TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2464
TAR
Decreto cautelare 13 ottobre 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 11 novembre 2025
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TAR
Sentenza 20 aprile 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Provvisorietà del verbale

    Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo in quanto il verbale del 28 giugno 2025, impugnato, aveva carattere provvisorio ed endoprocedimentale.

  • Inammissibile
    Provvisorietà del verbale

    Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo in quanto il verbale del 27 giugno 2025, impugnato, aveva carattere provvisorio ed endoprocedimentale.

  • Rigettato
    Ragionevolezza dell'esclusione della contribuzione figurativa

    Il Collegio ritiene che l'esclusione della contribuzione figurativa non sia irragionevole, in quanto la ratio della norma è premiare l'esperienza concretamente maturata nell'attività di pertinenza della Corporazione, mentre la contribuzione figurativa ha una finalità diversa di tutela del lavoratore nei periodi di inattività.

  • Inammissibile
    Atto endoprocedimentale

    Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo in quanto il bando e lo Statuto, impugnati, erano atti endoprocedimentali o comunque non lesivi di per sé.

  • Rigettato
    Appartenenza alla Corporazione CA

    Il Tribunale ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure relative all'appartenenza del sig. RD alla Corporazione CA.

  • Inammissibile
    Atto non lesivo

    Il Tribunale ha ritenuto inammissibile i primi motivi aggiunti in quanto il provvedimento dell'8 settembre 2025, con cui la Fondazione ha revocato l'assegnazione provvisoria, non era di per sé lesivo.

  • Rigettato
    Appartenenza del sig. RD alla Corporazione CA

    Il Tribunale ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure relative all'appartenenza del sig. RD alla Corporazione CA, basandosi sulla visura camerale storica e sull'interpretazione dell'art. 16 del Regolamento.

  • Rigettato
    Violazione principio di legalità e sviamento di potere

    Il Tribunale ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure relative all'appartenenza del sig. RD alla Corporazione CA, il che implica il rigetto anche di questa censura.

  • Rigettato
    Difetto d'istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha respinto il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure relative all'appartenenza del sig. RD alla Corporazione CA, il che implica il rigetto anche di questa censura.

  • Rigettato
    Illegittimità articolo 24 Regolamento Festa dei Gigli

    Il Tribunale ha rigettato il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che l'articolo 24 del Regolamento non sia irragionevole.

  • Improcedibile
    Ammissione domanda ricorrente principale

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

  • Improcedibile
    Ammissione domanda ricorrente principale

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

  • Improcedibile
    Ammissione domanda ricorrente principale

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

  • Improcedibile
    Lesività degli atti

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, in quanto il ricorso principale è stato respinto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. III, sentenza 20/04/2026, n. 2464
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2464
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo