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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di EG IA, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione il 19.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
C.F. ) e (C.F. ), in
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (C.F. ), elettivamente domiciliate in Persona_2 C.F._4
EG IA, via G. Spagnolio n. 3/h, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Festa che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attrici-
Contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EG IA, via
Argine Dx Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
pagina 1 di 17 (P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio dell'avv. Roberto Chioso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 06.05.2021, le istanti, meglio indicate in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 1218 c.c e/o ex art. 2059 c.c. delle convenute, e , in ordine al decesso della loro dante causa in CP_3 Controparte_4
virtù della mancata/tardiva diagnosi della dissecazione aortica oltre che per il ritardato trasferimento presso il GOM di EG IA, e per l'effetto condannarle in via solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dalle ricorrenti a seguito della morte della congiunta, pari ad euro 977.654,40, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - condannare, ex art. 8 L.
24/2017, la e la al pagamento delle spese sia del presente Controparte_4 CP_3
giudizio che di quello ex art. 696 bis c.p., r.g. n. 3125/19, oltre che alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
Precisavano che, in data 04.09.2018, , madre e nonna delle istanti, era Persona_3
stata soccorsa dai medici del 118 presso la spiaggia di Condofuri marina, in quanto era stata colta da un forte dolore toracico e dall'impossibilità di parlare e di muovere gli arti inferiori. I sanitari l'avevano condotta presso il P.S. del presidio ospedaliero T. Evoli di ME di PO AL dove era stata ricoverata alle ore 12:20. Era stata sottoposta a visita, esami di laboratorio (compresi i markers cardiaci) e tac cranio;
da tali esami nulla era emerso ma la pagina 2 di 17 paziente era stata trattenuta in pronto soccorso e le era stata somministrata una flebo contenente, presumibilmente, antidolorifici.
Il medico del pronto soccorso, dott. aveva riferito alla paziente e ai familiari che il Per_4
dolore era la conseguenza di una infiammazione dell'ernia discale (patologia di cui la non soffriva). Per_3
A seguito del cambio turno, il dott. aveva prescritto nuovi esami e ripetuto i Per_5
markers cardiaci che avevano dato valori alterati. Solo alle 18:11 la paziente era stata sottoposta a ecocardiografica a seguito della quale l'operatore aveva consigliato l'effettuazione di una tac aorta. Questa veniva effettuata alle 19:22 con diagnosi di iniziale dissecazione ma la era stata dimessa solo alle ore 21:18 per il trasferimento in Per_3
codice rosso presso il GOM di EG IA dove la paziente era deceduta a causa di infarto prima che i sanitari potessero procedere ad intervento chirurgico.
Contestavano, perciò, il ritardo nella diagnosi di dissecazione aortica e la violazione delle linee guida in materia di dolore toracico, tenuto conto che tra il momento del ricovero e l'esecuzione dell'ecocardio erano trascorse ben 7 ore.
Precisavano di aver proposto nei confronti della struttura sanitaria accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che si era concluso con esito negativo del tentativo di conciliazione e con l'accertamento della responsabilità dei sanitari per il decesso della
. Per_3
In punto di diritto eccepivano la responsabilità per tardiva diagnosi di dissecazione aortica che aveva causato la morte della , tenuto conto che tale patologia, se Per_3
trattata tempestivamente con intervento chirurgico, avrebbe potuto non avere conseguenze mortali.
Allegavano le condotte negligenti e imperite dei sanitari intervenuti identificate: nella mancata esecuzione di un'ecocardiografia; nell'errata diagnosi e nella conseguente errata effettuazione di una TAC al cervello;
nel ritardo con cui la paziente, a seguito della diagnosi di dissecazione aortica, era stata trasportata a EG IA per essere sottoposta ad intervento chirurgico.
pagina 3 di 17 Richiamavano il contenuto della CTU disposta nel giudizio di atp a sostegno del danno da perdita di chance subito dalla paziente.
Instavano per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in ragione dello stretto legame sussistente tra le figlie e la madre e tra le nipoti e la nonna.
Quantificavano il danno, facendo ricorso alla personalizzazione dello stesso, nella somma pari ad € 331.920,00 per ciascuna figlia e nella somma pari ad € 156.907,20 per ciascuna nipote.
Chiedevano, infine, la condanna della struttura sanitaria e della compagnia assicuratrice ad una pena pecuniaria per violazione dell'art. 8 comma 4 L. 24/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.01.2022, si costituiva l' CP_3
di EG IA ponendo in evidenza che, nella ctu redatta nell'ambito del procedimento di atp, i consulenti non avevano mai mosso criticità né sulla natura degli accertamenti effettuati, né sulla tempistica degli stessi.
Rilevava, quindi, l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari intervenuti;
precisava che la TAC era stata effettuata alle ore 19:22 e non, come rappresentato da controparte, alle ore
18:11.
Contestava sia la quantificazione che la qualificazione del danno offerta dalle controparti, tenuto conto che, avuto riguardo al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la mera sussistenza del vincolo formale di parentela non garantiva automaticamente il riconoscimento del risarcimento.
Quanto, invece, alla richiesta di condanna alla pena pecuniaria ex art. 8 comma 4 L.
Cont 24/2017, precisava che la mancata partecipazione dell' all'incontro conciliativo sollecitato dai CTU era stata dovuta all'assenza di autorizzazione del Comitato Valutazione
Sinistri, circostanza di cui le controparti erano state notiziate a mezzo pec.
In più, rappresentava che i predetti consulenti, a seguito del giuramento, avevano convocato istantaneamente un incontro finalizzato alla conciliazione, circostanza che aveva
Cont impedito al difensore dell di ricevere l'autorizzazione da parte del Co.va.si.
pagina 4 di 17 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare come nessun profilo di responsabilità sia addebitabile al personale medico in servizio presso l' Controparte_5
in ordine alle cure offerte alla Sig.ra in data 04 Settembre 2018; 2) per l'effetto Persona_3
rigettare integralmente l'azionata domanda in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) in via estremamente gradata, ridurre il quantum debeatur per quanto nella misura effettivamente dovuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex D.M. n.
55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.05.2022, si costituiva
[...]
eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva tenuto conto della violazione dell'art. 12 coma 6 L. 24/2017 e l'improcedibilità della domanda. In particolare, deduceva che la ricorrente non avrebbe potuto evocare in lite direttamente l'assicurazione, facoltà riconosciuta unicamente al soggetto assicurato.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base dello strumento processuale e chiedeva il mutamento del rito.
Precisava, in ogni caso, che la polizza sottoscritta prevedeva un massimale pari ad €
5.000.000,00 ed una franchigia pari ad € 100.000,00.
Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: a)Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna resistente per i motivi di cui in narrativa;
b)Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in narrativa,
e/o in subordine disporre il mutamento di rito per i motivi di cui in narrativa;
[…] Nel merito:
Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dal ricorrente conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c. e tenuto conto
pagina 5 di 17 del massimale e della franchigia di polizza.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 02.06.2022, il GI disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, avuto riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla compagnia assicuratrice, aderiva alla predetta eccezione tenuto conto della mancata entrata in vigore del decreto attuativo della L. Pt_3
; precisava, tuttavia, che la citazione in giudizio della fosse legittima avuto
[...] CP_4
riguardo alla domanda di condanna ex art. 8 L. 24/2017 al pagamento delle spese di consulenza e di lite del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre che alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, non essendo queste subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 12 L. . Parte_4
Con ordinanza del 15.11.2023, il GI ammetteva una parte della prova per testi formulata dalle attrici, riservando all'esito la valutazione circa il rinnovo della ctu.
All'udienza del 14.02.2024, venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Maria Grazia Festa, quale procuratrice delle attrici, in sostituzione del precedente difensore, riportandosi a tutte le difese già spiegate.
Con ordinanza del 07.10.2024, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata.
Nel caso di specie le attrici agiscono unicamente iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
più specificamente, tale domanda va qualificata come avente natura extracontrattuale, tenuto conto che il contratto c.d. di spedalità, sul cui inadempimento le attrici hanno fondato le predette domande, vede quali parti unicamente il paziente e la struttura sanitaria (cfr. Cass., civ., sez. 6, n. 21404/2021:
pagina 6 di 17 “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”).
La natura aquiliana della responsabilità in esame porta con sé il rispettivo onere probatorio, gravante sul danneggiato e, nel caso di specie, sulle attrici.
La richiesta risarcitoria iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, merita accoglimento, attesa la possibilità di dar prova in via presuntiva di tale tipo di danno
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 9010/2022: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)”).
Sul punto, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i consulenti nella relazione resa nell'ambito del giudizio di ATP, dott.ri e Per_6 Per_7
Cont nella misura in cui hanno riscontrato la sussistenza di una responsabilità dell convenuta avuto riguardo alla tempestività della diagnosi di dissecazione dell'aorta e del pagina 7 di 17 successivo trasferimento della paziente presso il GOM di EG IA per essere sottoposta ad intervento chirurgico, ad opera dei sanitari intervenuti.
Più specificamente, i consulenti, previa disamina della dissecazione aortica e del suo trattamento, hanno precisato che la paziente aveva raggiunto il P.S. del P.O. di Persona_8
ME PO AL riportando la seguente situazione clinica “soggetto iperteso in trattamento farmacologico compensato con improvviso dolore precordiale ed ipostenia agli arti inferiori”
(pag. 15 ctu).
Passando all'analisi dell'operato dei sanitari intervenuti, hanno posto in evidenza che
“Il sanitario di turno del Pronto Soccorso del P.O. di ME PO AL che ha Persona_8
preso in carico la paziente pervenuta tramite ambulanza del 118, in esito alla sintomatologia acuta accusata di tipo precordiale, a nostro avviso ha commesso l'errore di far eseguire una
TAC encefalo anziché volgere l'attenzione all'apparato cardio-vascolare. Probabilmente il predetto sanitario è stato fuorviato dagli esami fatti eseguire nei tempi dovuti e cioè ECG ed esami di laboratorio che risultavano negativi per una sindrome coronarica acuta. […] Per quanto attiene la tempistica relativa all'esame TAC aorta con m.d.c. delle ore 18:18 e alla dimissione dal Pronto Soccorso del P.O. di ME PO AL effettuata alle ore Persona_8
21:18 e cioè 3 (dicasi tre) ore dopo, è doveroso ritenere che i tempi impiegati per tale decisione sono stati ritardati;
a tal riguardo NON esite agli atti alcuna documentazione attestante le motivazioni di tale ritardo”.
In particolare, alla domanda relativa alla conformità dell'operato dei sanitari rispetto alle linee guida o protocolli esistenti, hanno precisato che “Per quanto attiene il protocollo diagnostico è stato eseguito ma NON nei tempi dovuti, tranne il primo esame ECG, che è stato eseguito quasi immediatamente dopo il ricovero in Pronto Soccorso, anche se gli orari NON sono consequenziali alla luce del fatto che il ricovero è stato effettuato alle ore 12:20 e l'esame
ECG è stato effettuato alle ore 12:07!!! Per quanto attiene il protocollo terapeutico NON è stata eseguita alcuna terapia farmacologica specifica ma solamente gastroprotettori inibitori di pompa. Il protocollo sub all. 7 presente nel fascicolo di parte ricorrente è conforme alle linee guida del periodo”.
pagina 8 di 17 In conclusione, affermavano, quindi, una responsabilità dei sanitari intervenuti nella vicenda per cui è causa, in assenza della quale la paziente avrebbe avuto il 60% di chances di sopravvivenza.
In sostanza, viene contestato ai sanitari un ritardo nella gestione della paziente
, sia avuto riguardo all'effettuazione della diagnosi corretta, sia in relazione al suo Per_3
trattamento, compreso il trasferimento presso altra struttura sanitaria.
In ordine alle osservazioni di parte convenuta, i CTU hanno chiarito che l'orario della
TAC è quello delle ore 18:18 ma risulta refertata solo alle ore 19:22 (cfr. chiarimenti oss. del
01.02.2021). Dunque, nonostante la gravità delle condizioni in cui si trovava la sig.ra
, è stata impiegata un' ora per stilare un referto. Per_3
Alla luce di tutto quanto sopra è possibile, quindi, affermare la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura convenuta per le scelte operate dai suoi sanitari;
sussiste, inoltre, il nesso causale tra il predetto operato e il decesso di . Persona_3
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ.
n.14759 del 26.6.2007).
Anche se i CTU discorrono di perdita di chances, in realtà la percentuale di sopravvivenza al 60% e un orizzonte di vita di almeno 5 anni, dimostra la sussistenza del nesso di causalità con l'evento di danno ( perdita del rapporto parentale) e dunque il diritto al risarcimento integrale ( “ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di
pagina 9 di 17 un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita
e dalla sua peggiore qualità….Provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
04/07/2019) 11-11-2019, n. 2899)
Accertata, quindi, la sussistenza del nesso di causalità è possibile riconoscere alle due figlie e alle due nipoti della de cuius il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio subito dal prossimo congiunto che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n.
28989/2019).
Sul punto, la Suprema Corte già con cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) statuiva che “il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze San Martino” del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da
pagina 10 di 17 perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
Ai fini probatori, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che nel caso di morte del congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale non può essere ritenuto in re ipsa, ma richiede la prova del complesso dei pregiudizi di carattere personale sofferti dal congiunto superstite (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 907/2018 e ord. N. 23469/2018). Tale prova può essere raggiunta anche con ricorso alle presunzioni e, per la sua determinazione, si deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima (Cfr. Sent. Cass n. 8828 del 2003; Sent. Cass n. 22884 del 2007). Quanto ai legami parentali più diretti (genitori, figli, coniugi, fratelli/sorelle)
l'onere probatorio è molto più attenuato, in quanto il semplice rapporto di coniugio o di filiazione o di fratellanza deve far presumere ex art. 2727 c.c. l'esistenza del rapporto affettivo, salvo la prova contraria da fornirsi a cura della parte convenuta: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018).
Per ciò che attiene alla liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle Tabelle milanesi integrate a punti così come esitate dall'aggiornamento del 2024.
La scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza, ad assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto pagina 11 di 17 un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri: 1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto)
è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
La somma dei punti quantificati in applicazione di suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita di genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,20 per la perdita di fratelli o nipoti.
Tenuto conto di tali regole, occorre procedere alla liquidazione del danno delle figlie di
. Persona_3
Si premette che, in relazione al parametro previsto alla lettera E. “qualità e intensità della relazione parentale”, è stata valutata la prova testimoniale assunta nel presente giudizio, da cui è emerso un rapporto particolarmente intenso e quotidiano tra le odierne attrici e la (cfr. verbale del 14.02.2024: teste “è assolutamente vero che la Per_3 Tes_1
sig.ra si occupava quotidianamente delle nipoti , preparava per Persona_3 Per_1 Per_2
loro il pranzo e le seguiva in tutti i loro impegni pomeridiani, quali, danza, scuola di inglese, feste e altre attività ludiche;
i genitori delle bambine erano impegnati col lavoro e loro praticamente erano affidata alla nonna tutta la giornata;
ricordo che spesso, andando a trovare la madre della ex collega trovavo il tavolo invaso Persona_3 Parte_1
dai libri e dai quaderni delle nipotine;
è vero anche che le figlie pranzavano e cenavano quasi quotidianamente dalla madre;
” […] teste “Confermo, quindi, il capitolato 4); ci Tes_2
incontravamo quotidianamente in quanto era lei che si occupava delle nipotine;
Confermo
pagina 12 di 17 anche il capitolato 5), per averlo saputo dalla Signora con la quale praticamente Per_3
ogni giorno, essendo diventate amiche, discutevamo di quello che lei avrebbe preparato per cena per le figlie;
Confermo che la Sig.ra aiutava la figlia nella gestione del Per_3 Pt_1
diabete della nipotina che era insorto improvvisamente”). Per_1
Pertanto, avuto riguardo alla figlia vanno assegnati: Parte_1
-punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 41 e 50 anni
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la figlia non convivesse con la madre;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (sorella e figlia) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale.
- per un totale, quindi, di punti 63, pari ad € 246.393,00 (63 punti x € 3.911,00) per la figlia . Parte_1
Medesimo calcolo deve effettuarsi avuto riguardo alla posizione della figlia Parte_2
con la differenza del punteggio assegnato alla lettera “B”, pari a 22, tenuto conto
[...]
della minore età della vittima secondaria (39 anni).
Di conseguenza, si calcola un danno pari a 65 punti, pari ad € 254.215,00 (65 punti x €
3.911,00) per la figlia . Parte_2
Con riferimento, invece, alle nipoti, il punto base del calcolo è pari ad € 1.698,20.
Per vanno assegnati: Persona_1
-punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
pagina 13 di 17 - punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 11 e 20 anni
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la nipote non convivesse con la nonna;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (madre e padre) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale.
- per un totale, quindi, di punti 57, pari ad € 96.797,40 (57 punti x € 1.698,20) per la nipote Persona_1
Da ultimo, va effettuato il calcolo per la nipote : Persona_2
-punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 0 e 10 anni (lett.
“B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la nipote non convivesse con la nonna;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (madre e padre) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale non corroborata da altri elementi.
- per un totale, quindi, di punti 57, pari ad € 96.797,40 (57 punti x € 1.698,20) per la nipote . Persona_2
Spettano, altresì, alle attrici gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del decesso di (04.09.2018) e di anno in anno rivalutate sino alla Persona_3
presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della pagina 14 di 17 Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da SS.UU. n.
1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
Da ultimo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa.
Questa sostiene di non poter essere chiamata quale parte nel giudizio di merito, spiegando nei suoi confronti la c.d. chiamata diretta, in ragione della mancata adozione del decreto attuativo di cui all'art. 12 comma 6 L. 24/2017.
Invero, corre l'obbligo di precisare che la compagnia assicuratrice odierna convenuta, era stata già correttamente evocata in lite nell'ambito del giudizio di atp, condizione di procedibilità della presente domanda di merito.
Sul punto, è pacifico il riconoscimento della legittimazione della compagnia assicuratrice, anche in assenza del decreto attuativo, nella fase conciliativa;
conseguenza di ciò è la legittimazione nella medesima parte nel successivo giudizio di merito, tenuto conto della natura bifasica del giudizio per l'accertamento della responsabilità sanitaria e dell'identità dei soggetti chiamati nelle due fasi.
Tuttavia parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti nella memoria n.
1, precisando che la rinuncia è limitata alla responsabilità medica e che resta ferma la richiesta di condanna per le spese dell'ATP e alla pena pecuniaria ex art. 8 L. 24/2017.
Di conseguenza, per le uniche domande esaminabili sono quelle sulle spese CP_6
di ATP e condanna alla sanzione pecunicaria.
Le spese di lite, sia del presente giudizio che del precedente giudizio di atp, seguono la soccombenza e vanno poste, altresì, ex art. 8 L. 24/2017 a carico dell' CP_5
.Si ritiene equo non comminare la condanna al pagamento della pena pecuniaria di
[...]
Cont cui all'art. 8 comma 4 della predetta legge alla luce delle giustificazioni addotte dall' e della circostanza che la stessa ha partecipato al giudizio.
pagina 15 di 17 Le spese di lite vengono liquidate nella somma di € 3.846,00 per la fase di istruzione preventiva e di € 7.831,00 per la fase di merito, per onorari, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del decisum, oltre ad € 843,00 (atp) ed € 843,00 (merito) per spese vive, con distrazione a favore del difensore antistatario limitatamente al giudizio di merito.
Per quanto riguarda non sussistono i presupposti per l'applicazione CP_6
dell'art. 8 comma 4, L. 24/2017 che statuisce che “ il giudice con provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”. Invero, la norma presuppone che il giudizio di merito venga coltivato nei confronti della parte che non ha partecipato all'ATP mentre, nel caso di specie, parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IA, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande attoree nei confronti dell di EG IA CP_3
e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo di € 246.393,00 nei confronti di in proprio e di € 96.797,40 nei confronti della medesima n.q. di Parte_1
madre della minore e di € 254.215,00 nei confronti di Persona_1 Parte_2
in proprio e di € 96.797,40 nei confronti della medesima n.q. di madre della minore
, il tutto quale risarcimento del danno non patrimoniale spettante loro Persona_2
iure proprio per la morte di , oltre interessi legali sulla sorte capitale Persona_3
devalutata alla data del 04.09.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
2. condanna l a rifondere le spese di lite nei confronti di parte Controparte_7
attrice liquidate negli importi di € 3.846,00 per la fase di istruzione preventiva e di €
pagina 16 di 17 7.831,00 per la fase di merito, per onorari, oltre ad € 843,00 (atp) ed € 843,00 (merito) per spese vive, oltre iva cpa e rimborso forfettario al 15%, con distrazione a favore del difensore avv. Festa limitatamente al giudizio di merito;
3. rigetta le domande nei confronti di AM Trust ass.ni;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . Controparte_7
EG IA, 07.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione civile
Il Tribunale di EG IA, Prima Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1420/2021 R.G.A.C., assegnata in decisione il 19.06.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. vertente tra
(C.F. , in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore Per_1
C.F. ) e (C.F. ), in
[...] C.F._2 Parte_2 C.F._3
proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (C.F. ), elettivamente domiciliate in Persona_2 C.F._4
EG IA, via G. Spagnolio n. 3/h, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Festa che le rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
-attrici-
Contro
(P.IVA ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in EG IA, via
Argine Dx Calopinace n. 20, presso lo studio dell'avv. Antonino Battaglia che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
E
pagina 1 di 17 (P.I.: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Corso Mazzini n. 217, presso lo studio dell'avv. Roberto Chioso che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta-
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 06.05.2021, le istanti, meglio indicate in epigrafe, adivano l'intestato Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni “- accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità ex art. 1218 c.c e/o ex art. 2059 c.c. delle convenute, e , in ordine al decesso della loro dante causa in CP_3 Controparte_4
virtù della mancata/tardiva diagnosi della dissecazione aortica oltre che per il ritardato trasferimento presso il GOM di EG IA, e per l'effetto condannarle in via solidale al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dalle ricorrenti a seguito della morte della congiunta, pari ad euro 977.654,40, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione come per legge. - condannare, ex art. 8 L.
24/2017, la e la al pagamento delle spese sia del presente Controparte_4 CP_3
giudizio che di quello ex art. 696 bis c.p., r.g. n. 3125/19, oltre che alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
Precisavano che, in data 04.09.2018, , madre e nonna delle istanti, era Persona_3
stata soccorsa dai medici del 118 presso la spiaggia di Condofuri marina, in quanto era stata colta da un forte dolore toracico e dall'impossibilità di parlare e di muovere gli arti inferiori. I sanitari l'avevano condotta presso il P.S. del presidio ospedaliero T. Evoli di ME di PO AL dove era stata ricoverata alle ore 12:20. Era stata sottoposta a visita, esami di laboratorio (compresi i markers cardiaci) e tac cranio;
da tali esami nulla era emerso ma la pagina 2 di 17 paziente era stata trattenuta in pronto soccorso e le era stata somministrata una flebo contenente, presumibilmente, antidolorifici.
Il medico del pronto soccorso, dott. aveva riferito alla paziente e ai familiari che il Per_4
dolore era la conseguenza di una infiammazione dell'ernia discale (patologia di cui la non soffriva). Per_3
A seguito del cambio turno, il dott. aveva prescritto nuovi esami e ripetuto i Per_5
markers cardiaci che avevano dato valori alterati. Solo alle 18:11 la paziente era stata sottoposta a ecocardiografica a seguito della quale l'operatore aveva consigliato l'effettuazione di una tac aorta. Questa veniva effettuata alle 19:22 con diagnosi di iniziale dissecazione ma la era stata dimessa solo alle ore 21:18 per il trasferimento in Per_3
codice rosso presso il GOM di EG IA dove la paziente era deceduta a causa di infarto prima che i sanitari potessero procedere ad intervento chirurgico.
Contestavano, perciò, il ritardo nella diagnosi di dissecazione aortica e la violazione delle linee guida in materia di dolore toracico, tenuto conto che tra il momento del ricovero e l'esecuzione dell'ecocardio erano trascorse ben 7 ore.
Precisavano di aver proposto nei confronti della struttura sanitaria accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. che si era concluso con esito negativo del tentativo di conciliazione e con l'accertamento della responsabilità dei sanitari per il decesso della
. Per_3
In punto di diritto eccepivano la responsabilità per tardiva diagnosi di dissecazione aortica che aveva causato la morte della , tenuto conto che tale patologia, se Per_3
trattata tempestivamente con intervento chirurgico, avrebbe potuto non avere conseguenze mortali.
Allegavano le condotte negligenti e imperite dei sanitari intervenuti identificate: nella mancata esecuzione di un'ecocardiografia; nell'errata diagnosi e nella conseguente errata effettuazione di una TAC al cervello;
nel ritardo con cui la paziente, a seguito della diagnosi di dissecazione aortica, era stata trasportata a EG IA per essere sottoposta ad intervento chirurgico.
pagina 3 di 17 Richiamavano il contenuto della CTU disposta nel giudizio di atp a sostegno del danno da perdita di chance subito dalla paziente.
Instavano per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale in ragione dello stretto legame sussistente tra le figlie e la madre e tra le nipoti e la nonna.
Quantificavano il danno, facendo ricorso alla personalizzazione dello stesso, nella somma pari ad € 331.920,00 per ciascuna figlia e nella somma pari ad € 156.907,20 per ciascuna nipote.
Chiedevano, infine, la condanna della struttura sanitaria e della compagnia assicuratrice ad una pena pecuniaria per violazione dell'art. 8 comma 4 L. 24/2017.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 18.01.2022, si costituiva l' CP_3
di EG IA ponendo in evidenza che, nella ctu redatta nell'ambito del procedimento di atp, i consulenti non avevano mai mosso criticità né sulla natura degli accertamenti effettuati, né sulla tempistica degli stessi.
Rilevava, quindi, l'assenza di responsabilità in capo ai sanitari intervenuti;
precisava che la TAC era stata effettuata alle ore 19:22 e non, come rappresentato da controparte, alle ore
18:11.
Contestava sia la quantificazione che la qualificazione del danno offerta dalle controparti, tenuto conto che, avuto riguardo al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la mera sussistenza del vincolo formale di parentela non garantiva automaticamente il riconoscimento del risarcimento.
Quanto, invece, alla richiesta di condanna alla pena pecuniaria ex art. 8 comma 4 L.
Cont 24/2017, precisava che la mancata partecipazione dell' all'incontro conciliativo sollecitato dai CTU era stata dovuta all'assenza di autorizzazione del Comitato Valutazione
Sinistri, circostanza di cui le controparti erano state notiziate a mezzo pec.
In più, rappresentava che i predetti consulenti, a seguito del giuramento, avevano convocato istantaneamente un incontro finalizzato alla conciliazione, circostanza che aveva
Cont impedito al difensore dell di ricevere l'autorizzazione da parte del Co.va.si.
pagina 4 di 17 Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare come nessun profilo di responsabilità sia addebitabile al personale medico in servizio presso l' Controparte_5
in ordine alle cure offerte alla Sig.ra in data 04 Settembre 2018; 2) per l'effetto Persona_3
rigettare integralmente l'azionata domanda in quanto destituita di fondamento sia in fatto che in diritto;
3) in via estremamente gradata, ridurre il quantum debeatur per quanto nella misura effettivamente dovuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio ex D.M. n.
55/2014”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.05.2022, si costituiva
[...]
eccependo, preliminarmente, la propria carenza di legittimazione Controparte_6
passiva tenuto conto della violazione dell'art. 12 coma 6 L. 24/2017 e l'improcedibilità della domanda. In particolare, deduceva che la ricorrente non avrebbe potuto evocare in lite direttamente l'assicurazione, facoltà riconosciuta unicamente al soggetto assicurato.
Rilevava, altresì, l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base dello strumento processuale e chiedeva il mutamento del rito.
Precisava, in ogni caso, che la polizza sottoscritta prevedeva un massimale pari ad €
5.000.000,00 ed una franchigia pari ad € 100.000,00.
Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: a)Accertare
e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna resistente per i motivi di cui in narrativa;
b)Accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per i motivi di cui in narrativa,
e/o in subordine disporre il mutamento di rito per i motivi di cui in narrativa;
[…] Nel merito:
Rigettare l'avversa domanda, siccome assolutamente infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
In via subordinata: Accertare e dichiarare la reale entità delle lesioni subite dal ricorrente conseguentemente determinare l'eventuale responsabilità dei sanitari nella verificazione dell'evento per cui è causa con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà, fatto salvo il diritto di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 1910 c.c. e tenuto conto
pagina 5 di 17 del massimale e della franchigia di polizza.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza del 02.06.2022, il GI disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, avuto riguardo alla carenza di legittimazione passiva eccepita dalla compagnia assicuratrice, aderiva alla predetta eccezione tenuto conto della mancata entrata in vigore del decreto attuativo della L. Pt_3
; precisava, tuttavia, che la citazione in giudizio della fosse legittima avuto
[...] CP_4
riguardo alla domanda di condanna ex art. 8 L. 24/2017 al pagamento delle spese di consulenza e di lite del giudizio ex art. 696 bis c.p.c., oltre che alla pena pecuniaria ritenuta di giustizia, non essendo queste subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 12 L. . Parte_4
Con ordinanza del 15.11.2023, il GI ammetteva una parte della prova per testi formulata dalle attrici, riservando all'esito la valutazione circa il rinnovo della ctu.
All'udienza del 14.02.2024, venivano escussi i testi e Testimone_1 Testimone_2
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore, depositata il 02.09.2024, si costituiva in giudizio l'avv. Maria Grazia Festa, quale procuratrice delle attrici, in sostituzione del precedente difensore, riportandosi a tutte le difese già spiegate.
Con ordinanza del 07.10.2024, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, con ordinanza del 19.06.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ritiene questo giudice che la domanda sia fondata.
Nel caso di specie le attrici agiscono unicamente iure proprio, chiedendo il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale;
più specificamente, tale domanda va qualificata come avente natura extracontrattuale, tenuto conto che il contratto c.d. di spedalità, sul cui inadempimento le attrici hanno fondato le predette domande, vede quali parti unicamente il paziente e la struttura sanitaria (cfr. Cass., civ., sez. 6, n. 21404/2021:
pagina 6 di 17 “La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati "iure proprio" dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale, dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente col paziente, e dall'altro i parenti non rientrano nella categoria dei "terzi protetti dal contratto", potendo postularsi l'efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l'interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch'esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale”).
La natura aquiliana della responsabilità in esame porta con sé il rispettivo onere probatorio, gravante sul danneggiato e, nel caso di specie, sulle attrici.
La richiesta risarcitoria iure proprio del danno da perdita del rapporto parentale, merita accoglimento, attesa la possibilità di dar prova in via presuntiva di tale tipo di danno
(cfr. Cass. civ., sez. III, n. 9010/2022: “In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, la sussistenza di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto è assistita da una presunzione "iuris tantum", fondata sulla comune appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", che può essere superata dalla prova contraria fornita dal convenuto, anch'essa imperniata su elementi presuntivi tali da far venir meno (ovvero attenuare) la presunzione suddetta, dovendo in ogni caso il giudice procedere, ai sensi dell'art.
2729 c.c., a una valutazione complessiva della gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari a sua disposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel risarcire a una donna il danno non patrimoniale per la perdita del marito, non aveva tenuto conto dell'incertezza circa l'effettiva convivenza tra i coniugi, della pacifica esistenza di una relazione extraconiugale del coniuge defunto, e della circostanza che, a breve distanza di tempo dal decesso del marito, l'attrice aveva intessuto una stabile relazione sentimentale con altro uomo, dalla quale era nato un figlio)”).
Sul punto, questo Giudice ritiene di condividere le conclusioni cui sono giunti i consulenti nella relazione resa nell'ambito del giudizio di ATP, dott.ri e Per_6 Per_7
Cont nella misura in cui hanno riscontrato la sussistenza di una responsabilità dell convenuta avuto riguardo alla tempestività della diagnosi di dissecazione dell'aorta e del pagina 7 di 17 successivo trasferimento della paziente presso il GOM di EG IA per essere sottoposta ad intervento chirurgico, ad opera dei sanitari intervenuti.
Più specificamente, i consulenti, previa disamina della dissecazione aortica e del suo trattamento, hanno precisato che la paziente aveva raggiunto il P.S. del P.O. di Persona_8
ME PO AL riportando la seguente situazione clinica “soggetto iperteso in trattamento farmacologico compensato con improvviso dolore precordiale ed ipostenia agli arti inferiori”
(pag. 15 ctu).
Passando all'analisi dell'operato dei sanitari intervenuti, hanno posto in evidenza che
“Il sanitario di turno del Pronto Soccorso del P.O. di ME PO AL che ha Persona_8
preso in carico la paziente pervenuta tramite ambulanza del 118, in esito alla sintomatologia acuta accusata di tipo precordiale, a nostro avviso ha commesso l'errore di far eseguire una
TAC encefalo anziché volgere l'attenzione all'apparato cardio-vascolare. Probabilmente il predetto sanitario è stato fuorviato dagli esami fatti eseguire nei tempi dovuti e cioè ECG ed esami di laboratorio che risultavano negativi per una sindrome coronarica acuta. […] Per quanto attiene la tempistica relativa all'esame TAC aorta con m.d.c. delle ore 18:18 e alla dimissione dal Pronto Soccorso del P.O. di ME PO AL effettuata alle ore Persona_8
21:18 e cioè 3 (dicasi tre) ore dopo, è doveroso ritenere che i tempi impiegati per tale decisione sono stati ritardati;
a tal riguardo NON esite agli atti alcuna documentazione attestante le motivazioni di tale ritardo”.
In particolare, alla domanda relativa alla conformità dell'operato dei sanitari rispetto alle linee guida o protocolli esistenti, hanno precisato che “Per quanto attiene il protocollo diagnostico è stato eseguito ma NON nei tempi dovuti, tranne il primo esame ECG, che è stato eseguito quasi immediatamente dopo il ricovero in Pronto Soccorso, anche se gli orari NON sono consequenziali alla luce del fatto che il ricovero è stato effettuato alle ore 12:20 e l'esame
ECG è stato effettuato alle ore 12:07!!! Per quanto attiene il protocollo terapeutico NON è stata eseguita alcuna terapia farmacologica specifica ma solamente gastroprotettori inibitori di pompa. Il protocollo sub all. 7 presente nel fascicolo di parte ricorrente è conforme alle linee guida del periodo”.
pagina 8 di 17 In conclusione, affermavano, quindi, una responsabilità dei sanitari intervenuti nella vicenda per cui è causa, in assenza della quale la paziente avrebbe avuto il 60% di chances di sopravvivenza.
In sostanza, viene contestato ai sanitari un ritardo nella gestione della paziente
, sia avuto riguardo all'effettuazione della diagnosi corretta, sia in relazione al suo Per_3
trattamento, compreso il trasferimento presso altra struttura sanitaria.
In ordine alle osservazioni di parte convenuta, i CTU hanno chiarito che l'orario della
TAC è quello delle ore 18:18 ma risulta refertata solo alle ore 19:22 (cfr. chiarimenti oss. del
01.02.2021). Dunque, nonostante la gravità delle condizioni in cui si trovava la sig.ra
, è stata impiegata un' ora per stilare un referto. Per_3
Alla luce di tutto quanto sopra è possibile, quindi, affermare la sussistenza di responsabilità in capo alla struttura convenuta per le scelte operate dai suoi sanitari;
sussiste, inoltre, il nesso causale tra il predetto operato e il decesso di . Persona_3
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ.
n.14759 del 26.6.2007).
Anche se i CTU discorrono di perdita di chances, in realtà la percentuale di sopravvivenza al 60% e un orizzonte di vita di almeno 5 anni, dimostra la sussistenza del nesso di causalità con l'evento di danno ( perdita del rapporto parentale) e dunque il diritto al risarcimento integrale ( “ove risulti provato, sul piano etiologico, che la condotta imperita del sanitario abbia cagionato la morte anticipata del paziente, che sarebbe (certamente o probabilmente) sopravvissuto più a lungo e in condizioni di vita (fisiche e spirituali) diverse e migliori per un periodo specificamente indicato dal CTU (sia pur con gli inevitabili margini di approssimazione), non di "maggiori chance di sopravvivenza" sarà lecito discorrere, bensì di
pagina 9 di 17 un evento di danno rappresentato, in via diretta ed immediata, dalla minore durata della vita
e dalla sua peggiore qualità….Provato il nesso causale secondo le ordinarie regole civilistiche, rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente” (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
04/07/2019) 11-11-2019, n. 2899)
Accertata, quindi, la sussistenza del nesso di causalità è possibile riconoscere alle due figlie e alle due nipoti della de cuius il danno da perdita del rapporto parentale, quale pregiudizio subito dal prossimo congiunto che va ad incidere tanto sul profilo della sofferenza interiore soggettiva, quanto sul piano dinamico-relazionale (Cass. n.
28989/2019).
Sul punto, la Suprema Corte già con cd. “sentenze gemelle” del 2003 (Cass., sent. n.
8827/2003 e 8828/2003) statuiva che “il soggetto che chiede "iure proprio" il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela "ex" art. 32 Cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 Cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto
l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost.”. Anche nelle successive cd. “sentenze San Martino” del 2008 le Sezioni Unite della Cassazione affermavano: “la perdita del prossimo congiunto cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da
pagina 10 di 17 perdita del rapporto parentale), il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.
Ai fini probatori, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che nel caso di morte del congiunto, il danno da perdita del rapporto parentale non può essere ritenuto in re ipsa, ma richiede la prova del complesso dei pregiudizi di carattere personale sofferti dal congiunto superstite (cfr. Cass. Sez. III, ord. n. 907/2018 e ord. N. 23469/2018). Tale prova può essere raggiunta anche con ricorso alle presunzioni e, per la sua determinazione, si deve tenere conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore circostanza, quale la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima (Cfr. Sent. Cass n. 8828 del 2003; Sent. Cass n. 22884 del 2007). Quanto ai legami parentali più diretti (genitori, figli, coniugi, fratelli/sorelle)
l'onere probatorio è molto più attenuato, in quanto il semplice rapporto di coniugio o di filiazione o di fratellanza deve far presumere ex art. 2727 c.c. l'esistenza del rapporto affettivo, salvo la prova contraria da fornirsi a cura della parte convenuta: “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti è pertanto onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3767 del 15/02/2018).
Per ciò che attiene alla liquidazione di tale tipo di danno, derivante dalla perdita del rapporto parentale, occorre fare riferimento alle Tabelle milanesi integrate a punti così come esitate dall'aggiornamento del 2024.
La scelta di un sistema imperniato su tabelle integrate a punti è volta, per come chiarito dalla giurisprudenza, ad assicurare la prevedibilità nell'esercizio della discrezionalità rimessa al giudice di merito. Infatti, a differenza di quanto previsto per il danno biologico, avuto riguardo al danno da perdita del rapporto parentale è stato previsto pagina 11 di 17 un meccanismo che prevede l'assegnazione di un numero di punti variabile alla luce di cinque parametri: 1) età della vittima, 2) età del danneggiato, 3) convivenza, 4) numero di congiunti superstiti, 5) quantità ed intensità della relazione parentale.
Le prime quattro circostanze (età della vittima primaria e della vittima secondaria, convivenza tra le due, sopravvivenza di altri congiunti) hanno natura “oggettiva” e sono quindi “provabili” anche con documenti anagrafici;
la quinta circostanza (lett. “E”, qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto)
è invece di natura “soggettiva” e riguarda sia gli aspetti cd “esteriori” del danno da perdita del parente (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia gli aspetti cd “interiori” di tale danno (sofferenza interiore) e deve essere allegata, potendo poi essere provata anche con presunzioni.
La somma dei punti quantificati in applicazione di suddetti parametri per ogni singolo caso va moltiplicato per il valore del punto quantificato in € 3.911,00 per la perdita di genitori, figli, coniuge o affini ed in € 1.698,20 per la perdita di fratelli o nipoti.
Tenuto conto di tali regole, occorre procedere alla liquidazione del danno delle figlie di
. Persona_3
Si premette che, in relazione al parametro previsto alla lettera E. “qualità e intensità della relazione parentale”, è stata valutata la prova testimoniale assunta nel presente giudizio, da cui è emerso un rapporto particolarmente intenso e quotidiano tra le odierne attrici e la (cfr. verbale del 14.02.2024: teste “è assolutamente vero che la Per_3 Tes_1
sig.ra si occupava quotidianamente delle nipoti , preparava per Persona_3 Per_1 Per_2
loro il pranzo e le seguiva in tutti i loro impegni pomeridiani, quali, danza, scuola di inglese, feste e altre attività ludiche;
i genitori delle bambine erano impegnati col lavoro e loro praticamente erano affidata alla nonna tutta la giornata;
ricordo che spesso, andando a trovare la madre della ex collega trovavo il tavolo invaso Persona_3 Parte_1
dai libri e dai quaderni delle nipotine;
è vero anche che le figlie pranzavano e cenavano quasi quotidianamente dalla madre;
” […] teste “Confermo, quindi, il capitolato 4); ci Tes_2
incontravamo quotidianamente in quanto era lei che si occupava delle nipotine;
Confermo
pagina 12 di 17 anche il capitolato 5), per averlo saputo dalla Signora con la quale praticamente Per_3
ogni giorno, essendo diventate amiche, discutevamo di quello che lei avrebbe preparato per cena per le figlie;
Confermo che la Sig.ra aiutava la figlia nella gestione del Per_3 Pt_1
diabete della nipotina che era insorto improvvisamente”). Per_1
Pertanto, avuto riguardo alla figlia vanno assegnati: Parte_1
-punti 16 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 41 e 50 anni
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la figlia non convivesse con la madre;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (sorella e figlia) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale.
- per un totale, quindi, di punti 63, pari ad € 246.393,00 (63 punti x € 3.911,00) per la figlia . Parte_1
Medesimo calcolo deve effettuarsi avuto riguardo alla posizione della figlia Parte_2
con la differenza del punteggio assegnato alla lettera “B”, pari a 22, tenuto conto
[...]
della minore età della vittima secondaria (39 anni).
