TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/11/2025, n. 8808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8808 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 24195/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Guido Marone, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. Giordano n. 15 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
sito in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (comunicazioni alla pec:
[...]
Email_2
- convenuti -
Oggetto: personale ata - ricostruzione carriera
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) inoltre, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la piena ed integrale ricostruzione della propria carriera ex art. 569 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 a fini giuridici, economici e previdenziali, con conseguente valutazione per intero del servizio effettivamente svolto ed esclusione del criterio della cd. temporizzazione siccome meno favorevole;
d) accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente ad essere collocata nelle relative fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia con le decorrenze derivanti dalla effettiva acquisizione della corrispondente anzianità di carriera maturata;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto dall'Amministrazione resistente e quanto spettante in ragione del superiore inquadramento (Assistente Amministrativo) e delle corrette fasce stipendiali con le decorrenze derivanti dall'effettiva acquisizione della corrispondente anzianità di carriera maturata, per un importo complessivo pari ad € € 15.457,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
f) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti in ragione della collocazione nelle superiori posizioni stipendiali relative alla qualifica rivestita (Assistente Amministrativo) con le decorrenze derivanti dall'effettiva acquisizione della corrispondete anzianità di carriera maturata, per un importo complessivo di € 15.457,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
g) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' Controparte_3 di Napoli, prot. n. 99 del 20.08.2012. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone” per parte convenuta:
“In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione convenuta;
In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive. Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
152-bis, disp. att. c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio le Amministrazioni scolastiche in epigrafe, deducendo:
- di essere dipendente dell'Amministrazione scolastica statale che, a seguito di passaggi professionali, vanta una complessiva anzianità ultra ventennale, e attualmente è assegnata presso l' di Napoli (doc. 1); Controparte_3
- che, dopo aver svolto svariati incarichi di supplenza (doc. 2), veniva immessa in ruolo nel profilo di Collaboratore scolastico a far data dall'a.s. 1996/1997, prestando ininterrottamente servizio con detto inquadramento per oltre 14 anni;
- che, successivamente, a decorrere dall'a.s. 2010/2011 ella veniva assunta in scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale ATA con contratto a tempo indeterminato (doc. 3), transitando così nel superiore profilo di Assistente
Amministrativo e, superato l'anno di prova, veniva confermata in ruolo (doc. 4);
- che, presentata domanda per la ricostruzione di carriera (doc. 5), all'esito con decreto Con dirigenziale dell' “Fermi – Gadda” di Napoli, prot. n. 65 del 03.04.2012 (doc. 6), poi rettificato con decreto dirigenziale prot. n. 99 del 17.07.2012 (doc. 7) a seguito di rilievi mossi dalla (doc. 8), l'Amministrazione scolastica le Parte_2 attribuiva la terza posizione stipendiale (corrispondente ad un'anzianità pari a 9 anni) con riconoscimento di un'anzianità complessiva pari a 12 anni (11 mesi e 4 giorni) in applicazione del criterio della cd. temporizzazione di cui all'art. 4 del d.P.R. 23.08.1988 n. 399;
- che l'impiego della suddetta modalità di computo, tuttavia, determinava una decurtazione rispetto al trattamento economico spettante in base all'anzianità complessiva che la ricorrente aveva negli anni maturato, ritardando altresì il conseguimento dei successivi “gradoni stipendiali” previsti dalla disciplina pattizia vigente (doc. 9);
- che inoltre, ai fini della maturazione dei successivi scatti o “gradoni” stipendiali, l'Amministrazione scolastica ometteva di riconoscere come valido l'anno 2013, in quanto erroneamente ritenuto non computabile ai sensi dell'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122;
- che per effetto della illegittima ricostruzione di carriera disposta dall'Amministrazione convenuta la ricorrente risulta ancora inserita nella posizione stipendiale “21 – 27” (doc. 10), nonostante abbia maturato un'anzianità complessiva pari ad oltre 31 anni, di cui: 1) aa.ss. 1988/1989 – 1995/96, quale Ausiliario in virtù di incarichi di supplenza, pari a n. 3 annualità e n. 4 mesi;
2) aa.ss. 1996/97 – 2009/10, quale Collaboratore scolastico di ruolo, pari a n. 14 annualità complete;
3) aa.ss. 2010/11 – ad oggi, quale Assistente Amministrativo di ruolo, pari a n. 14 annualità complete;
- che, nel passaggio al ruolo attuale, il servizio pregresso risulta valorizzato solo parzialmente, in virtù del meccanismo della c.d. temporizzazione, non essendo stato considerato il suo servizio pregresso secondo il meccanismo (più favorevole) della ricostruzione di carriera;
- che ella vanta un'anzianità complessiva utile ai fini del collocamento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dal 13.07.2022;
- che, alla data alla data del passaggio di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo, aveva già maturato un'anzianità nel precedente inquadramento di Collaboratore scolastico pari a n. 17 anni (ivi compreso il servizio pre-ruolo), con conseguente diritto al collocamento nella seconda posizione stipendiale (15/20 anni) prevista dalla relativa disciplina pattizia all'epoca vigente (CCNL 16.05.1995, CCNL 26.05.1999; CCNL 12 luglio 2011 (doc. 19) e da ultimo rideterminata dal vigente CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca del 19 aprile 2018 (doc. 20) e del 18.01.2024 (doc. 21);
- che invece nel decreto di ricostruzione della carriera risulta individuata come posizione stipendiale di provenienza la precedente fascia “9-14”, con conseguente notevole riduzione del trattamento economico corrispondente;
- che a decorrere dall'a.s. 2010/2011 sino ad oggi, ha maturato un'ulteriore anzianità pari a n. 13 anni, con conseguente raggiungimento del successivo gradone “28-34”.
Pertanto, la ricorrente , agisce per ottenere l'integrale valutazione del Parte_1 servizio preruolo e di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per l'effetto. CP_1
Richiamando la normativa ritenuta applicabile, ha rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 15.4.2025, con memoria del 1.4.2025 si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_1
che hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
[...] assumendo che la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui è in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99; sempre preliminarmente hanno altresì eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive a tutto concedere maturate.
Nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso, atteso che la ricostruzione di carriera della ricorrente era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e, in particolare, dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995 che, derogando all'art. 469 del d.lgs. 297/94, rinvia all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88. Hanno quindi rassegnato le conclusioni innanzi trascritte.
La causa è stata rinviata per discussione al 18.11.2025 con termine per note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze,
e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello
Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va chiarito che gli elementi di fatto indicati in ricorso sono pacifici perché non contestati.
Non è controverso il percorso professionale della ricorrente, né è controverso il tempo corrispondente al suo servizio effettivo. Non sono infine controverse le conseguenze derivanti dall'applicazione dei due meccanismi - ricostruzione di carriera e temporizzazione - per valutare il servizio della ricorrente, per come illustrati in ricorso e non contestati dall'Amministrazione scolastica convenuta. Per valutare la correttezza del metodo con cui questo ha ricostruito la carriera della ricorrente al momento del passaggio di ruolo è necessario procedere alla ricostruzione della disciplina dedicata alla fattispecie.
Ai sensi dell'art. 6, L. n. 345 del 1983 "nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale...Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme". Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 "al compimento del…ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore,…l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
I successivi commi 8, 9, 10, del medesimo D.P.R. dispongono che "nei casi di passaggio
a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni".
Ai sensi del comma 13 dell'art. 4 cit., è da precisare tuttavia che "ai fini dell' inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Nel caso di specie, risulta che in virtù della temporizzazione la ricorrente si è vista riconoscere una minore anzianità giuridica ed economica. In sostanza, la ricostruzione di carriera avrebbe garantito un più rapido accesso alla fascia stipendiale successiva e, nel complesso, un trattamento preferibile rispetto a quello proprio della temporizzazione. In tema le Sezioni unite della Corte dei conti Delib. n. 4 del 2019 del 25.07.2019, dopo aver ricostruito l'universo giurisprudenziale interno ed eurounitario relativamente al sistema di valutazione della carriera del personale scolastico ausiliario, e dopo aver verificato che, come nella specie, il riconoscimento integrale del servizio prestato garantiva un "trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali", ha sostenuto che
"alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983 e dell'art. 4, comma
13, del D.P.R. n. 399 del 1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all' immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva".
A questo precedente, favorevole alla tesi di parte attrice, si sono riferite altre recenti pronunce di merito, versate in atti dalla parte ricorrente, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (per tutte, Tribunale lavoro di Gorizia sentenza 22.11.2023 n. 213).
Ritiene il giudicante che risulta condivisibile la valutazione per cui, se è vero che non è riconosciuto il diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato, è altrettanto vero che l'art. 4, comma 13, esprime il principio del trattamento più favorevole all'interessato.
Che esso permei il sistema è deducibile dal fatto che il meccanismo della temporizzazione è previsto proprio con la finalità d'accordare al soggetto il trattamento preferibile, con la precisazione che l'esame relativo a quale sia il trattamento più favorevole non può essere limitato al momento del passaggio di ruolo. Onde evitarne un'applicazione acritica, insensibile allo sviluppo professionale del lavoratore, esso deve correttamente parametrarsi a quello sviluppo, perché solo in tal modo è possibile verificare quale sia l'opzione effettivamente conforme al principio di cui al menzionato art. 4, comma 13.
Nel presente giudizio, il confronto conduce ad affermare che il criterio più favorevole alla ricorrente non sia la temporizzazione, bensì la ricostruzione di carriera - da effettuare a fini giuridici ed economici ai sensi degli artt. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, 83 del d.P.R. 3 maggio 1974 n. 417 e 57 della L. 11 luglio 1980 n. 312 - computando l'intera anzianità di carriera effettivamente maturata.
