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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/12/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 97/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in data 23 novembre 2022 e relativa alla causa iscritta al n. R.G.15307/2015 R.G.), iscritta al n. 97/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Aurelia Roma, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE, appellato incidentale e
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
CH EV, ed elettivamente domiciliati come in atti
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato ed elettivamente domiciliata come in atti
in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATI
Nonché rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_7 dall'avv. Carlo Stasi ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO, appellante incidentale
Conclusioni: alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preme, in via preliminare, ripercorrere sinteticamente le tappe processuali della vicenda oggetto del presente procedimento.
componente del consiglio di amministrazione della Società Parte_1
Trasporti Pubblici (ST) di Brindisi, dal 16 febbraio 1981 al 31 maggio 1993, subiva, in data 8 marzo 1990, un grave incidente stradale a seguito del quale riportava postumi invalidanti nella misura del 75%. In data 19 aprile 1993, durante un consiglio di amministrazione, veniva a conoscenza dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dalla ST con la compagnia di assicurazioni Tirrena SPA, già dal luglio 1987, in favore di tutti i membri del consiglio di amministrazione, per infortuni professionali ed extra professionali, con previsione di un massimale fino a £ 200.000.000, in caso di morte o di infortuni con postumi superiori al 70%. La ST, pur informata del sinistro, non lo aveva mai denunciato alla Tirrena, né aveva informato il della esistenza della polizza. Appresa Pt_1
l'esistenza della polizza, egli inoltrava richiesta alla per CP_8 ottenere il conseguente indennizzo, ma la compagnia di assicurazioni veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 30 maggio 1993. Non avendo quindi ottenuto alcun riscontro dalla egli citava CP_8 in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la ST, affinché, accertato che il suo pregiudizio era compreso tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa ed accertato che proprio la colpevole omissione della società gli aveva impedito di ottenere il risarcimento, la stessa fosse condannata a corrispondergli la somma prevista dal massimale della polizza, o quella maggiore o minore di giustizia. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza pubblicata il 15 aprile 1998, accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di £ 200.000.000, a pag. 2/21 titolo di responsabilità aquiliana, oltre al rimborso delle spese di lite, sul presupposto che il comportamento omissivo della ST aveva impedito al il conseguimento dell'indennizzo che era sicuramente dovuto dalla Pt_1 compagnia di assicurazioni. Proposto appello avverso la decisione, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 maggio 1999, dopo avere riconosciuto la piena validità ed esistenza della polizza, annullava la sentenza impugnata, perché alcun danno poteva essersi concretamente verificato a seguito del comportamento omissivo della ST, in quanto la compagnia di assicurazioni non aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo. La Corte di cassazione, adita dal con sentenza del 1° aprile 2013, n. Pt_1
4917, rigettava il ricorso e confermava la decisione della Corte di appello, ritenendo, ancora, che alcun danno si fosse verificato, per non essere stata eccepita la prescrizione dalla CP_8
Depositato, in data 22 gennaio 2001, lo stato passivo della liquidatela della nell'anno 2004 veniva comunicato al che Controparte_9 Pt_1 la sua pretesa creditoria nei confronti della compagnia era da escludersi per intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. ed alcuna opposizione veniva proposta avverso lo stato passivo. Il quindi, conferiva mandato al Prof. Avv. ed al Pt_1 Persona_1
Prof. Avv. unitamente e disgiuntamente, affinché Controparte_7 provvedessero per il risarcimento del danno patito a causa del comportamento omissivo di ST. Con atto di citazione del 7 aprile 2004 venivano pertanto citati in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la e la Controparte_10 [...]
per sentir “accertare la sussistenza in capo alla Controparte_11 compagnia dell'obbligo contrattualmente Controparte_10 assunto di corrispondere al prof. la somma di £ 200.000,000 (pari Pt_1 ad € 103.291,30) e per l'effetto condannare l'assicurazione al pagamento della medesima somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al soddisfo;
qualora la Controparte_10 corrisponda l'indennizzo, accertare la responsabilità della ST per avere essa, con condotta omissiva, impedito all'odierno attore di conseguire detto indennizzo tempestivamente e per l'effetto condannare la ST al risarcimento degli ulteriori danni oltre interessi e rivalutazione per il ritardo, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua illecita condotta;
in subordine, qualora l'assicurazione eccepisca l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, accertare la responsabilità contrattuale della e per l'effetto condannare la medesima al CP_12
pag. 3/21 risarcimento del danno cagionato all'attore nella misura pari al massimale previsto dalla polizza o nella maggior somma liquidata dal giudice in via equitativa, nonché ai danni per il ritardo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, qualora le precedenti domande fossero rigettate, accertare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc in capo alla in nonché in capo alla ST e per l'effetto Controparte_10 CP_10 condannare le medesime ai conseguenti provvedimenti di giustizia”. Le convenute si costituivano in giudizio;
la , in Controparte_13 particolare, eccepiva la improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda, perché ogni pretesa creditoria doveva essere fatta valere nei modi e nei termini indicati dalla legge fallimentare, trattandosi di società posta in l.c.a.; eccepiva peraltro la prescrizione estintiva del diritto fato valere, per il superamento dei termini di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. Con sentenza n. 1353 del 2011 il Tribunale di Brindisi dichiarava fondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda proposta nei confronti di perché non proposta nei Controparte_14 modi e nelle forme indicati dagli artt. 209 e ss. Legge Fallimentare e statuiva nei termini seguenti: “Si osserva poi che la dichiarata improcedibilità della domanda attorea nei confronti della convenuta importa, a ben vedere, il rigetto della stessa anche nei CP_10 confronti dell'altra convenuta Difatti il precedente giudizio CP_12 svoltosi tra il e la ST, definito con sentenza della Corte d'Appello Pt_1 di Lecce 246/99, poi confermata dalla Corte di Cassazione, si era concluso con il rigetto della domanda di condanna proposta dal in ragione Pt_1 della inesistenza di un danno risarcibile, non avendo la compagnia assicuratrice ancora eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto all'odierno attore in virtù del contratto stipulato dalla ST con la in data 2.7.1987 in favore dei membri del consiglio di CP_10 amministrazione della società stessa. Nel caso di specie, poiché è stata pronunciata, in via preliminare ed in rito, l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Tirrena, resta precluso l'esame del merito della controversia, ivi compresa la questione relativa all'eventuale prescrizione del diritto all'indennizzo. In definitiva dunque non può dirsi realizzato quel presupposto cui la citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce subordinava l'esistenza del danno risarcibile. Pertanto anche la domanda proposta nei confronti della ST non può che essere rigettata, difettando tuttora la perdita patrimoniale attuale e concreta in capo al
Non può trovare accoglimento, dunque, neppure la domanda Pt_1
pag. 4/21 formulata dall'attore in estremo subordine nei confronti della ST, in quanto il come detto, non ha ancora subito una diminuzione Pt_1 patrimoniale certa ed attuale. Il va condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite sostenute dalla in ragione della Controparte_10 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la , in ragione della natura della controversia, della particolarità CP_12 delle questioni giuridiche trattate e della qualità delle parti”. La sentenza, a dire del non gli veniva comunicata ed egli ne Pt_1 apprendeva l'esistenza soltanto a seguito della notifica del precetto per euro 9.671,50, da parte del difensore della compagnia di assicurazioni. Essendo scaduti i termini per l'impugnazione e ritenendo l'omissione dei suoi difensori (che non avevano proposto appello avverso la detta decisione), con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2015 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, , Controparte_15
, e , nella loro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : Controparte_7
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione reietta, - accertare e dichiarare l'inadempimento colpevole del mandato professionale del prof. avv. e prof. avv. Persona_1 CP_7
per le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto condannare i
[...] convenuti avv. C.F. avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
C.F. , Sig. C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
, residenti in [...], e la sig.ra CodiceFiscale_3
C.F. , residente in [...]
Via Imbriani n.67, nella loro qualità di eredi del prof. avv.
[...]
, e l'avv. prof. C.F. Per_1 Controparte_7 C.F._5
, residente in [...] in solido tra loro al
[...] risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato ad oggi in complessivi € 114.756,41, di cui € 103.291,30 per la perdita deldiritto all'indennizzo maturato a seguito del sinistro occorsogli nel 1990, ed € 11.474,11, comprensive delle spese legali liquidate nella sentenza 1353/2011 in danno del sig. maggiorate delle spese legali di Pt_1 precetto e del procedimento di pignoramento presso terzi posto in essere dalla o nella diversa misura che sarà accertata in corso di CP_16 causa o da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ex art. 1226 cc, il tutto oltre interessi legali e svalutazione
pag. 5/21 monetaria maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali”. Si costituivano in giudizio i convenuti ed i terzi chiamati in causa (ossia le compagnie di assicurazione e Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_5
Con la sentenza del 23 novembre 2022 il Tribunale di Bari ha statuito nei termini seguenti:“1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna conseguentemente la sig.ra , l'avv. Controparte_15 [...]
, l'avv. e il sig. , nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1
in solido tra loro al pagamento in favore del prof. Controparte_7 della somma di euro 11.474,11, oltre interessi legali dal Parte_1
15.10.2015 al soddisfo, per i titoli di cui in motivazione;
2) Condanna altresì la sig.ra , l'avv. , l'avv. Controparte_15 Controparte_1
e il sig. , nella loro qualità di Controparte_2 Controparte_3 eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1 CP_7 in solido tra loro al pagamento in favore del prof.
[...] Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per onorario, oltre 15% rsf, iva e cap;
3) Condanna la
[...]
a manlevare il prof. avv. di Controparte_6 Controparte_7 ogni e qualsiasi somma dovesse pagare a controparte in virtù della presente decisione entro il limite del massimale di polizza e con applicazione dello scoperto del 10% del danno con minimo assoluto di 100,00 euro nonché a rifondergli le spese di difesa del presente giudizio;
4) Condanna, altresì, la a manlevare gli eredi del prof. avv. CP_5
di ogni e qualsiasi somma dovessero pagare a Persona_1 controparte in virtù della presente decisione alle condizioni ed entro il limite del massimale di polizza;
5) Rigetta la richiesta degli eredi
di condanna della al pagamento delle proprie spese di Per_1 CP_5 difesa;
6) Spese compensate tra tutte le altre parti”. In sostanza, il Tribunale di Bari, con la decisione impugnata:
- ha ritenuto raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale del Prof. Avv. e del Prof. Avv. , Persona_1 Controparte_7 per avere convenuto in giudizio la , ritenendo Controparte_10 prevedibile e scontato il rigetto della domanda nei suoi confronti, dovendosi far valere la pretesa creditoria nelle forme e nei modi prescritti dalla Legge Fallimentare (art.209 e ss);
pag. 6/21 - ha ritenuto che il mandato difensivo fosse stato conferito dal ai Pt_1 due professionisti, dotati di eguali poteri processuali e quindi entrambi responsabili per l'inadempimento contrattuale;
- ha invece ritenuto che non potesse essere accertato e dichiarato il danno subito da parte attrice consistente nella perdita del diritto all'indennizzo maturato a seguito del sinistro del giorno 8 marzo 1990 in virtù della polizza assicurativa stipulata dalla ST con la compagnia assicuratrice nel 1987 in favore di tutti i CP_10 membri del Consiglio di Amministrazione per infortuni sia professionali che extraprofessionali, in quanto l'appello avverso la sentenza n.1353/2011 del Tribunale di Brindisi non aveva chance di essere accolto;
- ha ritenuto che all'accoglimento, se pur parziale, della domanda, dovesse seguire, per obbligo contrattualmente assunto, la condanna delle due compagnie di assicurazioni, chiamate in garanzia a manlevare i convenuti dal pagamento delle somme conseguente alla decisione e nei limiti del massimale di polizza;
- ha rigettato la domanda proposta dagli eredi del Prof. Avv.
[...]
di rimborso delle spese di lite, avendo essi optato per la Per_1 nomina di un difensore di fiducia, accogliendo invece quella proposta dal Prof. Avv. (avendo la compagnia Controparte_7 rinunciato alla designazione di un difensore per il suo CP_6 assicurato). Avverso la detta sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1)In riforma della sentenza n.4328/2022 pubblicata in data 23.11.2022 dal Tribunale di Bari III Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Sergio Cassano, accogliere il presente appello e per l'effetto, accogliere la domanda proposta dal Prof. con Atto di Parte_1 citazione del 15 ottobre 2015 nei confronti della sig.ra , Controparte_4 dell'Avv. , dell'Avv. e del Dott. Controparte_1 Controparte_2
, nella loro qualità di eredi dell'Avv. Controparte_3 [...]
, in solido tra loro al Prof. Avv. , nonché nei Per_1 Controparte_7 confronti delle Compagnie in persona del legale Controparte_17 rappresentante P.T. e della in persona del Controparte_18 legale rappresentante P.T., quali terze chiamate in causa;
2) conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 103.291,30 oltre interessi e rivalutazione;
3)
pag. 7/21 conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali”. Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_3
e , in qualità di eredi del Prof. Controparte_2 Controparte_15
Avv. , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. rigettare l'appello così come proposto dal sig. prof. perché infondato, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata;
2. rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda formulata dal sig. prof. perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, oltreché sfornita di qualsivoglia elemento probatorio;
3. dichiarare comunque tenuta la terza chiamata in causa in persona del CP_5 suo legale rappresentante pro tempore (codice fiscale e Partita IVA
), a tenere indenne i convenuti signori , P.IVA_1 Controparte_15
Dott. , Avv. e Avv. Controparte_3 Controparte_1 [...]
delle somme che saranno eventualmente tenuti a pagare, nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e, per l'effetto, condannare la Società stessa al pagamento di tali somme in favore dell'appellante;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, --rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato, pretestuoso e smentito dalle risultanze processuali emerse in I grado, oltre che non provato nel quantum, e dunque confermare il decisum gravato, --rigettare in ogni caso la domanda del prof perché non Pt_1 provata in fatto e in diritto;
--in via subordinata, nella peregrina ed inverosimile ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti degli Eredi dell'avv. , contenerla nei soli limiti e nella sola entità che Per_1 dovessero eventualmente essere acclarati in corso di causa;
--contenere la non creduta ed inverosimile condanna dell' nei soli limiti di CP_5 polizza ed in ossequio delle condizioni ivi racchiuse;
--con vittoria in ogni caso di spese, onorari e competenze di causa della ”. CP_5
Si è costituito in giudizio che, proponendo altresì Controparte_7 appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Bari, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia Rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 perchè inammissibile ed infondato con condanna dello stesso al pagamento
pag. 8/21 delle spese del giudizio di questo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto: 1) compensare le spese del giudizio di primo grado;
2) riformare la sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità con conseguente condanna risarcitoria del prof. in considerazione CP_7 della sua mera funzione procuratoria e, in subordine, limitare la condanna dei professionisti al rimborso delle spese del giudizio concluso con sentenza Tribunale di Brindisi n. 1353/11 e alle sole somme indicate in dispositivo di tale sentenza e alle spese del conseguente precetto e quindi in euro 9.671,50 con esclusione delle spese e compensi della fase di espropriazione per difetto di connessione causale con le condotte dei difensori;
3) condannare alla restituzione delle somme per Parte_1 entrambi i capi di appello incidentale di cui sopra, ingiustamente pagate dagli appellati maggiorate di interessi;
4) in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'appellante, e salvo gravame, previa conferma della efficacia del rapporto assicurativo in essere con condannare quest'ultima a manlevare CP_6
l'assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante dalla domanda giudiziale pregiudizievole a qualsivoglia titolo, ragione o causa ed anche per spese, interessi e rivalutazione con pagamento diretto in favore dell'avente diritto e con rimborso delle spese di difesa dell'assicurato di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, con condanna al rimborso di quanto l'assicurato sarà costretto a versare in adempimento di una contestata condanna. 5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA nella misura di legge”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto Controparte_6 di accogliere le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: 1) in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'infondatezza dell'appello e della domanda con esso riproposta dal Prof. nei riguardi Parte_1 del Prof. Avv. con detto atto di appello, di pagamento Controparte_7 dell'importo di € 103.291,30 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per la perdita dell'indennizzo per cui è controversia, in quanto destituiti di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto disporne il rigetto;
in conseguenza di tanto, disporre il rigetto dell'appello e di detta domanda proposti dal Prof. avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Bari Terza Sezione Civile in persona del Giudice Unico Dott. Francesco Cassano, n. 4328/2022, depositata e pubblicata in data 23.11.2022 e, per l'effetto, confermare in toto tale sentenza;
2) in subordine, in ipotesi denegata di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello e della domanda proposta dall'attore odierno
pag. 9/21 appellante e di consequenziale riforma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, limitare la prestazione della garanzia assicurativa dovuta dalla in favore del Prof. Avv. Controparte_6
e l'obbligazione della stessa a tenere Controparte_7 CP_6 indenne il detto proprio assicurato entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 previsto dalla polizza e con applicazione dello scoperto del 10% del danno con il minimo assoluto di € 100,00; 3) sempre per l'ipotesi denegata di accoglimento dell'appello e della domanda dell'attore odierno appellante in riforma della sentenza di prime cure e di declaratoria della obbligazione della di prestare la garanzia assicurativa in CP_6 favore del proprio assicurato Prof. Avv. nei limiti del Controparte_7 massimale e dello scoperto di polizza, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1910 e 1911 c.c. e dei principi in tema di coassicurazione indiretta, che l'eventuale importo dovuto a titolo di indennizzo dalla determinato come innanzi non potrà CP_6 superare il danno effettivamente risarcibile ed eventualmente risarcito così come posto a carico del Prof. Avv. , ed accertare e Controparte_7 dichiarare, altresì, che quanto dovuto dalla non potrà CP_6 superare l'importo risultante dalla ripartizione dell'indennizzo dovuto fra tutte le assicuratrici garanti di tutte le parti convenute in proporzione agli importi assicurati e in particolare l' , assicuratrice del Prof. CP_5
, che è stata chiamata in causa dai suoi eredi e Persona_1 costituita in atti;
4) con vittoria delle spese del presente giudizio di secondo grado in favore della medesima e a carico di chi di CP_6 ragione, comprensive di esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori di legge, come dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili”.
Disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo, all'esito della udienza del 19 settembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Per ragioni di ordine logico giuridico verrà dapprima esaminato l'appello proposto in via principale da Parte_1
pag. 10/21 Costui, con un unico ed articolato motivo di appello, censura la sentenza impugnata per non avere il primo Giudice liquidato il danno, eventualmente in via equitativa, derivante dalla mancata impugnazione, da parte dei due professionisti incaricati, della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011. Lamenta, in particolare, l'evidente imperizia dei due difensori, elemento che può fondare un giudizio di responsabilità professionale.
Il motivo proposto è, innanzi tutto, inammissibile, oltre che infondato.
