consulenza meccanica, avrebbe dovuto (secondo l'appellante) indurre (il tribunale)
a sostenere la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura.
Rilevato in via preliminare che nessun motivo di appello è stato proposto avverso il capo della sentenza contenente la quantificazione dei danni che, pertanto, deve ritenersi ormai coperta da giudicato, si ritiene il primo motivo di appello non fondato.
Premesso brevemente in generale che nel caso di scontro tra veicoli la colpa accertata di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di cui all'art.2054
c. II c.c. se l'altro conducente non prova di aver tenuto una condotta di guida corretta e aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro (in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez.
III 19.12.2024 n. 33483, Cass. civ. sez. VI 26.05.2021 n. 14451, Cass. civ. sez. III
20.03.2020 n. 7479, Cass. civ. sez. VI 16.02.2017 n. 4130), premesso che tale principio trova applicazione anche nel caso in cui si accerti che uno dei conducenti abbia violato l'obbligo di dare la precedenza (in tal senso Cass. civ. sez. VI 14.04.2015 n. 7447, Cass. civ. sez. III 12.06.2012 n. 9528), si ritiene (1) che nel caso in esame, ritenuta e non contestata con l'appello la corresponsabilità del per non aver arrestato il suo CP_3
veicolo allo STOP, non abbia dal canto suo provato di aver rispettato le norme Pt_1
sulla circolazione e di aver fatto tutto il possibile per evitare l'evento, (2) che - anzi - gli accertamenti compiuti dai Carabinieri intervenuti subito dopo il sinistro (v. relazione con i relativi allegati) inducano a ritenere provata anche la responsabilità del Pt_1
Rilevato dai Carabinieri (v. copie della relazione nei fascicoli di parte di primo grado di entrambe le parti costituite) e non contestato specificamente dall'appellante che il ciclomotore non ha lasciato alcuna traccia di frenata, tale circostanza, infatti, induce a ritenere che il non abbia neppure avuto il tempo di frenare per tentare di Pt_1 evitare l'impatto e che dunque viaggiasse ad una velocità eccessiva, tale da non consentirgli la frenata. Si desume che lo stesso non tenesse, cioè, una velocità e una condotta di guida tali da controllare il proprio veicolo e da permettergli l'arresto, in presenza di un ostacolo prevedibile in prossimità dell'ntersezione con un'altra strada. Il
è incorso dunque nelle violazioni dell'art.141 c. II e III Codice della Strada. Pt_1
I Carabinieri hanno altresì relazionato (v. relazione in atti) che, a seguito di controlli, il
è risultato positivo al test per l'accertamento dell'assunzione di sostanze Pt_1 stupefacenti. Tale circostanza, non contestata dall'appellante e costituente violazione dell'art.187 Codice della Starda, unita alla mancanza del tentativo di arrestare il ciclomotore, costituisce conferma del fatto che il suddetto non fosse nelle condizioni di arrestare il suo veicolo al passaggio della vettura del . CP_3
Le violazioni accertate a carico anche del inducono perciò a ritenere non Pt_1
superata ed anzi confermata la presunzione della sua pari responsabilità nella causazione del sinistro (art. 2054 c. II c.c.).
Con il secondo motivo di appello il lamenta l'omessa regolamentazione da Pt_1
parte del tribunale delle spese della c.t.u. meccanica che avrebbero dovuto esser poste a carico dei convenuti, secondo soccombenza.
Il motivo di appello, con cui si allega in sintesi il vizio di omessa pronuncia, è condivisibile.
Pur essendo state espletate due consulenze d'ufficio (una medica e l'altra meccanica), il tribunale ha condannato i convenuti al rimborso delle spese di una sola c.t.u., da intendersi quella medica, avendo il tribunale nella motivazione della sentenza fatto riferimento solo a detta consulenza. Pur avendo (al contrario di quanto dedotto dallo appellante) nel corso di giudizio liquidato il compenso anche del consulente meccanico con decreto del 22.09.2023, ponendolo a titolo provvisorio a carico delle parti in solido, il tribunale non ha stabilito in sentenza la parte sulla quale il compenso della consulenza meccanica debba far carico definitivamente, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia, stante in generale il dovere del giudice di regolamentare ex art. 91 c.p.c. tutte le spese del giudizio e stabilire la parte su cui facciano carico definitivamente le spese di c.t.u.
(per il vizio di omessa pronuncia nel caso in cui il giudice non stabilisca a carico di quale parte graveranno in via definitiva le spese della consulenza d'ufficio, cfr. Cass. civ. sez.
III 5.06.2020 n. 10804).
Dovendo a tale omissione porre rimedio questa Corte stante la natura devolutiva e sostitutiva dell'appello, si ritiene di porre le spese della c.t.u. meccanica espletata in primo grado a carico delle parti contrapposte in quote eguali, poiché la detta consulenza disposta ed espletata nell'interesse di tutte le parti all'accertamento della dinamica del sinistro e alla ripartizione delle responsabilità dei conducenti.
Non va comunque disposto allo stato alcun rimborso (neppure della metà facente carico sui convenuti) del compenso dai convenuti al perché non risulta che costui Pt_1
abbia fin qui anticipato alcuna somma a favore del consulente meccanico.
Resta assorbita ogni altra questione.
L'accoglimento del secondo motivo di appello (di minima rilevanza economica, pari a poco più di 550 euro liquidate al consulente meccanico in primo grado) giustifica la compensazione per un quinto delle spese di lite di questo grado. Per gli altri quattro quinti, da liquidare nella misura media dei parametri di cui al DM 10.03.2014 n.55, le spese di lite, secondo soccombenza (art. 91 c,p.c.), vanno rimborsate dall'appellante alla compagnia di assicurazione.
Non ignora la Corte che la soccombenza dipende dall'esito finale e complessivo del giudizio. Tuttavia, nel caso in esame, in relazione al primo motivo di appello relativo alla somma pretesa in più dal rispetto a quella riconosciutagli in primo grado, Pt_1 il per detta ulteriore somma costituente l'oggetto dell'appello, è da ritenersi Pt_1
soccombente. Per tale primo motivo di appello, quello più rilevante sotto il profilo economico, essendo stato l'appellante a causare il prolungarsi del giudizio, le spese debbono far carico su di lui, secondo il principio causale che sta a fondamento della regola della soccombenza. Diversamente opinando, si consentirebbe alla parte vittoriosa in primo grado di prolungare ingiustificatamente il giudizio senza sopportare le spese di lite dei gradi successivi di giudizio causate alla controparte.
Nessun rimborso per i quattro quinti delle spese processuali di appello spetta al CP_3
essendo rimasto contumace.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, sezione civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 1502/2023 del Tribunale di Taranto proposto da nei confronti di e della Parte_1 CP_3 [...]
(quale rappresentante in Italia della Controparte_5 [...]
con atto di citazione notificato il 28.07.2023 e il 17.08.2023, Controparte_2
così provvede: 1) rigetta il primo motivo di appello;
2) accoglie il secondo motivo di appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza appellata, pone le spese (liquidate con decreto del 22.09.2023) della consulenza meccanica espletata in primo grado per una metà a carico dell'attore e per l'altra metà a carico dei convenuti;
3) conferma per il resto la sentenza appellata;
4) compensa tra tutte le parti per un quinto le spese di lite di appello e, per gli altri quattro quinti, condanna l'appellante a rimborsare a Controparte_6
la somma di € 5.556,80 oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA
[...]
come per legge;
nulla per i quattro quinti delle spese di lite di appello nei confronti di
. CP_3
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Michele Campanale) (dr. Pietro Genoviva)