La ricorrente, invero, alla data del passaggio di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo (doc 3: dall'1.9.2010), la ricorrente aveva già maturato un'anzianità nel precedente inquadramento di Collaboratore scolastico pari a n. 17 anni (ivi compreso il servizio pre ruolo), con conseguente diritto al collocamento nella seconda posizione stipendiale (15/20 anni) prevista dalla relativa disciplina pattizia all'epoca vigente come indicata in ricorso e allegata in giudizio;
nel decreto di ricostruzione della carriera, invece, risulta individuata come posizione stipendiale di provenienza la precedente fascia
“9-14”, con conseguente riduzione del trattamento economico corrispondente. A decorrere dall'a.s. 2010/2011 sino ad oggi, poi, ella ha maturato un'ulteriore anzianità pari a n. 13 anni, con conseguente raggiungimento del successivo gradone “28-34”. Per tutto quanto esposto, a partire dall'1.9.2010 il resistente va condannato a CP_1 riallineare la carriera della propria dipendente, restituendole anche ai fini giuridici l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con il conseguente suo inquadramento, a partire da tale data, nello scaglione stipendiale 15-20 anni, nello scaglione stipendiale 21-27 a decorrere dal 13/07/2015 e, successivamente, nello scaglione stipendiale 28-34 a decorrere dal 13/07/2022 con un'anzianità di anni 30, a seguito del riallineamento della carriera con il recupero dell'anzianità ai fini economici, in base alla progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola. Il tutto tenuto conto del principio, già confermato dallo scrivente e da pronunce di questo stesso Ufficio nonché avallato dalla recente sentenza Cassazione sez. lav. n. 1727/2025 del 21.5.2025, secondo cui l'annualità 2013 può riconoscersi ai soli fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Quanto all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dai convenuti, ritiene il Tribunale che l'anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescriversi autonomamente e indipendentemente dai diritti che su di essa si fondano, per la semplice ragione che l'anzianità di servizio non costituisce l'oggetto di un autonomo diritto, ma è elemento costitutivo di altri diritti, di natura per lo più patrimoniale [cfr. Cass. 3559/1986: “La posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro, rappresentata dal complesso dei diritti ed obblighi da esso nascenti, non costituisce uno status in senso tecnico, ossia una situazione giuridica che si sostanzia in un autonomo e distinto diritto, né sussiste un supposto diritto del lavoratore all'anzianità di servizio, autonomamente prescrivibile, ma l'anzianità costituisce il presupposto di fatto - in quanto tale, non soggetto a prescrizione alcuna - per l'attribuzione di diritti, soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio. Consegue quindi che, in ipotesi di istituti legali o contrattuali in cui l'anzianità del lavoratore costituisca presupposto (unico od unito ad altri) per il conseguimento di determinati diritti (promozioni, scatti di retribuzione, indennità di fine rapporto, durata delle ferie, durata del periodo di comporto) la durata nel tempo del rapporto - anche quando in caso di contestazione, sia necessario
l'.accertamento della sua qualificazione giuridica - viene sempre dedotta come mero fatto giuridico non suscettibile di prescrizione. (nella specie il lavoratore, sostenendo che la sua anzianità di servizio era maggiore di quella riconosciutagli dal datore di lavoro per il computo di un periodo formalmente qualificato di istruzione professionale, rivendicava differenze per scatti di anzianità ed altre differenze retributive conseguenti a tale accertamento;
la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non preclusa da alcuna prescrizione l'accertamento della maggiore durata del rapporto ed invece soggetti a prescrizione i singoli diritti da tale accertamento derivanti)”]. Ciò che può estinguersi per prescrizione è quindi il diritto alla progressione economica e a ottenere le differenze retributive spettanti in ragione della diversa anzianità di servizio riconosciuta. Tuttavia, il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass., 22 agosto 1991, n. 9022; vedi anche, ex plurimis, Cass., 21 luglio 2009, n. 16958; Cass., 17 luglio 2007,
n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996 n. 8430; Cass., 5 gennaio 1993, n. 36). La prescrizione estintiva, dunque, incide sui diritti patrimoniali fondati sull'anzianità di servizio, ma non impedisce che di detta anzianità (insuscettibile di un'autonoma prescrizione) si debba tenere (integrale) conto (per così dire, riportandola a nuovo, de die in diem) con riferimento a quei diritti (a contenuto economico) rispetto ai quali la stessa prescrizione non possa ritenersi perfezionata. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente.
Considerato che il primo atto interruttivo va individuato nella notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 9.12.2024, restano prescritti i ratei stipendiali maturati anteriormente al 9.12.2019. Entro tali limiti va dunque accolta la domanda e pronunciata condanna dell'Amministrazione. Ne consegue che il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, va condannato a procedere alla ricostruzione della CP_5 carriera della ricorrente nei termini di cui sopra, ed a corrispondere in suo favore, per quanto di ragione, le differenze retributive maturate con decorrenza dal 9.12.2019, per un totale di Euro 3.526,16, come da conteggi attorei correttamente sviluppati e non specificamente contestati dai convenuti.
Su tali crediti competono gli interessi legali dalle scadenze al saldo, ex art. 22, 36 comma legge 724/94. Le spese di lite, compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da in data Parte_1
11.11.2024, così decide:
a) dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine e di ruolo intrattenuti con l'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in conformità di tale accertamento e ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 15- 20 dall'1.9.2010, nella fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 13.7.2015 e, successivamente, nello scaglione stipendiale 28-34 a decorrere dal 13.7.2022;
b) condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 differenze retributive a decorrere dal 9.12.2019, per un totale di Euro 3.526,16, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento al saldo;
c) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico del convenuto il CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro
1.300,00 oltre IVA, CPA, rimborso C.U. e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
Si comunichi.
Napoli 27.11.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile acquisite le note sostitutive dell'udienza del 18.11.2025 depositate dalla parte ricorrente ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa N. 24195/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...]), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Guido Marone, con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via L. Giordano n. 15 (comunicazioni alla PEC:
) Email_1
-ricorrente-
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l' Controparte_2
sito in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 (comunicazioni alla pec:
[...]
Email_2
- convenuti -
Oggetto: personale ata - ricostruzione carriera
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
“a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) inoltre, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la piena ed integrale ricostruzione della propria carriera ex art. 569 del D.Lgs. 16.04.1994 n. 297 a fini giuridici, economici e previdenziali, con conseguente valutazione per intero del servizio effettivamente svolto ed esclusione del criterio della cd. temporizzazione siccome meno favorevole;
d) accertare e dichiarare altresì il diritto della ricorrente ad essere collocata nelle relative fasce stipendiali previste dalla disciplina pattizia con le decorrenze derivanti dalla effettiva acquisizione della corrispondente anzianità di carriera maturata;
e) conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive tra quanto corrisposto dall'Amministrazione resistente e quanto spettante in ragione del superiore inquadramento (Assistente Amministrativo) e delle corrette fasce stipendiali con le decorrenze derivanti dall'effettiva acquisizione della corrispondente anzianità di carriera maturata, per un importo complessivo pari ad € € 15.457,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
f) per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive spettanti in ragione della collocazione nelle superiori posizioni stipendiali relative alla qualifica rivestita (Assistente Amministrativo) con le decorrenze derivanti dall'effettiva acquisizione della corrispondete anzianità di carriera maturata, per un importo complessivo di € 15.457,94, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
g) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art.
63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti della ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato dall' Controparte_3 di Napoli, prot. n. 99 del 20.08.2012. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone” per parte convenuta:
“In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio, dichiarando il difetto di legittimazione passiva della Amministrazione convenuta;
In via principale, rigettare la domanda formulata dalla ricorrente, perché infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, rigettare in parte la domanda formulata dalla ricorrente, dichiarando l'intervenuta prescrizione e procedendo alla corretta quantificazione delle differenze retributive. Rigettare la richiesta di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini della progressione economica. Con vittoria di spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art.
152-bis, disp. att. c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.11.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio le Amministrazioni scolastiche in epigrafe, deducendo:
- di essere dipendente dell'Amministrazione scolastica statale che, a seguito di passaggi professionali, vanta una complessiva anzianità ultra ventennale, e attualmente è assegnata presso l' di Napoli (doc. 1); Controparte_3
- che, dopo aver svolto svariati incarichi di supplenza (doc. 2), veniva immessa in ruolo nel profilo di Collaboratore scolastico a far data dall'a.s. 1996/1997, prestando ininterrottamente servizio con detto inquadramento per oltre 14 anni;
- che, successivamente, a decorrere dall'a.s. 2010/2011 ella veniva assunta in scorrimento delle vigenti graduatorie concorsuali per il reclutamento del personale ATA con contratto a tempo indeterminato (doc. 3), transitando così nel superiore profilo di Assistente
Amministrativo e, superato l'anno di prova, veniva confermata in ruolo (doc. 4);
- che, presentata domanda per la ricostruzione di carriera (doc. 5), all'esito con decreto Con dirigenziale dell' “Fermi – Gadda” di Napoli, prot. n. 65 del 03.04.2012 (doc. 6), poi rettificato con decreto dirigenziale prot. n. 99 del 17.07.2012 (doc. 7) a seguito di rilievi mossi dalla (doc. 8), l'Amministrazione scolastica le Parte_2 attribuiva la terza posizione stipendiale (corrispondente ad un'anzianità pari a 9 anni) con riconoscimento di un'anzianità complessiva pari a 12 anni (11 mesi e 4 giorni) in applicazione del criterio della cd. temporizzazione di cui all'art. 4 del d.P.R. 23.08.1988 n. 399;
- che l'impiego della suddetta modalità di computo, tuttavia, determinava una decurtazione rispetto al trattamento economico spettante in base all'anzianità complessiva che la ricorrente aveva negli anni maturato, ritardando altresì il conseguimento dei successivi “gradoni stipendiali” previsti dalla disciplina pattizia vigente (doc. 9);
- che inoltre, ai fini della maturazione dei successivi scatti o “gradoni” stipendiali, l'Amministrazione scolastica ometteva di riconoscere come valido l'anno 2013, in quanto erroneamente ritenuto non computabile ai sensi dell'art. 1, co. 1 del d.P.R. 04.09.2013 n. 122;
- che per effetto della illegittima ricostruzione di carriera disposta dall'Amministrazione convenuta la ricorrente risulta ancora inserita nella posizione stipendiale “21 – 27” (doc. 10), nonostante abbia maturato un'anzianità complessiva pari ad oltre 31 anni, di cui: 1) aa.ss. 1988/1989 – 1995/96, quale Ausiliario in virtù di incarichi di supplenza, pari a n. 3 annualità e n. 4 mesi;
2) aa.ss. 1996/97 – 2009/10, quale Collaboratore scolastico di ruolo, pari a n. 14 annualità complete;
3) aa.ss. 2010/11 – ad oggi, quale Assistente Amministrativo di ruolo, pari a n. 14 annualità complete;
- che, nel passaggio al ruolo attuale, il servizio pregresso risulta valorizzato solo parzialmente, in virtù del meccanismo della c.d. temporizzazione, non essendo stato considerato il suo servizio pregresso secondo il meccanismo (più favorevole) della ricostruzione di carriera;
- che ella vanta un'anzianità complessiva utile ai fini del collocamento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dal 13.07.2022;
- che, alla data alla data del passaggio di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo, aveva già maturato un'anzianità nel precedente inquadramento di Collaboratore scolastico pari a n. 17 anni (ivi compreso il servizio pre-ruolo), con conseguente diritto al collocamento nella seconda posizione stipendiale (15/20 anni) prevista dalla relativa disciplina pattizia all'epoca vigente (CCNL 16.05.1995, CCNL 26.05.1999; CCNL 12 luglio 2011 (doc. 19) e da ultimo rideterminata dal vigente CCNL Comparto Istruzione e
Ricerca del 19 aprile 2018 (doc. 20) e del 18.01.2024 (doc. 21);
- che invece nel decreto di ricostruzione della carriera risulta individuata come posizione stipendiale di provenienza la precedente fascia “9-14”, con conseguente notevole riduzione del trattamento economico corrispondente;
- che a decorrere dall'a.s. 2010/2011 sino ad oggi, ha maturato un'ulteriore anzianità pari a n. 13 anni, con conseguente raggiungimento del successivo gradone “28-34”.
Pertanto, la ricorrente , agisce per ottenere l'integrale valutazione del Parte_1 servizio preruolo e di ruolo ai fini della ricostruzione della carriera e, dunque, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive maturate per l'effetto. CP_1
Richiamando la normativa ritenuta applicabile, ha rassegnato le conclusioni esposte.
Fissata udienza di discussione al 15.4.2025, con memoria del 1.4.2025 si sono costituiti tempestivamente in giudizio il e l' Controparte_1 Controparte_1
che hanno eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione passiva,
[...] assumendo che la competenza in materia di ricostruzione di carriera del personale scolastico è propria dell'istituzione scolastica presso cui è in servizio il dipendente ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.P.R. 275/99; sempre preliminarmente hanno altresì eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive a tutto concedere maturate.
Nel merito hanno contestato la fondatezza del ricorso, atteso che la ricostruzione di carriera della ricorrente era stata effettuata nel rispetto dei criteri previsti dalla legge e, in particolare, dell'art. 66 del CCNL Comparto Scuola del 1995 che, derogando all'art. 469 del d.lgs. 297/94, rinvia all'art. 4 comma 13 del D.P.R. 399/88. Hanno quindi rassegnato le conclusioni innanzi trascritte.
La causa è stata rinviata per discussione al 18.11.2025 con termine per note.
A tale data, concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza, la causa è stata assegnata in riserva, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze,
e poi decisa, con il deposito in data odierna della motivazione
*****
Deve, preliminarmente, essere affermata la legittimazione passiva del CP_1 convenuto che è l'unico soggetto legittimato a resistere nel presente giudizio. Sul punto, va richiamato il consolidato principio secondo cui “il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore - che costituiscono organi dello Stato muniti di personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale - si trova in rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione dello Stato e non con i singoli istituti, che sono dotati di mera autonomia amministrativa per la realizzazione dei fini di istruzione pubblica. …(Anche) gli istituti tecnici operano nell'ambito organizzatorio dello
Stato con connotazione di enti strumentali perché istituiti per la realizzazione di fini che sono principalmente di interesse generale e costituiscono un'articolazione funzionale nell'ambito della amministrazione centrale della pubblica istruzione. Del resto … è sufficiente richiamare il contenuto degli artt. 34 e segg. della legge 15 giugno 1931, n.
889, concernenti: a) l'estensione agli insegnati di ruolo degli istituti d'istruzione tecnica delle disposizioni sullo stato giuridico degli istituti di istruzione inedia, classica, scientifica e magistrale;
b) la disciplina dei concorsi per l'accesso all'insegnamento; c) la disciplina della nomina e dei trasferimenti del suddetto personale;
da dette norme risulta in modo non equivoco l'inserimento degli insegnanti degli istituti tecnici nella organizzazione statale, anche con riferimento al loro stato giuridico” (cfr. Cass. n. 6372/2011; conforme Cass. n. 32938/ 2021).
La materia del personale delle Amministrazioni scolastiche e, quindi, ciò che attiene alla assunzione, inquadramento e sviluppo professionale di detto personale, esula dall'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica degli istituti scolastici per come riconosciuta dall'art. 21 l. n° 59/97 e dal d.P.R. n° 275/99 che, invece, riguarda la più limitata materia dell'utilizzazione delle risorse umane al fine di assicurare l'efficienza del servizio scolastico anche quanto alla preparazione della cd. offerta formativa dei singoli istituti.
Invece, in materia di assunzione, inquadramento e sviluppo professionale del personale scolastico i Dirigenti preposti alle singole Istituzioni Scolastiche agiscono quali come organi del e perciò deputati al compimento di atti Controparte_4 esterni da imputarsi – in virtù del principio generale dell'immedesimazione organica - al medesimo che, quindi, ne è responsabile. CP_1
Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del , mentre difetta la legittimazione passiva del singolo CP_1 istituto.
Nel merito, il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti segnati dalla seguente motivazione.
Va chiarito che gli elementi di fatto indicati in ricorso sono pacifici perché non contestati.
Non è controverso il percorso professionale della ricorrente, né è controverso il tempo corrispondente al suo servizio effettivo. Non sono infine controverse le conseguenze derivanti dall'applicazione dei due meccanismi - ricostruzione di carriera e temporizzazione - per valutare il servizio della ricorrente, per come illustrati in ricorso e non contestati dall'Amministrazione scolastica convenuta. Per valutare la correttezza del metodo con cui questo ha ricostruito la carriera della ricorrente al momento del passaggio di ruolo è necessario procedere alla ricostruzione della disciplina dedicata alla fattispecie.
Ai sensi dell'art. 6, L. n. 345 del 1983 "nei casi di passaggio a qualifica funzionale o a livello retributivo superiori, al personale interessato, ivi compreso quello nominativo nel nuovo ruolo successivamente al 1 febbraio 1981, è attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova qualifica o il nuovo livello, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio maturato per classi o aumenti biennali nella qualifica o livello di provenienza ed il relativo stipendio iniziale...Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due classi o fra due aumenti biennali dell'ultima classe, il personale interessato è inquadrato nella classe o aumento biennale immediatamente inferiore, ferma restando la corresponsione ad personam di detto stipendio. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti norme". Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 399 del 1988 "al compimento del…ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore,…l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali".
I successivi commi 8, 9, 10, del medesimo D.P.R. dispongono che "nei casi di passaggio
a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni".
Ai sensi del comma 13 dell'art. 4 cit., è da precisare tuttavia che "ai fini dell' inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli".
Nel caso di specie, risulta che in virtù della temporizzazione la ricorrente si è vista riconoscere una minore anzianità giuridica ed economica. In sostanza, la ricostruzione di carriera avrebbe garantito un più rapido accesso alla fascia stipendiale successiva e, nel complesso, un trattamento preferibile rispetto a quello proprio della temporizzazione. In tema le Sezioni unite della Corte dei conti Delib. n. 4 del 2019 del 25.07.2019, dopo aver ricostruito l'universo giurisprudenziale interno ed eurounitario relativamente al sistema di valutazione della carriera del personale scolastico ausiliario, e dopo aver verificato che, come nella specie, il riconoscimento integrale del servizio prestato garantiva un "trattamento più favorevole per le dipendenti, laddove si abbia riguardo non solo all'inquadramento economico all'atto del passaggio in ruolo, ma anche al complessivo sviluppo della carriera e delle progressioni stipendiali", ha sostenuto che
"alla luce del chiaro disposto dell'art. 6 del D.P.R. n. 345 del 1983 e dell'art. 4, comma
13, del D.P.R. n. 399 del 1988, nonché degli orientamenti dianzi richiamati che il Collegio condivide, si deve riconoscere che l'istituto della temporizzazione e quello della valutazione del servizio pre-ruolo sono alternativi. In sostanza, si tratta di due criteri che, per le loro distinte caratteristiche e per le diverse finalità che perseguono, non possono che essere utilizzati in momenti separati. Il primo criterio è diretto ad operare nel momento del passaggio in ruolo, per consentire nell'immediato una ricostruzione della carriera in via provvisoria, con l'individuazione di una anzianità di servizio convenzionale. Il secondo criterio, invece, opera nel successivo momento della conferma in ruolo, dopo il periodo di prova, per procedere alla ricostruzione della carriera in via definitiva, con il dovuto riconoscimento integrale di tutti i servizi svolti fino all' immissione in ruolo. Da ciò deriva che l'istituto della temporizzazione, applicato doverosamente dalla amministrazione in fase di primo inquadramento, diviene recessivo rispetto al criterio della integrale ricostruzione di carriera quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evitando una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all'atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva".
A questo precedente, favorevole alla tesi di parte attrice, si sono riferite altre recenti pronunce di merito, versate in atti dalla parte ricorrente, che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (per tutte, Tribunale lavoro di Gorizia sentenza 22.11.2023 n. 213).
Ritiene il giudicante che risulta condivisibile la valutazione per cui, se è vero che non è riconosciuto il diritto all'integrale riconoscimento del servizio prestato, è altrettanto vero che l'art. 4, comma 13, esprime il principio del trattamento più favorevole all'interessato.
Che esso permei il sistema è deducibile dal fatto che il meccanismo della temporizzazione è previsto proprio con la finalità d'accordare al soggetto il trattamento preferibile, con la precisazione che l'esame relativo a quale sia il trattamento più favorevole non può essere limitato al momento del passaggio di ruolo. Onde evitarne un'applicazione acritica, insensibile allo sviluppo professionale del lavoratore, esso deve correttamente parametrarsi a quello sviluppo, perché solo in tal modo è possibile verificare quale sia l'opzione effettivamente conforme al principio di cui al menzionato art. 4, comma 13.
Nel presente giudizio, il confronto conduce ad affermare che il criterio più favorevole alla ricorrente non sia la temporizzazione, bensì la ricostruzione di carriera - da effettuare a fini giuridici ed economici ai sensi degli artt. 569 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, 83 del d.P.R. 3 maggio 1974 n. 417 e 57 della L. 11 luglio 1980 n. 312 - computando l'intera anzianità di carriera effettivamente maturata.
La ricorrente, invero, alla data del passaggio di ruolo nel profilo di Assistente Amministrativo (doc 3: dall'1.9.2010), la ricorrente aveva già maturato un'anzianità nel precedente inquadramento di Collaboratore scolastico pari a n. 17 anni (ivi compreso il servizio pre ruolo), con conseguente diritto al collocamento nella seconda posizione stipendiale (15/20 anni) prevista dalla relativa disciplina pattizia all'epoca vigente come indicata in ricorso e allegata in giudizio;
nel decreto di ricostruzione della carriera, invece, risulta individuata come posizione stipendiale di provenienza la precedente fascia
“9-14”, con conseguente riduzione del trattamento economico corrispondente. A decorrere dall'a.s. 2010/2011 sino ad oggi, poi, ella ha maturato un'ulteriore anzianità pari a n. 13 anni, con conseguente raggiungimento del successivo gradone “28-34”. Per tutto quanto esposto, a partire dall'1.9.2010 il resistente va condannato a CP_1 riallineare la carriera della propria dipendente, restituendole anche ai fini giuridici l'anzianità riconosciuta ai soli fini economici in sede di ricostruzione carriera, con il conseguente suo inquadramento, a partire da tale data, nello scaglione stipendiale 15-20 anni, nello scaglione stipendiale 21-27 a decorrere dal 13/07/2015 e, successivamente, nello scaglione stipendiale 28-34 a decorrere dal 13/07/2022 con un'anzianità di anni 30, a seguito del riallineamento della carriera con il recupero dell'anzianità ai fini economici, in base alla progressione stipendiale prevista dal CCNL relativo al personale del
Comparto Scuola. Il tutto tenuto conto del principio, già confermato dallo scrivente e da pronunce di questo stesso Ufficio nonché avallato dalla recente sentenza Cassazione sez. lav. n. 1727/2025 del 21.5.2025, secondo cui l'annualità 2013 può riconoscersi ai soli fini giuridici e non già ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici. Quanto all'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dai convenuti, ritiene il Tribunale che l'anzianità di servizio in sé non è suscettibile di prescriversi autonomamente e indipendentemente dai diritti che su di essa si fondano, per la semplice ragione che l'anzianità di servizio non costituisce l'oggetto di un autonomo diritto, ma è elemento costitutivo di altri diritti, di natura per lo più patrimoniale [cfr. Cass. 3559/1986: “La posizione del lavoratore nel rapporto di lavoro, rappresentata dal complesso dei diritti ed obblighi da esso nascenti, non costituisce uno status in senso tecnico, ossia una situazione giuridica che si sostanzia in un autonomo e distinto diritto, né sussiste un supposto diritto del lavoratore all'anzianità di servizio, autonomamente prescrivibile, ma l'anzianità costituisce il presupposto di fatto - in quanto tale, non soggetto a prescrizione alcuna - per l'attribuzione di diritti, soggetti a prescrizione secondo il regime loro proprio. Consegue quindi che, in ipotesi di istituti legali o contrattuali in cui l'anzianità del lavoratore costituisca presupposto (unico od unito ad altri) per il conseguimento di determinati diritti (promozioni, scatti di retribuzione, indennità di fine rapporto, durata delle ferie, durata del periodo di comporto) la durata nel tempo del rapporto - anche quando in caso di contestazione, sia necessario
l'.accertamento della sua qualificazione giuridica - viene sempre dedotta come mero fatto giuridico non suscettibile di prescrizione. (nella specie il lavoratore, sostenendo che la sua anzianità di servizio era maggiore di quella riconosciutagli dal datore di lavoro per il computo di un periodo formalmente qualificato di istruzione professionale, rivendicava differenze per scatti di anzianità ed altre differenze retributive conseguenti a tale accertamento;
la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto non preclusa da alcuna prescrizione l'accertamento della maggiore durata del rapporto ed invece soggetti a prescrizione i singoli diritti da tale accertamento derivanti)”]. Ciò che può estinguersi per prescrizione è quindi il diritto alla progressione economica e a ottenere le differenze retributive spettanti in ragione della diversa anzianità di servizio riconosciuta. Tuttavia, il diritto alla progressione economica (nella specie per fasce stipendiali), sia pur prescritto con riferimento ad un dato periodo, non preclude il conseguimento dei successivi aumenti stipendiali che “debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (cfr. Cass., 22 agosto 1991, n. 9022; vedi anche, ex plurimis, Cass., 21 luglio 2009, n. 16958; Cass., 17 luglio 2007,
n. 15893; Cass., 27 febbraio 2004, n. 4076; Cass., 24 settembre 1996 n. 8430; Cass., 5 gennaio 1993, n. 36). La prescrizione estintiva, dunque, incide sui diritti patrimoniali fondati sull'anzianità di servizio, ma non impedisce che di detta anzianità (insuscettibile di un'autonoma prescrizione) si debba tenere (integrale) conto (per così dire, riportandola a nuovo, de die in diem) con riferimento a quei diritti (a contenuto economico) rispetto ai quali la stessa prescrizione non possa ritenersi perfezionata. Permane, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione relativa al diritto alla retribuzione ovvero al quantum della somma dovuta al dipendente.
Considerato che il primo atto interruttivo va individuato nella notifica del ricorso introduttivo, avvenuta il 9.12.2024, restano prescritti i ratei stipendiali maturati anteriormente al 9.12.2019. Entro tali limiti va dunque accolta la domanda e pronunciata condanna dell'Amministrazione. Ne consegue che il , in Controparte_1 persona del pro-tempore, va condannato a procedere alla ricostruzione della CP_5 carriera della ricorrente nei termini di cui sopra, ed a corrispondere in suo favore, per quanto di ragione, le differenze retributive maturate con decorrenza dal 9.12.2019, per un totale di Euro 3.526,16, come da conteggi attorei correttamente sviluppati e non specificamente contestati dai convenuti.
Su tali crediti competono gli interessi legali dalle scadenze al saldo, ex art. 22, 36 comma legge 724/94. Le spese di lite, compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da in data Parte_1
11.11.2024, così decide:
a) dichiara il diritto della ricorrente, ai fini della ricostruzione di carriera, all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine e di ruolo intrattenuti con l'Amministrazione resistente e, per l'effetto, condanna l'amministrazione resistente ad effettuare la ricostruzione di carriera della ricorrente in conformità di tale accertamento e ad inquadrare la ricorrente nella fascia stipendiale 15- 20 dall'1.9.2010, nella fascia stipendiale 21-27 a decorrere dal 13.7.2015 e, successivamente, nello scaglione stipendiale 28-34 a decorrere dal 13.7.2022;
b) condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente delle CP_1 differenze retributive a decorrere dal 9.12.2019, per un totale di Euro 3.526,16, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascun incremento al saldo;
c) compensa per la metà le spese di lite e pone a carico del convenuto il CP_1 pagamento, in favore della ricorrente, del residuo, che liquida in complessivi euro
1.300,00 oltre IVA, CPA, rimborso C.U. e spese generali, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
Si comunichi.
Napoli 27.11.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile