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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 22/01/2026, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n.950/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141686315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate-CO in data 8.1.2025 e in data
20.10.2025 alla Regione MP (a seguito di ordinanza resa da questo Giudice in data 22.9.2025), il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240141686315000, ricevuta in data 23.12.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2017, per il complessivo importo di € 410,50. Eccepiva l'istante l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, in relazione all'anno d'imposta, giammai avendo ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per mancata prova dell'esecutività del ruolo, nonché l'inesistenza dell'attività svolta dal Concessionario, risultando Municipia S.p.a. l'Agente per la CO della Regione
Campania.
In data 13.2.2025, l'Agenzia delle Entrate-CO, depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla eccepita prescrizione della pretesa fiscale.
In data 24.11.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Deduceva e documentava l'avvenuta regolare notifica di due prodromici avvisi di accertamento, richiamati nella gravata cartella, con conseguente insussistenza della prescrizione, per come eccepita dal ricorrente.
In data 3.9.2025, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo nella prescrizione della pretesa fiscale, rilevando la violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. FR AB, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 23.12.2024 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 8.1.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire unicamente la prescrizione della pretesa tributaria in relazione all'anno d'imposta 2017, essendo a suo dire maturato il termine di prescrizione al momento della notifica della gravata cartella esattoriale n. 07120240141686315000, eseguita in data 23.12.2024. Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n. 734326274259, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 2.11.2020 nonché di un secondo avviso di accertamento, n. 734195915959, eseguita a mani della moglie in data 24.4.2023. Sul punto, è noto che "Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire." (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora " In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo." (Cass. civ. 28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dei menzionati atti prodromici, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito" (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito" (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
Infine, è appena il caso di evidenziare l'avvenuta esecutività del ruolo in data 19.8.2024 nonché il documentato affidamento - con delibera di G.R. n. 140/2023 - all'Agenzia delle Entrate-CO dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 405,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
FR AB, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e della Regione Campania, con ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 250,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies
D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr.
FR AB
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica: ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 301/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240141686315000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 643/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'Agenzia delle Entrate-CO in data 8.1.2025 e in data
20.10.2025 alla Regione MP (a seguito di ordinanza resa da questo Giudice in data 22.9.2025), il ricorrente impugnava la cartella di pagamento n. 07120240141686315000, ricevuta in data 23.12.2024, avente ad oggetto l'omesso versamento della Tassa Auto, anno d'imposta 2017, per il complessivo importo di € 410,50. Eccepiva l'istante l'intervenuta maturazione del termine triennale di prescrizione, in relazione all'anno d'imposta, giammai avendo ricevuto la notifica di alcun atto interruttivo. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto per mancata prova dell'esecutività del ruolo, nonché l'inesistenza dell'attività svolta dal Concessionario, risultando Municipia S.p.a. l'Agente per la CO della Regione
Campania.
In data 13.2.2025, l'Agenzia delle Entrate-CO, depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto, eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla eccepita prescrizione della pretesa fiscale.
In data 24.11.2025, la Regione Campania depositava proprie controdeduzioni, eccependo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Deduceva e documentava l'avvenuta regolare notifica di due prodromici avvisi di accertamento, richiamati nella gravata cartella, con conseguente insussistenza della prescrizione, per come eccepita dal ricorrente.
In data 3.9.2025, il ricorrente depositava memoria difensiva, insistendo nella prescrizione della pretesa fiscale, rilevando la violazione dell'art. 32 D.Lgs. 546/1992.
All'udienza del 19.1.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice
Monocratico dr. FR AB, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata cartella esattoriale in data 23.12.2024 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 8.1.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire unicamente la prescrizione della pretesa tributaria in relazione all'anno d'imposta 2017, essendo a suo dire maturato il termine di prescrizione al momento della notifica della gravata cartella esattoriale n. 07120240141686315000, eseguita in data 23.12.2024. Nel caso di specie, tuttavia, la Regione Campania, nel costituirsi in giudizio, ha documentato la notifica dell'avviso di accertamento n. 734326274259, eseguita a mani proprie del ricorrente in data 2.11.2020 nonché di un secondo avviso di accertamento, n. 734195915959, eseguita a mani della moglie in data 24.4.2023. Sul punto, è noto che "Quando l'atto sia consegnato a mani di un familiare convivente deve presumersi che l'atto sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario: la dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto fornisce sufficienti garanzie sulla successiva effettività della consegna, tant'è vero che nell'ipotesi di notifica a mezzo ufficiale giudiziario di cui all'art. 139 secondo comma c.p.c. non è previsto il successivo invio della raccomandata al destinatario, come invece quando il plico sia ricevuto dal vicino o dal portiere (quarto comma art. 139 cit.), con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire." (Cass. civ.
9.9.2013 n. 20651) E ancora " In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la
"persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo." (Cass. civ. 28.4.2021 n. 11228; conf. Cass. civ.
9.2.2022 n. 4160; 15.102010 n. 21362).
Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica dei menzionati atti prodromici, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito" (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito" (Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
Infine, è appena il caso di evidenziare l'avvenuta esecutività del ruolo in data 19.8.2024 nonché il documentato affidamento - con delibera di G.R. n. 140/2023 - all'Agenzia delle Entrate-CO dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi regionali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di ciascuna delle parti resistenti, conformemente al D.M. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 1-5, nonché all'art. 15 D.Lgs. 546/1992, in assenza di nota specifica e tenuto conto del valore della controversia (€ 405,00, scaglione applicabile ricompreso tra € 0,01 ed € 1.100,00), in complessivi € 250,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies D.Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
FR AB, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-CO e della Regione Campania, con ritualmente notificato, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, in favore di ciascuna delle parti resistenti, in complessivi € 250,00 di cui € 100,00 per la fase di studio, € 50,00 per la fase introduttiva, € 100,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge, già applicata la riduzione ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies
D.Lgs. 546/1992. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il 19.1.2026. IL GIUDICE dr.
FR AB