Decreto cautelare 13 ottobre 2025
Ordinanza cautelare 11 novembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2464 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02464/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03928/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale DEla Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3928 DE 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON LI, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Di Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Fondazione Festa dei Gigli, in persona DE Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carmine Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Nola, in persona DE Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NO GL, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale e Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IS RD, non costituito in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione DEl’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) DE verbale DE 28 giugno 2025, avente a oggetto l’assegnazione DEle Macchine da Festa per l’edizione DEla Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione DE CA;
b) DE verbale DE 27 giugno 2025, di cui si ignora il contenuto, avente a oggetto l’esame DEle domande di concessione per l’assegnazione DEle Macchine da Festa denominate Gigli e Barca per l’edizione 2026;
c) DEl’articolo 24 DE Regolamento DEla Festa dei Gigli, nella parte in cui esclude la contribuzione figurativa dal calcolo DEl’anzianità contributiva rilevante;
d) DE bando di assegnazione DEle Macchine da Festa per l’edizione 2026, DElo Statuto DEla Fondazione Festa dei Gigli, ove e per quanto lesivi dei diritti e degli interessi DE ricorrente, nonché di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo;
nonché per la declaratoria DE diritto DE ricorrente a vedersi riconosciuta la concessione per l’organizzazione DEla Macchina da Festa denominata Giglio DEla Corporazione DE CA per l’edizione 2026;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 23 settembre 2025:
a) DE provvedimento in data 8 settembre 2025 DE Commissario DEla Fondazione Festa dei Gigli, che ha disposto “ la revoca DEl’assegnazione provvisorie DE 29 giugno 2025 ”;
b) degli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;
nonché per la declaratoria DE diritto DE ricorrente a vedersi riconosciuta la concessione per l’organizzazione DEla Macchina da Festa denominata Giglio DEla Corporazione DE CA per l’edizione 2026;
quanto ai motivi aggiunti depositati in data 13 ottobre 2025:
a) DE provvedimento in data 8 ottobre 2025 DE Commissario Straordinario DEla Fondazione Festa dei Gigli e DE Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva DEle Macchine da Festa per l’anno 2026, relativamente al Giglio DEla Corporazione DE CA;
quanto al ricorso incidentale presentato da NO GL il 31 ottobre 2025:
1) DE provvedimento in data 8 ottobre 2025, a firma congiunta DE Commissario Straordinario DEla Fondazione Festa dei Gigli e DE Sindaco di Nola, avente a oggetto l’assegnazione definitiva DEle Macchine da Festa per l’anno 2026, relativamente al Giglio DEla Corporazione DE CA, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale ON LI;
2) DE verbale DE 28 giugno 2025, avente a oggetto l’assegnazione DEle Macchine da Festa per l’edizione DEla Festa dei Gigli 2026, con riferimento alla corporazione DE CA, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale ON LI;
3) DE verbale DE 27 giugno 2025, di cui si ignora il contenuto, avente a oggetto l’esame DEle domande di concessione per l’assegnazione DEle Macchine da Festa denominate Gigli e Barca per l’edizione 2026, nella parte in cui ha ammesso la domanda presentata dal ricorrente principale ON LI;
4) DE bando di assegnazione DEle Macchine da Festa per l’edizione 2026 e DElo Statuto DEla Fondazione Festa dei Gigli, ove e per quanto lesivi;
5) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DEla Fondazione Festa dei Gigli, DE Comune di Nola e di NO GL;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nell’udienza pubblica DE giorno 5 marzo 2026 la dott.ssa RI IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con il verbale DE 28 giugno 2025, impugnato con il ricorso introduttivo DE presente giudizio, la Commissione istituita dalla Fondazione Festa dei Gigli ha – tra l’altro – assegnato provvisoriamente la Macchina da Festa per l’edizione DEla Festa dei Gigli 2026 relativa alla Corporazione DE CA alla domanda n. 2 – Firmatario IS RD, Maestro di Festa NO GL – in quanto “ presenta la maggiore anzianità lavorativa, comprovata dalla relativa anzianità contributiva effettivamente maturata, pari a 27 anni e 3 mesi ”.
Con successivo provvedimento in data 8 settembre 2025, impugnato con motivi aggiunti depositati il 23 settembre 2025, la stessa Fondazione ha disposto “ la revoca DEl’assegnazione provvisoria DE 29 giugno 2025 per l’assegnazione per l’edizione DE 2026 DEle macchine da festa … DE CA (Firmatario RD IS, Maestro di Festa GL NO) ”.
Infine, con provvedimento DEl’8 ottobre 2025, impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti depositati il 13 ottobre 2025 e da NO GL con ricorso incidentale depositato il 31 ottobre 2025, la Fondazione Festa dei Gigli ha disposto l’assegnazione definitiva DEla Macchina da Festa DEla Corporazione DE CA per il 2026 al Firmatario IS RD e al Maestro di Festa NO GL.
Con l’ordinanza n. 2801 DEl’11 novembre 2025, la Sezione ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, le esigenze cautelari manifestate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la tempestiva fissazione DEl’udienza di merito, ai sensi DEl’articolo 55, comma 10, DE codice DE processo amministrativo.
All’udienza pubblica DE 5 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo DE presente giudizio e i primi motivi aggiunti devono ritenersi inammissibili (come eccepito anche dal controinteressato NO GL), attesa la provvisorietà, e dunque il carattere endoprocedimentale, DEl’impugnato verbale DE 28 giugno 2025 e la non lesività, di per sé, DE provvedimento DEl’8 settembre 2025, con il quale la Fondazione si è limitata a disporre la revoca DEl’assegnazione provvisoria, per l’edizione DE 2026, DEla Macchina da Festa DE CA agli odierni controinteressati.
Con i secondi motivi aggiunti, avverso il provvedimento di assegnazione definitiva, la parte ricorrente si duole dei seguenti vizi:
1) violazione DEl’articolo 16, comma 2, DE Regolamento DEla Festa dei Gigli; eccesso di potere; violazione DE principio di parità di trattamento, “ in quanto la categoria di appartenenza DE Maestro Corporativo sig. RD IS è quella DEla Corporazione DE Sarto e non DE CA ”, quest’ultima comprendendo “ calzolai; ciabattini; commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di calzature e pelletteria; conciatori di pelli ”;
2) violazione DE principio di legalità DEl’azione amministrativa; violazione DEl’articolo 97 DEla Costituzione; sviamento di potere, atteso che “ l’assegnazione dei Gigli costituisce attività a contenuto vincolato, interamente disciplinata dal Regolamento DEla Festa dei Gigli, il cui art. 16 fissa criteri tassativi e non derogabili per l’individuazione DEla corporazione di appartenenza DE maestro corporativo ”;
3) difetto d’istruttoria e di motivazione in ordine “ all’elemento logicamente e giuridicamente presupposto, ovvero la riconducibilità DE sig. RD alla corporazione DE CA ”; irragionevolezza e contraddittorietà;
4) illegittimità DEl’articolo 24 DE Regolamento DEla Festa dei Gigli rispetto agli articoli 3 e 97 DEla Costituzione, nella parte in cui esclude dal computo DEl’anzianità lavorativa dei Maestri corporativi i contributi figurativi (maternità, malattia, infortunio, cassa integrazione etc.), il cui conteggio consentirebbe di riconoscere a ME EC – Maestro corporativo indicato dal ricorrente – un’anzianità contributiva pari a 34 anni e 8 mesi.
Deve, in primo luogo, essere respinta la richiesta DE Comune di Nola di dichiararne il difetto di legittimazione passiva (per l’asserita mancanza di potere decisionale), essendo in ogni caso il decreto DEl’8 ottobre 2025 formalmente riconducibile al Sindaco.
Ciò premesso, le censure sono infondate.
L’articolo 16, comma 2, DE Regolamento DEla Festa dei Gigli stabilisce che “ Le categorie di appartenenza dei Maestri Corporativi, detti anche Firmatari, sono tassativamente individuate nel presente articolo: …
f. CALZOLAIO: Calzolai; ciabattini; commercianti all’ingrosso e/o al dettaglio di calzature e pelletteria; conciatori di pelli ”.
Il successivo comma 7 prevede, poi, che:
“ Per l’appartenenza alla corporazione, nel caso di firmatario "lavoratore dipendente", il requisito dichiarato risulterà osservato qualora la mansione svolta dal lavoratore all’interno DEl’azienda rientri in una DEle categorie di mestieri indicati al c. 2 DE presente articolo.
La corporazione di appartenenza è individuata esclusivamente con riferimento alla categoria di attività economica primaria (o prevalente) indicata nella visura camerale, dalla quale risulti anche la dichiarazione di effettivo inizio e svolgimento DEla suindicata attività primaria (o prevalente); non rileva la mera previsione o la potenzialità DEl’attività economica contemplata nell’oggetto sociale o anche il semplice possesso dei titoli autorizzativi (licenze e/o simili), per l’eventuale svolgimento DEl’attività ”.
Nella fattispecie in esame, dalla visura camerale storica DEl’impresa individuale Lizza Sport di RD IS risulta:
“ Data inizio attività 12/04/1983
Attività esercitata descrizione attività: vendita al dettaglio degli articoli di cui alle tabelle 09, 10, 11, 12, 13 ; …
Data cancellazione: 02/05/2012 …
Causale: cessazione di ogni attività
Data cessazione attività: 31/12/2011 ”.
Le tabelle merceologiche cui fa riferimento la visura camerale sono quelle di cui all’allegato 5 DE decreto DE Ministero DEl’Industria, DE Commercio e DEl’Artigianato n. 375 DE 4 agosto 1988 (abrogato dall’articolo 26 DE decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114). La tabella IX, in particolare, comprendeva “ Articoli di vestiario confezionati di qualunque tipo e pregio, compresi quelli di maglieria esterna e di camiceria - accessori di abbigliamento di qualunque tipo e pregio, esclusi quelli costituiti da oggetti preziosi - biancheria intima di qualunque tipo e pregio - calzature e articoli in pelle e cuoio di qualunque tipo e pregio ” .
Sotto altro profilo, “ l’identificazione DEl’attività prevalente non può essere basata sui codici ATECO perché tale sistema ha principalmente funzione statistica, in quanto finalizzato ad indicare l’attività nella domanda di iscrizione nel registro DEle imprese senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente od accessoria (in termini C.d.S., Sez. III, n. 3285/2015; C.d.S., Sez. V, n. 7846/2019, n. 7846; Id., 21 maggio 2018, n. 3035; TAR Napoli, sez. III, 23 luglio 2020, n. 3264; TAR Roma, sez. III, 4 maggio 2020, n. 4570) ” (T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, sezione prima, sentenza 7 novembre 2022, n. 2965).
Ne deriva la riconducibilità DEl’attività svolta alla categoria DE CA, secondo il richiamato articolo 16 DE Regolamento; né a tal riguardo rileva la circostanza che in passato IS RD abbia ricoperto il ruolo di Maestro corporativo DE Giglio DE Sarto.
Quanto, infine, alla previsione, contenuta nell’articolo 24 DE Regolamento, di escludere la contribuzione figurativa, il Collegio ritiene che non si possa considerare irragionevole. In effetti, la ratio DEla previsione è di premiare l’esperienza concretamente maturata nell’attività di pertinenza DEla Corporazione; mentre la contribuzione figurativa risponde alla finalità, diversa ma non incompatibile con la prima, di tutelare il lavoratore nei periodi di inattività dovuti a cause come malattia, maternità e disoccupazione.
L’infondatezza DE ricorso principale rende improcedibile il ricorso incidentale.
La peculiarità DEla controversia sorregge la compensazione DEle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale DEla Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara inammissibili il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti;
b) respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;
c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio DE giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
MI MA UO, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
RI IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI IE | MI MA UO |
IL SEGRETARIO