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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3430/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Indirizzo 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000655846000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000655846000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130025846338000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150013954836000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificata in data 5.06.2025, sulla scorta, tra le altre, delle cartelle di pagamento n. 028 20130025846338 000 avente ad oggetto TARES anno 2013 (notificata in data 27.01.2014) e n. 028 20150013954836 000 avente ad oggetto Tari ANNO
2014 (notificata in data 13.06.2015): dedotta mancata preventiva notifica delle cartelle presupposte, eccepiva per ciò la illegittimità derivata della intimazione e, ad ogni modo, la intervenuta prescrizione dei crediti tributari, oltre che il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deva darsi atto della ammissibilità della impugnazione, in quanto proposta avverso atto espressamente contemplato dall'art. 19 d.lgs. 546/92 e comunque avverso atto –ove non compreso nel novero di quelli previsti dalla citata disposizione normativa- funzionale a portare a conoscenza del contribuente una pretesa dell'Amministrazione finanziaria e rispetto al quale sorge, quindi, ex art. 100 c.p.
c., l'interesse dell'obbligato ad una immediata impugnativa (Cass. SU 10672/2009) .
Ciò posto, deduce l'istante, quale principale motivo di gravame, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione e, su tale premessa, formula le consequenziali eccezioni sopra richiamate. Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a)in caso di omessa notifica di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente, il momento di tutela giurisdizionale può essere recuperato dal contribuente impugnando congiuntamente, in uno all'atto successivo, l'atto la cui notifica sia mancata (art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92); b)assicurandosi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012): la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un., n. 5791/2008); c)la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà
e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Tanto premesso, deve osservarsi che ogni verifica in ordine alla effettiva notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione appare nella specie superflua, atteso che, come dedotto e documentato dalla resistente
ADER, la intimazione qui impugnata risulta preceduta da una serie di atti intermedi, sucecssivi alle cartelle,
e segnatamente per la cartella n. 02820130025846338000, da ultimo, dalla intimazione n.
02820189004994225000, notificata in data 24.10.2019, e per la cartella n. 02820150013954836000, da ultimo, dal preavviso di fermo n. 02880202300002864000 notificato in data 21.12.2023, atti entrambi non impugnati dal contribuente nei termini di legge (vedasi produzione ADER, in atti).
In nessun modo contestata dal contribuente la regolarità delle notifiche dei predetti atti, dalla loro mancata impugnativa è scaturita la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere -oltre che vizi propri dell'atto impugnato- solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non risultando nuovamente decorso, dalla data di notifica dei menzionati atti intermedi, il termine di legge quinquennale previsto per i tributi locali, tenuto conto, quanto alle poste di cui alla prima prima cartella, della sospensione dei termini di cui all'art. art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Infondata anche la eccezione di carenza di motivazione dell'atto, risultando l'onere in parola adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli atti prodromici regolarmente notificati, il ricorso va quindi respinto, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CAROPPOLI MICHELE, Giudice monocratico in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3430/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di San Cipriano D'Aversa - Indirizzo 81036 San Cipriano D'Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000655846000 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259000655846000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130025846338000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150013954836000 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da ricorso
Resistente: si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento -in epigrafe indicata nell'esatto estremo numerico- notificata in data 5.06.2025, sulla scorta, tra le altre, delle cartelle di pagamento n. 028 20130025846338 000 avente ad oggetto TARES anno 2013 (notificata in data 27.01.2014) e n. 028 20150013954836 000 avente ad oggetto Tari ANNO
2014 (notificata in data 13.06.2015): dedotta mancata preventiva notifica delle cartelle presupposte, eccepiva per ciò la illegittimità derivata della intimazione e, ad ogni modo, la intervenuta prescrizione dei crediti tributari, oltre che il difetto di motivazione dell'atto.
Si costituiva, depositando controdeduzioni, la Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deva darsi atto della ammissibilità della impugnazione, in quanto proposta avverso atto espressamente contemplato dall'art. 19 d.lgs. 546/92 e comunque avverso atto –ove non compreso nel novero di quelli previsti dalla citata disposizione normativa- funzionale a portare a conoscenza del contribuente una pretesa dell'Amministrazione finanziaria e rispetto al quale sorge, quindi, ex art. 100 c.p.
c., l'interesse dell'obbligato ad una immediata impugnativa (Cass. SU 10672/2009) .
Ciò posto, deduce l'istante, quale principale motivo di gravame, l'omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione e, su tale premessa, formula le consequenziali eccezioni sopra richiamate. Tale in sintesi il thema decidendi, rappresentano principi noti in materia tributaria che: a)in caso di omessa notifica di atti autonomamente impugnabili adottati precedentemente, il momento di tutela giurisdizionale può essere recuperato dal contribuente impugnando congiuntamente, in uno all'atto successivo, l'atto la cui notifica sia mancata (art. 19 comma 3 d.lgs. 546/92); b)assicurandosi la correttezza del procedimento di formazione della pretesa impositiva mediante il rispetto di una sequenza procedimentale preordinata di atti, l'omessa notifica di un determinato atto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. per tutte Cass. 14861/2012): la descritta nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto,
o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spettando in casi siffatti al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (cfr. anche Cass. 9873/2011; Cass., Sez. un., n. 5791/2008); c)la mancata impugnativa nei termini di uno degli atti della sequenza legale determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, con possibilità per il contribuente di far valere successivamente solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti o vizi propri dell'atto successivo;
d) la predetta cristallizzazione della pretesa impositiva non opera, tuttavia, laddove la mancata opposizione riguardi atti diversi da quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 546/92, venendo in rilievo una mera facoltà
e non un onere di impugnativa per il contribuente (cfr. per tutte Cass. 16952/2015).
Tanto premesso, deve osservarsi che ogni verifica in ordine alla effettiva notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione appare nella specie superflua, atteso che, come dedotto e documentato dalla resistente
ADER, la intimazione qui impugnata risulta preceduta da una serie di atti intermedi, sucecssivi alle cartelle,
e segnatamente per la cartella n. 02820130025846338000, da ultimo, dalla intimazione n.
02820189004994225000, notificata in data 24.10.2019, e per la cartella n. 02820150013954836000, da ultimo, dal preavviso di fermo n. 02880202300002864000 notificato in data 21.12.2023, atti entrambi non impugnati dal contribuente nei termini di legge (vedasi produzione ADER, in atti).
In nessun modo contestata dal contribuente la regolarità delle notifiche dei predetti atti, dalla loro mancata impugnativa è scaturita la definitività dell'accertamento tributario, con possibilità per il contribuente di far valere -oltre che vizi propri dell'atto impugnato- solo fatti estintivi o modificativi sopravvenuti: sotto tale specifico profilo infondata è la eccezione di prescrizione sopravvenuta, non risultando nuovamente decorso, dalla data di notifica dei menzionati atti intermedi, il termine di legge quinquennale previsto per i tributi locali, tenuto conto, quanto alle poste di cui alla prima prima cartella, della sospensione dei termini di cui all'art. art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020).
Infondata anche la eccezione di carenza di motivazione dell'atto, risultando l'onere in parola adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli atti prodromici regolarmente notificati, il ricorso va quindi respinto, con le spese di lite che si compensano.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese