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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 25/11/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 13294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13294 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati CLAUDIA LANDI e CLAUDIA GRASSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. verbale di udienza del 18/11/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , la Controparte_1 quale è rimasta contumace.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio e all'udienza del 18/11/2025 (in cui la convenuta è personalmente comparsa) il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia sullo status divorzile.
2. Occorre preliminarmente rilevare che è già stata accertata la giurisdizione di questo
Tribunale ex art. 20 Reg. 1111/2019, atteso che il Tribunale di Brasov, adito preventivamente dalla , con sentenza 5097/2024 ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del Tribunale rumeno in favore del Tribunale italiano.
3. Nel merito, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1212/2025 pubblicata in data 07/04/2025.
Inoltre, sono già trascorsi, dall'udienza presidenziale, avvenuta in data 22/02/2024, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
4. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando nel procedimento di divorzio,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BOLOGNA
(BO) in data 11/06/2016 da , n. a CATANZARO (CZ) il Parte_1
25/04/1986, e , n. a ST (ROMANIA), Controparte_1
l'11/08/1987, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOLOGNA (BO) al n. 66, parte 2, serie A, anno 2016;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore dr.ssa Carolina Dini giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 13294 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli avvocati CLAUDIA LANDI e CLAUDIA GRASSI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per il ricorrente (v. verbale di udienza del 18/11/2025):
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1 separazione personale (e, all'esito, il divorzio) da , la Controparte_1 quale è rimasta contumace.
In seguito alla pronuncia della sentenza di separazione, è stato riassunto il giudizio e all'udienza del 18/11/2025 (in cui la convenuta è personalmente comparsa) il ricorrente ha concluso chiedendo la pronuncia sullo status divorzile.
2. Occorre preliminarmente rilevare che è già stata accertata la giurisdizione di questo
Tribunale ex art. 20 Reg. 1111/2019, atteso che il Tribunale di Brasov, adito preventivamente dalla , con sentenza 5097/2024 ha dichiarato il difetto di CP_1 giurisdizione del Tribunale rumeno in favore del Tribunale italiano.
3. Nel merito, ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti del procedimento, il Tribunale di Firenze ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi con sentenza n. 1212/2025 pubblicata in data 07/04/2025.
Inoltre, sono già trascorsi, dall'udienza presidenziale, avvenuta in data 22/02/2024, i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
2 Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da oltre due anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Occorre invece rimettere la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, al fine di istruire il giudizio sulle ulteriori questioni.
4. La liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, parzialmente pronunciando nel procedimento di divorzio,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in BOLOGNA
(BO) in data 11/06/2016 da , n. a CATANZARO (CZ) il Parte_1
25/04/1986, e , n. a ST (ROMANIA), Controparte_1
l'11/08/1987, trascritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BOLOGNA (BO) al n. 66, parte 2, serie A, anno 2016;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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