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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 17413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17413 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA XVII Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 34818 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
Parte_1
, già
[...] [...]
(C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Oliva (c.f.
), come da procura in atti;
C.F._1
-parte appellante-
CONTRO
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Arruzzo (c.f:
), come da procura in atti. C.F._3
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
L ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 29395/19 emessa dal giudice di pace di in data 21.10.2019, depositata in data Pt_1
06.11.2019, con cui erano state rigettate sia la domanda proposta in via principale da , odierno CP_1
1 appellato, sia la domanda proposta in via riconvenzionale dall' , con compensazione tra le parti delle spese Parte_1 del giudizio di primo grado. In particolare, l' ha insistito, in riforma parziale Parte_1 della sentenza di primo grado, per l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale in primo grado, chiedendo al Tribunale di: “-A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) riformare, per l'effetto, parzialmente la sentenza impugnata, C) accertare e dichiarare la domanda proposta in via riconvenzionale in primo grado dall'appellante , Parte_1 ammissibile, proponibile nonché fondata in fatto ed in diritto;
D) accertare e dichiarare che l'attuale appellato è debitore, in virtù dei motivi innanzi addotti, della somma di
€. 1.938,00 (euro millenovecentotrentotto/00), oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, nei confronti dell'appellante , con conseguente condanna al Parte_1 pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, a favore dell'istante ; E) condannare parte appellata, Parte_1 altresì, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 12,5% per spese generali, Iva e Cpa dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, ha CP_1 rassegnato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di:
“rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare l'opposta Sentenza. Con condanna alle spese e compensi professionali di causa”. Acquisiti gli atti e i documenti relativi al giudizio di primo grado, all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
******
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non chiara e non completa la disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento di Ateneo, interpretandola in favore dello studente ai sensi dell'art. 1370 c.c. e ammettendo la validità del recesso “con effetto immediato” in corso d'anno. L'appellante, inoltre, ha affermato la non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina del Codice del Consumo
2 (D.Lgs. 206/2005) ed ha sostenuto, come in primo grado, la piena validità ed efficacia delle clausole che disciplinano l'iscrizione per l'intero ciclo di studi, in quanto chiare, pienamente comprensibili, coerenti con le altre previsioni contrattuali e sottoscritte in modo specifico dal ricorrente in primo grado.
Tanto premesso, occorre in primo luogo verificare se la disciplina a tutela del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 sia applicabile alla fattispecie in esame. È utile richiamare quanto affermato in materia dal Consiglio di Stato, il quale, investito di una specifica questione relativa a pratiche commerciali ritenute scorrette, si è pronunciato, tra l'altro, sulla natura giuridica delle università private e, in particolare, sull'applicabilità alle stesse delle norme contenute nel Codice del Consumo (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 3 maggio 2023, n. 4498). Secondo detta pronuncia, la cui motivazione può essere integralmente condivisa, non hanno alcun rilievo ai fini del contendere l'autonomia costituzionale delle università sancita dall'art. 6, comma II°, L. n. 168/1989, e l'asserito ed esclusivo controllo ministeriale, in combinato disposto con l'art. 101 D. L.vo n. 206/2005, teso ad espungere dalla disciplina del codice del consumo i servizi pubblici, con conseguente esclusione delle università dal novero soggettivo del codice del consumo (art. 18). Invero, la stipula di un c.d. “contratto con lo studente”, il completamento del ciclo formativo (art. 4, comma 1, lett. d-e, del D.M. 17 aprile 2003), l'apposita carta di servizi (volta a garantire i diritti degli studenti quali fruitori di un servizio pubblico) consentono di accostare l'università privata alla nozione di “professionista”, richiamando quanto disposto dall'art. 18, lett. b), d.lgs. n. 206/2005 in riferimento all'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio. Infatti, per
“professionista” autore della pratica commerciale deve intendersi “chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. L'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato risulta peraltro in linea con la esegesi sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'unione Europea, sentenza 59/2013), secondo cui assume la veste di professionista qualsiasi persona fisica
3 o giuridica che eserciti un'attività remunerata, anche se portatore di un interesse generale o con veste di diritto pubblico. Ad un attento esame delle disposizioni sopra richiamate e della sottesa ratio legis, ai fini della qualificazione come professionista, è necessario che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto nell'ambito della sua abituale attività professionale. Solo a tale dato oggettivo si collegano gli accresciuti obblighi di diligenza e informazione, volti a tutelare chi, al contrario, agisce al di fuori di un'attività professionale – il consumatore – e si trova, per questa ragione, in una posizione di fisiologica debolezza contrattuale. La preminente esigenza di tutela del consumatore impone, peraltro, di adottare una nozione non rigida e statica di
