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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Bologna, sezione seconda civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Pietro Iovino Consigliere dott.ssa Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 368/2023
promossa da
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) assistiti e difesi dagli Avv.ti Buffoli Nicola e Garcea Gabriele ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in via Barberia n. 6, Bologna;
appellanti contro con il patrocinio degli Avv.ti Cristina Caravita e Controparte_1
IA BO ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura dell'Ente in Bologna, via De Chiari 2/A, Bologna;
appellata/appellante incidentale
avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3157/2022, pubblicata in data 20 dicembre 2022
conclusioni
Le parti concludono come da note scritte per l'udienza del 1 luglio 2025
Motivi della decisione
e in qualità di genitori della figlia minore , Parte_1 Controparte_2 Persona_1 impugnano la sentenza n. 3157/2022 emessa dal Tribunale di Bologna in punto di errata liquidazione del danno sofferto dalla figlia e riconosciuto dal primo Giudice, previo diffalco delle poste Per_1 indennitarie corrisposte dall' INPS alla famiglia In particolare, disposta CTU medico legale e Pt_1 riconosciuta la responsabilità del in ordine al ritardo nella diagnosi Controparte_1
e nel trattamento della peritonite settica che colpiva la piccola nell'ambito del ricovero Persona_1 dell'ottobre 2010 e che rendeva necessario intervenire anche durante la degenza presso l'Ospedale di Genova nel 2017, il Tribunale di Bologna liquidava la somma di euro 75.288,00 come risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 1.254,95 quanto alle spese mediche sostenute dalla famiglia
Determinato il quantum debeatur, sottraeva dalla somma individuata come danno non Pt_1 patrimoniale le poste indennitarie riconosciute da INPS dal 2012 al 2022 pari ad euro 42.085,60 e, dunque, liquidava euro 33.202,94, oltre al danno patrimoniale. Avverso la sentenza del Tribunale di Bologna ha proposto appello la famiglia lamentando, con Pt_1 unico motivo di gravame, l'errata applicazione della compensatio lucri cum damno da parte del primo Giudice. Si è costituito il contestando il gravame avversario e proponendo Controparte_1 tre motivi di appello incidentale attinenti:
- la personalizzazione del danno biologico, riconosciuta dal primo Giudice nella misura massima del 47% nonostante la mancata allegazione di circostanze idonee a giustificare tale decisione, cui si aggiungeva il difetto di motivazione sul punto;
- la mancata allegazione e il difetto di motivazione in punto di riconoscimento del danno morale subito dalla vittima primaria;
- l'erroneo riconoscimento delle spese mediche per difetto di legittimazione, poiché l'unica parte processuale in causa era la minore che non poteva aver sostenuto tali esborsi.
*** Preliminarmente, va rilevato come l'oggetto dell'odierno accertamento verta esclusivamente sulla corretta individuazione del quantum debeatur, poiché tanto il motivo di appello principale quanto i motivi costituenti appello incidentale non concernono la responsabilità del in ordine alla CP_1 malpractice, sulla quale pertanto si è formato il giudicato.
Il Tribunale, ritenute pienamente condivisibili le risultanze della CTU, faceva ricorso alla Tabella predisposta dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per l'anno 2021 e, riconosciute una I.P. pari al 12% con personalizzazione in misura massima, l'incremento per sofferenza (danno morale) e l'ITT (210 giorni di totale e 60 al 50%), individuava il risarcimento in euro 75.288,00. Provvedeva poi a defalcare dall'importo la somma di euro 42.085,06 corrisposta dall'INPS, liquidando nei confronti di la cifra finale di euro 33.202,94 a titolo di danno non Persona_1 patrimoniale. A seguito dell'ordinanza del 23 maggio 2022, che ordinava all'INPS l'esibizione di tutta la documentazione relativa agli importi erogati e da erogare ad in conseguenza dei fatti di Persona_1 causa, l'Ente Pubblico confermava infatti che la minore era destinataria di “pensione e indennità di accompagnamento” (cfr. doc. 6 convenuto primo grado) e comunicava gli importi corrisposti alla famiglia dal 2012 al 2022, pari ad euro 42.085,06 (cfr. doc. 7). Pt_1
Tuttavia, sul punto, propongono appello i genitori della minore lamentando che il primo Persona_1
Giudice avrebbe erroneamente applicato i principi della compensatio lucri cum damno omettendo di considerare che quanto comunicato dall'INPS e prodotto dal riguardava poste di indennità CP_1 risarcitoria che nulla avevano a che vedere con i fatti per cui è causa, ed essendo la piccola Per_1 titolare esclusivamente di indennità di frequenza. Le contestazioni del Policlinico circa la tardività delle produzioni sub 3 e 4 così come della novità della inferenza al fatto generatore del danno, non possono essere accolte in quanto da un lato le tempistiche delle produzioni dei documenti forniti dall'INPS (avvenute solo in data 19.12.2022, dopo lo scadere del termine per le note conclusive) non consentivano alla famiglia di manifestare Pt_1 proprie controdeduzioni, dall'altro la produzione integrale di un documento oscurato dei dati privacy, non costituisce produzione nuova. In ogni caso, il fatto che fosse titolare di indennità di frequenza, e non di pensione e Persona_1 indennità di accompagnamento come invece genericamente comunicato da INPS, era informazione ben visibile ed immediatamente percepibile dalla lettura del doc.9 e dedotta sin dalla memoria ex art.183 co VI n.1 c.p.c. Quindi, il mero deposito anche in secondo grado di un documento non oscurato dei dati privacy come nel caso, nulla aggiunge alle allegazioni già confluite nel compendio probatorio e di per sè idonee a formare oggetto di convincimento del Giudice. Si osserva che la indennità di frequenza è una prestazione economica introdotta dalla legge 289/1990, modificativa della disciplina delle indennità di accompagnamento, erogata a domanda e finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età. Sicchè -da un lato- deve escludersi la relazione causale con i fatti di causa, poichè tale posta indennitaria era destinata ad come forma di sostegno economico mensile in quanto ella, Persona_1
a causa delle patologie (perinatali e neonatali), aveva difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Dall'altro, avuto riguardo alla natura patrimoniale di detta posta (come invero la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento) e alla necessità di guardare alla 'funzione di cui il beneficio collaterale si rivela essere espressione', richiamate ai punti 2C e 2D dell'appello nonché mediante riferimento al punto 5Cb della prima memoria istruttoria - la stessa non poteva essere detratta dal danno non patrimoniale, potendo lo scomputo avvenire -secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza- per “poste omogenee”. Cfr ” cass. Ord. n. 11657 del 11/04/2022, che muove da un principio fondamentale, ossia che “il calcolo del danno differenziale, residuato all'intervento dell'assicuratore sociale, deve avvenire “per poste omogenee”. Ciò vuol dire che non è possibile sottrarre l'indennizzo, pagato dall'assicuratore sociale a titolo di ristoro del danno patrimoniale, dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico” e conclude nel senso di affermare che “le prestazioni dell'INPS in favore degli invalidi civili si fondano tutte sul presupposto dell'esistenza d'un pregiudizio patrimoniale (che è presunto juris et jure) rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno. Per contro, l'INPS in nessun caso indennizza agli invalidi civili il danno non patrimoniale alla salute. Pertanto, l'indennizzo erogato dall'INPS, quale ne fosse il fondamento – non poteva essere detratto dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico”. Pertanto, deve essere censurata l'operazione svolta dal primo Giudice di scomputo della indennità riconosciuta dall'INPS.
Tuttavia, non può nemmeno essere liquidata la somma di euro 75.288,00 a fronte della meritevolezza del primo motivo di appello incidentale concernente l'immotivato aumento per personalizzazione, nella misura massima pari al 47%, del danno biologico patito da Persona_1
In particolare, il lamenta la circostanza per cui il primo Giudice abbia applicato l'aumento CP_1
a titolo di personalizzazione senza che ciò sia stato accertato né mediante CTU, né sulla base delle prove offerte da controparte. In realtà, ritiene questa Corte sussistano nel caso di specie plurimi elementi su cui fondare l'aumento per personalizzazione del danno biologico - con particolare riferimento alla componente del danno dinamico-relazionale – seppur in misura minore rispetto a quanto deciso dal Primo Giudice (che aveva optato per la personalizzazione massima), ossia nella misura del 20%. Infatti, l'aumento appare corretto poiché conseguentemente alla Persona_1 acclarata malpractice, ha subito seri pregiudizi esistenziali a causa degli errori commessi durante il ricovero del 2010 presso il Policlinico che, secondo i CCTTUU, “costituiscono pertanto il movente essenziale della sequenza di eventi chirurgici successivi, largamente evitabili laddove si fosse proceduto ad un tempestivo trattamento del quadro addominale innescato dalla deiscenza della gastronomia”. Infatti, non risponde al vero che la CTU non avesse accertato pregiudizi ulteriori rispetto a quelli già insiti nella quantificazione del danno permanente nella misura del 12%, né risulta veritiero che gli attori/appellanti avessero omesso di allegare il danno subito dalla figlia Persona_1
