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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/08/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3859/23 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo e promossa con citazione in opposizione del 27 dicembre 2023 da
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Mauro Dolegna (C.F. pec: C.F._2
) e dall'avv. Hajrije Fetahu Email_1
(CF: , pec: C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Udine, fax per le comunicazioni:
[...]
, con domicilio eletto presso lo studio di questi sito P.IVA_1 in Udine, Via Caccia n. 41, giusta procura alle liti rilasciata nei modi di cui all'art. 83 c.p.c.;
- opponente –
contro
(partita IVA, codice fiscale e numero di CP_1 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero
, REA VE – 454211), con sede legale in Venezia P.IVA_2
Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e
[...] P.IVA_3 numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero
, REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), P.IVA_4 via Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 17/02/2023 in Notaio dott. nn. 76924/17956 (Registrato presso Persona_1
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data
20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT) (doc. 1 allegati del fascicolo monitorio) (doc. 2 allegati del fascicolo monitorio) in persona dei suoi procuratori
[...]
[...
[...] e (doc. 3 allegati del Controparte_3 Controparte_4 fascicolo monitorio) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Fiorelli (c.f. - PEC: C.F._4
– fax 0255196521) del Email_3
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso n. 4, giusta procura allegata alla busta telematica contenente la presente comparsa (All. A);
- opposta-
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.
1114/2023, emesso dal Tribunale di Udine
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione,
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra esposti, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocare, annullare, dichiarare inesistente, illegittimo, nullo o inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto N. 1114 /2023, R.G. 2643/2023, emesso dal Tribunale di Udine in data 30/10/2023 anche per carenza di legittimazione e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
accertare e dichiarare, sempre per i motivi dedotti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e la risoluzione (anche parziale limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale delle fideiussioni di cui trattasi rilasciate dalla signora Per_2
nell'interesse della società di
[...] Controparte_5
, conseguentemente, accertare e dichiarare
[...] l'intervenuta decadenza della banca dai diritti avverso la garante signora per mancato rispetto del termine Persona_2 semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare sulla base della documentazione disponibile o eventualmente integrata, anche a mezzo ctu tecnico contabile, i saldi dei rapporti posti alla base del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta, previa epurazione degli interessi, dell'anatocismo, delle spese, delle valute e delle commissioni mai pattuite e/o autorizzate e/o nulle per violazione dei divieti di legge, oltre che delle somme contestate di cui non sia fornita prova dell'effettiva debenza;
in ogni caso, con epurazione dell'importo già rimborsato quale garante dei mutui chirografari. 2 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di ordinare ex art 210 c.p.c. alla convenuta opposta e quindi a tutte le precedenti società a cui è subentrata e ad altre banche del territorio nazionale, l'esibizione dei modelli di regolamenti contrattuali corrispondenti allo schema della fideiussione personale omnibus e specifica, effettivamente impiegati nella propria pratica commerciale, con riferimento a tutto l'anno 2010 ed a tutto l'anno 2013. Disporsi eventuale C.T.U. contabile volta ad indicare e quantificare:
a) l'importo di oneri, commissioni, interessi (anche anatocistici), spese ed altri addebiti non previsti e/o previsti da contratti inesistenti, nulli o inefficaci ovvero clausole contrattuali inesistenti, nulle o inefficaci;
oneri, commissioni, interessi, spese ed altri addebiti comunque illegittimi;
2. ricalcolare il saldo corretto eliminando tutti gli addebiti illegittimi;
3. determinare il saldo dare/avere sulla base della compensazione con i presunti crediti ove, all'esito dell'accertamento peritale, se ne rinvenga la sussistenza.
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire e produrre, formulare capitoli di prova, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali.
Condannare l'odierna convenuta opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
per l'opposta:
“IN VIA PRELIMINARE
Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la Sig.ra a pagare a Parte_1 la somma di € 18.700,62=, oltre interessi CP_1 legali, maturati e maturandi, dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre licenziare l'eccezione di
3 carenza di legittimazione della controparte sollevata dall'opponente nelle conclusioni dell'opposizione,
rilevandone l'infondatezza atteso che l'opponente non ha, nel termine perentorio per la formazione del thema decidendum,
contestato specificamente ex art.115 c.p.c. che la convenuta opposta fosse divenuta titolare, dal lato CP_1
attivo, dei crediti azionati in via monitoria per effetto delle cessioni meglio indicate in comparsa di risposta (vedi punti 10 e 11 della comparsa di risposta), essendosi limitata a contestare la validità ed efficacia delle fidejussioni rilasciate da a garanzia dell'adempimento di Parte_1
siffatti crediti.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, tenuto conto della decadenza in cui è incorsa la creditrice ex art.1957 c.c. in considerazione della nullità della clausola convenzionale derogatoria di siffatta disposizione.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, occorre premettere che l'opponente assume sotto diversi profili la nullità delle fidejussioni prestate in favore della banca finanziatrice -la Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia s.p.a. dante causa a titolo particolare dell'opposta per effetto delle intervenute cessioni di credito- a garanzia della restituzione dei finanziamenti concessi dal predetto istituto in favore della società
Parte_2
In particolare, l'opponente lamenta la nullita' delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in relazione al provvedimento di Banca Italia n. 55/2005; in subordine, la nullità relativa della deroga all'art. 1957
4 (clausola 6 dello schema tipico) e comunque l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
Orbene, la tesi propugnata in via principale dall'opponente, ossia la nullità totale delle fidejussioni prestate a valle delle intese anticoncorrenziali censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'applicazione uniforme delle predette clausole, risulta smentita dal noto arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che con la sentenza del
30/12/2021 n.41994 hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287
del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Riguardo alle convincenti motivazioni che sostengono tale conclusione il Tribunale non può che fare riferimento
per relationem all'autorevole arresto, da ritenersi qui richiamato ex art.118 disp. att. c.p.c..
Con tale pronuncia le SS.UU. hanno dato seguito all'orientamento -fatto già proprio dall'intestato Tribunale
in precedenti sentenze- espresso dalla sez.I della
Cassazione civile che con la sentenza del 26/09/2019 , n.
24044 aveva affermato che “Il provvedimento di Banca
d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della
concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard
5 predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale
nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla
base di tale modello, trovando applicazione la disciplina
generale di cui all' art. 1419 c.c. , in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la
nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in
gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità
parziale”.
In particolare, occorre sottolineare che le SS.UU.
hanno evidenziato lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale ed interesse pubblico, che nel caso di specie si concretizza sotto forma di ordine pubblico economico;
ci si trova, cioè, al cospetto di un principio di ordine generale che, in quanto violato, dà luogo alla nullità
parziale, che si propaga in ragione del nesso economico funzionale tra l'intesa viziata e la stipulazione attuativa,
fatto salvo anche l'ulteriore principio generale della conservazione degli atti negoziali (art. 1419 c.c.).
In altri termini, la Corte rimette al soggetto interessato l'onere di fornire la prova che senza quella clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto,
senza possibilità che tale circostanza venga accertata d'ufficio dal Giudicante.
In esito alla proprie conclusioni, la Corte pone l'accento sulla necessità, ai fini della nullità, di un
“collegamento funzionale” tra l'intesa (l'abuso) a monte ed il contratto (le fideiussioni) a valle, individuando tale
fattispecie ogniqualvolta il contratto è interamente o
parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata
nulla ed adducendo ad ulteriore conferma della nullità
6 parziale che, nella maggior parte dei casi, solamente le clausole critiche dello schema dichiarato nullo dalla Banca
d'Italia vengono riprodotte, tale da risultare vieppiù logico che i contratti di fideiussione a valle siano nulli limitatamente a dette clausole.
Del resto, come di recente affermato dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n.18851 del 10/7/25, “(…)il fideiussore
gode dunque di un'agevolazione probatoria. Per invocare
efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare
il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'
illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo,
rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura
novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente
invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica
della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da
parte della Banca d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta
corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è
da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella
prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza
delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in
motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà
poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui
desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato
nella negoziazione "a valle" non costituiva sbocco dell'
intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad
esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una
standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema
dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella
sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali
alternativi, non recanti le clausole riconosciute
7 contrastanti con la disciplina antitrust.” (grassetto dello scrivente).
Né assume rilievo, per escludere l'efficacia privilegiata dell'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza che l'oggetto della fidejussione sia specifico o omnibus: è la compresenza delle tre clausole a far sì che la fidejussione che le contenga si ponga in contrasto con le norme imperative che tutelano la libera concorrenza.
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che, in relazione alle fidejussioni oggetto di causa sia fondata la tesi della nullità parziale, posto che il modello contrattuale utilizzato dalla banca per la costituzione da parte dell'opponente delle garanzie personali di cui è causa (vedi docc.4 e 5 opponente) riproduce le clausole 2,6 e 8 censurate dal provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia,
prodotta in giudizio dall'opponente.
Né l'opposta, pur essendone onerata come evidenziato dalla Suprema Corte in virtù della valenza probatoria privilegiata dell'accertamento della Banca d'Italia, ha provato che lo schema contrattuale concretamente predisposto e adottato nella negoziazione "a valle" non costituisse nel caso di specie sbocco dell'intesa restrittiva.
D'altro canto, l'opponente, pur essendone onerata, non ha provato che le predette clausole nulle rappresentassero un elemento essenziale delle costituite fidejussioni tale da determinare la nullità totale della stessa.
In tale ottica militano a favore della non essenzialità
delle predette clausole nulle ulteriori considerazioni.
Nella fattispecie è presumibile, da un lato, che l'istituto bancario avrebbe accettato la garanzia personale
8 anche senza le clausole censurate dalla Banca d'Italia per l'evidente motivo che la presenza di una garanzia a tutela dell'esatto adempimento del debitore principale è senz'altro preferibile all'assenza di garanzie;
dall'altro, l'opponente avrebbe presumibilmente prestato la fidejussione anche senza tali clausole perché, per un verso, era suo interesse che la debitrice principale fosse finanziata dall'istituto e, per l'altro, offrendo tali clausole una minore tutela al garante rispetto alla disciplina codicistica, la loro assenza non sarebbe certamente stata di ostacolo alla prestazione della garanzia personale.
Affermata, pertanto, la nullità parziale delle fidejussioni in questione, va evidenziato che, in relazione all'accertata nullità della deroga all'art.1957 cc (rectius della clausola 6 che così recita “L'obbligazione del
fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni
credito della Banca verso il debitore principale senza che la
Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il
fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende
derogato.”), l'opposta non ha provato che essa stessa o i suoi danti causa a titolo particolare avessero tempestivamente proposto le proprie azioni nei confronti della debitrice principale, ossia la società Controparte_5
, nel termine semestrale di legge.
[...]
Né vale richiamare, la perdurante efficacia della fideiussione “sino alla totale estinzione di ogni credito
ella Banca verso il debitore principale” per esimersi dal rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
perché anche tale parte della clausola 6 è affetta dalla
9 nullità parziale di cui si discute, sicchè essa non giustifica la pretesa irrilevanza della decadenza semestrale in questione.
In definitiva, ritiene il Tribunale che le fideiussioni siano nulle parzialmente in relazione alle clausole 2, 6 e 8
e, per l'effetto, l'opposta sia decaduta da ogni diritto di escussione in danno dell'opponente, avendo omesso di provare di aver agito nel termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
nei confronti del debitore principale.
Andrà, pertanto, dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente fideiussore in favore dell'opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara la nullità parziale delle fidejussioni prestate dall'opponente in relazione alle clausole
2, 6 e 8;
c) dichiara che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta per effetto dell'accertata decadenza ex art.1957 c.c.;
d) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 8.150,00 a titolo di compenso, Euro 145,50
per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 27/8/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, 2^ sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Gianmarco
Calienno, ha pronunziato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 3859/23 R.G. in opposizione a decreto ingiuntivo e promossa con citazione in opposizione del 27 dicembre 2023 da
(C.F.: ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Mauro Dolegna (C.F. pec: C.F._2
) e dall'avv. Hajrije Fetahu Email_1
(CF: , pec: C.F._3 Email_2 entrambi del Foro di Udine, fax per le comunicazioni:
[...]
, con domicilio eletto presso lo studio di questi sito P.IVA_1 in Udine, Via Caccia n. 41, giusta procura alle liti rilasciata nei modi di cui all'art. 83 c.p.c.;
- opponente –
contro
(partita IVA, codice fiscale e numero di CP_1 iscrizione nel registro Imprese di Venezia Rovigo: numero
, REA VE – 454211), con sede legale in Venezia P.IVA_2
Mestre, via Terraglio 63 e, per essa, Controparte_2
(partita IVA di Gruppo codice fiscale e
[...] P.IVA_3 numero di iscrizione nel registro Imprese di Milano: numero
, REA 1260400), con sede legale in Milano (MI), P.IVA_4 via Caldera 21, non in proprio ma nella sua espressa qualità di procuratrice della prima per atto del 17/02/2023 in Notaio dott. nn. 76924/17956 (Registrato presso Persona_1
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Milano in data
20 febbraio 2023 al n. 14343 Serie IT) (doc. 1 allegati del fascicolo monitorio) (doc. 2 allegati del fascicolo monitorio) in persona dei suoi procuratori
[...]
[...
[...] e (doc. 3 allegati del Controparte_3 Controparte_4 fascicolo monitorio) rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Fiorelli (c.f. - PEC: C.F._4
– fax 0255196521) del Email_3
Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso n. 4, giusta procura allegata alla busta telematica contenente la presente comparsa (All. A);
- opposta-
OGGETTO: Opposizione al decreto ingiuntivo n.
1114/2023, emesso dal Tribunale di Udine
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, in accoglimento della presente opposizione,
IN VIA PRELIMINARE: per i motivi sopra esposti, rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni tutte esposte in narrativa, revocare, annullare, dichiarare inesistente, illegittimo, nullo o inefficace e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto N. 1114 /2023, R.G. 2643/2023, emesso dal Tribunale di Udine in data 30/10/2023 anche per carenza di legittimazione e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme ivi indicate;
accertare e dichiarare, sempre per i motivi dedotti in narrativa, la nullità e/o inefficacia e la risoluzione (anche parziale limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale delle fideiussioni di cui trattasi rilasciate dalla signora Per_2
nell'interesse della società di
[...] Controparte_5
, conseguentemente, accertare e dichiarare
[...] l'intervenuta decadenza della banca dai diritti avverso la garante signora per mancato rispetto del termine Persona_2 semestrale di cui all'art. 1957 c.c..
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: sempre previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rideterminare sulla base della documentazione disponibile o eventualmente integrata, anche a mezzo ctu tecnico contabile, i saldi dei rapporti posti alla base del decreto ingiuntivo della cui opposizione si tratta, previa epurazione degli interessi, dell'anatocismo, delle spese, delle valute e delle commissioni mai pattuite e/o autorizzate e/o nulle per violazione dei divieti di legge, oltre che delle somme contestate di cui non sia fornita prova dell'effettiva debenza;
in ogni caso, con epurazione dell'importo già rimborsato quale garante dei mutui chirografari. 2 IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede di ordinare ex art 210 c.p.c. alla convenuta opposta e quindi a tutte le precedenti società a cui è subentrata e ad altre banche del territorio nazionale, l'esibizione dei modelli di regolamenti contrattuali corrispondenti allo schema della fideiussione personale omnibus e specifica, effettivamente impiegati nella propria pratica commerciale, con riferimento a tutto l'anno 2010 ed a tutto l'anno 2013. Disporsi eventuale C.T.U. contabile volta ad indicare e quantificare:
a) l'importo di oneri, commissioni, interessi (anche anatocistici), spese ed altri addebiti non previsti e/o previsti da contratti inesistenti, nulli o inefficaci ovvero clausole contrattuali inesistenti, nulle o inefficaci;
oneri, commissioni, interessi, spese ed altri addebiti comunque illegittimi;
2. ricalcolare il saldo corretto eliminando tutti gli addebiti illegittimi;
3. determinare il saldo dare/avere sulla base della compensazione con i presunti crediti ove, all'esito dell'accertamento peritale, se ne rinvenga la sussistenza.
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, eccepire e produrre, formulare capitoli di prova, con riserva di indicare i testimoni e di integrare le produzioni documentali.
Condannare l'odierna convenuta opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
per l'opposta:
“IN VIA PRELIMINARE
Concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
Rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
dichiarare in ogni caso tenuta e condannare la Sig.ra a pagare a Parte_1 la somma di € 18.700,62=, oltre interessi CP_1 legali, maturati e maturandi, dalla domanda al saldo, o la diversa somma ritenuta di giustizia.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente occorre licenziare l'eccezione di
3 carenza di legittimazione della controparte sollevata dall'opponente nelle conclusioni dell'opposizione,
rilevandone l'infondatezza atteso che l'opponente non ha, nel termine perentorio per la formazione del thema decidendum,
contestato specificamente ex art.115 c.p.c. che la convenuta opposta fosse divenuta titolare, dal lato CP_1
attivo, dei crediti azionati in via monitoria per effetto delle cessioni meglio indicate in comparsa di risposta (vedi punti 10 e 11 della comparsa di risposta), essendosi limitata a contestare la validità ed efficacia delle fidejussioni rilasciate da a garanzia dell'adempimento di Parte_1
siffatti crediti.
Ciò premesso, l'opposizione è fondata e, pertanto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato, tenuto conto della decadenza in cui è incorsa la creditrice ex art.1957 c.c. in considerazione della nullità della clausola convenzionale derogatoria di siffatta disposizione.
Al fine di offrire la dovuta motivazione di siffatta conclusione, occorre premettere che l'opponente assume sotto diversi profili la nullità delle fidejussioni prestate in favore della banca finanziatrice -la Cassa di Risparmio del
Friuli Venezia Giulia s.p.a. dante causa a titolo particolare dell'opposta per effetto delle intervenute cessioni di credito- a garanzia della restituzione dei finanziamenti concessi dal predetto istituto in favore della società
Parte_2
In particolare, l'opponente lamenta la nullita' delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990 in relazione al provvedimento di Banca Italia n. 55/2005; in subordine, la nullità relativa della deroga all'art. 1957
4 (clausola 6 dello schema tipico) e comunque l'intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c..
Orbene, la tesi propugnata in via principale dall'opponente, ossia la nullità totale delle fidejussioni prestate a valle delle intese anticoncorrenziali censurate dalla Banca d'Italia in relazione all'applicazione uniforme delle predette clausole, risulta smentita dal noto arresto delle SS.UU. della Suprema Corte che con la sentenza del
30/12/2021 n.41994 hanno affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese
dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in
relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287
del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente
nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e
dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
riproducano quelle dello schema unilaterale costituente
l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o
sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.”.
Riguardo alle convincenti motivazioni che sostengono tale conclusione il Tribunale non può che fare riferimento
per relationem all'autorevole arresto, da ritenersi qui richiamato ex art.118 disp. att. c.p.c..
Con tale pronuncia le SS.UU. hanno dato seguito all'orientamento -fatto già proprio dall'intestato Tribunale
in precedenti sentenze- espresso dalla sez.I della
Cassazione civile che con la sentenza del 26/09/2019 , n.
24044 aveva affermato che “Il provvedimento di Banca
d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della
concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard
5 predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale
nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla
base di tale modello, trovando applicazione la disciplina
generale di cui all' art. 1419 c.c. , in base al quale la
nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la
nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in
gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità
parziale”.
In particolare, occorre sottolineare che le SS.UU.
hanno evidenziato lo stretto collegamento tra normativa anticoncorrenziale ed interesse pubblico, che nel caso di specie si concretizza sotto forma di ordine pubblico economico;
ci si trova, cioè, al cospetto di un principio di ordine generale che, in quanto violato, dà luogo alla nullità
parziale, che si propaga in ragione del nesso economico funzionale tra l'intesa viziata e la stipulazione attuativa,
fatto salvo anche l'ulteriore principio generale della conservazione degli atti negoziali (art. 1419 c.c.).
In altri termini, la Corte rimette al soggetto interessato l'onere di fornire la prova che senza quella clausola i contraenti non avrebbero concluso il contratto,
senza possibilità che tale circostanza venga accertata d'ufficio dal Giudicante.
In esito alla proprie conclusioni, la Corte pone l'accento sulla necessità, ai fini della nullità, di un
“collegamento funzionale” tra l'intesa (l'abuso) a monte ed il contratto (le fideiussioni) a valle, individuando tale
fattispecie ogniqualvolta il contratto è interamente o
parzialmente riproduttivo dell'intesa a monte dichiarata
nulla ed adducendo ad ulteriore conferma della nullità
6 parziale che, nella maggior parte dei casi, solamente le clausole critiche dello schema dichiarato nullo dalla Banca
d'Italia vengono riprodotte, tale da risultare vieppiù logico che i contratti di fideiussione a valle siano nulli limitatamente a dette clausole.
Del resto, come di recente affermato dalla Suprema
Corte con l'ordinanza n.18851 del 10/7/25, “(…)il fideiussore
gode dunque di un'agevolazione probatoria. Per invocare
efficacemente la nullità egli potrà limitarsi a documentare
il provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'
illecito concorrenziale, il quale è un atto amministrativo,
rispetto al quale evidentemente non opera il principio iura
novit curia, e le clausole contrattuali asseritamente
invalide, in modo da rendere possibile la positiva verifica
della corrispondenza di esse con quelle oggetto di esame da
parte della Banca d'Italia nel suddetto provvedimento: esatta
corrispondenza che, come è stato opportunamente precisato, è
da riguardare in termini di compresenza, giacché, nella
prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza
delle clausole ad essere lesiva della concorrenza (cfr., in
motivazione, la cit. Cass. 25 gennaio 2025, n. 1851). Sarà
poi la banca a dover fornire gli elementi di prova da cui
desumere che lo schema contrattuale predisposto e adottato
nella negoziazione "a valle" non costituiva sbocco dell'
intesa restrittiva: elementi di prova consistenti, ad
esempio, nell'assenza, da parte della banca, di una
standardizzazione dei propri contratti secondo lo schema
dell'ABI, o nell'adozione di una prassi consistente nella
sottoposizione agli interessati di moduli contrattuali
alternativi, non recanti le clausole riconosciute
7 contrastanti con la disciplina antitrust.” (grassetto dello scrivente).
Né assume rilievo, per escludere l'efficacia privilegiata dell'accertamento dell'Autorità garante della concorrenza che l'oggetto della fidejussione sia specifico o omnibus: è la compresenza delle tre clausole a far sì che la fidejussione che le contenga si ponga in contrasto con le norme imperative che tutelano la libera concorrenza.
Alla luce di ciò ritiene il Tribunale che, in relazione alle fidejussioni oggetto di causa sia fondata la tesi della nullità parziale, posto che il modello contrattuale utilizzato dalla banca per la costituzione da parte dell'opponente delle garanzie personali di cui è causa (vedi docc.4 e 5 opponente) riproduce le clausole 2,6 e 8 censurate dal provvedimento n.55 del 2005 della Banca d'Italia,
prodotta in giudizio dall'opponente.
Né l'opposta, pur essendone onerata come evidenziato dalla Suprema Corte in virtù della valenza probatoria privilegiata dell'accertamento della Banca d'Italia, ha provato che lo schema contrattuale concretamente predisposto e adottato nella negoziazione "a valle" non costituisse nel caso di specie sbocco dell'intesa restrittiva.
D'altro canto, l'opponente, pur essendone onerata, non ha provato che le predette clausole nulle rappresentassero un elemento essenziale delle costituite fidejussioni tale da determinare la nullità totale della stessa.
In tale ottica militano a favore della non essenzialità
delle predette clausole nulle ulteriori considerazioni.
Nella fattispecie è presumibile, da un lato, che l'istituto bancario avrebbe accettato la garanzia personale
8 anche senza le clausole censurate dalla Banca d'Italia per l'evidente motivo che la presenza di una garanzia a tutela dell'esatto adempimento del debitore principale è senz'altro preferibile all'assenza di garanzie;
dall'altro, l'opponente avrebbe presumibilmente prestato la fidejussione anche senza tali clausole perché, per un verso, era suo interesse che la debitrice principale fosse finanziata dall'istituto e, per l'altro, offrendo tali clausole una minore tutela al garante rispetto alla disciplina codicistica, la loro assenza non sarebbe certamente stata di ostacolo alla prestazione della garanzia personale.
Affermata, pertanto, la nullità parziale delle fidejussioni in questione, va evidenziato che, in relazione all'accertata nullità della deroga all'art.1957 cc (rectius della clausola 6 che così recita “L'obbligazione del
fideiussore resta ferma sino a totale estinzione di ogni
credito della Banca verso il debitore principale senza che la
Banca debba escutere il debitore principale medesimo o il
fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i
termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende
derogato.”), l'opposta non ha provato che essa stessa o i suoi danti causa a titolo particolare avessero tempestivamente proposto le proprie azioni nei confronti della debitrice principale, ossia la società Controparte_5
, nel termine semestrale di legge.
[...]
Né vale richiamare, la perdurante efficacia della fideiussione “sino alla totale estinzione di ogni credito
ella Banca verso il debitore principale” per esimersi dal rispetto del termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
perché anche tale parte della clausola 6 è affetta dalla
9 nullità parziale di cui si discute, sicchè essa non giustifica la pretesa irrilevanza della decadenza semestrale in questione.
In definitiva, ritiene il Tribunale che le fideiussioni siano nulle parzialmente in relazione alle clausole 2, 6 e 8
e, per l'effetto, l'opposta sia decaduta da ogni diritto di escussione in danno dell'opponente, avendo omesso di provare di aver agito nel termine semestrale di cui all'art.1957 c.c.
nei confronti del debitore principale.
Andrà, pertanto, dichiarato che nulla è dovuto dall'opponente fideiussore in favore dell'opposta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettate, così decide:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) dichiara la nullità parziale delle fidejussioni prestate dall'opponente in relazione alle clausole
2, 6 e 8;
c) dichiara che nulla è dovuto dall'opponente in favore dell'opposta per effetto dell'accertata decadenza ex art.1957 c.c.;
d) condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio che liquida in Euro 8.150,00 a titolo di compenso, Euro 145,50
per spese vive, oltre al rimborso delle spese generali, CNA e IVA come per legge.
Così deciso in Udine il 27/8/25
Il Giudice
Gianmarco Calienno
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