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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 09/01/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NI, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 429/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a-B 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 764/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. Resistente_1, massofisioterapista diplomato il 19 giugno 2002, impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione, dando seguito al verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Biella, contestava l'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2018, ritenendo che le prestazioni di massofisioterapia non fossero esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella, con sentenza n. 106/01/2024, accoglieva parzialmente il ricorso;
rigettava le eccezioni preliminari e le doglianze relative al recupero dell'imponibile relativo alle vendite a domicilio (confermando in parte qua l'accertamento); ma riconosceva l'esenzione IVA per l'attività di massofisioterapia ritenendo che l'iscrizione del sig. Resistente_1 nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti istituito dal D.M. 9 agosto 2019 fosse condizione necessaria e sufficiente per quel regime fiscale di favore.
Propone appello Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella propone appello articolando un unico ma complesso motivo, contestando l'error iuris dei giudici di prime cure che non avrebbero fatto buon governo dei principi enunciati dalla Cassazione (sentenza n. 20681/2024).
Resiste il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. L'equivoco di fondo sta nell'interpretazione delle motivazioni della pronuncia della Cassazione, che ad una prima lettura potrebbero in effetti trarre in inganno: la massima (reperibile su Dejure.it) recita che “tutte le prestazioni professionali rese dal massofisioterapista non sono esentate dall'IVA, spettando la stessa soltanto a coloro che si sono iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del decreto del 9 agosto 2019 per aver conseguito il titolo ai sensi della legge
19 maggio 1971, n. 403 o che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4-ter dell'art. 4 della legge n. 42 del 1999". Tuttavia, l'attenta lettura delle motivazioni per esteso consente di ricostruire compiutamente la disciplina applicabile alla fattispecie, alla luce dell' excursus sull'evoluzione del dato normativo ripercorso puntualmente ed analiticamente dalla Corte. Resta così definitivamente chiarito come la questione nodale sia la qualificabilità o meno dell'attività del massofisioterapista come "professione sanitaria". Alla luce di quanto emerso in atti, la risposta nel caso di specie dev'essere negativa. Il contribuente ha conseguito un diploma di laurea secondo il c.d. "nuovo ordinamento"; l'iscrizione all'albo speciale ad esaurimento rileva ai soli fini di consentirgli di proseguire nello svolgimento dell'attività professionale, ma non incide sulla qualificazione della stessa, che non presenta i requisiti di "professione sanitaria" bensì di mero "interesse sanitario", così non rientrando nell'elenco - tassativo - di quelle che hanno accesso al regime fiscale agevolato di cui all'art. 10 DPR 633/1972.
Ne discende, in parziale riforma della decisione di primo grado, il rigetto integrale del ricorso svolto, con conferma dell'atto originariamente impugnato.
La complessità delle valutazioni in diritto, per la natura non perspicua del dato normativo, giustifica ad avviso del Collegio la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado, respinge in toto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
AZ NI, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 429/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a-B 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 106/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 21/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7Q01UN00231-2023 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 764/2025 depositato il 04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato il sig. Resistente_1, massofisioterapista diplomato il 19 giugno 2002, impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione, dando seguito al verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Biella, contestava l'omesso versamento dell'IVA per l'anno 2018, ritenendo che le prestazioni di massofisioterapia non fossero esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del DPR 633/1972.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Biella, con sentenza n. 106/01/2024, accoglieva parzialmente il ricorso;
rigettava le eccezioni preliminari e le doglianze relative al recupero dell'imponibile relativo alle vendite a domicilio (confermando in parte qua l'accertamento); ma riconosceva l'esenzione IVA per l'attività di massofisioterapia ritenendo che l'iscrizione del sig. Resistente_1 nell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti istituito dal D.M. 9 agosto 2019 fosse condizione necessaria e sufficiente per quel regime fiscale di favore.
Propone appello Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Biella propone appello articolando un unico ma complesso motivo, contestando l'error iuris dei giudici di prime cure che non avrebbero fatto buon governo dei principi enunciati dalla Cassazione (sentenza n. 20681/2024).
Resiste il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. L'equivoco di fondo sta nell'interpretazione delle motivazioni della pronuncia della Cassazione, che ad una prima lettura potrebbero in effetti trarre in inganno: la massima (reperibile su Dejure.it) recita che “tutte le prestazioni professionali rese dal massofisioterapista non sono esentate dall'IVA, spettando la stessa soltanto a coloro che si sono iscritti nell'elenco speciale ad esaurimento di cui all'art. 5 del decreto del 9 agosto 2019 per aver conseguito il titolo ai sensi della legge
19 maggio 1971, n. 403 o che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4-ter dell'art. 4 della legge n. 42 del 1999". Tuttavia, l'attenta lettura delle motivazioni per esteso consente di ricostruire compiutamente la disciplina applicabile alla fattispecie, alla luce dell' excursus sull'evoluzione del dato normativo ripercorso puntualmente ed analiticamente dalla Corte. Resta così definitivamente chiarito come la questione nodale sia la qualificabilità o meno dell'attività del massofisioterapista come "professione sanitaria". Alla luce di quanto emerso in atti, la risposta nel caso di specie dev'essere negativa. Il contribuente ha conseguito un diploma di laurea secondo il c.d. "nuovo ordinamento"; l'iscrizione all'albo speciale ad esaurimento rileva ai soli fini di consentirgli di proseguire nello svolgimento dell'attività professionale, ma non incide sulla qualificazione della stessa, che non presenta i requisiti di "professione sanitaria" bensì di mero "interesse sanitario", così non rientrando nell'elenco - tassativo - di quelle che hanno accesso al regime fiscale agevolato di cui all'art. 10 DPR 633/1972.
Ne discende, in parziale riforma della decisione di primo grado, il rigetto integrale del ricorso svolto, con conferma dell'atto originariamente impugnato.
La complessità delle valutazioni in diritto, per la natura non perspicua del dato normativo, giustifica ad avviso del Collegio la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado, respinge in toto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.