Quanto al primo profilo, va rilevato che la CTU evidenziava compiutamente i postumi a carico della bimba, tra cui dovevano considerarsi “gli esiti cicatriziali a carico della parete addominale (con un'apprezzabile componente estetica, considerando l'estensione e la morfologia) cui associare anche un'attendibile componente disfunzionale residua del transito intestinale. […] tale condizione determina limitazioni su alcuni aspetti della vita corrente tra cui annoverare le cautele dietetiche (escludendo quelle derivanti dall'insufficienza renale) e le limitazioni dell'attività motoria anche di tipo sportivo” (cfr. pagine 24 e 25 della CTU). Deve infatti osservarsi come fosse un soggetto Per_1 estremamente fragile e, al netto delle problematiche congenite alla nascita pretermine, ella si è trovata suo malgrado a subire ulteriori pregiudizi fisici, causati dalla ritardata diagnosi di peritonite settica, che la accompagneranno per tutta la propria esistenza e affrontabili con maggior difficoltà avuto riguardo alla sua tenera età e alle problematiche che la possono accompagnare nella vita di tutti i giorni anche nell'interazione con i propri coetanei e compagni di scuola. Quanto al profilo del difetto di allegazione di parte appellante, deve evidenziarsi come gli odierni appellanti, sin dal primo grado di giudizio (cfr. pagine 35 e seguenti dall'atto di citazione di primo grado), avevano rappresentato che , in seguito al ricovero presso il Policlinico, non avrebbe Per_1 potuto in futuro alimentarsi in modo normale, dovendo seguire diete specifiche senza grassi, zuccheri, sale e con pochissime verdure. Inoltre, essi richiamavano la Consulenza nella parte in cui dava atto dei “gravi postumi cicatriziali a carico dell'addome con serie ripercussioni digestive” e, comunque, rappresentavano compiutamente gli esiti pregiudizievoli anche dal punto di vista della sofferenza e del patimento subito dalla piccola. Sicchè anche tale censura deve essere rigettata. Tuttavia, come già anticipato, si ritiene più appropriata una personalizzazione ridotta rispetto a quanto deciso dal primo Giudice, pari al 20% in luogo di quella al 47%, tenuto conto di quanto poc'anzi rappresentato.
Il secondo motivo di appello incidentale è relativo all'erroneo riconoscimento del danno morale patito dalla piccola Persona_1
Sul punto, si evidenzia come il riconoscimento nei confronti di parte attrice (odierna appellante) della componente del danno morale che, come è noto, è pregiudizio ontologicamente diverso dal danno biologico, consistendo nella sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute , non appare decisione censurabile. Infatti, da un lato i CCTTUU sostengono che “non emergono elementi di pertinenza medica su cui fondare giudizi in ordine a sofferenze eccedenti quelle intrinsecamente connesse alla quantificazione dei postumi già indicati”, così ritenendo la sussistenza di sofferenze corrispondenti allo stato di invalidità riconosciute;
dall'altro è altrettanto ragionevole ritenere che gli effetti e le ripercussioni di una situazione clinica quale quella con cui la piccola deve convivere (al netto delle riscontrate Per_1 patologie preesistenti e legate alla prematurità) implichino una sofferenza e un indubbio senso di patimento, tanto dal punto di vista estetico – si pensi al fatto che una bambina e una ragazzina poi debba costantemente fare i conti con cicatrici evidentissime e locate in zona addominale, ossia una delle parti del corpo più soggette ad essere scoperte – che dal punto di vista sociale, poiché è evidente che l'impossibilità di svolgere attività motoria finanche sportiva rappresenta uno svantaggio anche dal punto di vista dell'integrazione con gli altri bambini e dello sviluppo personale. Sicchè corretto appare il riconoscimento della componente del danno morale patito da Persona_1
e ciò anche con riferimento alla Invalidità temporanea, essendo indubbie le sofferenze che ciascuno (e soprattutto un bambino) patisce durante i ricoveri ospedalieri.
Ne consegue che la decisione di primo grado in punto di liquidazione del danno non patrimoniale deve essere riformata esclusivamente in punto di incremento per personalizzazione del danno biologico nella misura del 20% in luogo del 47%. Conseguentemente, il danno va rideterminato (non essendo oggetto di impugnazione le altre voci) in euro 67.338 (di cui euro 35.334 per danno biologico, euro 8.244 per danno morale ed euro 23.760 per I.T.) Detta somma dovrà poi essere devalutata al momento del fatto e via via rivalutata con il riconoscimento degli interessi legali come da domanda di parte appellante.
Quanto, infine, al motivo di gravame incidentale attinente alle spese mediche riconosciute dai CCTTUU all'esito dell'integrazione alla Consulenza richiesta con ordinanza del 23 maggio 2022, individuate in euro 1.254,95 e liquidate per quell'importo dal primo Giudice, esso appare meritevole di accoglimento. Infatti, coglie nel segno la doglianza del che ha ravvisato Controparte_1
l'errore in cui è incorso il primo Giudice in punto di attribuzione ad della voce di un Persona_1 danno patrimoniale subito da altri, nella specie i genitori, sussistendo nel caso un difetto di legittimazione ad agire. Invero, sin dal primo grado di giudizio parte attrice risultava essere esclusivamente la danneggiata primaria poichè e agivano esclusivamente “quali Persona_1 Parte_1 Parte_2 genitori” della minore e non in proprio. Nessun dubbio circa l'attribuibilità di tali spese a soggetto diverso dalla bambina, poiché si trattava di esborsi che la famiglia si è trovata suo malgrado a sostenere quando non disponeva ancora di propria capacità patrimoniale. Infatti, le fatture e le Per_1 ricevute riguardano gli anni 2014- 2018. Peraltro, la circostanza che tali spese siano da ritenersi a carico dei genitori – in particolare la madre
- è confermata dal fatto che alcune delle fatture in questione sono intestate a Pt_2 CP_2
e altre, pur intestate ad , venivano pagate dalla prima, come si evince dalla dicitura vergata
[...] Per_1
a mano “spesa sostenuta dalla madre”. Sicchè, stante l'accertato difetto di legittimazione ad agire in capo ad quanto al Persona_1 risarcimento delle spese mediche sostenute da soggetti estranei al giudizio, nel caso i genitori, l'impugnata sentenza deve essere riformata e la statuizione circa la condanna nei confronti del Policlinico alla rifusione delle spese mediche per euro 1.254,95 revocata.
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo dell'esito del presente gravame e tenuto conto della modifica dell'impugnata sentenza nei termini sin qui descritti, ferma la condanna del alla rifusione CP_1 delle spese di primo grado, come peraltro già statuito dall'impugnata sentenza, esse vanno tuttavia rideterminate a fronte della maggiore somma riconosciuta che implica l'applicazione dello scaglione successivo che va da euro 52.000 ad euro 260.000, mentre le spese del presente grado – individuate scegliendo lo scaglione relativo al valore della causa intesa come maggior somma riconosciuta rispetto al primo grado di giudizio - possono essere compensate tra le parti nella misura di un terzo - attesa la parziale reciproca soccombenza- e, per il residuo, devono essere poste a carico dell'
[...]
. CP_3
Sicchè le spese si liquidano, tenuto conto dei criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche come in dispositivo.
Si rileva che nelle more del presente grado di giudizio – nello specifico in data 23 marzo 2023 - il provvedeva a corrispondere alla famiglia la somma di euro 57.258,94 come CP_1 Pt_1 certificato dall'ordinativo di pagamento n. 2546 confluito nell'allegato L) e prodotto dall'appellata/appellante incidentale in questo grado. Sicchè dall'ammontare delle somme da corrispondersi deve essere defalcato quanto già pagato dal
. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e nonché sull'appello incidentale proposto dall' Parte_1 Controparte_2 [...]
avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bologna n. 3157/2022, CP_3 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e assorbita:
1. In parziale riforma dell'impugnata sentenza, ridetermina l'importo dovuto ad a Parte_3 titolo di danno non patrimoniale in euro 67.338 oltre interessi sulla somma devalutata al momento del fatto e via via rivalutata fino al pagamento;
2. Rigetta la domanda di risarcimento del danno per spese mediche e farmaceutiche;
3. Condanna il alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_1 giudizio che liquida in euro 1.241 per spese ed euro 9.200 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
compensa le spese del secondo grado per 1/3 e condanna il alla refusione della restante parte che liquida Controparte_1 in euro 536,00 per spese ed euro 4600,00 per compensi oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
oltre a spese di mediazione come liquidate in primo grado.
4. Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Così deciso dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 05 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori