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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto, proposto
DA avv. SEBASTIANO GARGIULO ( cf. ) nato a [...] il C.F._1
28.09.1957 con studio in Sant'Antonio BA (Na) alla via De Luca n. 3, in qualità di tutore con nomina del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano del 20.03.2012, della sig.ra , ( cf , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
25.08.1967 e residente in [...];
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avvocato Maria Assunta Donnarumma,
( cf ) presso il cui studio in EN OC (NA) alla Via Dante Alighieri, C.F._4
109, elettivamente domiciliano;
per le comunicazioni:
tel./fax 081 8972812- 5311725,
pec: Email_1
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendone l'accoglimento. Il Procuratore Generale presso la CdA ha concluso come da parere in atti per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che l'avv. SEBASTIANO GARGIULO in qualità di tutore della sig.ra
[...]
e , hanno proposto apposito ricorso dinanzi a questa Corte volto Pt_1 CP_1 ad ottenere la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
A fondamento di tale ricorso i predetti hanno evidenziato:
-che avevano contratto matrimonio concordatario in Pompei (Napoli) in data 22.10.1988;
-che l'atto di tale matrimonio era stato trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei
(NA) nel Registro dei Matrimoni anno 1988, parte II, serie A, atto n° 430;
-che con libello datato 3 aprile 2014, , a mezzo dell'avv. Sebastiano Gargiulo, in qualità Parte_1 di tutore - con nomina del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano del
15.03.2012 depositata il 20.03.2012 - aveva introdotto giudizio di nullità matrimoniale presso il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano;
-che con sentenza del 24 febbraio 2016, detto Tribunale aveva dichiarato la nullità del suddetto matrimonio per il seguente capo: “per mancanza di sufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ai sensi del can.1095, 1°,2°e 3° del CIC”
-che con successivo atto del 30 giugno 2016, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “organo superiore di controllo”, aveva decretato l'esecutività della suddetta sentenza canonica.
Premesso quanto sopra, gli istanti hanno concluso chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti:
a) dichiarare, ai sensi dell'art. 8 n.2) L. 121/85, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica indicata in premessa;
b) ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pompei (NA) di annotare la sentenza stessa in margine della trascrizione dell'atto di matrimonio dichiarato nullo.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta ed all'esito del deposito di note congiunte e delle conclusioni del PG, questo Collegio ha riservato la causa in decisione, senza termini.
Orbene, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218/1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi dalla legge n. 121/1985. L'art. 2 della legge n. 218/1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicchè è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Ciò posto si deve evidenziare che nel caso in esame sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza definitiva del 24 febbraio 2016 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Campano, e munita del decreto di esecutività, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Va difatti rilevato che ricorrono le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121/1985, che disciplinano la materia di cui si tratta ed inoltre è stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, come ben può evincersi dalla sentenza in atti e dovendosi inoltre considerare che le stesse parti hanno formulato domanda congiunta dinanzi a questa Corte.
A ciò deve aggiungersi che non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121/1985.
Si deve inoltre sottolineare che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato ed è stata resa esecutiva con apposito decreto da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo” emesso il 30.6.2016.
Tanto rilevato si deve a questo punto sottolineare che il motivo di nullità accertato dal Tribunale
Ecclesiastico è costituito dal seguente vizio: “per mancanza di sufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ai sensi del can.1095, 1°,2°e 3° del CIC” ; orbene, dal momento che il capo di nullità suddetto non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 123 c.c.), nulla osta che la sentenza canonica possa avere efficacia anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana
Sul punto la Suprema Corte ha avuto difatti modo di affermare che: in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale
Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
Tanto rilevato, il ricorso in esame deve essere pertanto accolto.
Nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. SEBASTIANO GARGIULO in qualità di tutore della sig.ra e Parte_1
, così provvede: CP_1
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano il 24.2.2016 e munita del decreto di esecutività emesso in data 30 giugno 2016 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pompei di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Napoli, cc del 14.11.2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano)
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli – sezione Persona, Famiglia e Minori - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Efisia Gaviano Presidente relatore
Dott.ssa Silvana Sica Consigliere
Dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1973 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: riconoscimento di sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio – ricorso congiunto, proposto
DA avv. SEBASTIANO GARGIULO ( cf. ) nato a [...] il C.F._1
28.09.1957 con studio in Sant'Antonio BA (Na) alla via De Luca n. 3, in qualità di tutore con nomina del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano del 20.03.2012, della sig.ra , ( cf , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
25.08.1967 e residente in [...];
E
, (C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_1 CodiceFiscale_3 residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi, come da procure in atti, dall'avvocato Maria Assunta Donnarumma,
( cf ) presso il cui studio in EN OC (NA) alla Via Dante Alighieri, C.F._4
109, elettivamente domiciliano;
per le comunicazioni:
tel./fax 081 8972812- 5311725,
pec: Email_1
NONCHE'
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e chiedendone l'accoglimento. Il Procuratore Generale presso la CdA ha concluso come da parere in atti per l'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che l'avv. SEBASTIANO GARGIULO in qualità di tutore della sig.ra
[...]
e , hanno proposto apposito ricorso dinanzi a questa Corte volto Pt_1 CP_1 ad ottenere la delibazione di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.
A fondamento di tale ricorso i predetti hanno evidenziato:
-che avevano contratto matrimonio concordatario in Pompei (Napoli) in data 22.10.1988;
-che l'atto di tale matrimonio era stato trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei
(NA) nel Registro dei Matrimoni anno 1988, parte II, serie A, atto n° 430;
-che con libello datato 3 aprile 2014, , a mezzo dell'avv. Sebastiano Gargiulo, in qualità Parte_1 di tutore - con nomina del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Distaccata di Gragnano del
15.03.2012 depositata il 20.03.2012 - aveva introdotto giudizio di nullità matrimoniale presso il
Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano;
-che con sentenza del 24 febbraio 2016, detto Tribunale aveva dichiarato la nullità del suddetto matrimonio per il seguente capo: “per mancanza di sufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ai sensi del can.1095, 1°,2°e 3° del CIC”
-che con successivo atto del 30 giugno 2016, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua qualità di “organo superiore di controllo”, aveva decretato l'esecutività della suddetta sentenza canonica.
Premesso quanto sopra, gli istanti hanno concluso chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti:
a) dichiarare, ai sensi dell'art. 8 n.2) L. 121/85, l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica indicata in premessa;
b) ordinare all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Pompei (NA) di annotare la sentenza stessa in margine della trascrizione dell'atto di matrimonio dichiarato nullo.
Il presente procedimento si è svolto con le modalità della trattazione scritta ed all'esito del deposito di note congiunte e delle conclusioni del PG, questo Collegio ha riservato la causa in decisione, senza termini.
Orbene, ritiene questa Corte di dover anzitutto ricordare che anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 64 della legge n. 218/1995, la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai Tribunali Ecclesiastici è rimasta regolata dall'art. 8 dell'accordo del 18.2.1984 di revisione del Concordato Lateranense del 1929 e dall'art. 4 del protocollo addizionale, resi esecutivi dalla legge n. 121/1985. L'art. 2 della legge n. 218/1995, infatti, prevede espressamente che le disposizioni di tale legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore, sicchè è necessaria una pronuncia di delibazione del competente giudice italiano per dare efficacia nel territorio nazionale a tali sentenze ecclesiastiche.
Ciò posto si deve evidenziare che nel caso in esame sussistono le condizioni per il riconoscimento della sentenza definitiva del 24 febbraio 2016 emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale
Campano, e munita del decreto di esecutività, oggetto del presente giudizio di delibazione.
Va difatti rilevato che ricorrono le condizioni richieste dall'art. 8 comma 7, lett. a), b) e c) della legge n. 121/1985, che disciplinano la materia di cui si tratta ed inoltre è stato altresì assicurato il diritto di difesa delle parti, come ben può evincersi dalla sentenza in atti e dovendosi inoltre considerare che le stesse parti hanno formulato domanda congiunta dinanzi a questa Corte.
A ciò deve aggiungersi che non risultano condizioni ostative al riconoscimento di efficacia della sentenza nel nostro ordinamento, da valutarsi in base all'art. 64 della legge n. 218\1995, alla quale deve intendersi oggi operato il richiamo contenuto nell'art. 8 lett. c) della legge n. 121/1985.
Si deve inoltre sottolineare che la sentenza ecclesiastica è passata in giudicato ed è stata resa esecutiva con apposito decreto da parte del Tribunale della Segnatura Apostolica nella qualità di “Superiore
Organo Ecclesiastico di Controllo” emesso il 30.6.2016.
Tanto rilevato si deve a questo punto sottolineare che il motivo di nullità accertato dal Tribunale
Ecclesiastico è costituito dal seguente vizio: “per mancanza di sufficiente uso di ragione, grave difetto di discrezione di giudizio ed incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, ai sensi del can.1095, 1°,2°e 3° del CIC” ; orbene, dal momento che il capo di nullità suddetto non trova ostacolo nei limiti di ordine pubblico dell'ordinamento italiano (art. 123 c.c.), nulla osta che la sentenza canonica possa avere efficacia anche nell'ordinamento della Repubblica Italiana
Sul punto la Suprema Corte ha avuto difatti modo di affermare che: in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario, non è consentito al giudice della delibazione di valutare nel merito il contenuto del difetto di consenso ravvisato dal Tribunale
Ecclesiastico, consistito esso nell'esclusione di uno dei “bona matrimonii”, poiché ciò integrerebbe una inammissibile interferenza nella disciplina dell'ordinamento canonico, risolvendosi in un apprezzamento circa gli effetti invalidanti o meno da attribuire al vizio del consenso. Pertanto, una volta constatato che il Tribunale Ecclesiastico ha accertato il vizio del consenso matrimoniale comune e noto ad entrambe le parti (come del resto risulta dalla sentenza ecclesiastica), la delibazione non può essere negata” (cfr Cass. n. 5292\09).
Tanto rilevato, il ricorso in esame deve essere pertanto accolto.
Nulla per le spese
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione Persona e Famiglia, pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. SEBASTIANO GARGIULO in qualità di tutore della sig.ra e Parte_1
, così provvede: CP_1
-dichiara l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza definitiva emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Regionale Campano il 24.2.2016 e munita del decreto di esecutività emesso in data 30 giugno 2016 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pompei di procedere alla trascrizione, iscrizioni, annotazioni negli atti di stato civile in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
c) nulla per le spese.
Napoli, cc del 14.11.2025 Il Presidente est.
(dott.ssa Efisia Gaviano)