“professionista”, che possa adattarsi alle diverse realtà contrattuali e garantire una maggiore e più approfondita tutela nei casi in cui risultano integrati i requisiti oggettivi e soggettivi sopra descritti ed in cui sorga in concreto uno squilibrio tra le due parti contrattuali. Nel caso di specie, pur evidenziando la natura di servizio di interesse generale dell'attività svolta dall'università privata, occorre sottolineare il carattere remunerativo della stessa ed il fine di lucro perseguito, unitamente allo scopo formativo. Analogamente deve considerarsi incluso nella nozione di consumatore lo studente che si iscrive ad una università privata, da ritenere quindi in posizione di parte debole del contratto dinanzi ad un complesso di previsioni negoziali predeterminate unilateralmente dalla università e non modificabili dai singoli contraenti.
Come noto, il contratto predisposto dal professionista che offre un servizio deve fornire in modo chiaro, completo ed immediato il reale prezzo del servizio offerto, nonché tutte le informazioni utili per orientare la scelta del consumatore, comprese quelle relative al recesso. In caso contrario la condotta dell'operatore costituisce una pratica commerciale scorretta. Sia la normativa interna che quella comunitaria impongono, infatti, che tutte le informazioni date al consumatore medio per orientarne le scelte commerciali siano immediatamente disponibili, chiare, dettagliate e trasparenti, comprese quelle fondamentali in merito al possibile recesso. Dette garanzie di completezza e di trasparenza delle
4 informazioni contrattuali devono essere presenti anche in relazione ad un servizio peculiare e di rilevante interesse pubblico quale quello di istruzione universitaria che coinvolge diritti costituzionali della persona. Ritiene in conclusione il Tribunale che anche al contratto tra università privata e studente possa applicarsi la disciplina del Codice del Consumo. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, ulteriore corollario è l'applicabilità al caso in esame della disciplina relativa ai contratti a distanza, contenuta negli artt. 45 e sgg. d.lgs. n. 206/2005 s.m.i. L'art. 45 del Codice del Consumo fornisce in particolare la definizione di “contratti a distanza” e di “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” ed attribuisce agli stessi una disciplina di favore per il consumatore, parte contraente debole, in considerazione delle particolari circostanze in cui vengono concluse dette transazioni. I contratti a distanza sono caratterizzati dall'essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi vende e di chi acquista, quindi attraverso l'uso di mezzi di comunicazione a distanza. I contratti di fornitura di beni o di fornitura di servizi negoziati fuori dai locali commerciali invece sono quelli che vengono sottoscritti o che comunque si perfezionano in un luogo diverso dai locali in cui l'azienda o il professionista esercita la propria attività, pur richiedendo all'atto della sottoscrizione la presenza simultanea del professionista e del consumatore. Per siffatti tipi di accordi il legislatore ha imposto il rispetto di regole scrupolose da parte del professionista/venditore sia relativamente all'obbligo di informativa precontrattuale che relativamente all'esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che la stipulazione sia avvenuta mediante la compilazione, da parte dello studente, di moduli predisposti dall'ente, recanti le condizioni generali di contratto, secondo una procedura standardizzata e non assistita da contestuale interlocuzione tra i contraenti. La domanda di iscrizione, compilata in data 07.06.2017, risulta formalmente pervenuta alla università in data 13.06.2017. Nel contesto dei contratti conclusi a distanza l'obbligo di informazione gravante sul venditore assume un ruolo centrale, in quanto strumentale a garantire la piena
5 consapevolezza del consumatore rispetto ai propri diritti. Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 206/2005 il professionista è tenuto a fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative all'esistenza, alle condizioni, ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso in modo chiaro e pienamente comprensibile. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito che la mancata o scorretta informazione in merito al diritto di recesso del consumatore comporta, ai sensi dell'art. 52 comma 2, l'estensione del termine per l'esercizio del recesso ai dodici mesi successivi alla scadenza del termine ordinario di quattordici giorni (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23412 del 27/09/2018; Cass. sent. 5792/2022). Dunque, “non è sufficiente che il professionista fornisca al consumatore una qualunque e anche fuorviante ovvero inutile informazione, essendo al contrario necessario che questa sia corretta, così da rendere sùbito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell'ampiezza del suo diritto, come disciplinato dall'art. 52 del medesimo decreto, con la conseguenza che, in caso di informazioni inesatte, opererà il più ampio termine annuale previsto dal successivo art. 53” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024).
E' possibile dunque applicare al caso in esame i descritti principi normativi e giurisprudenziali, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che disciplina il diritto di recesso, contenuta nell'art. 8 del Regolamento di Ateneo, da ritenere parte integrante dell'accordo contrattuale. Dalla lettura di tale disposizione emerge che “La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata tra il 1° e il 31 luglio dell'anno accademico in corso. A far data dal 31 luglio lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica”. Detta disposizione deve essere letta unitamente agli artt. 3 e 4 del medesimo regolamento, in cui è chiarito che “L'anno accademico inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio, salva
6 diversa decorrenza determinata dalle autorità accademiche” (art. 3), e che “L'iscrizione all'università di norma avviene tra il 1° agosto e il 31 luglio di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizia il 1° agosto. Lo studente interessato potrà ottenere l'iscrizione in qualunque mese dell'anno e sarà riferita all'anno accademico cui appartiene l'iscrizione. Per i mesi di giugno e luglio lo studente può optare per l'iscrizione all'anno accademico in corso usufruendo della sessione di esami utili per tale anno oppure per l'iscrizione all'anno accademico successivo. L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto (laurea triennale, laurea quinquennale a ciclo unico, laurea biennale specialistica) e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi” (art. 4).
Letto dunque l'art. 8, che disciplina - come detto - il recesso dello studente dal contratto concluso con l'università, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e, in termini più generali, alla luce della complessiva struttura convenzionale, emerge che il contraente consumatore riceve una informazione chiara e completa delle condizioni contrattuali, della durata del contratto, degli obblighi di pagamento.
L'interpretazione letterale dell'art. 8 del regolamento e la interpretazione sistematica della disposizione unitamente agli artt. 3 e 4 del regolamento conducono a ritenere che lo studente, nella veste di consumatore, abbia al momento della sottoscrizione tutte le informazioni necessarie in merito
- alla durata del contratto “L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto (…) e si intende riferita all'intero corso di studi” (art. 4);
- alla durata del singolo anno accademico “L'anno accademico inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio” (art. 3);
- alla operatività della iscrizione “L'iscrizione all'università di norma avviene tra il 1° agosto e il 31 luglio di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizia il 1° agosto” (art. 4).
Quanto all'art. 8, l'unico elemento di ambiguità risulta essere la
7 terminologia utilizzata, “rinuncia agli studi” invece che il più esplicito “recesso dal contratto”, ma detta scelta terminologica, per quanto poco trasparente, risulta comunque compensata dalla completezza delle informazioni contenute del testo della disposizione e dal chiaro riferimento, pur con l'espressione di
“rinuncia agli studi” alla interruzione del rapporto contrattuale con l'università per esclusiva volontà dello studente. Vengono infatti descritte:
- la modalità di recesso, “la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata”;
- gli effetti del recesso, “A far data dal 31 luglio lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica”;
- l'arco temporale in cui detto recesso dovrà essere comunicato
“tra il 1° e il 31 luglio dell'anno accademico in corso”. In base alle valutazioni che precedono, ritiene il Tribunale che non vi sia violazione dell'art. 49 comma 1, lettera h) e i) del Codice del Consumo, il quale impone al professionista un obbligo di chiarezza, completezza e intellegibilità nella comunicazione delle informazioni precontrattuali, anche con specifico riferimento al diritto di recesso nei contratti a distanza.
ha documentato di essersi iscritto al corso CP_1 universitario in data 07.06.2017 per l'anno accademico 2016/2017 e di aver comunicato all'università la rinuncia agli studi in data 20.10.2017. Ne deriva che, in applicazione delle previsioni contrattuali sopra dettagliatamente esaminate, il recesso è stato comunicato oltre l'arco temporale previsto (tra il giorno 1 e il giorno 31 luglio dell'anno accademico in corso), con la conseguenza che deve ritenersi operante per l'anno accademico successivo. Sono quindi dovute le somme richieste dall'università per l'intero anno accademico 2016/2017.
In conclusione, il motivo di appello deve ritenersi fondato nei termini sopra descritti e, in riforma della sentenza di prime cure, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore della appellante di € 1.938,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo
8 conto del valore della controversia, dello svolgimento di ridotta istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 29395/19 emessa dal giudice di pace di condanna Pt_1 [...]
al pagamento in favore di parte appellante di € CP_1
1.938,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite del primo grado giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite del secondo grado giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Roma, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 34818 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 promossa
DA
Parte_1
, già
[...] [...]
(C.F. ), in Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Margherita Oliva (c.f.
), come da procura in atti;
C.F._1
-parte appellante-
CONTRO
(c.f. ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Arruzzo (c.f:
), come da procura in atti. C.F._3
-parte appellata-
FATTO E DIRITTO
L ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 29395/19 emessa dal giudice di pace di in data 21.10.2019, depositata in data Pt_1
06.11.2019, con cui erano state rigettate sia la domanda proposta in via principale da , odierno CP_1
1 appellato, sia la domanda proposta in via riconvenzionale dall' , con compensazione tra le parti delle spese Parte_1 del giudizio di primo grado. In particolare, l' ha insistito, in riforma parziale Parte_1 della sentenza di primo grado, per l'accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale in primo grado, chiedendo al Tribunale di: “-A) accogliere il presente appello in quanto ammissibile e fondato in fatto e diritto;
B) riformare, per l'effetto, parzialmente la sentenza impugnata, C) accertare e dichiarare la domanda proposta in via riconvenzionale in primo grado dall'appellante , Parte_1 ammissibile, proponibile nonché fondata in fatto ed in diritto;
D) accertare e dichiarare che l'attuale appellato è debitore, in virtù dei motivi innanzi addotti, della somma di
€. 1.938,00 (euro millenovecentotrentotto/00), oltre interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, nei confronti dell'appellante , con conseguente condanna al Parte_1 pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo, a favore dell'istante ; E) condannare parte appellata, Parte_1 altresì, al pagamento delle competenze e delle spese del doppio grado del giudizio, oltre rimborso forfettario al 12,5% per spese generali, Iva e Cpa dovuti per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario”.
, costituendosi ritualmente in giudizio, ha CP_1 rassegnato le conclusioni, chiedendo al Tribunale di:
“rigettare il proposto appello e, per l'effetto, confermare l'opposta Sentenza. Con condanna alle spese e compensi professionali di causa”. Acquisiti gli atti e i documenti relativi al giudizio di primo grado, all'udienza del 10.12.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
******
Con il primo motivo l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace ha ritenuto non chiara e non completa la disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento di Ateneo, interpretandola in favore dello studente ai sensi dell'art. 1370 c.c. e ammettendo la validità del recesso “con effetto immediato” in corso d'anno. L'appellante, inoltre, ha affermato la non applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina del Codice del Consumo
2 (D.Lgs. 206/2005) ed ha sostenuto, come in primo grado, la piena validità ed efficacia delle clausole che disciplinano l'iscrizione per l'intero ciclo di studi, in quanto chiare, pienamente comprensibili, coerenti con le altre previsioni contrattuali e sottoscritte in modo specifico dal ricorrente in primo grado.
Tanto premesso, occorre in primo luogo verificare se la disciplina a tutela del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206/2005 sia applicabile alla fattispecie in esame. È utile richiamare quanto affermato in materia dal Consiglio di Stato, il quale, investito di una specifica questione relativa a pratiche commerciali ritenute scorrette, si è pronunciato, tra l'altro, sulla natura giuridica delle università private e, in particolare, sull'applicabilità alle stesse delle norme contenute nel Codice del Consumo (cfr. Consiglio di Stato, Sentenza 3 maggio 2023, n. 4498). Secondo detta pronuncia, la cui motivazione può essere integralmente condivisa, non hanno alcun rilievo ai fini del contendere l'autonomia costituzionale delle università sancita dall'art. 6, comma II°, L. n. 168/1989, e l'asserito ed esclusivo controllo ministeriale, in combinato disposto con l'art. 101 D. L.vo n. 206/2005, teso ad espungere dalla disciplina del codice del consumo i servizi pubblici, con conseguente esclusione delle università dal novero soggettivo del codice del consumo (art. 18). Invero, la stipula di un c.d. “contratto con lo studente”, il completamento del ciclo formativo (art. 4, comma 1, lett. d-e, del D.M. 17 aprile 2003), l'apposita carta di servizi (volta a garantire i diritti degli studenti quali fruitori di un servizio pubblico) consentono di accostare l'università privata alla nozione di “professionista”, richiamando quanto disposto dall'art. 18, lett. b), d.lgs. n. 206/2005 in riferimento all'attività di impresa finalizzata alla promozione e/o alla commercializzazione di un prodotto o servizio. Infatti, per
“professionista” autore della pratica commerciale deve intendersi “chiunque abbia un'oggettiva cointeressenza diretta ed immediata alla realizzazione della pratica commerciale medesima”. L'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato risulta peraltro in linea con la esegesi sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia dell'unione Europea, sentenza 59/2013), secondo cui assume la veste di professionista qualsiasi persona fisica
3 o giuridica che eserciti un'attività remunerata, anche se portatore di un interesse generale o con veste di diritto pubblico. Ad un attento esame delle disposizioni sopra richiamate e della sottesa ratio legis, ai fini della qualificazione come professionista, è necessario che la pratica commerciale sia posta in essere dal soggetto nell'ambito della sua abituale attività professionale. Solo a tale dato oggettivo si collegano gli accresciuti obblighi di diligenza e informazione, volti a tutelare chi, al contrario, agisce al di fuori di un'attività professionale – il consumatore – e si trova, per questa ragione, in una posizione di fisiologica debolezza contrattuale. La preminente esigenza di tutela del consumatore impone, peraltro, di adottare una nozione non rigida e statica di
“professionista”, che possa adattarsi alle diverse realtà contrattuali e garantire una maggiore e più approfondita tutela nei casi in cui risultano integrati i requisiti oggettivi e soggettivi sopra descritti ed in cui sorga in concreto uno squilibrio tra le due parti contrattuali. Nel caso di specie, pur evidenziando la natura di servizio di interesse generale dell'attività svolta dall'università privata, occorre sottolineare il carattere remunerativo della stessa ed il fine di lucro perseguito, unitamente allo scopo formativo. Analogamente deve considerarsi incluso nella nozione di consumatore lo studente che si iscrive ad una università privata, da ritenere quindi in posizione di parte debole del contratto dinanzi ad un complesso di previsioni negoziali predeterminate unilateralmente dalla università e non modificabili dai singoli contraenti.
Come noto, il contratto predisposto dal professionista che offre un servizio deve fornire in modo chiaro, completo ed immediato il reale prezzo del servizio offerto, nonché tutte le informazioni utili per orientare la scelta del consumatore, comprese quelle relative al recesso. In caso contrario la condotta dell'operatore costituisce una pratica commerciale scorretta. Sia la normativa interna che quella comunitaria impongono, infatti, che tutte le informazioni date al consumatore medio per orientarne le scelte commerciali siano immediatamente disponibili, chiare, dettagliate e trasparenti, comprese quelle fondamentali in merito al possibile recesso. Dette garanzie di completezza e di trasparenza delle
4 informazioni contrattuali devono essere presenti anche in relazione ad un servizio peculiare e di rilevante interesse pubblico quale quello di istruzione universitaria che coinvolge diritti costituzionali della persona. Ritiene in conclusione il Tribunale che anche al contratto tra università privata e studente possa applicarsi la disciplina del Codice del Consumo. Così inquadrato il contesto normativo di riferimento, ulteriore corollario è l'applicabilità al caso in esame della disciplina relativa ai contratti a distanza, contenuta negli artt. 45 e sgg. d.lgs. n. 206/2005 s.m.i. L'art. 45 del Codice del Consumo fornisce in particolare la definizione di “contratti a distanza” e di “contratti conclusi fuori dai locali commerciali” ed attribuisce agli stessi una disciplina di favore per il consumatore, parte contraente debole, in considerazione delle particolari circostanze in cui vengono concluse dette transazioni. I contratti a distanza sono caratterizzati dall'essere stipulati senza la presenza fisica e simultanea di chi vende e di chi acquista, quindi attraverso l'uso di mezzi di comunicazione a distanza. I contratti di fornitura di beni o di fornitura di servizi negoziati fuori dai locali commerciali invece sono quelli che vengono sottoscritti o che comunque si perfezionano in un luogo diverso dai locali in cui l'azienda o il professionista esercita la propria attività, pur richiedendo all'atto della sottoscrizione la presenza simultanea del professionista e del consumatore. Per siffatti tipi di accordi il legislatore ha imposto il rispetto di regole scrupolose da parte del professionista/venditore sia relativamente all'obbligo di informativa precontrattuale che relativamente all'esercizio del diritto di recesso.
Nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti emerge che la stipulazione sia avvenuta mediante la compilazione, da parte dello studente, di moduli predisposti dall'ente, recanti le condizioni generali di contratto, secondo una procedura standardizzata e non assistita da contestuale interlocuzione tra i contraenti. La domanda di iscrizione, compilata in data 07.06.2017, risulta formalmente pervenuta alla università in data 13.06.2017. Nel contesto dei contratti conclusi a distanza l'obbligo di informazione gravante sul venditore assume un ruolo centrale, in quanto strumentale a garantire la piena
5 consapevolezza del consumatore rispetto ai propri diritti. Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 206/2005 il professionista è tenuto a fornire al consumatore, prima della conclusione del contratto, le informazioni relative all'esistenza, alle condizioni, ai termini e alle modalità di esercizio del diritto di recesso in modo chiaro e pienamente comprensibile. La giurisprudenza di merito e di legittimità ha più volte ribadito che la mancata o scorretta informazione in merito al diritto di recesso del consumatore comporta, ai sensi dell'art. 52 comma 2, l'estensione del termine per l'esercizio del recesso ai dodici mesi successivi alla scadenza del termine ordinario di quattordici giorni (ex plurimis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 23412 del 27/09/2018; Cass. sent. 5792/2022). Dunque, “non è sufficiente che il professionista fornisca al consumatore una qualunque e anche fuorviante ovvero inutile informazione, essendo al contrario necessario che questa sia corretta, così da rendere sùbito e compiutamente consapevole il consumatore contraente anche dell'ampiezza del suo diritto, come disciplinato dall'art. 52 del medesimo decreto, con la conseguenza che, in caso di informazioni inesatte, opererà il più ampio termine annuale previsto dal successivo art. 53” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29233 del 12/11/2024).
E' possibile dunque applicare al caso in esame i descritti principi normativi e giurisprudenziali, con specifico riferimento alla clausola contrattuale che disciplina il diritto di recesso, contenuta nell'art. 8 del Regolamento di Ateneo, da ritenere parte integrante dell'accordo contrattuale. Dalla lettura di tale disposizione emerge che “La rinuncia agli studi, formalizzata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ha effetto immediato ed è subordinata al pagamento delle rette universitarie e dei contributi dovuti. Per chi non volesse essere iscritto all'anno accademico successivo la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata tra il 1° e il 31 luglio dell'anno accademico in corso. A far data dal 31 luglio lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica con impossibilità di accesso alla piattaforma e a qualsivoglia attività didattica”. Detta disposizione deve essere letta unitamente agli artt. 3 e 4 del medesimo regolamento, in cui è chiarito che “L'anno accademico inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio, salva
6 diversa decorrenza determinata dalle autorità accademiche” (art. 3), e che “L'iscrizione all'università di norma avviene tra il 1° agosto e il 31 luglio di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizia il 1° agosto. Lo studente interessato potrà ottenere l'iscrizione in qualunque mese dell'anno e sarà riferita all'anno accademico cui appartiene l'iscrizione. Per i mesi di giugno e luglio lo studente può optare per l'iscrizione all'anno accademico in corso usufruendo della sessione di esami utili per tale anno oppure per l'iscrizione all'anno accademico successivo. L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto (laurea triennale, laurea quinquennale a ciclo unico, laurea biennale specialistica) e si intende riferita all'intero corso di studi o meglio all'espletamento di tutti gli esami del corso di studi compresa la discussione finale della tesi. Lo studente si iscrive al corso di laurea prescelto e vedrà automaticamente rinnovata la propria iscrizione di anno in anno fino al completamento del ciclo di studi” (art. 4).
Letto dunque l'art. 8, che disciplina - come detto - il recesso dello studente dal contratto concluso con l'università, alla luce delle disposizioni sopra richiamate e, in termini più generali, alla luce della complessiva struttura convenzionale, emerge che il contraente consumatore riceve una informazione chiara e completa delle condizioni contrattuali, della durata del contratto, degli obblighi di pagamento.
L'interpretazione letterale dell'art. 8 del regolamento e la interpretazione sistematica della disposizione unitamente agli artt. 3 e 4 del regolamento conducono a ritenere che lo studente, nella veste di consumatore, abbia al momento della sottoscrizione tutte le informazioni necessarie in merito
- alla durata del contratto “L'iscrizione è valida per tutti gli anni in cui si articola il corso di studi prescelto (…) e si intende riferita all'intero corso di studi” (art. 4);
- alla durata del singolo anno accademico “L'anno accademico inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio” (art. 3);
- alla operatività della iscrizione “L'iscrizione all'università di norma avviene tra il 1° agosto e il 31 luglio di ciascun anno con validità per l'anno accademico che inizia il 1° agosto” (art. 4).
Quanto all'art. 8, l'unico elemento di ambiguità risulta essere la
7 terminologia utilizzata, “rinuncia agli studi” invece che il più esplicito “recesso dal contratto”, ma detta scelta terminologica, per quanto poco trasparente, risulta comunque compensata dalla completezza delle informazioni contenute del testo della disposizione e dal chiaro riferimento, pur con l'espressione di
“rinuncia agli studi” alla interruzione del rapporto contrattuale con l'università per esclusiva volontà dello studente. Vengono infatti descritte:
- la modalità di recesso, “la rinuncia dovrà essere inviata con lettera raccomandata”;
- gli effetti del recesso, “A far data dal 31 luglio lo studente che avrà rinunciato alla iscrizione all'anno successivo cesserà ogni attività didattica”;
- l'arco temporale in cui detto recesso dovrà essere comunicato
“tra il 1° e il 31 luglio dell'anno accademico in corso”. In base alle valutazioni che precedono, ritiene il Tribunale che non vi sia violazione dell'art. 49 comma 1, lettera h) e i) del Codice del Consumo, il quale impone al professionista un obbligo di chiarezza, completezza e intellegibilità nella comunicazione delle informazioni precontrattuali, anche con specifico riferimento al diritto di recesso nei contratti a distanza.
ha documentato di essersi iscritto al corso CP_1 universitario in data 07.06.2017 per l'anno accademico 2016/2017 e di aver comunicato all'università la rinuncia agli studi in data 20.10.2017. Ne deriva che, in applicazione delle previsioni contrattuali sopra dettagliatamente esaminate, il recesso è stato comunicato oltre l'arco temporale previsto (tra il giorno 1 e il giorno 31 luglio dell'anno accademico in corso), con la conseguenza che deve ritenersi operante per l'anno accademico successivo. Sono quindi dovute le somme richieste dall'università per l'intero anno accademico 2016/2017.
In conclusione, il motivo di appello deve ritenersi fondato nei termini sopra descritti e, in riforma della sentenza di prime cure, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore della appellante di € 1.938,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/2022, tenendo
8 conto del valore della controversia, dello svolgimento di ridotta istruttoria di natura documentale e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 29395/19 emessa dal giudice di pace di condanna Pt_1 [...]
al pagamento in favore di parte appellante di € CP_1
1.938,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite del primo grado giudizio, che liquida in € 800,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario;
- condanna al pagamento in favore di parte CP_1 appellante delle spese di lite del secondo grado giudizio, che liquida in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. Roma, 10.12.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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