Articolo 9 della Legge 24 gennaio 2025, n. 11
Articolo 8Articolo 10
Versione
26 febbraio 2025
Art. 9. Entrate finanziarie 1. Le entrate del consorzio sono costituite:
a) dai contributi ordinari annuali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, pari a 479.641 euro per l'anno 2025 e a 499.641 euro annui a decorrere dall'anno 2026, della regione Toscana e degli altri enti consorziati, determinati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione secondo le modalita' stabilite dallo statuto, a copertura delle spese di funzionamento e delle attivita', nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;
b) dalle risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, comma 3, 4, comma 3, 6, comma 4, 7, comma 5, e 8, commi 4 e 6;
c) da contributi straordinari degli enti consorziati, secondo le modalita' stabilite dallo statuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci;
d) da eventuali altri proventi, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento di attivita' proprie o delegate del consorzio;
e) da finanziamenti derivanti dalla partecipazione a bandi e progetti regionali, nazionali ed europei nelle materie comprese nelle attivita' svolte dal consorzio.
Note all'art. 9:
- Si riportano gli articoli 2423 , 2423-bis , 2423-ter del codice civile :
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della societa' e il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le societa' illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti e' incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unita' di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che puo' essere redatta in migliaia di euro.».
«Art. 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).
- Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attivita';
1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci e' effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;
6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.».
«Art. 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). - Salve le disposizioni di leggi speciali per le societa' che esercitano particolari attivita', nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, e' irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attivita' esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilita' e l'adattamento o l'impossibilita' di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione e' ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.».
Entrata in vigore il 26 febbraio 2025
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