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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 22/12/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4760/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4760/2025 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Stefania Vecchio, elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDA
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 18.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1 Proc. R.G. n. 4760/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 e Parte_1 [...]
(fratelli dell'interdicenda) e e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nipoti dell'interdicenda) hanno adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c.
[...]
l'intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di
[...]
[nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. ] in quanto ricorrevano le condizioni C.F._5 di cui all'art. 414 c.c. poiché la predetta è affetta da “demenza mista (malattia di
Alzhaimer e vasculopatia cerebrale cronica) con severo decadimento cognitivo, diabete mellito tipo 2, insulinodipendente, ipertensione arteriosa, linfedema arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche”.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c., all'udienza del 21.11.2025 si procedeva all'esame domiciliare dell'interdicenda e con decreto del 24.11.2025 il Giudice rinviava per la discussione.
Di seguito, in data 04.12.2025, il PM esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 18.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Risulta manifesto, alla stregua della documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti e delle risultanze dell'esame diretto dell'interdicenda, che quest'ultima,
a causa della grave infermità da cui è affetta, è del tutto incapace di attendere con consapevolezza e discernimento alla cura dei propri interessi.
L'interdicenda è affetta da “demenza mista (malattia di Alzhaimer e vasculopatia cerebrale cronica) con severo decadimento cognitivo, diabete mellito tipo 2, insulinodipendente, ipertensione arteriosa, linfedema arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche” e non è in grado autonomamente di assolvere alle comuni attività quotidiane.
2 Proc. R.G. n. 4760/2025
L'esame diretto domiciliare della stessa ha, invero, consentito di accertare che ella non è in grado di compiere valutazioni anche elementari, di gestire in autonomia i propri interessi, di intendere il significato delle domande rivolte (“la sig.ra non risponde ad alcuna delle domande che le vengono Controparte_1 rivolte, non riconosce il nipote presente all'esame e nemmeno sa riferirne il nome, appare sonnolenta, stranita e assente, non mostrando alcuna percezione del tempo e dello spazio” cfr. verbale della udienza domiciliare del giorno 21.11.2025).
Alla stregua di quanto precede, non si prospetta la necessità dell'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio né dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Appare, invero, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Il Tribunale pur non ignorando che l'amministrazione di sostegno è un istituto dotato di una maggiore flessibilità ed agilità rispetto a quello della interdizione, e pur ritenendo la interdizione ormai del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, ritiene che la stessa risulti preferibile alla a.d.s. qualora il beneficiario - come nel caso di specie - sia in condizioni psicofisiche assai precarie (tali da precludergli qualsiasi manifestazione esterna di volontà e lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana) ed in continuo, certo peggioramento (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171).
In definitiva il Collegio, valutate decisive e concludenti le risultanze processuali sopra indicate, reputa che sia pienamente acquisita la prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 414 cod. civ. perché possa essere pronunciata l'interdizione di . Controparte_1
Si dà, inoltre, atto che in corso di causa il nipote dell'interdicenda Parte_4
[nato a [...] il [...] e residente in [...]al Vicolo Municipio
3 Proc. R.G. n. 4760/2025
Vecchio, n. 6 (C.F. )] è stata nominato tutore provvisorio C.F._4 dell'interdicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'interdizione di [nata ad [...] Controparte_1
(SA) il 05.01.1944 ed ivi residente a[...] (C.F.
]; C.F._5
- ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice Tutelare presso il quale è stata aperta la tutela provvisoria.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4760/2025 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3 (C.F. ), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 rapp.ti e difesi come in atti dall' Avv. Stefania Vecchio, elettivamente domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI
E
(C.F. Controparte_1 C.F._5
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDA
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 18.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
1 Proc. R.G. n. 4760/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.06.2025 e Parte_1 [...]
(fratelli dell'interdicenda) e e Parte_2 Parte_3 Parte_4
(nipoti dell'interdicenda) hanno adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c.
[...]
l'intestato Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di
[...]
[nata ad [...] il [...] ed ivi residente a[...] (C.F. ] in quanto ricorrevano le condizioni C.F._5 di cui all'art. 414 c.c. poiché la predetta è affetta da “demenza mista (malattia di
Alzhaimer e vasculopatia cerebrale cronica) con severo decadimento cognitivo, diabete mellito tipo 2, insulinodipendente, ipertensione arteriosa, linfedema arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche”.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c., all'udienza del 21.11.2025 si procedeva all'esame domiciliare dell'interdicenda e con decreto del 24.11.2025 il Giudice rinviava per la discussione.
Di seguito, in data 04.12.2025, il PM esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 18.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Risulta manifesto, alla stregua della documentazione sanitaria prodotta dai ricorrenti e delle risultanze dell'esame diretto dell'interdicenda, che quest'ultima,
a causa della grave infermità da cui è affetta, è del tutto incapace di attendere con consapevolezza e discernimento alla cura dei propri interessi.
L'interdicenda è affetta da “demenza mista (malattia di Alzhaimer e vasculopatia cerebrale cronica) con severo decadimento cognitivo, diabete mellito tipo 2, insulinodipendente, ipertensione arteriosa, linfedema arti inferiori, obesità con complicanze artrosiche” e non è in grado autonomamente di assolvere alle comuni attività quotidiane.
2 Proc. R.G. n. 4760/2025
L'esame diretto domiciliare della stessa ha, invero, consentito di accertare che ella non è in grado di compiere valutazioni anche elementari, di gestire in autonomia i propri interessi, di intendere il significato delle domande rivolte (“la sig.ra non risponde ad alcuna delle domande che le vengono Controparte_1 rivolte, non riconosce il nipote presente all'esame e nemmeno sa riferirne il nome, appare sonnolenta, stranita e assente, non mostrando alcuna percezione del tempo e dello spazio” cfr. verbale della udienza domiciliare del giorno 21.11.2025).
Alla stregua di quanto precede, non si prospetta la necessità dell'assistenza di un consulente tecnico d'ufficio né dell'assunzione di ulteriori mezzi di prova.
Appare, invero, evidente che l'interdicenda non sia in grado di potere attendere ai propri interessi, sia con riferimento alla cura della propria persona che con riguardo alla gestione del proprio patrimonio, con la conseguenza che il quadro complessivo della patologia dalla quale è affetta configura l'ipotesi delineata dall'art. 414 c.c. e segnatamente l'abituale infermità di mente che, come è noto, presuppone non solo la compromissione delle facoltà intellettive, ma soprattutto quella delle facoltà volitive.
Il Tribunale pur non ignorando che l'amministrazione di sostegno è un istituto dotato di una maggiore flessibilità ed agilità rispetto a quello della interdizione, e pur ritenendo la interdizione ormai del tutto residuale, da adottarsi esclusivamente alla stregua del criterio della sua maggiore idoneità ad adeguarsi alle esigenze del beneficiario, ritiene che la stessa risulti preferibile alla a.d.s. qualora il beneficiario - come nel caso di specie - sia in condizioni psicofisiche assai precarie (tali da precludergli qualsiasi manifestazione esterna di volontà e lo svolgimento di qualsivoglia attività quotidiana) ed in continuo, certo peggioramento (in tal senso v. Cass. civ., sez. I, 26 luglio 2013, n. 18171).
In definitiva il Collegio, valutate decisive e concludenti le risultanze processuali sopra indicate, reputa che sia pienamente acquisita la prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 414 cod. civ. perché possa essere pronunciata l'interdizione di . Controparte_1
Si dà, inoltre, atto che in corso di causa il nipote dell'interdicenda Parte_4
[nato a [...] il [...] e residente in [...]al Vicolo Municipio
3 Proc. R.G. n. 4760/2025
Vecchio, n. 6 (C.F. )] è stata nominato tutore provvisorio C.F._4 dell'interdicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'interdizione di [nata ad [...] Controparte_1
(SA) il 05.01.1944 ed ivi residente a[...] (C.F.
]; C.F._5
- ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita ai sensi degli artt. 423 c. e 49 dpr 3.11.00 n. 396;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Manda la Cancelleria per annotare la sentenza nel registro delle tutele, per comunicarla all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Eboli per l'annotazione in margine all'atto di nascita e per trasmetterla in copia al Giudice Tutelare presso il quale è stata aperta la tutela provvisoria.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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