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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 15/01/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2730/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13318/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58579 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Milano, impugnava la sentenza n. 13318/2023, depositata il 09.11.2023, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 3, respingeva il ricorso proposto contro avviso d'accertamento n. 58579 notificato da Roma Capitale il 30.09.2021 per omesso versamento dell'imposta IMU 2016, ammontante ad euro 26.775,95 e riferita a tre immobili in Indirizzo_1 a Roma, riportati in catasto tutti al foglio 287, rispettivamente, particelle n. 771 sub. 503, n. 1977 e n. 2079. La vertenza trae origine dalle contestazioni volte dalla Ricorrente_1 S.r.l. all'avviso d'accertamento per omessa indicazione degli elementi di quantificazione dell'imposta, quindi per illegittima determinazione della rendita catastale, nonché per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e, in particolare, per non assoggettabilità ad IMU del fabbricato al f. 287, part. 771 sub. 503, in quanto rudere inutilizzabile, e dei due terreni alle p.lle
1977 e 2079 in quanto adibiti a sede di cabina elettrica e impianto di depurazione a servizio condominiale di edifici circostanti. La Corte di primo grado respingeva il ricorso ritenendo che l'avviso, sufficientemente motivato, fosse sostenuto da elementi di riscontro coerenti con le risultanze catastali antecedenti al 2019 e
2021 (anni in cui l'interessata aveva poi richiesto variazioni Docfa), talché mancherebbero elementi oggettivi necessari a escludere l'applicazione di benefici fiscali.
L'appellante censurava la decisione di primo grado eccependo la violazione dell'art. 360, co. 5, c.p.c., nonché
l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, l'errata valutazione delle eccezioni contenute in ricorso e della documentazione fornita a corredo così come delle richieste di esenzioni per le quali non sarebbe prevista la decadenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU;
rilevava, inoltre, carenza e motivazione apparente della sentenza. Nel richiamare la consulenza tecnica di parte attestante la non assoggettabilità ad IMU degli immobili al foglio 287, p.lle n.
771 sub. 503, n. 1977 e n. 2079, deduceva l'insussistenza dell'obbligo decadenziale di presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione, richiamando la disponibilità di documenti comprovanti le caratteristiche indicate dalla normativa ai fini del beneficio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, rilevando che, nell'anno 2016 di accertamento, il fabbricato collabente di cui al foglio 287, p.lla 771 sub 503 – poi soppresso nel 2019 con sostituzione in subalterno 504 alla categoria F1 - risultava dotato di rendita catastale poiché iscritto nella categoria D/3 e che le particelle 1997
e 2079 rientravano nella categoria D/1 destinata ai fabbricati industriali. Escludeva, quindi, il diritto all'esenzione, il cui beneficio sarebbe previsto solo per i fabbricati inutilizzabili iscritti nelle categorie da F1
a F5 e inapplicabile alle categorie D/3 e D/1 siccome iscritte nell'Ufficio del Territorio, alle cui risultanze l'Ente comunale è vincolato oggettivamente per la determinazione del tributo. Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 12 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata risulta dotata di ogni elemento necessario a comprendere l'iter logico-giuridico adottato nell'esame della fattispecie e nella valutazione in diritto delle ragioni delle parti, attraverso una deliberazione intellegibile sia in ordine al provvedimento impugnato che alla normativa applicabile, tanto da esaurire ogni punto controverso in relazione anche alla documentazione di causa. Pertanto, vanno respinte le censure con cui l'appellante ritiene viziata la pronuncia per motivazione carente o apparente.
La Ricorrente_1 S.r.l. sostiene che la mancata presentazione della dichiarazione IMU non comporterebbe la perdita del diritto alla esenzione e ritiene che il caso di specie esulerebbe da quelli annoverati per legge, in quanto, peraltro, sarebbero state fornite prove documentali in relazione alla non assoggettabilità, per caratteristiche di fatto e catastali, dei cespiti al tributo;
ma questa Corte osserva che le categorie D/3 e D/1 iscritte presso l'Ufficio del territorio nel 2016 per i beni in questione, non possono essere riqualificate ex post – ovvero considerate di fatto in differenti categorie - ai fini dell'esenzione, occorrendo una procedura
Docfa con il controllo dell'ente impositore in contraddittorio col contribuente. Pertanto, la circostanza che con la procedura Docfa successiva al 2016 si sia poi pervenuti a una nuova classificazione esentata degli immobili, non può comportare alcuna possibilità di revisione posticipata delle categorie catastalmente attribuite nel 2016 e alle quali Roma Capitale ha dovuto obbligatoriamente attenersi, né emerge dagli atti di causa che nel 2016 sia stata adottata o avviata qualsivoglia iniziativa dinanzi all'Agenzia del territorio per la revisione delle categorie catastali. Piuttosto, la complessità delle vicende dei cespiti (fabbricato e terreni) connotate negli anni precedenti da permessi a costruire rilasciati dal Comune di Roma (n. 425/2007) e dalla convenzione del 23.10.2008 per la costituzione di una servitù di elettrodotto stipulata dalla Società con ACEA in realizzazione di una cabina a beneficio dello stabile in catasto al foglio 287, p.lla 771, rendono evidente, per un verso, l'esistenza di un articolato processo di trasformazione medio tempore del fabbricato e delle aree adiacenti, e, per altro, l'inerzia – o, probabilmente, la difficoltà - della Società nell'aggiornare debitamente la classificazione prima del 2019.
Quindi, la documentazione fornita dall'appellante sin dal primo grado, per quanto possa eventualmente comprovare lo stato di fatto nell'anno 2016, non vale a contrastare le risultanze catastali ai fini IMU, rimaste invariate fino al 2019. Ciò vale anche per la consulenza di parte con cui, nel 2019, si attestavano le condizioni fatiscenti del fabbricato e le destinazioni dei due terreni, ma tale rilievo - che non ha valore di prova processuale
- resta comunque ininfluente in ragione del fatto che lo stato reale e le funzioni dei cespiti nel periodo del
2016 non potevano essere tenuti in considerazione da Roma Capitale, la quale invoca opportunamente le risultanze catastali e richiama il mancato adempimento all'obbligo di dichiarazione previsto per legge.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.700,00, oltre oneri accessori di legge.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FRUSCELLA GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GRECHI CATERINA, Giudice
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2730/2024 depositato il 02/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13318/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 3
e pubblicata il 09/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 58579 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 96/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., con sede a Milano, impugnava la sentenza n. 13318/2023, depositata il 09.11.2023, con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sez. 3, respingeva il ricorso proposto contro avviso d'accertamento n. 58579 notificato da Roma Capitale il 30.09.2021 per omesso versamento dell'imposta IMU 2016, ammontante ad euro 26.775,95 e riferita a tre immobili in Indirizzo_1 a Roma, riportati in catasto tutti al foglio 287, rispettivamente, particelle n. 771 sub. 503, n. 1977 e n. 2079. La vertenza trae origine dalle contestazioni volte dalla Ricorrente_1 S.r.l. all'avviso d'accertamento per omessa indicazione degli elementi di quantificazione dell'imposta, quindi per illegittima determinazione della rendita catastale, nonché per omessa instaurazione del contraddittorio preventivo e, in particolare, per non assoggettabilità ad IMU del fabbricato al f. 287, part. 771 sub. 503, in quanto rudere inutilizzabile, e dei due terreni alle p.lle
1977 e 2079 in quanto adibiti a sede di cabina elettrica e impianto di depurazione a servizio condominiale di edifici circostanti. La Corte di primo grado respingeva il ricorso ritenendo che l'avviso, sufficientemente motivato, fosse sostenuto da elementi di riscontro coerenti con le risultanze catastali antecedenti al 2019 e
2021 (anni in cui l'interessata aveva poi richiesto variazioni Docfa), talché mancherebbero elementi oggettivi necessari a escludere l'applicazione di benefici fiscali.
L'appellante censurava la decisione di primo grado eccependo la violazione dell'art. 360, co. 5, c.p.c., nonché
l'errata, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, l'errata valutazione delle eccezioni contenute in ricorso e della documentazione fornita a corredo così come delle richieste di esenzioni per le quali non sarebbe prevista la decadenza in caso di mancata presentazione della dichiarazione IMU;
rilevava, inoltre, carenza e motivazione apparente della sentenza. Nel richiamare la consulenza tecnica di parte attestante la non assoggettabilità ad IMU degli immobili al foglio 287, p.lle n.
771 sub. 503, n. 1977 e n. 2079, deduceva l'insussistenza dell'obbligo decadenziale di presentazione della dichiarazione IMU ai fini dell'esenzione, richiamando la disponibilità di documenti comprovanti le caratteristiche indicate dalla normativa ai fini del beneficio.
Si costituiva in giudizio Roma Capitale, rilevando che, nell'anno 2016 di accertamento, il fabbricato collabente di cui al foglio 287, p.lla 771 sub 503 – poi soppresso nel 2019 con sostituzione in subalterno 504 alla categoria F1 - risultava dotato di rendita catastale poiché iscritto nella categoria D/3 e che le particelle 1997
e 2079 rientravano nella categoria D/1 destinata ai fabbricati industriali. Escludeva, quindi, il diritto all'esenzione, il cui beneficio sarebbe previsto solo per i fabbricati inutilizzabili iscritti nelle categorie da F1
a F5 e inapplicabile alle categorie D/3 e D/1 siccome iscritte nell'Ufficio del Territorio, alle cui risultanze l'Ente comunale è vincolato oggettivamente per la determinazione del tributo. Concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza del 12 gennaio 2026, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata risulta dotata di ogni elemento necessario a comprendere l'iter logico-giuridico adottato nell'esame della fattispecie e nella valutazione in diritto delle ragioni delle parti, attraverso una deliberazione intellegibile sia in ordine al provvedimento impugnato che alla normativa applicabile, tanto da esaurire ogni punto controverso in relazione anche alla documentazione di causa. Pertanto, vanno respinte le censure con cui l'appellante ritiene viziata la pronuncia per motivazione carente o apparente.
La Ricorrente_1 S.r.l. sostiene che la mancata presentazione della dichiarazione IMU non comporterebbe la perdita del diritto alla esenzione e ritiene che il caso di specie esulerebbe da quelli annoverati per legge, in quanto, peraltro, sarebbero state fornite prove documentali in relazione alla non assoggettabilità, per caratteristiche di fatto e catastali, dei cespiti al tributo;
ma questa Corte osserva che le categorie D/3 e D/1 iscritte presso l'Ufficio del territorio nel 2016 per i beni in questione, non possono essere riqualificate ex post – ovvero considerate di fatto in differenti categorie - ai fini dell'esenzione, occorrendo una procedura
Docfa con il controllo dell'ente impositore in contraddittorio col contribuente. Pertanto, la circostanza che con la procedura Docfa successiva al 2016 si sia poi pervenuti a una nuova classificazione esentata degli immobili, non può comportare alcuna possibilità di revisione posticipata delle categorie catastalmente attribuite nel 2016 e alle quali Roma Capitale ha dovuto obbligatoriamente attenersi, né emerge dagli atti di causa che nel 2016 sia stata adottata o avviata qualsivoglia iniziativa dinanzi all'Agenzia del territorio per la revisione delle categorie catastali. Piuttosto, la complessità delle vicende dei cespiti (fabbricato e terreni) connotate negli anni precedenti da permessi a costruire rilasciati dal Comune di Roma (n. 425/2007) e dalla convenzione del 23.10.2008 per la costituzione di una servitù di elettrodotto stipulata dalla Società con ACEA in realizzazione di una cabina a beneficio dello stabile in catasto al foglio 287, p.lla 771, rendono evidente, per un verso, l'esistenza di un articolato processo di trasformazione medio tempore del fabbricato e delle aree adiacenti, e, per altro, l'inerzia – o, probabilmente, la difficoltà - della Società nell'aggiornare debitamente la classificazione prima del 2019.
Quindi, la documentazione fornita dall'appellante sin dal primo grado, per quanto possa eventualmente comprovare lo stato di fatto nell'anno 2016, non vale a contrastare le risultanze catastali ai fini IMU, rimaste invariate fino al 2019. Ciò vale anche per la consulenza di parte con cui, nel 2019, si attestavano le condizioni fatiscenti del fabbricato e le destinazioni dei due terreni, ma tale rilievo - che non ha valore di prova processuale
- resta comunque ininfluente in ragione del fatto che lo stato reale e le funzioni dei cespiti nel periodo del
2016 non potevano essere tenuti in considerazione da Roma Capitale, la quale invoca opportunamente le risultanze catastali e richiama il mancato adempimento all'obbligo di dichiarazione previsto per legge.
L'appello deve essere quindi respinto e le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello e condanna l'appellante al pagamento, in favore di Roma Capitale, delle spese processuali che si liquidano in euro 2.700,00, oltre oneri accessori di legge.