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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/07/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 577/2024
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Addì 24 luglio 2025 ad aula vuota innanzi al giudice dott. Stefano Moltrasio, viene data lettura del seguente dispositivo di sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, annulla il licenziamento e condanna a reintegrare nel posto di lavoro, a pagare al medesimo Controparte_1 Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuto e condanna Parte_1
a risarcire ad l danno riportato dal mezzo Porter, danno che si liquida in via Controparte_1 equitativa in € 7.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal fatto al dì della domanda e interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cc, dalla data della domanda al saldo;
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 24 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Addì 24 luglio 2025 ad aula vuota innanzi al giudice dott. Stefano Moltrasio, viene data lettura del seguente dispositivo di sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così dispone: accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, annulla il licenziamento e condanna a reintegrare nel posto di lavoro, a pagare al medesimo Controparte_1 Parte_1 un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a dodici mensilità, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e a versare i contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara tenuto e condanna Parte_1
a risarcire ad l danno riportato dal mezzo Porter, danno che si liquida in via Controparte_1 equitativa in € 7.000,00 oltre rivalutazione e interessi legali dal fatto al dì della domanda e interessi ai sensi dell'art. 1224, quarto comma, cc, dalla data della domanda al saldo;
rigetta per il resto;
compensa le spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 24 luglio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio