Decreto cautelare 24 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 7 novembre 2024
Ordinanza presidenziale 12 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 30 settembre 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/01/2026, n. 1046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1046 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01046/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10204/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10204 del 2024, proposto da
ZZ MA RI, rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
HI IA e LL PP, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari anche monocratiche ,
- della graduatoria generale nazionale per la procedura di reclutamento riservata dei Dirigenti Scolastici e relativo atto di approvazione m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002187.09-08-2024, emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. in conformità al Decreto Ministeriale n. 107 del 2023;
- della successiva graduatoria generale nazionale rettificata - e relativo atto di rettifica emesso dal Capo Dipartimento M.I.M. m pi.AOCODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0002206.19-08-2024 - rispetto a quella precedentemente approvata con il Decreto del 9 agosto 2024 per la procedura di reclutamento riservata dei Dirigenti Scolastici - lesiva nella parte in cui ha assegnato all’aspirante un punteggio errato pari a 8, non considerando l’ulteriore 0,75 spettante ai fini del meritocratico posizionamento e in vista dell’immissione in ruolo;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, anteriore o successivo a quelli sopra citati, laddove ritenuto dannoso per la posizione della parte ricorrente,
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- del diritto dell’istante di vedersi riconosciuto il corretto punteggio in relazione ai titoli dichiarati ai fini della corretta inserzione nella graduatoria finale,
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente all'adozione dei provvedimenti consequenziali, anche a titolo di risarcimento in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 7 ottobre 2024, tempestivamente depositato, ZZ MA RI, premesso di aver partecipato alla procedura straordinaria di reclutamento del personale dirigenziale scolastico di cui al D.M. n. 107/2023 e di aver conseguito il punteggio finale, per come convertito su base decimale in applicazione di quanto disposto dalla lex specialis , pari a 8 punti ( = 80 punti, di cui 11 punti per titoli culturali + 69 per la prova scritta / 10 ), classificandosi al 940esimo posto, ha impugnato la graduatoria definitiva di merito del 9 agosto 2024, come poi rettificata il 19 agosto 2024, predisposta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte relativa alla valutazione dei titoli dichiarati ai punti B.6) e B.7) della Tabella A allegata al D.M. n. 138/2017, per non essere stato attribuito il maggior punteggio pari a 0,75.
In particolare, la parte ricorrente ha dedotto di aver trasmesso in data 3 agosto 2024 un reclamo all’Amministrazione senza tuttavia ricevere alcun formale riscontro.
A sostegno del ricorso, sono state quindi articolate le seguenti censure di seguito indicate.
1.1. Con unico motivo, sono state dedotte “ violazione/falsa applicazione di legge - omessa valutazione dei Titoli di servizio e professionali di cui alla tabella A punto B.6) e punto B.7) allegata al D.M. n. 138/2017 - violazione del principio di trasparenza e correttezza amministrativa (Legge n. 241/1990) e del principio di autosufficienza della documentazione concorsuale - violazione del principio costituzionale di buon andamento e imparzialità (art. 97 della Costituzione) ”.
In particolare, la parte ricorrente ha rilevato l’Allegato A del D.M. n. 107/2023, punto B.6) e punto B.7), aveva stabilito che, per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di funzione strumentale o di membro dei comitati per la valutazione, sarebbero stato attribuiti 0,75 punti, per un massimo rispettivamente di sei e di tre anni; l’Amministrazione, a fronte di quanto dichiarato dalla ricorrente, non aveva invece riconosciuto il maggior punteggio.
1.2. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche, l’annullamento, nei limiti dell’interesse, dei provvedimenti impugnati, l’accertamento del maggior punteggio asseritamente spettante (pari a 8,075) e la condanna dell’Amministrazione alla rettifica della graduatoria in tal senso.
2. Con decreto presidenziale n. 4808/2024, pubblicato il 24 ottobre 2024, il Presidente della Sezione ha respinto la richiesta di adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. per difetto del periculum in mora ed ha fissato la Camera di Consiglio del 5 novembre 2024 per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale.
3. In data 18 ottobre 2024, si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Istruzione e del Merito.
4. Con ordinanza n. 5036/2024, pubblicata il 7 novembre 2024, resa all’esito della Camera di Consiglio del 5 novembre 2024, ha respinto l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris , chiedendo altresì chiarimenti all’Amministrazione a riguardo della modalità di attribuzione del punteggio e rinviando per il prosieguo alla pubblica udienza del 24 settembre 2025.
5. Con ordinanza presidenziale n. 677/2025, pubblicata il 12 febbraio 2025, il Presidente della Sezione, su istanza di parte, ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.
6. In data 26 febbraio 2025, la parte ricorrente ha documentato di aver integrato il contraddittorio nei termini sopra indicati.
7. HI IA e LL PP, intimati individualmente come controinteressati, non si sono costituiti in giudizio.
8. Alla pubblica udienza del 24 settembre 2025 la causa è stata introitata per la decisione.
9. Con ordinanza n. 16886/2025, pubblicata il 30 settembre 2024, questa Sezione, rilevata la mancata produzione in giudizio della relazione di chiarimenti chiesta con la predetta ordinanza n. 5036/2024, ha rinnovato il predetto incombente istruttorio, fissando per il prosieguo la pubblica udienza del 9 gennaio 2026.
10. In data 6 ottobre 2025, l’Amministrazione ha depositato la relazione di chiarimenti, evidenziando di aver svolto approfondimenti istruttori e di aver accertato la sussistenza del titolo relativo all’esperienza professionale indicata nel ricorso, deducendo pertanto che sarebbe maturata la cessazione della materia del contendere.
11. Con nota depositata il 5 gennaio 2026, la parte ricorrente ha concluso per la cessazione della materia del contendere, insistendo per la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e la condanna di quest’ultima al pagamento delle spese di lite.
12. Alla pubblica udienza del 9 gennaio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
13. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
A tal proposito, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
13.1. Ed invero, la parte ricorrente ha agito in giudizio, onde conseguire il riconoscimento del maggior punteggio per il titolo relativo all’esperienza professionale dell’aver ricoperto l'incarico di funzione strumentale o di membro dei comitati per la valutazione da collocarsi al punto B.6) e punto B.7) dell’Allegato A del D.M. n. 107/2023, non valutato dall’Amministrazione, in modo da vedersi attribuito il (maggior) punteggio finale di 8,075 punti, in luogo di quello (effettivamente) riconosciuto pari a 8,00 punti.
Ebbene, con la nota depositata in giudizio il 6 ottobre 2025, l’Amministrazione ha espressamente dedotto che “ l’Amministrazione procedente ha avviato un’interlocuzione con l’Istituzione scolastica che ha rilasciato il titolo di servizio reclamato, la quale ha comunicato (con la nota che si allega) che «A riscontro della richiesta di Verifica amministrativa autodichiarazione Atti di conferimento incarichi docente ZZ MA RI c.f. [...]di cui al prot.n. 81307 di codesto Ufficio, si comunica quanto rinvenuto dagli Uffici amministrativi agli Atti dell'Istituzione scolastica: • A.s. 2011/2012 Funzione strumentale prot.n. 2326 del 05/10/2011; • A.s. 2012/2013 Funzione strumentale prot.n. 3351 del 24/09/2012». Pertanto, nell'esercizio del potere di autotutela, l’Amministrazione ha riconosciuto all’interessata il punteggio reclamato di 0,75, come già comunicato alla ricorrente con prot. n. 182734 del 12-08-2025 ”.
Successivamente, in data 18 dicembre 2025, è stata pubblicata una nuova graduatoria, contenente le correzioni derivanti dall’esecuzione di pronunce giurisdizionali ovvero da rettifiche dei punteggi avvenute in autotutela, tra le quali anche quella disposta in favore della odierna ricorrente, ove è stato riconosciuto il punteggio finale pari a 8,075 punti.
Ne consegue, pertanto, che nelle more del giudizio la pretesa sostanziale dedotta in giudizio dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta mediante la rettifica in autotutela del provvedimento in questa sede gravato, così non residuando più alcuna ulteriore utilità concreta dalla presente pronuncia giurisdizionale.
13.2. In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
14. Tenuto conto dell’esito del giudizio e della soccombenza virtuale dell’Amministrazione che ha di fatto riconosciuto la fondatezza del ricorso, le spese di lite sono poste a carico di quest’ultima e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00) per compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
MAngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Marco RT, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco RT | MAngela Caminiti |
IL SEGRETARIO