È inammissibile perché incentrato unicamente sulla critica alla sentenza per non avere ritenuto la responsabilità dei due difensori, sotto il profilo della mancata proposizione dell'appello avverso la decisione del Tribunale di Brindisi sopra citata. L'appellante, in sostanza, ritiene sic et simpliciter che il solo fatto di non avere proposto appello avverso la sentenza comporti la responsabilità dei due difensori, poiché la proposizione dell'impugnazione gli avrebbe sicuramente consentito di ottenere il risarcimento, tralasciando però di criticare la motivazione del Tribunale di Bari sulle ragioni per le quali l'eventuale proposizione dell'impugnazione non avrebbe comportato il risultato sperato, motivazione che costituisce il cuore dell'esame di una eventuale (ma non riconosciuta) responsabilità professionale. Evitando, dunque, di svolgere il ragionamento controfattuale rispetto a quello svolto dal Giudice di prime cure, l'appellante si è evidentemente sottratto ai doveri nascenti dall'art. 342 c.c. Questo perché, mentre il giudice ha argomentato espressamente in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità dei professionisti1, spettava 1 “L'assunto non ha fondamento. Questo giudice ritiene che il Tribunale di Brindisi non ha errato nel rigettare la domanda subordinata proposta nei confronti della ST e che, pertanto, alcuno spazio di successo vi era per l'impugnazione. La domanda subordinata proposta nei confronti della ST era vincolata alla domanda principale proposta nei confronti della la quale, a sua volta Controparte_10 mirava, a provocare la proposizione della eccezione di prescrizione e questo perché l'intervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere accertata proprio nei confronti della Compagnia Tirrena, essendo questa la titolare dal lato passivo del diritto da dichiarare estinto per prescrizione. Si trattava di esigenza imprescindibile alla luce del disposto dell'art. 2938 cc a termini del quale il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. La prescrizione di un diritto può pertanto essere esaminata, accertata e pronunciata dal giudice solo quando essa risulti introdotta in giudizio a seguito della sua formulazione ad opera della parte che ha il diritto di dedurla e nelle forme proprie dell'eccezione in senso stretto, trattandosi di un'eccezione la cui formulazione è rimessa al potere dispositivo delle parti. Però essendo la questione di procedibilità una questione di rito avente precedenza ex art. 276 co. 2 cpc sulla eccezione di prescrizione, che è questione processuale di merito, era del tutto improbabile che il giudice adito potesse procedere all'esame della domanda proposta
contro
ST. Né è fondato ritenere che in appello la prima decisione sarebbe stata ribaltata, potendosi addure che la prescrizione dell'indennizzo sarebbe rientrata nel thema decidendum delineato dalla subordinata per determinare la pag. 11/21 all'appellante criticare tali affermazioni ed indicare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ai motivi per i quali il giudice ha ritenuto insussistente il diritto del al risarcimento del danno lamentato. Pt_1
Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15). Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”). Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (Cass. 6396/04). L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
fondatezza della domanda promossa verso ST, trattandosi di tesi ardita che difficilmente poteva avere successo essendo evidente, dal contenuto delle domande proposte, che l'accesso all'esame della domanda subordinata fosse logicamente e giuridicamente legata, anche in virtù di precisa e chiara impostazione difensiva della parte attrice, ad una precedente ed autonoma pronunzia di prescrizione che però è mancata. Può, pertanto, concludersi che l'odierno attore non abbia assolto l'onere di provare il nesso di causalità tra condotta (i.e. omessa diligenza nel proprio operato per mancata proposizione dell'impugnazione) ed evento (mancata condanna della ST al pagamento del risarcimento non percepito)”. pag. 12/21 logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06; 3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Ma il motivo di appello, oltre che inammissibile, è anche palesemente infondato.
Innanzi tutto, giova premettere alcune considerazioni in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista. Nei procedimenti in esame l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno (Cfr. Cass. 11901/02, 10966/04, 6537/06; cfr. Cass. 22606/2016: 'La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni'). Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni in tanto è
pag. 13/21 ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. Cass. 6967/06). Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il danneggiato avrebbe ottenuto un risarcimento di importo superiore a quello ottenuto a seguito della transazione), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cfr. Cass. 2836/02). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività
pag. 14/21 sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cfr. Cass. 16846/05). Dunque, la responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (come affermato da Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020). Ne consegue che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé ma soltanto, come avviene per il danno da lucro cessante, se vi era certezza o elevata probabilità che avveramento della chance perduta, circostanza da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 22376/2012, che ha escluso la responsabilità dell'avvocato per l'estinzione del giudizio, da lui provocata, perché non v'era certezza del fatto che senza l'estinzione la domanda del cliente sarebbe stata accolta). Vale quindi la regola secondo la quale: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017). Sicché: “L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria” (Corte di cassazione, sezione II, sentenza n. 25894 del 15 dicembre 2016, n. 11304/2012). Nello specifico caso della omessa proposizione dell'impugnazione, si osserva ancora che: “la responsabilità dell'avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
pag. 15/21 verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone” (Corte di cassazione, n. 2368/2013). Ora, sostiene che la responsabilità dei due professionisti Parte_1 deriverebbe sic et simpliciter dal fatto di non avere essi proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011. Sta di fatto, però, che, come correttamente affermato dal Tribunale di Bari, nella sentenza impugnata, l'impugnazione non avrebbe avuto alcuna chance di successo. Occorre partire dal fatto che alla base del diritto al risarcimento preteso dal v'era la questione della prescrizione dello stesso (per non avere la Pt_1
ST prontamente denunciato alla compagnia di assicurazioni il sinistro nel quale l'appellante era rimasto coinvolto). Era quindi evidente, come peraltro riconosciuto nelle decisioni della Corte di appello di Lecce (decisione del 29 maggio 1999) e della Corte di cassazione (sentenza n. 4917 del 1° aprile 1993), oltre che nella decisione del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011, che il diritto al risarcimento non sarebbe sorto fino all'accertamento della prescrizione dello stesso diritto, invero mai proposta nelle forme e nei modi di legge. La questione, in altri termini, non è stata posta nel primo giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi (ove, peraltro, la compagnia di assicurazioni non è stata neanche citata in giudizio), né è stata posta nelle forme e nei modi consentiti dalla legge (artt. 209 e ss. L.F.) in nessun caso (e neanche in quello promosso innanzi al Tribunale di Brindisi, esitato con la decisione n. 1353/2011). Il non aver predisposto tutte le condizioni per ottenere una pronuncia giudiziale sulla intervenuta prescrizione del diritto (agire nei confronti della compagnia di assicurazioni, ma nelle forme e nei modi previsti dalla legge) ha determinato la mancanza della base per poter poi richiedere il risarcimento del danno nei confronti della ST. Venendo al giudizio che qui interessa, premesso l'errore in cui sono incorsi i professionisti incaricati, consistente nell'aver citato in giudizio la compagnia assicuratrice, ma non nelle forme prescritte dalla legge fallimentare (errore che ha determinato la loro condanna al risarcimento pag. 16/21 patito dal , v'è da dire che correttamente il Tribunale di Brindisi ha Pt_1 ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione di prescrizione, pur promossa dalla Controparte_9
E' infatti noto che: “L'art. 276 dispone, nella deliberazione della sentenza, la trattazione delle questioni pregiudiziali con precedenza rispetto a quelle di merito, potendo la decisione di una questione pregiudiziale comportare l'assorbimento di altre questioni, pregiudiziali o di merito;
nel consegue che fin quando una questione pregiudiziale non è definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione e sono insuscettibili, se risolte, di passare in giudicato” (Corte di cassazione. n. 3365/1984). Ne consegue che, essendo l'eccezione di prescrizione una questione preliminare di merito, la intercorsa pronuncia di improcedibilità della domanda (non proposta nelle forme e nei modi della legge fallimentare) ha determinato l'impossibilità di esaminare quella, pur preliminare, ma di merito, di intervenuta prescrizione del diritto. Né, poi, poteva ritenersi autonomamente esaminabile (e quindi prescindendo dalla intervenuta pronuncia di improcedibilità dell'azione) la domanda proposta, in via subordinata, nei confronti della ST, tanto da avere determinato un vizio ex art. 112 c.p.c. Così non è, poiché la domanda è stata proposta proprio per provocare la pronuncia della prescrizione del diritto che, come detto, costituiva la base per poter ottenere il risarcimento del danno: era mancata la pronuncia sulla prescrizione, perché mai (e non solo certo nel giudizio esitato con la pronuncia n. 1353/2011) la domanda è stata rivolta nelle forme e nei modi di legge. Tutto ciò non impediva, comunque, al di agire nei confronti Pt_1 della ST in autonomo giudizio e, soprattutto, di opporsi allo stato passivo, cosa che, a quanto pare, non ha fatto. Inoltre, non può ritenersi che la mancata proposizione dell'appello gli abbia precluso la possibilità di avviare una transazione con le altre parti, posto che, in disparte la novità della questione, essa resta assolutamente aleatoria. Né, infine, poteva pretendersi una pronuncia ex officio sulla prescrizione, per il noto divieto di cui all'art. 2938 c.c. L'appello principale è quindi infondato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, proposto da CP_7
esso verte su tre specifici punti: 1) il non avere ammesso il Giudice
[...] di prime cure i mezzi di prova orale, tendenti a dimostrare che il mandato professionale venne conferito, principalmente, al Prof. Avv. Per_1
pag. 17/21 , che avrebbe dettato le direttive della linea difensiva, restando, Per_1 quindi, il Prov. Avv. , un esecutore delle stesse, anche in Controparte_7 relazione alla frequentazione delle udienze innanzi al Tribunale di Brindisi;
2) l'avere inglobato, nella condanna, pari ad euro 11.474,11, anche le spese della procedura esecutiva, laddove la statuizione avrebbe dovuto fermarsi alla condanna per euro 9.6771,50 (comprensivo del solo atto di precetto), così gravando sugli obbligati anche le spese conseguenti all'inadempimento del 3) il non avere compensato le spese di lite Pt_1 del primo grado di giudizio, in ragione del limitato accoglimento della domanda. Partendo dal punto n. 1) della doglianza incidentale, va osservato che la stessa è inammissibile, posto che anche in questo caso (come già osservato per l'appello principale) non è stato svolto alcun ragionamento controfattuale rispetto a quello svolto dal Giudice di prime cure. Il Tribunale di Bari ha, nello specifico, ritenuto che da nessuna parte poteva evincersi, nella vicenda processuale, un ruolo minore del rispetto CP_7
a quello assunto dal , posto che tutti gli atti processuali erano Per_1 stati sottoscritti da entrambi, che quindi se ne assumevano in pari grado la paternità, e che il giudizio si era svolto a Brindisi, ove era stato eletto domicilio presso un difensore, sì da non rendere credibile che l'appellante incidentale avesse poteri meramente procuratori2. Sul punto, l'appellante incidentale si è limitato a richiedere l'ammissione dei mezzi di prova, rigettati in primo grado, senza svolgere alcuna concreta critica alle motivazioni della sentenza impugnata. Oltre che inammissibile, comunque, il motivo è anche infondato, posto che il Tribunale di Bari ha fatto riferimento all'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale: “In caso di mandato alle liti conferito a più difensori — perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare — ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7697 del 29 marzo 2007). Ora, dagli atti processuali emerge chiaramente la volontà espressa del di conferire il mandato difensivo ad entrambi i difensori e con eguali Pt_1 poteri e doveri, unitamente al fatto che la prova di ciò è data proprio dalla circostanza che nel processo fu dichiarata una domiciliazione presso lo studio di un avvocato di Brindisi, città dove si svolgevano le attività processuali, al quale quindi furono conferiti poteri procuratori, restando quelli difensivi in capo ai due professionisti e . CP_7 Per_1
Né può convenirsi sulla necessità di ammettere le richieste di prova orale, proprio al fine di provare i minori poteri difensivi del in quanto CP_7
i singoli capitoli sono del tutto contraddetti dalla documentazione agli atti. Quanto poi alla questione sub 2), ove il lamenta la circostanza CP_7 che la condanna alle spese non si è fermata al precetto, ma ha inglobato anche quelle del processo esecutivo, sì da caricare sui due professionisti il costo dell'inadempimento del v'è da dire che il motivo è del tutto Pt_1 infondato, considerando che gli esborsi dovuti dal sono dipesi Pt_1 unicamente dalla negligenza professionale tanto del , quanto del Per_1
sui quali quindi dovranno gravare tutte le conseguenze CP_7 economiche del loro stesso operato. Infine, sotto il profilo sub 3), il lamenta la mancata CP_7 compensazione delle spese nel primo grado di giudizio, atteso il ridotto accoglimento della domanda proposta dal Pt_1
Anche questo profilo è infondato, dovendo darsi seguito alla pronuncia della Corte di cassazione, SSUU, n. 30261/2022, secondo la quale nel caso di accoglimento in misura ridotta, ed anche sensibilmente, di una domanda articolata in un unico capo, non può configurarsi la soccombenza reciproca che si configura, invece, nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate reciprocamente tra le parti in un unico processo o nel caso di una unica domanda ma articolata in più capi, al più potendo configurarsi la compensazione, qualora però ricorrano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Quindi, ritenendo che la domanda proposta sia stata articolata in un unico capo (poiché il ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi Pt_1
“€.114.756,41, di cui €.103.291,30 per la perdita del diritto all'indennizzo
pag. 19/21 maturato a seguito del sinistro occorsogli nel 1990 ed €.11.474,11, comprensive delle spese legali liquidate nella sentenza 1353/2011 in danno del Sig. maggiorate delle spese legali di precetto e del procedimento Pt_1 di pignoramento presso terzi posto in essere dalla o Controparte_20 nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ex art.1226 c.c., il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali”, da intendersi come diverse voci di un'unica fattispecie di danno), stante il ridotto accoglimento intervenuto con la sentenza impugnata, giammai potrebbe parlarsi di soccombenza reciproca. Il ridotto accoglimento della domanda avrebbe quindi potuto portare, al più, alla compensazione delle spese solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in questo caso non ricorrenti. A ciò va aggiunto che va tenuto presente, comunque, l'esito complessivo della lite, che vede in ogni caso . Parte_2
L'appello incidentale è perciò infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio di appello (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste in favore degli eredi del Prof. Avv.
[...]
(con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi Per_1 antistatario), di e di Controparte_6 Controparte_5
e a carico di NO invece compensate, per la
[...] Parte_1 soccombenza reciproca, e . Parte_1 Controparte_7
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 97/2023, sull'appello proposto da e su Parte_1 quello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_7
pag. 20/21 1) rigetta l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_7 la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data 23 novembre 2022, nel procedimento n. 15307/2015 R.G.; 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, che quantifica in euro 14.317,00, quanto ai Controparte_15 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro Controparte_6
14.317,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro 14.317,00, Controparte_5 quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
5) compensa le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_7
[...]
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Va disattesa pertanto la tesi del convenuto tendente a sminuire il proprio ruolo a quello di CP_7 mero esecutore delle scelte difensive effettuate solitariamente dal prof. avv. , indicato Persona_1 dal essere il dominus effettivo della causa introdotta con l'atto di citazione dell'aprile 2004 CP_7 dinanzi al Tribunale di Brindisi, poi definita con sentenza n.1353/2011, il quale avrebbe fatto estendere formalmente il mandato al collega solo per meglio gestire le fasi processuali in loco e fargli CP_7 ivi svolgere mere “funzioni procuratorie” (notificazione della citazione;
iscrizione della causa a ruolo;
partecipazione udienze;
deposito atti). In realtà detta prospettazione dei fatti non appare fondata in quanto rilasciando la procura alle liti ai due avvocati, il aveva loro conferito a ciascuno pari Pt_1 incarico al fine di essere rappresentato e difeso nel giudizio da proporsi nei confronti della
[...] e della per il recupero dell'indennizzo maturato a seguito di sinistro CP_19 Controparte_10 stradale e quindi entrambi i difensori rispondevano degli obblighi contrattuali assunti. Ciò è confermato dal fatto che tutti gli scritti difensivi furono sottoscritti dal unitamente al il quale, Per_1 CP_7 pertanto, con la sottoscrizione se ne assumeva la paternità. Inoltre il giudizio de quo si è svolto a Brindisi e non a Lecce, sede dello studio legale del prof. avv. per cui se il suo ruolo si fosse dovuto CP_7 limitare a compiti meramente procuratori, non vi sarebbe stato bisogno di conferirgli formale procura alle liti anche perché le parti avevano eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Lapenna di Brindisi”. pag. 18/21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 97/2023
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Alessandra Piliego Presidente
2) Dott. Maria Angela Marchesiello Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, in data 23 novembre 2022 e relativa alla causa iscritta al n. R.G.15307/2015 R.G.), iscritta al n. 97/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità professionale, tra:
rappresentato e difeso dall'avv. Aurelia Roma, ed Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti, APPELLANTE, appellato incidentale e
, , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, quali eredi di , rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Persona_1
CH EV, ed elettivamente domiciliati come in atti
in persona del legale rappresentante pro Controparte_5 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Amato ed elettivamente domiciliata come in atti
in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Russi ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATI
Nonché rappresentato e difeso da sé stesso e Controparte_7 dall'avv. Carlo Stasi ed elettivamente domiciliato come in atti APPELLATO, appellante incidentale
Conclusioni: alla udienza del 19 settembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preme, in via preliminare, ripercorrere sinteticamente le tappe processuali della vicenda oggetto del presente procedimento.
componente del consiglio di amministrazione della Società Parte_1
Trasporti Pubblici (ST) di Brindisi, dal 16 febbraio 1981 al 31 maggio 1993, subiva, in data 8 marzo 1990, un grave incidente stradale a seguito del quale riportava postumi invalidanti nella misura del 75%. In data 19 aprile 1993, durante un consiglio di amministrazione, veniva a conoscenza dell'esistenza di una polizza assicurativa stipulata dalla ST con la compagnia di assicurazioni Tirrena SPA, già dal luglio 1987, in favore di tutti i membri del consiglio di amministrazione, per infortuni professionali ed extra professionali, con previsione di un massimale fino a £ 200.000.000, in caso di morte o di infortuni con postumi superiori al 70%. La ST, pur informata del sinistro, non lo aveva mai denunciato alla Tirrena, né aveva informato il della esistenza della polizza. Appresa Pt_1
l'esistenza della polizza, egli inoltrava richiesta alla per CP_8 ottenere il conseguente indennizzo, ma la compagnia di assicurazioni veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. 30 maggio 1993. Non avendo quindi ottenuto alcun riscontro dalla egli citava CP_8 in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la ST, affinché, accertato che il suo pregiudizio era compreso tra i rischi coperti dalla polizza assicurativa ed accertato che proprio la colpevole omissione della società gli aveva impedito di ottenere il risarcimento, la stessa fosse condannata a corrispondergli la somma prevista dal massimale della polizza, o quella maggiore o minore di giustizia. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza pubblicata il 15 aprile 1998, accoglieva la domanda e condannava la società al pagamento, in favore dell'attore, dell'importo di £ 200.000.000, a pag. 2/21 titolo di responsabilità aquiliana, oltre al rimborso delle spese di lite, sul presupposto che il comportamento omissivo della ST aveva impedito al il conseguimento dell'indennizzo che era sicuramente dovuto dalla Pt_1 compagnia di assicurazioni. Proposto appello avverso la decisione, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 29 maggio 1999, dopo avere riconosciuto la piena validità ed esistenza della polizza, annullava la sentenza impugnata, perché alcun danno poteva essersi concretamente verificato a seguito del comportamento omissivo della ST, in quanto la compagnia di assicurazioni non aveva eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo. La Corte di cassazione, adita dal con sentenza del 1° aprile 2013, n. Pt_1
4917, rigettava il ricorso e confermava la decisione della Corte di appello, ritenendo, ancora, che alcun danno si fosse verificato, per non essere stata eccepita la prescrizione dalla CP_8
Depositato, in data 22 gennaio 2001, lo stato passivo della liquidatela della nell'anno 2004 veniva comunicato al che Controparte_9 Pt_1 la sua pretesa creditoria nei confronti della compagnia era da escludersi per intervenuta prescrizione biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. ed alcuna opposizione veniva proposta avverso lo stato passivo. Il quindi, conferiva mandato al Prof. Avv. ed al Pt_1 Persona_1
Prof. Avv. unitamente e disgiuntamente, affinché Controparte_7 provvedessero per il risarcimento del danno patito a causa del comportamento omissivo di ST. Con atto di citazione del 7 aprile 2004 venivano pertanto citati in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, la e la Controparte_10 [...]
per sentir “accertare la sussistenza in capo alla Controparte_11 compagnia dell'obbligo contrattualmente Controparte_10 assunto di corrispondere al prof. la somma di £ 200.000,000 (pari Pt_1 ad € 103.291,30) e per l'effetto condannare l'assicurazione al pagamento della medesima somma, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al soddisfo;
qualora la Controparte_10 corrisponda l'indennizzo, accertare la responsabilità della ST per avere essa, con condotta omissiva, impedito all'odierno attore di conseguire detto indennizzo tempestivamente e per l'effetto condannare la ST al risarcimento degli ulteriori danni oltre interessi e rivalutazione per il ritardo, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua illecita condotta;
in subordine, qualora l'assicurazione eccepisca l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennizzo, accertare la responsabilità contrattuale della e per l'effetto condannare la medesima al CP_12
pag. 3/21 risarcimento del danno cagionato all'attore nella misura pari al massimale previsto dalla polizza o nella maggior somma liquidata dal giudice in via equitativa, nonché ai danni per il ritardo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'incidente al soddisfo;
in via ulteriormente subordinata, qualora le precedenti domande fossero rigettate, accertare l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc in capo alla in nonché in capo alla ST e per l'effetto Controparte_10 CP_10 condannare le medesime ai conseguenti provvedimenti di giustizia”. Le convenute si costituivano in giudizio;
la , in Controparte_13 particolare, eccepiva la improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda, perché ogni pretesa creditoria doveva essere fatta valere nei modi e nei termini indicati dalla legge fallimentare, trattandosi di società posta in l.c.a.; eccepiva peraltro la prescrizione estintiva del diritto fato valere, per il superamento dei termini di cui all'art. 2952, comma 2, c.c. Con sentenza n. 1353 del 2011 il Tribunale di Brindisi dichiarava fondata l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda proposta nei confronti di perché non proposta nei Controparte_14 modi e nelle forme indicati dagli artt. 209 e ss. Legge Fallimentare e statuiva nei termini seguenti: “Si osserva poi che la dichiarata improcedibilità della domanda attorea nei confronti della convenuta importa, a ben vedere, il rigetto della stessa anche nei CP_10 confronti dell'altra convenuta Difatti il precedente giudizio CP_12 svoltosi tra il e la ST, definito con sentenza della Corte d'Appello Pt_1 di Lecce 246/99, poi confermata dalla Corte di Cassazione, si era concluso con il rigetto della domanda di condanna proposta dal in ragione Pt_1 della inesistenza di un danno risarcibile, non avendo la compagnia assicuratrice ancora eccepito la prescrizione del diritto all'indennizzo dovuto all'odierno attore in virtù del contratto stipulato dalla ST con la in data 2.7.1987 in favore dei membri del consiglio di CP_10 amministrazione della società stessa. Nel caso di specie, poiché è stata pronunciata, in via preliminare ed in rito, l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti della Tirrena, resta precluso l'esame del merito della controversia, ivi compresa la questione relativa all'eventuale prescrizione del diritto all'indennizzo. In definitiva dunque non può dirsi realizzato quel presupposto cui la citata sentenza della Corte d'Appello di Lecce subordinava l'esistenza del danno risarcibile. Pertanto anche la domanda proposta nei confronti della ST non può che essere rigettata, difettando tuttora la perdita patrimoniale attuale e concreta in capo al
Non può trovare accoglimento, dunque, neppure la domanda Pt_1
pag. 4/21 formulata dall'attore in estremo subordine nei confronti della ST, in quanto il come detto, non ha ancora subito una diminuzione Pt_1 patrimoniale certa ed attuale. Il va condannato alla rifusione delle Pt_1 spese di lite sostenute dalla in ragione della Controparte_10 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. Sussistono, invece, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra l'attore e la , in ragione della natura della controversia, della particolarità CP_12 delle questioni giuridiche trattate e della qualità delle parti”. La sentenza, a dire del non gli veniva comunicata ed egli ne Pt_1 apprendeva l'esistenza soltanto a seguito della notifica del precetto per euro 9.671,50, da parte del difensore della compagnia di assicurazioni. Essendo scaduti i termini per l'impugnazione e ritenendo l'omissione dei suoi difensori (che non avevano proposto appello avverso la detta decisione), con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2015 Parte_1 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, , Controparte_15
, e , nella loro Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 qualità di eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : Controparte_7
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni istanza, eccezione e deduzione reietta, - accertare e dichiarare l'inadempimento colpevole del mandato professionale del prof. avv. e prof. avv. Persona_1 CP_7
per le ragioni esposte in narrativa;
- e per l'effetto condannare i
[...] convenuti avv. C.F. avv. Controparte_1 CodiceFiscale_1 [...]
C.F. , Sig. C.F. CP_2 CodiceFiscale_2 Controparte_3
, residenti in [...], e la sig.ra CodiceFiscale_3
C.F. , residente in [...]
Via Imbriani n.67, nella loro qualità di eredi del prof. avv.
[...]
, e l'avv. prof. C.F. Per_1 Controparte_7 C.F._5
, residente in [...] in solido tra loro al
[...] risarcimento del danno patito dall'attore, quantificato ad oggi in complessivi € 114.756,41, di cui € 103.291,30 per la perdita deldiritto all'indennizzo maturato a seguito del sinistro occorsogli nel 1990, ed € 11.474,11, comprensive delle spese legali liquidate nella sentenza 1353/2011 in danno del sig. maggiorate delle spese legali di Pt_1 precetto e del procedimento di pignoramento presso terzi posto in essere dalla o nella diversa misura che sarà accertata in corso di CP_16 causa o da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ex art. 1226 cc, il tutto oltre interessi legali e svalutazione
pag. 5/21 monetaria maturati dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali”. Si costituivano in giudizio i convenuti ed i terzi chiamati in causa (ossia le compagnie di assicurazione e Controparte_6 [...]
, chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_5
Con la sentenza del 23 novembre 2022 il Tribunale di Bari ha statuito nei termini seguenti:“1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna conseguentemente la sig.ra , l'avv. Controparte_15 [...]
, l'avv. e il sig. , nella CP_1 Controparte_2 Controparte_3 loro qualità di eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1
in solido tra loro al pagamento in favore del prof. Controparte_7 della somma di euro 11.474,11, oltre interessi legali dal Parte_1
15.10.2015 al soddisfo, per i titoli di cui in motivazione;
2) Condanna altresì la sig.ra , l'avv. , l'avv. Controparte_15 Controparte_1
e il sig. , nella loro qualità di Controparte_2 Controparte_3 eredi del prof. avv. , nonché il prof. avv. Persona_1 CP_7 in solido tra loro al pagamento in favore del prof.
[...] Parte_1 delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00 per spese vive ed euro 4.835,00 per onorario, oltre 15% rsf, iva e cap;
3) Condanna la
[...]
a manlevare il prof. avv. di Controparte_6 Controparte_7 ogni e qualsiasi somma dovesse pagare a controparte in virtù della presente decisione entro il limite del massimale di polizza e con applicazione dello scoperto del 10% del danno con minimo assoluto di 100,00 euro nonché a rifondergli le spese di difesa del presente giudizio;
4) Condanna, altresì, la a manlevare gli eredi del prof. avv. CP_5
di ogni e qualsiasi somma dovessero pagare a Persona_1 controparte in virtù della presente decisione alle condizioni ed entro il limite del massimale di polizza;
5) Rigetta la richiesta degli eredi
di condanna della al pagamento delle proprie spese di Per_1 CP_5 difesa;
6) Spese compensate tra tutte le altre parti”. In sostanza, il Tribunale di Bari, con la decisione impugnata:
- ha ritenuto raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale del Prof. Avv. e del Prof. Avv. , Persona_1 Controparte_7 per avere convenuto in giudizio la , ritenendo Controparte_10 prevedibile e scontato il rigetto della domanda nei suoi confronti, dovendosi far valere la pretesa creditoria nelle forme e nei modi prescritti dalla Legge Fallimentare (art.209 e ss);
pag. 6/21 - ha ritenuto che il mandato difensivo fosse stato conferito dal ai Pt_1 due professionisti, dotati di eguali poteri processuali e quindi entrambi responsabili per l'inadempimento contrattuale;
- ha invece ritenuto che non potesse essere accertato e dichiarato il danno subito da parte attrice consistente nella perdita del diritto all'indennizzo maturato a seguito del sinistro del giorno 8 marzo 1990 in virtù della polizza assicurativa stipulata dalla ST con la compagnia assicuratrice nel 1987 in favore di tutti i CP_10 membri del Consiglio di Amministrazione per infortuni sia professionali che extraprofessionali, in quanto l'appello avverso la sentenza n.1353/2011 del Tribunale di Brindisi non aveva chance di essere accolto;
- ha ritenuto che all'accoglimento, se pur parziale, della domanda, dovesse seguire, per obbligo contrattualmente assunto, la condanna delle due compagnie di assicurazioni, chiamate in garanzia a manlevare i convenuti dal pagamento delle somme conseguente alla decisione e nei limiti del massimale di polizza;
- ha rigettato la domanda proposta dagli eredi del Prof. Avv.
[...]
di rimborso delle spese di lite, avendo essi optato per la Per_1 nomina di un difensore di fiducia, accogliendo invece quella proposta dal Prof. Avv. (avendo la compagnia Controparte_7 rinunciato alla designazione di un difensore per il suo CP_6 assicurato). Avverso la detta sentenza ha proposto appello chiedendo di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: 1)In riforma della sentenza n.4328/2022 pubblicata in data 23.11.2022 dal Tribunale di Bari III Sezione Civile, in persona del giudice unico dott. Sergio Cassano, accogliere il presente appello e per l'effetto, accogliere la domanda proposta dal Prof. con Atto di Parte_1 citazione del 15 ottobre 2015 nei confronti della sig.ra , Controparte_4 dell'Avv. , dell'Avv. e del Dott. Controparte_1 Controparte_2
, nella loro qualità di eredi dell'Avv. Controparte_3 [...]
, in solido tra loro al Prof. Avv. , nonché nei Per_1 Controparte_7 confronti delle Compagnie in persona del legale Controparte_17 rappresentante P.T. e della in persona del Controparte_18 legale rappresentante P.T., quali terze chiamate in causa;
2) conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 103.291,30 oltre interessi e rivalutazione;
3)
pag. 7/21 conseguentemente condannare i medesimi in solido tra loro al pagamento delle spese e competenze professionali”. Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_1 Controparte_3
e , in qualità di eredi del Prof. Controparte_2 Controparte_15
Avv. , chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: Persona_1
“CHIEDONO che l'Ecc.ma Corte di Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, documentazione e difesa, voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. rigettare l'appello così come proposto dal sig. prof. perché infondato, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata;
2. rigettare, in ogni caso, l'avversa domanda formulata dal sig. prof. perché infondata in fatto e in Parte_1 diritto, oltreché sfornita di qualsivoglia elemento probatorio;
3. dichiarare comunque tenuta la terza chiamata in causa in persona del CP_5 suo legale rappresentante pro tempore (codice fiscale e Partita IVA
), a tenere indenne i convenuti signori , P.IVA_1 Controparte_15
Dott. , Avv. e Avv. Controparte_3 Controparte_1 [...]
delle somme che saranno eventualmente tenuti a pagare, nella CP_2 denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'appello e, per l'effetto, condannare la Società stessa al pagamento di tali somme in favore dell'appellante;
4. condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Si è costituita in giudizio chiedendo di Controparte_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte adìta, contrariis reiectis, --rigettare l'appello ex adverso proposto, poiché infondato, pretestuoso e smentito dalle risultanze processuali emerse in I grado, oltre che non provato nel quantum, e dunque confermare il decisum gravato, --rigettare in ogni caso la domanda del prof perché non Pt_1 provata in fatto e in diritto;
--in via subordinata, nella peregrina ed inverosimile ipotesi di accoglimento della domanda nei confronti degli Eredi dell'avv. , contenerla nei soli limiti e nella sola entità che Per_1 dovessero eventualmente essere acclarati in corso di causa;
--contenere la non creduta ed inverosimile condanna dell' nei soli limiti di CP_5 polizza ed in ossequio delle condizioni ivi racchiuse;
--con vittoria in ogni caso di spese, onorari e competenze di causa della ”. CP_5
Si è costituito in giudizio che, proponendo altresì Controparte_7 appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Bari, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “CHIEDE che l'Ecc.ma Corte di Appello adita voglia Rigettare l'appello proposto dal sig. Parte_1 perchè inammissibile ed infondato con condanna dello stesso al pagamento
pag. 8/21 delle spese del giudizio di questo grado ed in accoglimento dell'appello incidentale proposto: 1) compensare le spese del giudizio di primo grado;
2) riformare la sentenza nella parte in cui accerta la responsabilità con conseguente condanna risarcitoria del prof. in considerazione CP_7 della sua mera funzione procuratoria e, in subordine, limitare la condanna dei professionisti al rimborso delle spese del giudizio concluso con sentenza Tribunale di Brindisi n. 1353/11 e alle sole somme indicate in dispositivo di tale sentenza e alle spese del conseguente precetto e quindi in euro 9.671,50 con esclusione delle spese e compensi della fase di espropriazione per difetto di connessione causale con le condotte dei difensori;
3) condannare alla restituzione delle somme per Parte_1 entrambi i capi di appello incidentale di cui sopra, ingiustamente pagate dagli appellati maggiorate di interessi;
4) in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale della domanda dell'appellante, e salvo gravame, previa conferma della efficacia del rapporto assicurativo in essere con condannare quest'ultima a manlevare CP_6
l'assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante dalla domanda giudiziale pregiudizievole a qualsivoglia titolo, ragione o causa ed anche per spese, interessi e rivalutazione con pagamento diretto in favore dell'avente diritto e con rimborso delle spese di difesa dell'assicurato di entrambi i gradi di giudizio ovvero, in subordine, con condanna al rimborso di quanto l'assicurato sarà costretto a versare in adempimento di una contestata condanna. 5) con vittoria di spese e compensi di lite oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA nella misura di legge”. Si è costituita in giudizio che ha chiesto Controparte_6 di accogliere le seguenti conclusioni: “NEL MERITO: 1) in via principale, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte, l'infondatezza dell'appello e della domanda con esso riproposta dal Prof. nei riguardi Parte_1 del Prof. Avv. con detto atto di appello, di pagamento Controparte_7 dell'importo di € 103.291,30 oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento del danno per la perdita dell'indennizzo per cui è controversia, in quanto destituiti di fondamento in fatto e in diritto, e per l'effetto disporne il rigetto;
in conseguenza di tanto, disporre il rigetto dell'appello e di detta domanda proposti dal Prof. avverso Parte_1 la sentenza del Tribunale di Bari Terza Sezione Civile in persona del Giudice Unico Dott. Francesco Cassano, n. 4328/2022, depositata e pubblicata in data 23.11.2022 e, per l'effetto, confermare in toto tale sentenza;
2) in subordine, in ipotesi denegata di accoglimento, in tutto o in parte, dell'appello e della domanda proposta dall'attore odierno
pag. 9/21 appellante e di consequenziale riforma della sentenza di primo grado oggetto di impugnazione, limitare la prestazione della garanzia assicurativa dovuta dalla in favore del Prof. Avv. Controparte_6
e l'obbligazione della stessa a tenere Controparte_7 CP_6 indenne il detto proprio assicurato entro il limite del massimale di € 1.500.000,00 previsto dalla polizza e con applicazione dello scoperto del 10% del danno con il minimo assoluto di € 100,00; 3) sempre per l'ipotesi denegata di accoglimento dell'appello e della domanda dell'attore odierno appellante in riforma della sentenza di prime cure e di declaratoria della obbligazione della di prestare la garanzia assicurativa in CP_6 favore del proprio assicurato Prof. Avv. nei limiti del Controparte_7 massimale e dello scoperto di polizza, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1910 e 1911 c.c. e dei principi in tema di coassicurazione indiretta, che l'eventuale importo dovuto a titolo di indennizzo dalla determinato come innanzi non potrà CP_6 superare il danno effettivamente risarcibile ed eventualmente risarcito così come posto a carico del Prof. Avv. , ed accertare e Controparte_7 dichiarare, altresì, che quanto dovuto dalla non potrà CP_6 superare l'importo risultante dalla ripartizione dell'indennizzo dovuto fra tutte le assicuratrici garanti di tutte le parti convenute in proporzione agli importi assicurati e in particolare l' , assicuratrice del Prof. CP_5
, che è stata chiamata in causa dai suoi eredi e Persona_1 costituita in atti;
4) con vittoria delle spese del presente giudizio di secondo grado in favore della medesima e a carico di chi di CP_6 ragione, comprensive di esborsi, compensi, rimborso spese generali e accessori di legge, come dalle disposizioni di legge vigenti e applicabili”.
Disposti alcuni rinvii, a causa del carico del ruolo, all'esito della udienza del 19 settembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Per ragioni di ordine logico giuridico verrà dapprima esaminato l'appello proposto in via principale da Parte_1
pag. 10/21 Costui, con un unico ed articolato motivo di appello, censura la sentenza impugnata per non avere il primo Giudice liquidato il danno, eventualmente in via equitativa, derivante dalla mancata impugnazione, da parte dei due professionisti incaricati, della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011. Lamenta, in particolare, l'evidente imperizia dei due difensori, elemento che può fondare un giudizio di responsabilità professionale.
Il motivo proposto è, innanzi tutto, inammissibile, oltre che infondato.