Di conseguenza, si calcola un danno pari a 65 punti, pari ad € 254.215,00 (65 punti x €
3.911,00) per la figlia . Parte_2
Con riferimento, invece, alle nipoti, il punto base del calcolo è pari ad € 1.698,20.
Per vanno assegnati: Persona_1
-punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
pagina 13 di 17 - punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 11 e 20 anni
(lett. “B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la nipote non convivesse con la nonna;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (madre e padre) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale.
- per un totale, quindi, di punti 57, pari ad € 96.797,40 (57 punti x € 1.698,20) per la nipote Persona_1
Da ultimo, va effettuato il calcolo per la nipote : Persona_2
-punti 10 in considerazione dell'età della vittima primaria: 70 anni alla data del decesso
(lett. “A” della Tabella);
- punti 20 in considerazione dell'età della vittima secondaria: forbice tra 0 e 10 anni (lett.
“B” della Tabella);
- punti 0 in relazione alla lett. “C” della Tabella perché è incontroverso che, al momento del decesso, la nipote non convivesse con la nonna;
- punti 12 in considerazione della sopravvivenza di 2 superstiti (madre e padre) (lett. “D” della Tabella);
-con riferimento alla lettera E, unico parametro soggettivo, si ritiene equo riconoscere n.
15 punti, metà del punteggio massimo, in forza dell'intensità del rapporto emersa all'esito della prova testimoniale non corroborata da altri elementi.
- per un totale, quindi, di punti 57, pari ad € 96.797,40 (57 punti x € 1.698,20) per la nipote . Persona_2
Spettano, altresì, alle attrici gli interessi legali sulle sorti capitali devalutate al momento del decesso di (04.09.2018) e di anno in anno rivalutate sino alla Persona_3
presente decisione, secondo i criteri fissati dalla consolidata giurisprudenza della pagina 14 di 17 Cassazione civile (v. Cass. SS.UU. n. 15928/2009 sulla scia dei principi fissati da SS.UU. n.
1712/1995, nonché Cass civ. III, n. 5234/2006) che ha affermato che nel risarcimento da danno illecito gli interessi (corrispondenti al lucro cessante) possono essere cumulati con la rivalutazione monetaria e vanno calcolati sul valore della somma via via rivalutata (secondo gli indici Istat) nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione del danno.
Da ultimo, occorre pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla compagnia assicurativa.
Questa sostiene di non poter essere chiamata quale parte nel giudizio di merito, spiegando nei suoi confronti la c.d. chiamata diretta, in ragione della mancata adozione del decreto attuativo di cui all'art. 12 comma 6 L. 24/2017.
Invero, corre l'obbligo di precisare che la compagnia assicuratrice odierna convenuta, era stata già correttamente evocata in lite nell'ambito del giudizio di atp, condizione di procedibilità della presente domanda di merito.
Sul punto, è pacifico il riconoscimento della legittimazione della compagnia assicuratrice, anche in assenza del decreto attuativo, nella fase conciliativa;
conseguenza di ciò è la legittimazione nella medesima parte nel successivo giudizio di merito, tenuto conto della natura bifasica del giudizio per l'accertamento della responsabilità sanitaria e dell'identità dei soggetti chiamati nelle due fasi.
Tuttavia parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti nella memoria n.
1, precisando che la rinuncia è limitata alla responsabilità medica e che resta ferma la richiesta di condanna per le spese dell'ATP e alla pena pecuniaria ex art. 8 L. 24/2017.
Di conseguenza, per le uniche domande esaminabili sono quelle sulle spese CP_6
di ATP e condanna alla sanzione pecunicaria.
Le spese di lite, sia del presente giudizio che del precedente giudizio di atp, seguono la soccombenza e vanno poste, altresì, ex art. 8 L. 24/2017 a carico dell' CP_5
.Si ritiene equo non comminare la condanna al pagamento della pena pecuniaria di
[...]
Cont cui all'art. 8 comma 4 della predetta legge alla luce delle giustificazioni addotte dall' e della circostanza che la stessa ha partecipato al giudizio.
pagina 15 di 17 Le spese di lite vengono liquidate nella somma di € 3.846,00 per la fase di istruzione preventiva e di € 7.831,00 per la fase di merito, per onorari, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del decisum, oltre ad € 843,00 (atp) ed € 843,00 (merito) per spese vive, con distrazione a favore del difensore antistatario limitatamente al giudizio di merito.
Per quanto riguarda non sussistono i presupposti per l'applicazione CP_6
dell'art. 8 comma 4, L. 24/2017 che statuisce che “ il giudice con provvedimento che definisce il giudizio, condanna le parti che non hanno partecipato al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall'esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione”. Invero, la norma presuppone che il giudizio di merito venga coltivato nei confronti della parte che non ha partecipato all'ATP mentre, nel caso di specie, parte attrice ha rinunciato alla domanda nei suoi confronti.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale di EG IA, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino, definitivamente pronunziando, sulla domanda in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie parzialmente le domande attoree nei confronti dell di EG IA CP_3
e, per l'effetto, la condanna al pagamento dell'importo di € 246.393,00 nei confronti di in proprio e di € 96.797,40 nei confronti della medesima n.q. di Parte_1
madre della minore e di € 254.215,00 nei confronti di Persona_1 Parte_2
in proprio e di € 96.797,40 nei confronti della medesima n.q. di madre della minore
, il tutto quale risarcimento del danno non patrimoniale spettante loro Persona_2
iure proprio per la morte di , oltre interessi legali sulla sorte capitale Persona_3
devalutata alla data del 04.09.2018 e di anno in anno rivalutata sino alla presente decisione;
2. condanna l a rifondere le spese di lite nei confronti di parte Controparte_7
attrice liquidate negli importi di € 3.846,00 per la fase di istruzione preventiva e di €
pagina 16 di 17 7.831,00 per la fase di merito, per onorari, oltre ad € 843,00 (atp) ed € 843,00 (merito) per spese vive, oltre iva cpa e rimborso forfettario al 15%, con distrazione a favore del difensore avv. Festa limitatamente al giudizio di merito;
3. rigetta le domande nei confronti di AM Trust ass.ni;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico dell . Controparte_7
EG IA, 07.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Francesca Rosaria Plutino)
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