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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/12/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 118/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA EA EL Presidente dott. AR TT Giudice rel. dott. EA Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], via Fratelli Cervi n.
[...] C.F._1
11, elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Perrone n. 10 presso lo studio dell'avv. Pietro De
Filippo, che la rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Luca Ostengo,
nominato Controparte_2
***
vista la richiesta di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata presentata dalla sig.ra
; CP_1
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che è stata allegata al ricorso la relazione redatta dal Gestore della Crisi avv. Ostengo;
1 ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione del luogo di residenza della ricorrente;
considerato che la ricorrente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, svolgendo esclusivamente attività di lavoro subordinato;
che il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII in quanto a fronte di passività pari complessivamente ad €
105.551,03, la ricorrente non risulta titolare di redditi o beni patrimoniali sufficienti a far fronte a tali obbligazioni nei successivi dodici mesi;
che, infatti, la sig.ra è titolare della nuda proprietà di un immobile sito nel comune di Centola, CP_1
il cui valore in base alle quotazione OMI è stato quantificato dal Gestore in € 30.397,50, CP_2
oltre a percepire uno stipendio netto mensile di circa € 2.000,00 (oltre alla tredicesima mensilità) e l'assegno unico corrisposto dall'INPS per il figlio minore pari ad € 233,50, che non le consentono di far fronte alla suddetta esposizione debitoria, tenuto conto anche della necessità di provvedere alle spese di mantenimento proprie e del figlio minorenne che allo stato risultano gravare interamente su di lei (salva ogni eventuale ulteriore verifica in ordine all'attualità del riferito stato di disoccupazione del padre del bambino);
che la relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, avv.
Ostengo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla idoneità della documentazione depositata a corredo della domanda, valutata unitamente alle risultanze delle verifiche e delle ispezioni compiute dallo stesso Gestore, ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura;
2 che il Gestore ha, inoltre, attestato ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII che esiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività
nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dalla ricorrente;
che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
che l'apertura della liquidazione controllata comporta, inoltre, l'inefficacia di eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, con la conseguenza che deve ravvisarsi la sopravvenuta inefficacia anche delle cessioni del quinto dello stipendio effettuate dalla ricorrente nell'ambito di contratti di finanziamento;
che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;
P.Q.M.
DICHIARA
3 l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , nata a [...] il CP_1
6/8/1969 (c.f. , residente in [...]; C.F._1
NOMINA
giudice delegato il dott. AR TT;
NOMINA
liquidatore l'avv. Luca Ostengo, iscritto nel registro degli OCC, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
ORDINA
al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del
Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
ORDINA
al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
4 MANDA
alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alla ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AR TT IA EA EL
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI riunito in camera di consiglio e così composto:
dott. IA EA EL Presidente dott. AR TT Giudice rel. dott. EA Carena Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nei confronti di CP_1
nata a [...] il [...] (c.f. , residente in [...], via Fratelli Cervi n.
[...] C.F._1
11, elettivamente domiciliata in Torino, via Ettore Perrone n. 10 presso lo studio dell'avv. Pietro De
Filippo, che la rappresenta e difende come da procura in atti, con l'ausilio dell'avv. Luca Ostengo,
nominato Controparte_2
***
vista la richiesta di apertura, nei propri confronti, della liquidazione controllata presentata dalla sig.ra
; CP_1
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che è stata allegata al ricorso la relazione redatta dal Gestore della Crisi avv. Ostengo;
1 ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione del luogo di residenza della ricorrente;
considerato che la ricorrente non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, svolgendo esclusivamente attività di lavoro subordinato;
che il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII in quanto a fronte di passività pari complessivamente ad €
105.551,03, la ricorrente non risulta titolare di redditi o beni patrimoniali sufficienti a far fronte a tali obbligazioni nei successivi dodici mesi;
che, infatti, la sig.ra è titolare della nuda proprietà di un immobile sito nel comune di Centola, CP_1
il cui valore in base alle quotazione OMI è stato quantificato dal Gestore in € 30.397,50, CP_2
oltre a percepire uno stipendio netto mensile di circa € 2.000,00 (oltre alla tredicesima mensilità) e l'assegno unico corrisposto dall'INPS per il figlio minore pari ad € 233,50, che non le consentono di far fronte alla suddetta esposizione debitoria, tenuto conto anche della necessità di provvedere alle spese di mantenimento proprie e del figlio minorenne che allo stato risultano gravare interamente su di lei (salva ogni eventuale ulteriore verifica in ordine all'attualità del riferito stato di disoccupazione del padre del bambino);
che la relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, avv.
Ostengo, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla idoneità della documentazione depositata a corredo della domanda, valutata unitamente alle risultanze delle verifiche e delle ispezioni compiute dallo stesso Gestore, ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura;
2 che il Gestore ha, inoltre, attestato ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII che esiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4
CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività
nei limiti di quanto necessario al mantenimento, anche in considerazione della complessiva situazione economica famigliare, senza che il Tribunale sia vincolato dalle indicazioni avanzate al riguardo dalla ricorrente;
che, in ogni caso, la quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, essendo la relativa decisione riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 comma 4 lett. b) CCII e in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII);
che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura
(v. artt. 270 comma 5 e 150 CCI) sicché ogni statuizione sul punto è superflua, trattandosi di effetto automaticamente derivante ex lege;
che l'apertura della liquidazione controllata comporta, inoltre, l'inefficacia di eventuali pagamenti effettuati in violazione della par condicio creditorum, con la conseguenza che deve ravvisarsi la sopravvenuta inefficacia anche delle cessioni del quinto dello stipendio effettuate dalla ricorrente nell'ambito di contratti di finanziamento;
che ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore che si ritiene di confermare nella persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC;
P.Q.M.
DICHIARA
3 l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , nata a [...] il CP_1
6/8/1969 (c.f. , residente in [...]; C.F._1
NOMINA
giudice delegato il dott. AR TT;
NOMINA
liquidatore l'avv. Luca Ostengo, iscritto nel registro degli OCC, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
ORDINA
al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori;
EG
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del
Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore;
ORDINA
al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
ORDINA
al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
4 MANDA
alla cancelleria per la comunicazione della sentenza alla ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Asti, all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
AR TT IA EA EL
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