È inammissibile perché incentrato unicamente sulla critica alla sentenza per non avere ritenuto la responsabilità dei due difensori, sotto il profilo della mancata proposizione dell'appello avverso la decisione del Tribunale di Brindisi sopra citata. L'appellante, in sostanza, ritiene sic et simpliciter che il solo fatto di non avere proposto appello avverso la sentenza comporti la responsabilità dei due difensori, poiché la proposizione dell'impugnazione gli avrebbe sicuramente consentito di ottenere il risarcimento, tralasciando però di criticare la motivazione del Tribunale di Bari sulle ragioni per le quali l'eventuale proposizione dell'impugnazione non avrebbe comportato il risultato sperato, motivazione che costituisce il cuore dell'esame di una eventuale (ma non riconosciuta) responsabilità professionale. Evitando, dunque, di svolgere il ragionamento controfattuale rispetto a quello svolto dal Giudice di prime cure, l'appellante si è evidentemente sottratto ai doveri nascenti dall'art. 342 c.c. Questo perché, mentre il giudice ha argomentato espressamente in ordine al mancato riconoscimento della responsabilità dei professionisti1, spettava 1 “L'assunto non ha fondamento. Questo giudice ritiene che il Tribunale di Brindisi non ha errato nel rigettare la domanda subordinata proposta nei confronti della ST e che, pertanto, alcuno spazio di successo vi era per l'impugnazione. La domanda subordinata proposta nei confronti della ST era vincolata alla domanda principale proposta nei confronti della la quale, a sua volta Controparte_10 mirava, a provocare la proposizione della eccezione di prescrizione e questo perché l'intervenuta prescrizione avrebbe dovuto essere accertata proprio nei confronti della Compagnia Tirrena, essendo questa la titolare dal lato passivo del diritto da dichiarare estinto per prescrizione. Si trattava di esigenza imprescindibile alla luce del disposto dell'art. 2938 cc a termini del quale il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. La prescrizione di un diritto può pertanto essere esaminata, accertata e pronunciata dal giudice solo quando essa risulti introdotta in giudizio a seguito della sua formulazione ad opera della parte che ha il diritto di dedurla e nelle forme proprie dell'eccezione in senso stretto, trattandosi di un'eccezione la cui formulazione è rimessa al potere dispositivo delle parti. Però essendo la questione di procedibilità una questione di rito avente precedenza ex art. 276 co. 2 cpc sulla eccezione di prescrizione, che è questione processuale di merito, era del tutto improbabile che il giudice adito potesse procedere all'esame della domanda proposta
contro
ST. Né è fondato ritenere che in appello la prima decisione sarebbe stata ribaltata, potendosi addure che la prescrizione dell'indennizzo sarebbe rientrata nel thema decidendum delineato dalla subordinata per determinare la pag. 11/21 all'appellante criticare tali affermazioni ed indicare pertinenti ragioni di dissenso rispetto ai motivi per i quali il giudice ha ritenuto insussistente il diritto del al risarcimento del danno lamentato. Pt_1
Ciò per il principio di specificità dei motivi di appello di cui all'art. 342 c.p.c., che richiede la delimitazione del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità del gravame (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15). Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d' ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05; 23742/04; 14251/04: “L'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'art. 342 c.p.c., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata”). Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, non essendo ammissibile che l'esposizione delle argomentazioni venga rinviata a successivi momenti o atti del giudizio (Cass. 6396/04). L'atto di appello deve, perciò, investire la motivazione posta a base della sentenza, restando altrimenti inammissibile per carenza degli elementi essenziali e, segnatamente, della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (Cass. 19989/17, per cui è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata;
6978/13; 238/10; 4829/09; 12700/01). Al punto che, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e
fondatezza della domanda promossa verso ST, trattandosi di tesi ardita che difficilmente poteva avere successo essendo evidente, dal contenuto delle domande proposte, che l'accesso all'esame della domanda subordinata fosse logicamente e giuridicamente legata, anche in virtù di precisa e chiara impostazione difensiva della parte attrice, ad una precedente ed autonoma pronunzia di prescrizione che però è mancata. Può, pertanto, concludersi che l'odierno attore non abbia assolto l'onere di provare il nesso di causalità tra condotta (i.e. omessa diligenza nel proprio operato per mancata proposizione dell'impugnazione) ed evento (mancata condanna della ST al pagamento del risarcimento non percepito)”. pag. 12/21 logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'impugnazione, per essere ammissibile, deve risultare articolata in uno spettro di censure tali da investire utilmente tutti gli ordini di ragioni, dato che la mancata critica di uno di essi comporterebbe che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non o male censurato e priverebbe il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (in termini, Cass. 3386/11; 22118/07; 24189/06; 3965/02; 7077/01; 4424/01; 4349/01; 7948/99; 11961/92; 2499/73).
Ma il motivo di appello, oltre che inammissibile, è anche palesemente infondato.
Innanzi tutto, giova premettere alcune considerazioni in materia di azione di responsabilità nei confronti di un professionista. Nei procedimenti in esame l'agente è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale;
in particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione, o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia, in ogni caso, arrecato un danno (Cfr. Cass. 11901/02, 10966/04, 6537/06; cfr. Cass. 22606/2016: 'La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la prova del danno e del nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio del cliente. L'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica, inoltre, una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente eseguita. Di talché non è sufficiente il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo, altresì, verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni'). Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali omissioni in tanto è
pag. 13/21 ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (Cfr. Cass. 6967/06). Le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista (nella specie: avvocato) alla propria obbligazione non può essere desunto, "ipso facto", dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale e, in particolare, del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del tradizionale criterio della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ. - parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata -, sicché, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri (necessariamente) probabilistici, si accerti che, senza quella omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (nella specie, il danneggiato avrebbe ottenuto un risarcimento di importo superiore a quello ottenuto a seguito della transazione), secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cfr. Cass. 2836/02). L'avvocato deve considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente, ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ., in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge ed, in genere, nei casi in cui, per negligenza o imperizia, compromette il buon esito del giudizio, mentre nelle ipotesi di interpretazione di leggi o di risoluzione di questioni opinabili, deve ritenersi esclusa la sua responsabilità, a meno che non risulti che abbia agito con dolo o colpa grave. Pertanto, l'inadempimento del suddetto professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire - circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza morale che gli effetti di una diversa sua attività
pag. 14/21 sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (Cfr. Cass. 16846/05). Dunque, la responsabilità del professionista nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente (come affermato da Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 13873 del 6 luglio 2020). Ne consegue che la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé ma soltanto, come avviene per il danno da lucro cessante, se vi era certezza o elevata probabilità che avveramento della chance perduta, circostanza da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (come affermato da Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 22376/2012, che ha escluso la responsabilità dell'avvocato per l'estinzione del giudizio, da lui provocata, perché non v'era certezza del fatto che senza l'estinzione la domanda del cliente sarebbe stata accolta). Vale quindi la regola secondo la quale: “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, si applica non solo all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017). Sicché: “L'eccezione d'inadempimento, ex art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, purché la negligenza sia idonea a incidere sugli interessi del primo, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole del giudizio ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, non abbia pregiudicato la chance di vittoria” (Corte di cassazione, sezione II, sentenza n. 25894 del 15 dicembre 2016, n. 11304/2012). Nello specifico caso della omessa proposizione dell'impugnazione, si osserva ancora che: “la responsabilità dell'avvocato – nella specie per omessa proposizione di impugnazione – non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo
pag. 15/21 verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua dei criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva ed omissiva, ed il risultato derivatone” (Corte di cassazione, n. 2368/2013). Ora, sostiene che la responsabilità dei due professionisti Parte_1 deriverebbe sic et simpliciter dal fatto di non avere essi proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011. Sta di fatto, però, che, come correttamente affermato dal Tribunale di Bari, nella sentenza impugnata, l'impugnazione non avrebbe avuto alcuna chance di successo. Occorre partire dal fatto che alla base del diritto al risarcimento preteso dal v'era la questione della prescrizione dello stesso (per non avere la Pt_1
ST prontamente denunciato alla compagnia di assicurazioni il sinistro nel quale l'appellante era rimasto coinvolto). Era quindi evidente, come peraltro riconosciuto nelle decisioni della Corte di appello di Lecce (decisione del 29 maggio 1999) e della Corte di cassazione (sentenza n. 4917 del 1° aprile 1993), oltre che nella decisione del Tribunale di Brindisi n. 1353/2011, che il diritto al risarcimento non sarebbe sorto fino all'accertamento della prescrizione dello stesso diritto, invero mai proposta nelle forme e nei modi di legge. La questione, in altri termini, non è stata posta nel primo giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi (ove, peraltro, la compagnia di assicurazioni non è stata neanche citata in giudizio), né è stata posta nelle forme e nei modi consentiti dalla legge (artt. 209 e ss. L.F.) in nessun caso (e neanche in quello promosso innanzi al Tribunale di Brindisi, esitato con la decisione n. 1353/2011). Il non aver predisposto tutte le condizioni per ottenere una pronuncia giudiziale sulla intervenuta prescrizione del diritto (agire nei confronti della compagnia di assicurazioni, ma nelle forme e nei modi previsti dalla legge) ha determinato la mancanza della base per poter poi richiedere il risarcimento del danno nei confronti della ST. Venendo al giudizio che qui interessa, premesso l'errore in cui sono incorsi i professionisti incaricati, consistente nell'aver citato in giudizio la compagnia assicuratrice, ma non nelle forme prescritte dalla legge fallimentare (errore che ha determinato la loro condanna al risarcimento pag. 16/21 patito dal , v'è da dire che correttamente il Tribunale di Brindisi ha Pt_1 ritenuto di non doversi pronunciare sull'eccezione di prescrizione, pur promossa dalla Controparte_9
E' infatti noto che: “L'art. 276 dispone, nella deliberazione della sentenza, la trattazione delle questioni pregiudiziali con precedenza rispetto a quelle di merito, potendo la decisione di una questione pregiudiziale comportare l'assorbimento di altre questioni, pregiudiziali o di merito;
nel consegue che fin quando una questione pregiudiziale non è definita, le questioni da essa dipendenti non possono formare oggetto di decisione e sono insuscettibili, se risolte, di passare in giudicato” (Corte di cassazione. n. 3365/1984). Ne consegue che, essendo l'eccezione di prescrizione una questione preliminare di merito, la intercorsa pronuncia di improcedibilità della domanda (non proposta nelle forme e nei modi della legge fallimentare) ha determinato l'impossibilità di esaminare quella, pur preliminare, ma di merito, di intervenuta prescrizione del diritto. Né, poi, poteva ritenersi autonomamente esaminabile (e quindi prescindendo dalla intervenuta pronuncia di improcedibilità dell'azione) la domanda proposta, in via subordinata, nei confronti della ST, tanto da avere determinato un vizio ex art. 112 c.p.c. Così non è, poiché la domanda è stata proposta proprio per provocare la pronuncia della prescrizione del diritto che, come detto, costituiva la base per poter ottenere il risarcimento del danno: era mancata la pronuncia sulla prescrizione, perché mai (e non solo certo nel giudizio esitato con la pronuncia n. 1353/2011) la domanda è stata rivolta nelle forme e nei modi di legge. Tutto ciò non impediva, comunque, al di agire nei confronti Pt_1 della ST in autonomo giudizio e, soprattutto, di opporsi allo stato passivo, cosa che, a quanto pare, non ha fatto. Inoltre, non può ritenersi che la mancata proposizione dell'appello gli abbia precluso la possibilità di avviare una transazione con le altre parti, posto che, in disparte la novità della questione, essa resta assolutamente aleatoria. Né, infine, poteva pretendersi una pronuncia ex officio sulla prescrizione, per il noto divieto di cui all'art. 2938 c.c. L'appello principale è quindi infondato.
Passando ad esaminare l'appello incidentale, proposto da CP_7
esso verte su tre specifici punti: 1) il non avere ammesso il Giudice
[...] di prime cure i mezzi di prova orale, tendenti a dimostrare che il mandato professionale venne conferito, principalmente, al Prof. Avv. Per_1
pag. 17/21 , che avrebbe dettato le direttive della linea difensiva, restando, Per_1 quindi, il Prov. Avv. , un esecutore delle stesse, anche in Controparte_7 relazione alla frequentazione delle udienze innanzi al Tribunale di Brindisi;
2) l'avere inglobato, nella condanna, pari ad euro 11.474,11, anche le spese della procedura esecutiva, laddove la statuizione avrebbe dovuto fermarsi alla condanna per euro 9.6771,50 (comprensivo del solo atto di precetto), così gravando sugli obbligati anche le spese conseguenti all'inadempimento del 3) il non avere compensato le spese di lite Pt_1 del primo grado di giudizio, in ragione del limitato accoglimento della domanda. Partendo dal punto n. 1) della doglianza incidentale, va osservato che la stessa è inammissibile, posto che anche in questo caso (come già osservato per l'appello principale) non è stato svolto alcun ragionamento controfattuale rispetto a quello svolto dal Giudice di prime cure. Il Tribunale di Bari ha, nello specifico, ritenuto che da nessuna parte poteva evincersi, nella vicenda processuale, un ruolo minore del rispetto CP_7
a quello assunto dal , posto che tutti gli atti processuali erano Per_1 stati sottoscritti da entrambi, che quindi se ne assumevano in pari grado la paternità, e che il giudizio si era svolto a Brindisi, ove era stato eletto domicilio presso un difensore, sì da non rendere credibile che l'appellante incidentale avesse poteri meramente procuratori2. Sul punto, l'appellante incidentale si è limitato a richiedere l'ammissione dei mezzi di prova, rigettati in primo grado, senza svolgere alcuna concreta critica alle motivazioni della sentenza impugnata. Oltre che inammissibile, comunque, il motivo è anche infondato, posto che il Tribunale di Bari ha fatto riferimento all'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale: “In caso di mandato alle liti conferito a più difensori — perfettamente legittimo stante l'assenza di disposizioni che limitano il numero di difensori che ciascuna parte può nominare — ciascuno di essi, in difetto di una espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiunto e non disgiunto del mandato, ha pieni poteri di rappresentanza processuale” (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7697 del 29 marzo 2007). Ora, dagli atti processuali emerge chiaramente la volontà espressa del di conferire il mandato difensivo ad entrambi i difensori e con eguali Pt_1 poteri e doveri, unitamente al fatto che la prova di ciò è data proprio dalla circostanza che nel processo fu dichiarata una domiciliazione presso lo studio di un avvocato di Brindisi, città dove si svolgevano le attività processuali, al quale quindi furono conferiti poteri procuratori, restando quelli difensivi in capo ai due professionisti e . CP_7 Per_1
Né può convenirsi sulla necessità di ammettere le richieste di prova orale, proprio al fine di provare i minori poteri difensivi del in quanto CP_7
i singoli capitoli sono del tutto contraddetti dalla documentazione agli atti. Quanto poi alla questione sub 2), ove il lamenta la circostanza CP_7 che la condanna alle spese non si è fermata al precetto, ma ha inglobato anche quelle del processo esecutivo, sì da caricare sui due professionisti il costo dell'inadempimento del v'è da dire che il motivo è del tutto Pt_1 infondato, considerando che gli esborsi dovuti dal sono dipesi Pt_1 unicamente dalla negligenza professionale tanto del , quanto del Per_1
sui quali quindi dovranno gravare tutte le conseguenze CP_7 economiche del loro stesso operato. Infine, sotto il profilo sub 3), il lamenta la mancata CP_7 compensazione delle spese nel primo grado di giudizio, atteso il ridotto accoglimento della domanda proposta dal Pt_1
Anche questo profilo è infondato, dovendo darsi seguito alla pronuncia della Corte di cassazione, SSUU, n. 30261/2022, secondo la quale nel caso di accoglimento in misura ridotta, ed anche sensibilmente, di una domanda articolata in un unico capo, non può configurarsi la soccombenza reciproca che si configura, invece, nel caso di una pluralità di domande contrapposte formulate reciprocamente tra le parti in un unico processo o nel caso di una unica domanda ma articolata in più capi, al più potendo configurarsi la compensazione, qualora però ricorrano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. Quindi, ritenendo che la domanda proposta sia stata articolata in un unico capo (poiché il ha chiesto la condanna al pagamento di complessivi Pt_1
“€.114.756,41, di cui €.103.291,30 per la perdita del diritto all'indennizzo
pag. 19/21 maturato a seguito del sinistro occorsogli nel 1990 ed €.11.474,11, comprensive delle spese legali liquidate nella sentenza 1353/2011 in danno del Sig. maggiorate delle spese legali di precetto e del procedimento Pt_1 di pignoramento presso terzi posto in essere dalla o Controparte_20 nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o da liquidarsi in via equitativa secondo il prudente apprezzamento del giudice adito ex art.1226 c.c., il tutto oltre interessi legali e svalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
con vittoria di spese e competenze professionali”, da intendersi come diverse voci di un'unica fattispecie di danno), stante il ridotto accoglimento intervenuto con la sentenza impugnata, giammai potrebbe parlarsi di soccombenza reciproca. Il ridotto accoglimento della domanda avrebbe quindi potuto portare, al più, alla compensazione delle spese solo in presenza dei presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c., in questo caso non ricorrenti. A ciò va aggiunto che va tenuto presente, comunque, l'esito complessivo della lite, che vede in ogni caso . Parte_2
L'appello incidentale è perciò infondato e va rigettato.
Le spese del giudizio di appello (liquidate secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della causa, delle fasi di giudizio effettivamente espletate e dei valori medi, seguono la soccombenza e vanno poste in favore degli eredi del Prof. Avv.
[...]
(con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi Per_1 antistatario), di e di Controparte_6 Controparte_5
e a carico di NO invece compensate, per la
[...] Parte_1 soccombenza reciproca, e . Parte_1 Controparte_7
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 97/2023, sull'appello proposto da e su Parte_1 quello incidentale proposto da , così provvede: Controparte_7
pag. 20/21 1) rigetta l'appello principale proposto da e quello Parte_1 incidentale proposto da e, per l'effetto, conferma Controparte_7 la sentenza del Tribunale di Bari pronunciata in data 23 novembre 2022, nel procedimento n. 15307/2015 R.G.; 2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, che quantifica in euro 14.317,00, quanto ai Controparte_15 compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro Controparte_6
14.317,00, quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
4) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 da che quantifica in euro 14.317,00, Controparte_5 quanto ai compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, Iva e Cap, se dovuti, come per legge;
5) compensa le spese di giudizio tra e Parte_1 CP_7
[...]
6) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Alessandra Piliego
pag. 21/21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 “Va disattesa pertanto la tesi del convenuto tendente a sminuire il proprio ruolo a quello di CP_7 mero esecutore delle scelte difensive effettuate solitariamente dal prof. avv. , indicato Persona_1 dal essere il dominus effettivo della causa introdotta con l'atto di citazione dell'aprile 2004 CP_7 dinanzi al Tribunale di Brindisi, poi definita con sentenza n.1353/2011, il quale avrebbe fatto estendere formalmente il mandato al collega solo per meglio gestire le fasi processuali in loco e fargli CP_7 ivi svolgere mere “funzioni procuratorie” (notificazione della citazione;
iscrizione della causa a ruolo;
partecipazione udienze;
deposito atti). In realtà detta prospettazione dei fatti non appare fondata in quanto rilasciando la procura alle liti ai due avvocati, il aveva loro conferito a ciascuno pari Pt_1 incarico al fine di essere rappresentato e difeso nel giudizio da proporsi nei confronti della
[...] e della per il recupero dell'indennizzo maturato a seguito di sinistro CP_19 Controparte_10 stradale e quindi entrambi i difensori rispondevano degli obblighi contrattuali assunti. Ciò è confermato dal fatto che tutti gli scritti difensivi furono sottoscritti dal unitamente al il quale, Per_1 CP_7 pertanto, con la sottoscrizione se ne assumeva la paternità. Inoltre il giudizio de quo si è svolto a Brindisi e non a Lecce, sede dello studio legale del prof. avv. per cui se il suo ruolo si fosse dovuto CP_7 limitare a compiti meramente procuratori, non vi sarebbe stato bisogno di conferirgli formale procura alle liti anche perché le parti avevano eletto domicilio presso lo studio dell'avv. Lapenna di Brindisi”. pag. 18/21