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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N. 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Benedetto Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9828 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente: chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/03/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito/accertamento n.
9828/2024 emesso dal Comune di Aprilia per TARI 2022, deducendo l'intervenuto pagamento.
Si è regolarmente costituito il Comune di Aprilia deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'atto impugnato con provvedimento in data 17.11.2025.
All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto ritiro dell'atto impugnato determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In conformità alle concordi richieste delle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 2, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
RESCIGNO MARCELLO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 395/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Aprilia - Piazza Roma N. 1 04011 Aprilia LT
Difeso da
Benedetto Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9828 TARI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
Resistente: chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 13/03/2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di sollecito/accertamento n.
9828/2024 emesso dal Comune di Aprilia per TARI 2022, deducendo l'intervenuto pagamento.
Si è regolarmente costituito il Comune di Aprilia deducendo la cessazione della materia del contendere, avendo provveduto ad annullare l'atto impugnato con provvedimento in data 17.11.2025.
All'udienza del 9.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avvenuto ritiro dell'atto impugnato determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
In conformità alle concordi richieste delle parti, le spese vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso all'esito della camera di consiglio della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina del
9.1.2026
IL GIUDICE
Dott. Marcello Rescigno